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Numero d'incarto:
52.1995.442
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00442
DP 171/95
leo
Lugano
28 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 luglio 1995 di
__________ e __________
rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 7 giugno 1995 del Consiglio di Stato
(n. 3134) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 20 febbraio 1995 con cui il municipio di __________ rilascia a
__________ la licenza preliminare per costruire un capannone artigianale
sulla part. n. __________ RT;
viste le risposte:
-
12 luglio 1995
del municipio di __________;
-
18 luglio 1995
di __________;
-
18 luglio 1995
del Consiglio di Stato;
-
20 luglio 1995
del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
il 1. dicembre 1994 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una
domanda preliminare per costruire un capannone prefabbricato di m 24 x 11 in
località __________ (part. n. __________ RT zona artigianale); stando alla
relazione tecnica annessa alla domanda l'opera sarebbe destinata all'insediamento
di un'officina di fabbro e di riparazione di attrezzi agricoli;
che
alla domanda, pubblicata dal 13 al 28 dicembre 1994, si sono opposti i vicini
qui ricorrenti, contestando l'insediamento dal profilo della conformità di
zona, dell'adeguatezza dell'accesso e della compatibilità ambientale;
che,
raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 20 febbraio 1995
il municipio di __________ ha rilasciato la licenza preliminare richiesta;
che
con giudizio 7 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il
provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli
opponenti; in sostanza, il Governo ha ritenuto che l'insediamento avversato
fosse conforme alla funzione artigianale assegnata alla zona di utilizzazione
in cui è previsto;
che
contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla
controversa licenza preliminare; con succinte argomentazioni gli insorgenti
ripropongono in questa sede le censure sollevate senza successo in prima
istanza con riferimento alla conformità di zona, all'adeguatezza
dell'urbanizzazione ed alla compatibilità ambientale dell'edificio;
che
all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio
di __________ ed il rilasciatario della licenza avversata, che con argomenti di
cui semmai si dirà più avanti postulano il rigetto dell'impugnativa;
Considerato, in
diritto
che
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art.
21 LE; 43 e 46 PAmm): il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che,
date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che
a norma dell'art. 15 LE, " una licenza preliminare può essere chiesta se è
necessario chiarire questioni generali, come costruzioni fuori zona
edificabile, nei nuclei storici e su grandi superfici; è applicabile la
procedura ordinaria salvo il caso in cui l'istante vi abbia rinunciato";
che
la licenza preliminare costituisce in sostanza un atto amministrativo mediante
il quale l'autorità accerta in via pregiudiziale che nessun impedimento di
diritto pubblico si oppone al rilascio di una licenza definitiva per una
costruzione rientrante nei limiti del progetto sommario che ha formato oggetto
di esame; entro questi limiti la licenza preliminare vincola tanto l'autorità
che la rilascia, quanto i terzi che hanno omesso di opporvisi o che si sono
opposti senza successo al suo rilascio;
che,
in concreto, l'istante, qui resistente, con la domanda preliminare si è
limitato a chiedere che venisse verificata la conformità dell'insediamento con
la destinazione di zona dal profilo della molestia (cfr. osservazioni in calce
alla domanda: "al momento si analizza la realizzazione sotto l'aspetto
dell'attività molesta o non molesta"): ai fini del giudizio si tratta
quindi di verificare se il principio della conformità di zona è rispettato;
che
giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata solo per opere conformi alla funzione assegnata alla zona di
utilizzazione;
che
la zona artigianale (Ar) di __________ è destinata a costruzioni artigianali
poco moleste, magazzini d'impresa e depositi (art. 38 NAPR);
che
secondo l'art. 22 NAPR, "per aziende poco moleste si intendono quelle
aziende la cui attività rientra nell'ambito delle aziende artigianali, in cui
il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali immissioni hanno carattere
temporaneo";
che
nell'evenienza concreta il capannone dovrebbe servire allo svolgimento dell'attività
di fabbro (saldatura, tornitura, smerigliamento, fresatura, rettifica), alla
riparazione di attrezzi agricoli e forestali e di attrezzature dell'edilizio,
nonché al magazzinaggio di materiale sciolto (cfr. relazione tecnica);
che
le dimensioni relativamente esigue del fabbricato in contestazione (11 x24) e
la parziale occupazione dello stesso a scopo di semplice deposito/magazzino
permettono di considerare artigianale l'attività che l'istante intende
insediarvi: nemmeno i ricorrenti pretendono peraltro di qualificarla alla
stregua di un'attività industriale;
che
resta quindi soltanto da verificare se la qualifica di "poco molesta"
attribuita dal municipio all'attività in esame resista alla critica dei
ricorrenti,
che
nell'individuazione del contenuto precettivo di tale concetto l'autorità
amministrativa fruisce di un certo margine discrezionale; margine il cui
esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella
misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto, in particolare
sotto il profilo dell'abuso di potere;
che
nel caso in esame si deve negare che considerando "poco molesta"
l'attività di cui si discute il municipio di __________ abbia abusato del
potere d'apprezzamento che la legge gli riserva in ordine alla concretizzazione
di tale concetto giuridico;
che,
in effetti, l'attività di fabbro, combinata con quella di riparazione di
macchinari, in quanto svolta all'interno di una zona riservata all'insediamento
di attività artigianali con l'esclusione di contenuti abitativi, rientra nei
limiti fissati dall'art. 22 NAPR: il lavoro è invero svolto solo di giorno e le
immissioni foniche hanno carattere temporaneo, ovvero limitato a singole fasi
di rumore;
che
da questo profilo il ricorso va quindi disatteso;
che
in quanto volto a censurare l'adeguatezza dell'urbanizzazione e la conformità
con le disposizioni della LPAmb e dell'OIF il ricorso non può essere accolto
perché la licenza edilizia preliminare non è stata preceduta da un vero e
proprio esame di questi aspetti: da questo profilo va riservata ai ricorrenti
la facoltà di sollevare ulteriori contestazioni contro la domanda definitiva;
che
la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 22 LPT; 15, 21 LE; 22, 38 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) sono a carico dei
ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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