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Numero d'incarto:
52.1995.465
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00465
DP 195/95
cm
Lugano
27 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 agosto 1995 di
contro
la
decisione 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato, no. 3945, che evade come ai
considerandi i ricorsi inoltrati dall'insorgente, rispettivamente da
__________ e __________ contro le decisioni 14 aprile 1994 e 6 marzo 1995
rese dal municipio di __________ in relazione all'edificazione delle part.
no. __________ e __________ RFD;
viste le risposte:
-
10 agosto 1995 del municipio di
__________;
-
10 agosto 1995 del Consiglio di
Stato;
-
22 agosto 1995 del Dipartimento del
territorio;
-
9 settembre 1995 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 2 dicembre 1993
__________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire una casa plurifamiliare in località __________ (part. no. __________
e __________ RF; zona R2;. Il progetto prevedeva di costruire uno stabile lungo
m 24.95 suddiviso in due edifici lunghi m 14.55 ed 8.05, uniti fra loro da un
corpo scale largo m 2.35 e da un tetto "a botte". Alla domanda si è
opposto __________, proprietario del fondo confinante verso N (part. __________
RF), contestando la distanza dal confine (m 3), a suo avviso contraria agli
art. 15 e 16 NAPR.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio, il 14 aprile 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta, subordinandola alla condizione che la distanza dal confine N
venisse aumentata a m 5,50. L'autorità comunale ha ritenuto che i due edifici
formassero un tutt'uno e che di conseguenza tornasse applicabile il supplemento
di distanza prescritto dall'art. 16 NAPR per facciate più lunghe di 18 m.
Contro questa condizione i beneficiari della licenza sono
insorti davanti al Consiglio di Stato, contestando il cumulo delle lunghezze
delle facciate.
Con giudizio 17 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha evaso il
ricorso a sensi dei considerandi, riformando a danno dei ricorrenti la
decisione impugnata ed aumentando la distanza da m 5.50 a m. 6.50
Pur non essendo stati previamente sentiti dal Consiglio di
Stato, i ricorrenti hanno accettato il giudizio.
B. Nelle more del procedimento
ricorsuale, i resistenti __________ e __________ hanno inoltrato al municipio
di __________ una variante che:
a) riduce
la lunghezza dei due edifici a m 6,23, rispettivamente 13.77,
b) aumenta
a m 3.50 la larghezza dello spazio occupato dal corpo scale,
c) aumenta
a m 4 la distanza dal confine N ed
d) arretra
a m 4 dal filo della facciata N l'impalcatura delle scale.
Il tetto è invece lasciato
invariato.
__________ si è opposto
anche a questa variante, contestando che l'arretramento del corpo scale fosse
sufficiente ad evitare il cumulo delle lunghezze delle facciate.
Con decisione 6 marzo 1995 il municipio di __________ ha tuttavia
rilasciato la licenza edilizia in variante.
Contro questa decisione l'opponente __________ è insorto davanti
al Consiglio di Stato, ribadendo le obiezioni sollevate davanti all'autorità
comunale.
Con lo stesso giudizio del 17 luglio 1995 il Consiglio di
Stato ha evaso anche questo ricorso come ai considerandi, confermando la
licenza edilizia alla condizione che il tetto sovrastante lo spazio fra i due
edifici si limiti a coprire l'impalcatura delle scale.
C. Contro
questa decisione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, sostenendo che anche con questa correzione i due edifici
formano un tutt'uno. Rimarrebbe quindi applicabile il supplemento di distanza
da confine prescritto dall'art. 16 NAPR per edifici lunghi più di 18 m.
D. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Alla stessa conclusione pervengono il municipio di __________
ed i beneficiari del permesso, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la
tempestività dell'impugnativa sono chiaramente date (art. 21 LE; 43 e 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle contestazioni sollevate dal ricorrente,
il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- Giusta l'art. 13 cifra 2
NAPR di __________ "la lunghezza della facciata è la misura del
lato del rettangolo parallelo al confine che circoscrive l'edificio".
La norma, corredata dal seguente schizzo illustrativo:
fig.
A
fig.
B
dispone tuttavia, a titolo di eccezione, che "tale
misura non è calcolata per le parti arretrate di almeno 4 m dalle facciate considerate
per la zona R2". Eccezione, questa, che come chiaramente si evince dallo
schizzo illustrativo sopra riprodotto (fig. A), porta ad escludere dal computo
della lunghezza delle facciate tutte le parti arretrate di almeno 4 m rispetto
al filo più esterno degli ingombri.
Per edifici lunghi sino a 18 m ed altri al massimo m 7.20,
l'art. 15 NAPR prescrive una distanza di 3 m dal confine.
Per facciate lunghe più di 18 m, a questa distanza va
aggiunto un supplemento di 50 cm ogni metro di maggior lunghezza sino ad una
distanza massima di 7 m: misura, oltre la quale, la lunghezza effettiva delle
facciate perde rilevanza dal profilo del diritto edilizio (cfr. art. 16 NAPR.)
- 3.1. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 13 cifra 2 NAPR, ovvero della determinazione della
lunghezza della facciata, nel caso concreto occorre anzitutto rilevare che il
controverso intervento edilizio deve necessariamente essere configurato come un
unico edificio. Il fatto che risulti suddiviso in due distinti fabbricati,
uniti da un corpo scale comune arretrato rispetto alla facciata N, è del tutto
irrilevante. Decisivo è il fatto che il complesso può essere circoscritto
soltanto da un rettangolo.
Il corpo scale che congiunge fisicamente, architettonicamente
e funzionalmente i due fabbricati non permette invero altra soluzione.
In particolare, non è possibile disegnare due distinti
rettangoli attorno alle singole parti della costruzione.
3.2. Fatta questa premessa, si tratta di stabilire la
lunghezza della facciata N.
Orbene, la lunghezza effettiva del lato N del rettangolo che
circoscrive l'edificio è di per sé pari a m 23.50. L'art. 13 cifra 2
NAPR stabilisce tuttavia, al secondo capoverso, che la lunghezza delle parti
arretrate di 4 m dalle facciate considerate per la zona R2, non è computata ai
fini della determinazione della lunghezza delle facciate.
Ora la facciata N dello stabile in esame presenta (dopo la
correzione del tetto imposta dal Consiglio di Stato) un arretramento di 4 m dal
filo esterno su una lunghezza di m 3.50. Misura, questa, che
conformemente all'art. 13 cifra 2 cpv. 2 NAPR riduce da m 23.50 a m 20
la lunghezza complessiva della facciata di cui si discute. Irrilevante è il
fatto che la parte arretrata della facciata sia lunga solo m 3.50. La legge
fissa soltanto l'arretramento minimo. Non prescrive anche una lunghezza minima
della parte arretrata.
3.3. Accertato che la lunghezza determinante della facciata N
è di 20 m, alla distanza di 3 m dal confine prescritta dall'art. 15 NAPR va
aggiunto un supplemento di 1 m: del tutto conforme agli art. 15 e 16 NAPR
risulta pertanto la distanza di 4 m dal confine prevista dalla licenza 6 marzo
1995 nella versione corretta dal Consiglio di Stato con il giudizio impugnato
(arretramento anche del tetto sovrastante il corpo scale).
- In esito alle
considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 13, 15, 16 NAPR di __________; 3, 18, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
900.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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