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Numero d'incarto:
52.1995.446
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00446
DP 175/95
leo
Lugano,
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 luglio 1995 di
contro
la
risoluzione 20 giugno 1994 (n. 3445) con cui il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 27/30 ottobre 1995
dell'ufficio patriziale di __________ di assegnare l'affitto dell'alpe
__________ per gli anni 1995-2000 ad altro concorrente;
viste le risposte:
-
18 luglio 1995 del Consiglio di
Stato;
-
4 settembre 1995 del Patriziato di
__________;
-
6 settembre 1995 di __________ e
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con contratto 25 aprile 1986
il patriziato di __________ ha concesso in affitto ai signori __________ e
__________ l'alpe di __________, ubicata in val __________, con effetto retroattivo
al 1983 e fino alla stagione 1988 compresa. Con sentenza 23 marzo 1993,
cresciuta in giudicato, il pretore del distretto di __________, in accoglimento
della petizione 7/11 marzo 1991 di __________ e __________, ha accertato che il
predetto contratto costituiva un contratto di affitto agricolo e che esso sarebbe
venuto a scadenza il 31 dicembre 1994. Poiché era proseguito tacitamente dopo
la scadenza convenuta (stagione 1988) quel contratto doveva essere infatti
considerato rinnovato senza modifiche per altri 6 anni in applicazione
dell'art. 8 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'affitto agricolo del 4
ottobre 1985 (LAA).
B. a) Il 7 ottobre 1994
l'ufficio patriziale di __________ ha messo a concorso l'affitto dell'alpe di
__________ per gli anni 1995-2000, da caricare esclusivamente con bestiame
ovino, pubblicando il bando sul Foglio Ufficiale n. __________ (pag.
__________), di identica data, ove venivano poste le seguenti condizioni: a)
carico minimo 600 ovini adulti; b) canone massimo autorizzato dalla sezione
agricoltura: fr. 2'850.-- annui; c) necessità per i concorrenti di dimostrare
di poter percepire i sussidi di alpeggio tramite la presentazione dell'ultima
notifica di imposta. L'affitto - soggiungeva il bando - sarebbe stato deliberato
a chi avrebbe avuto diritto al sussidio predetto, con preferenza per i
proprietari di bestiame che gestivano un'azienda ad __________ od in un comune
viciniore.
b) Con scritto 12 ottobre
1994 il patrocinatore di __________ e __________ ha comunicato all'ufficio
patriziale che questi consideravano nullo il concorso per il motivo che, a
seguito del rinnovo del contratto di affitto accertato dal pretore con sentenza
23 marzo 1993, questo era divenuto un contratto di durata indeterminata, al
quale si poteva mettere fine solo tramite disdetta ai sensi dell'art. 16 LAA.
In assenza di una disdetta da parte del patriziato, la quale avrebbe oltretutto
dovuto rispettare il termine minimo di un anno (art. 16 cpv. 2 LAA), i signori
__________ si ritenevano pertanto affittuari dell'alpe __________ anche per il
sessennio 1995-2000 in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LAA. Il
patrocinatore dei predetti invitava quindi l'ufficio patriziale a revocare il
bando di concorso, riservandosi - in caso contrario - di agire in giudizio a
tutela dei diritti dei medesimi. Quelle tesi sono indi state ribadite con
lettera 7 novembre 1994 sempre del patrocinatore dei signori __________, ove
l'ufficio patriziale veniva invitato a non concludere un qualche contratto
d'affitto con terze persone relativamente all'alpe __________.
c) Il 20 ottobre 1994
__________ ha in ogni caso inoltrato, a titolo cautelativo, all'ufficio
patriziale di __________ la propria offerta per l'affitto dell'alpe in parola,
di fr. 2'000.-- annui.
d) Con lettera 30 ottobre
1994 l'ufficio patriziale di __________ ha informato __________ che con
decisione del 27 ottobre precedente aveva risolto di assegnare l'affitto
dell'alpe __________ per il periodo 1995-2000 ad altro concorrente.
C. a) __________ é insorta
avverso la decisione predetta con ricorso 30 novembre 1994 al Consiglio di
Stato, al quale ha domandato di annullarla. In primo luogo perché essa non era
sufficientemente motivata. In secondo luogo perché l'alpe __________ era già
validamente affittata alla stessa ed a suo marito per il periodo in discussione.
b) Con risoluzione 20
giugno 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha rilevato che
il difetto di motivazione della decisione impugnata era stato sanato tramite la
presentazione della risposta al ricorso da parte dell'ufficio patriziale. Il Governo
ha inoltre considerato che, malgrado non avesse dato la disdetta dell'affitto
dell'alpe __________, l'ufficio patriziale avesse comunque manifestato in modo
chiaro la propria intenzione di mettere fine al contratto che lo legava ai
signori __________ tramite la pubblicazione del concorso per l'affitto
dell'alpe stessa nel periodo 1995-2000: e questo senza che la ricorrente
sollevasse obiezioni o contestazioni di sorta. Ad ogni buon conto - ha
soggiunto il Consiglio di Stato - l'eccezione di sussistenza del predetto
contratto doveva essere sollevata al momento della pubblicazione del bando e
non solo posteriormente alla delibera.
D. __________ si é aggravata
avverso il giudicato governativo anzidetto con ricorso 6 luglio 1995 innanzi a
questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla. La ricorrente ribadisce
ed amplia le censure già sollevate davanti al Consiglio di Stato, contestando
l'assunto secondo il quale essa non avrebbe reagito una volta appresa la
decisione dell'ufficio patriziale di pubblicare un concorso per l'affitto
dell'alpe per gli anni 1995-2000.
Il servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, l'ufficio patriziale
di __________ ed i deliberatari dell'alpe hanno sollecitato la reiezione del
gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 146 cpv. 1 LOP, 8 cpv. 2 e 3 della legge cantonale sull'affitto
agricolo del 16 maggio 1988, LCAA). Il gravame é tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 147 lett. b LOP). Il ricorso
é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. La ricorrente
eccepisce in primo luogo l'assenza di motivazione della decisione 27/30 ottobre
1994 con cui l'ufficio patriziale le ha comunicato di avere deliberato
l'affitto dell'alpe ad altro concorrente.
2.2. Giusta l'art. 26 cpv.
1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo primo
dell'obbligo della motivazione é quello di permettere al suo destinatario di
afferrare le ragioni che stanno alla base della stessa e se del caso di
deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore (RDAT
1988 N. 45, pag. 133; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 166;
Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht, N. 437). Ad ogni buon conto la
prassi ammette eccezionalmente la possibilità di riparare il difetto di
motivazione di una decisione non contenziosa in sede di ricorso contro la
stessa: e questo alla doppia condizione che l'autorità intimata inserisca la
motivazione mancante nell'allegato di risposta al ricorso e che l'autorità di ricorso
offra successivamente al ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla
stessa (cfr. Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. N. 439).
2.3. Nel concreto caso
l'ufficio patriziale ha senz'altro debitamente rimediato alla mancante
motivazione della propria decisione 27/30 ottobre 1994 in sede di risposta
innanzi al Consiglio di Stato. Seguendo la regola generale (cfr. art. 49 cpv. 1
e 2 PAmm), il Governo non ha invero spontaneamente offerto alla ricorrente la
possibilità di prendere posizione sulla detta motivazione tardiva; ma nemmeno quest'ultima,
che si vedeva soddisfare la corrispondente richiesta, gli ha chiesto di
autorizzarla a replicare a tal fine in applicazione dell'art. 49 cpv. 3 PAmm, come
avrebbe invece semmai comandato una diligente tutela dei propri interessi in
quel frangente. La ricorrente deve dunque sopportare le conseguenze
dell'omissione dell'esercizio di detta prerogativa, per cui il difetto di
motivazione della decisione 27/30 ottobre 1994 dell'ufficio patriziale deve
essere considerato come riparato già innanzi al Consiglio di Stato. Del resto
la successiva presentazione del gravame a questo Tribunale sana in ogni caso
definitivamente quel vizio.
2.4. Questa censura deve
dunque essere disattesa.
- 3.2. La ricorrente afferma
in secondo luogo che l'ufficio patriziale non poteva indire l'avversato
concorso e tantomeno concludere l'affitto dell'alpe __________ con terzi per il
fatto che il patriziato é a tutt'oggi legato fino all'anno 2000 dall'affitto
del detto alpe con lei e suo marito __________: affitto che, in difetto di
regolare disdetta giusta l'art. 16 LAA, si é rinnovato alla sua scadenza (31
dicembre 1994) per altri sei anni in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. a
LAA.
3.3. L'accertamento della
sussistenza del contratto di affitto tra la ricorrente e suo marito, da una
parte, ed il patriziato di __________, dall'altra, così come la determinazione
delle eventuali conseguenze derivanti da simile accertamento spettano al
giudice civile (art. 48 LAA, 14 LCAA). La ricorrente ha del resto già fatto uso
di detta prerogativa per far accertare una prima volta che il contratto di
affitto agricolo conchiuso il 25 aprile 1986 per il periodo 1983-1988 sarebbe
in realtà venuto a scadenza solo il 31 dicembre 1994 per effetto della
rinnovazione di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. b LAA (cfr. sentenza del pretore
del distretto di __________ del 23 marzo 1993). Dall'art. 7 PAmm si deduce
tuttavia che l'autorità amministrativa può verificare a titolo pregiudiziale la
sussistenza di detto contratto, nella misura in quella verifica appaia
rilevante ai fini di una decisione sull'esito della procedura concorsuale,
retta dal diritto pubblico e quindi di sua competenza, ed il giudice civile non
sia già stato investito dell'oggetto (cfr. anche a Knapp, Précis de droit
administratif, N. 39 seg.). A questo riguardo bisogna comunque tener presente
che in materia di concorsi pubblici il processo di formazione della volontà
negoziale dell'ente pubblico é aperto mediante la pubblicazione del bando di
concorso: atto definitivo a sé stante, suscettibile di creare verso il
pubblico, ed in particolare verso i potenziali concorrenti, delle legittime
aspettative e - dunque - impugnabile (RDAT 1979, N. 18). Le intenzioni e le
condizioni consegnate nel bando da parte dell'ente banditore del concorso non
possono invece più essere messe in discussione in sede di contestazione dell'aggiudicazione
(STA inedite 15 aprile 1991 in re L., consid. 2, e L., consid. 2).
3.4. Nel concreto caso la
ricorrente non ha impugnato il bando 7 ottobre 1994, dal quale si desumeva a
chiare lettere l'intenzione dell'ufficio patriziale di mettere a concorso
l'affitto dell'alpe __________ a partire dal 1 gennaio 1995, di cui essa si riteneva
invece legittima affittuaria fino all'anno 2000. Essa si é invece limitata, per
il tramite del suo patrocinatore, a diffidare l'ufficio patriziale dal revocare
il concorso rispettivamente a non conchiudere con terzi un contratto di affitto
per quel periodo, riservandosi in caso contrario di agire in giudizio a tutela
dei suoi interessi. Ciò facendo la ricorrente si é preclusa la possibilità di
far verificare a titolo pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato e del
Tribunale amministrativo se effettivamente sussistesse ancora al 1 gennaio 1995
il contratto di affitto conchiuso il 25 aprile 1986. Per questo motivo può
quindi rimanere irrisolto il quesito a sapere se l'esito di quell'accertamento
fosse rilevante ai fini di una decisione in merito alla validità dell'avversato
procedimento concorsuale. Di conseguenza il Tribunale non deve nemmeno
determinare quali sarebbero state le conseguenze - ed in particolare se la
procedura concorsuale avesse dovuto essere annullata - nell'ipotesi in cui
avrebbe dovuto concludere all'effettiva sussistenza del detto contratto fino
all'anno 2000.
La
circostanza, desumibile dall'allegato di risposta dell'ufficio patriziale (ad.
2, pag. 2), secondo cui la ricorrente ha frattanto introdotto una nuova
procedura giudiziaria contro il patriziato innanzi al pretore del distretto di
__________ non permette di mutare quella conclusione, e segnatamente di
condurre il Tribunale a sospendere la presente lite in attesa del giudizio
pretorile (art. 7 PAmm), per il motivo che - come detto - l'accertamento della
sussistenza o meno del contratto di affitto tra la ricorrente e suo marito, da
una parte, ed il patriziato di __________, dall'altra, relativamente all'alpe
__________ posteriormente al 1 gennaio 1995 poteva semmai influire esclusivamente
sulla validità del bando di concorso, non anche su quella dell'aggiudicazione.
3.5. Anche questa seconda
censura deve dunque essere respinta.
- La tassa di giudizio deve
essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm), la quale viene inoltre
condannata a rifondere al patriziato di __________, che si é avvalso dell'assistenza
di un legale, un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 146, 147 LOP, 8, 16 LAA, 8 LCAA, 18, 28, 31 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, é posta a carico della ricorrente, la quale é inoltre condannata a
versare al patriziato di __________ identico importo per il titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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