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Numero d'incarto:
52.1995.466
Data decisione, Autorità:
02.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00466
DP 196/95
leo
Lugano
2 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 agosto 1995 di
rappr.
da: __________
contro
la
decisione 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato (n. 4066) che rigetta
l'istanza di revisione presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 14
settembre 1993 con cui lo stesso Consiglio ha respinto l'impugnativa
inoltrata dal medesimo ricorrente contro la decisione 22 gennaio 1992 con cui
il Dipartimento dell'ambiente gli impone di allacciare la sua casa
d'abitazione alla rete delle canalizzazioni di __________;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente
__________ è proprietario di una casa d'abitazione di sei locali, situata a
__________ (part. n. __________ RF), fuori del perimetro del progetto generale
delle canalizzazioni;
che, richiamato l'art. 46
LALIA, il 22 gennaio 1992 il Dipartimento dell'ambiente ha ordinato al
ricorrente di allacciare lo stabile alla canalizzazione consortile, distante
una settantina di metri;
che con giudizio 14
settembre 1993 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'obbligato;
che, in sostanza, il
Governo ha ritenuto che i costi, valutati in fr. 30'000.-- al massimo, fossero
ancora sopportabili e non permettessero di considerare inadeguato l'obbligo in
contestazione;
che il 5 maggio 1994 il
municipio di __________ ha sollecitato l'insorgente a dar seguito all'ordine
impartitogli;
che il 13 settembre 1994
__________ ha chiesto al Consiglio di Stato di rivedere il giudizio dell'anno
precedente, annullando l'obbligo di allacciamento;
che l'istante in revisione
ha motivato la richiesta allegando che un perito di sua fiducia aveva nel
frattempo stimato i costi in fr. 46'000.--;
che con risoluzione 17
luglio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la precedente risoluzione,
limitandosi a contestare i costi preventivati dal perito dell'istante;
che contro il predetto
giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme all'ordine di allacciamento;
che, richiamandosi al
preventivo dei costi allestito dal suo perito, l'insorgente rimette in
discussione l'adeguatezza dell'ordine di allacciamento, ponendo in evidenza la
sproporzione fra i costi ed i vantaggi derivanti dall'esecuzione dell'opera;
che l'impugnativa è
avversata dal Governo e dal municipio di __________ con argomenti che verranno
semmai ripresi qui appresso;
considerato, in
diritto
che prima di entrare
eventualmente nel merito dell'impugnativa, occorre verificare se sia data la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che, notoriamente, il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti
dalla legge, ovvero secondo il principio enumerativo e non per clausola
generale (art. 60 PAmm);
che i giudizi resi dal
Consiglio di Stato su istanze di revisione proposte contro risoluzioni
governative statuenti su ricorsi inoltrati contro decisioni dipartimentali sono
deducibili davanti a questo Tribunale soltanto se le risoluzioni governative
dedotte in revisione erano impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che oggetto del ricorso è
il giudizio 17 luglio 1995 con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza
di revisione presentata da __________ contro la decisione 14 settembre 1993
mediante la quale lo stesso Governo ha confermato l'ordine di allacciamento
impartito dal Dipartimento dell'ambiente all'insorgente in applicazione dell'art.
46 LALIA;
che, anche se oggetto del
presente ricorso non è né l'ordine di allacciamento emanato dal Dipartimento
dell'ambiente, né la decisione governativa che lo conferma, per stabilire se
sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel
merito dell'impugnativa, occorre esaminare se il provvedimento dipartimentale
era deducibile davanti a questo Tribunale;
che l'art. 124 LALIA
prevede la possibilità di impugnare in seconda istanza davanti al Tribunale
cantonale amministrativo le decisioni rese da comuni o consorzi di comuni,
rispettivamente le decisioni emanate dal Dipartimento in applicazione dell'art.
81 LALIA;
che le decisioni
dipartimentali che non si fondano sull'art. 81 LALIA sono per principio
impugnabili soltanto davanti al Consiglio di Stato, il cui giudizio è
definitivo;
che nel caso in esame la
decisione dipartimentale censurata si fonda sull'art. 46 LALIA: norma, che
abilita il Dipartimento del territorio ad ordinare di allacciare alla rete
delle canalizzazioni le costruzioni esistenti fuori del PGC, sempreché ciò sia
opportuno e ragionevolmente esigibile;
che, non essendo retta
dall'art. 81 LALIA, la controversa decisione dipartimentale può essere
impugnata soltanto davanti al Consiglio di Stato, il cui giudizio è definitivo;
che, di conseguenza, non
prevedendo la LALIA la possibilità di dedurre davanti al Tribunale cantonale
amministrativo le decisioni rese dal Dipartimento in applicazione dell'art. 46 LALIA,
deve essere dichiarato irricevibile per incompetenza di questo Tribunale il
ricorso inoltrato da __________ contro la decisione con cui il Consiglio di
Stato ha respinto la domanda di revisione, presentata dallo stesso insorgente avverso
il giudizio governativo confermante l'ordine di allacciamento 22 gennaio 1992
del Dipartimento dell'ambiente;
che, abbondanzialmente,
riconosciuta la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa, si può comunque ancora rilevare che il ricorso andrebbe in
ogni caso respinto anche nel merito, poiché la decisone 17 luglio 1995, anche
se sommariamente motivata, non viola il diritto;
che giusta l'art. 35 lett.
d) PAmm, richiamato dall'insorgente davanti al Consiglio di Stato, il rimedio della
revisione è in effetti dato soltanto "se l'istante, dopo la decisione, è
venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che
non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente;
che la revisione propter
nova è data soltanto per fatti o prove esistenti già al momento in cui la
decisione da rivedere è stata adottata (DTF 11 Ib 210; 109 Ia 105; Rhinow
Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd. N. 43 B I c);
che deve inoltre trattarsi
di fatti o di prove che l'istante, pur facendo uso della necessaria diligenza,
non aveva potuto allegare o fornire nell'ambito del procedimento pregresso; la
revisione non è concepita come un surrogato dei mezzi ordinari d'impugnazione
(Rhinow Krähenmann, op. cit., ibidem);
che, nel caso concreto, la
stima dei costi dell'allacciamento allestita dal perito di fiducia del
ricorrente non integra manifestamente il motivo di revisione da questi invocato
davanti al Consiglio di Stato: non costituisce né un fatto nuovo, né una nuova
prova che l'insorgente non ha potuto fornire, senza sua colpa, nel procedimento
ricorsuale sfociato nel giudizio dedotto in revisione;
che nulla impediva infatti
al ricorrente di far allestire già in quel procedimento la stima di cui ora
maldestramente si prevale per sollecitare l'annullamento del giudizio a lui
sfavorevole;
che non essendo
minimamente dati i presupposti dell'art. 35 d PAmm, la decisione governativa
impugnata appare comunque conforme al diritto;
che, così stando le cose,
il ricorso va senz'altro disatteso, addebitando all'insorgente la tassa di
giustizia;
visti
gli art. 46, 81, 124 LALIA; 3, 18, 35, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese e la tassa di giustizia
di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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