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Numero d'incarto:
52.1995.417
Data decisione, Autorità:
30.07.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00417
DP 44/94
cm
Lugano
30 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 1 febbraio 1994 di
contro
la
decisione 11 febbraio 1994 (no. 24) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata da __________ e __________ avverso la risoluzione 8
settembre 1992 con la quale viene decretata l'inabitabilità di 83/100 della
PPP di cui al mappale no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
-
3 febbraio 1994 della CE fu
__________;
-
4 febbraio 1994 del Dipartimento
delle opere sociali;
-
14 febbraio 1994 del Consiglio di
Stato;
-
14 febbraio 1994 del Municipio di
__________;
viste la replica 7 marzo 1994 della
ricorrente;
viste le dupliche:
-
9 marzo 1994 della CE fu
__________;
-
10 marzo 1994 del Dipartimento
delle opere sociali;
-
15 marzo 1994 del Municipio di
__________;
-
16 marzo 1994 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A In data 24 novembre 1984 i
coeredi del defunto __________ hanno concluso un contratto di scioglimento
della comunione ereditaria mediante assegnazione di tutti i beni immobiliari
già di pertinenza del de cuius, siti nei comuni di __________ e __________.
In quell'occasione è stata, tra le altre cose, concordata
l'assegnazione in comproprietà ai signori __________ (2/4), __________ (1/4) e
__________ (1/4) della quota di 83/100 della PPP (originaria) di cui al fondo
base no __________ di __________, con diritto esclusivo sull'appartamento 565.2
composto da 3 cantine, 2 cucine e 2 camere al P.T., 1 cucina al 1. piano, 4
camere al 2. piano, 4 camere e balcone al 3. piano.
I tre coeredi assegnatari hanno quindi convenuto in quella
sede che __________ e __________ avrebbero goduto di questa quota di PPP
limitatamente al terzo piano comprendente 4 camere e il balcone, mentre che __________
avrebbe goduto del resto.
Di tale regolamento d'uso della comproprietà non è stata
fatta menzione a RF.
In seguito al decesso di __________, la quota di comproprietà
di sua spettanza sul predetto bene immobiliare è pervenuta ai suoi eredi.
B. Con decisione 31 agosto
1992, intimata agli interessati l'8 settembre successivo, il Municipio di
__________ ha dichiarato inabitabile la quota di 83/100 della PPP (originaria)
costituita sul fondo base no. __________ RFD di __________, a quel tempo di
proprietà della CE fu __________ per 2/4, di __________ per 1/4 e di __________
per il rimanente 1/4, a causa della precarietà degli impianti sanitari (con
particolare riferimento al terzo piano dell'edificio sprovvisto di acqua e
servizi igienici).
Parallelamente, il municipio ha pure ordinato la demolizione
di due corpi in muratura addossati alla parete nord dell'edificio.
C. Contro la predetta decisione
municipale, i singoli comproprietari sono insorti davanti al Consiglio di
Stato, che ha respinto i loro gravami con risoluzione 2 marzo 1993 (no. 1334).
Nel frattempo, e più precisamente in data 9 febbraio 1993,
__________ ha donato alla madre __________ la sua quota di comproprietà di 1/4
della suddetta PPP di 83/100 sul fondo base no.__________.
In data 24 marzo 1993, __________ e __________, subentrata al
figlio __________, hanno contestato la predetta decisione governativa davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, il quale, con sentenza 27 settembre
1993, ha parzialmente accolto il gravame nel senso che:
-
per ciò
che concerne l'inabitabilità della PPP, la sentenza del Consiglio di Stato è
stata annullata e gli atti sono stati rinviati a quest'ultima autorità affinché
si pronunciasse nuovamente su tale aspetto, previo accertamento dell'esistenza
o meno per le ricorrenti del diritto di utilizzare i servizi igienici situati
al piano terreno dello stabile in questione;
-
per ciò
che invece concerne l'ordine di demolizione, è stata confermata unicamente la
soppressione dei due WC a secco racchiusi nel manufatto esterno in muratura
addossato alla parete nord dell'edificio.
D. Dando seguito al giudizio di
rinvio, il Consiglio di Stato si è nuovamente chinato sulla fattispecie e con
risoluzione 11 febbraio 1994 ha ancora una volta risolto di respingere il ricorso
di __________ ed __________, confermando quindi l'ordine di inabitabilità della
quota di PPP in questione limitatamente ai vani siti al terzo piano dello
stabile di cui al mappale no __________ RFD di __________.
L'Esecutivo cantonale, dopo aver compiuto ulteriori
accertamenti presso il competente Ufficio dei registri è giunto alla
conclusione che, sulla base degli accordi stipulati tra i singoli
comproprietari della PPP in questione, le insorgenti, che utilizzano l'appartamento
al terzo piano, non hanno nessun diritto di fruire dei servizi igienici situati
agli altri piani della casa.
Contro quest'ultima pronuncia governativa, __________ è insorta
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene in sostanza di avere come comproprietaria della suddetta
quota di PPP il diritto ad usufruire dei servizi igienici ubicati al secondo
piano dello stabile, ragione per la quale non le può essere negata
l'abitabilità dei locali siti al terzo piano.
Con istanza 20 gennaio 1994, la ricorrente chiede di essere
messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Produce a tale scopo l'apposito
formulario municipale debitamente compilato.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono la CE fu __________, il Municipio di __________ e il Consiglio di
Stato, mentre che il dipartimento delle opere sociali si astiene dal formulare
osservazioni in proposito rimettendosi al giudizio di questo Tribunale.
Le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni
in sede di replica e di duplica.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC.
La legittimazione attiva della ricorrente discende dai
combinati art. 209 LOC e 43 PAmm ed è nel caso di specie pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari
ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm).
-
Nel Cantone Ticino l'art.
107 cpv. 1 LOC conferisce ai municipi il potere di esercitare le funzioni di
polizia locale, tra cui si annovera, secondo l'art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC, la
tutela della pubblica salute e dell'igiene. La facoltà del municipio di
adottare misure per la tutela della salute pubblica e dell'igiene
(inabitabilità, depositi di letame e immondizie, nettezza urbana, ecc.) è
prevista dall'art. 24 RALOC. Giusta l'art. 38 LSan all'esecutivo comunale
compete l'accertamento dell'inabitabilità e dell'agibilità di tutte le
costruzioni che non rientrano nel novero degli stabili di uso pubblico e
collettivo (sottoposti a loro volta a controllo dipartimentale). L'art. 15
RISA, applicabile in virtù dell'art. 103 LSan, prevede che le case o le parti
di case che presentano gravi difetti dal punto di vista dell'areazione e
dell'illuminazione naturale o che per impianti sanitari inefficienti,
insufficienti, o in stato tale da provocare esalazioni o infiltrazioni nocive,
o che per qualsiasi altra ragione presentassero un pericolo per la salute
pubblica o per quella di chi vi abita, possono essere dichiarate inabitabili
per decisione municipale, su preavviso del medico delegato.
-
Nel caso in esame il
Consiglio di Stato ha, con la decisione qui dedotta in giudizio, confermato
l'inabitabilità della quota di PPP di 83/100 di cui al fondo base no.
__________ RFD di __________, limitatamente ai locali siti al terzo piano, non
disponendo quest'ultimi di adeguati servizi igienici.
La decisione 31 agosto/8 settembre 1992 del Municipio di
__________ si basa essenzialmente sul rapporto 17 agosto 1992 del medico
delegato circondariale, dott. __________, il quale in occasione di due
sopralluoghi da lui esperiti in data 31 luglio 1992 e 12 agosto 1992 ha potuto
constatare che l'appartamento al terzo piano dello stabile sito al mappale no
__________ RFD di __________ non è dotato di adeguati servizi igienici: in
particolare tale appartamento non dispone di acqua corrente né di un WC
utilizzabile, essendovi unicamente due servizi a secco, ormai pieni, per i
quali tra l'altro questo Tribunale, con sentenza 27 settembre 1993, su tale
punto cresciuta in giudicato, ha confermato l'ordine di soppressione impartito
dal Municipio.
E' evidente che a queste condizioni, mancano i requisiti per
dichiarare abitabile l'appartamento del terzo piano. Resta tuttavia ancora da
esaminare se per i suoi inquilini sussiste o meno il diritto di utilizzare i
servizi igienici situati sugli altri piani dell'edificio.
- Come è stato detto in
narrativa, l'Esecutivo cantonale ha accertato che __________ e __________, pur
essendo comproprietarie insieme alla CE fu __________ della predetta quota di
PPP, hanno, in base ad accordi interni conclusi nel novembre del 1984 tra i
vari coeredi del defunto __________, il diritto di utilizzare solo una parte
della stessa, vale a dire per l'appunto i locali al terzo piano, senza tuttavia
poter usufruire dei servizi igienici della PPP, situati agli altri piani.
Mediante predetto accordo, i singoli comproprietari hanno in
pratica stipulato un regolamento d'uso della comproprietà ai sensi dell'art.
647 cpv. 1 CCS.
Giusta l'art. 649a CCS, un simile regolamento è vincolante
non solo per i comproprietari che lo hanno sottoscritto, ma anche per i loro
successori e per l'acquirente di un diritto reale su una quota di comproprietà.
Da ciò ne discende che la convenzione sottoscritta il 24 novembre
1984 tra i vari coeredi assegnatari in merito all'uso e al godimento della
succitata PPP è vincolante anche per la ricorrente, in quanto donataria della
quota di comproprietà originalmente assegnata al figlio __________. La
ricorrente non ha pertanto il diritto di utilizzare le infrastrutture che si
trovano al di fuori del terzo piano dello stabile.
È ben vero che un simile disciplinamento dell'uso della PPP appare
a prima vista privo di ogni fondamento logico e contrario alle regole del buon
senso. È però altrettanto vero che è semmai compito del giudice civile quello
di intervenire su richiesta di una delle parti interessate al fine di
correggere tale situazione, dovendo questo Tribunale amministrativo limitarsi a
sindacare la legalità delle decisioni emanate dalle istanze inferiori, senza peraltro
poter intervenire su questioni che attengono al diritto privato.
Stando così le cose e visto anche quanto esposto al
precedente considerando, si deve dunque ammettere che la risoluzione governativa
impugnata va confermata, siccome immune da violazioni di diritto.
- Tasse di giustizia e spese
seguono la soccombenza della ricorrente (art. 28 LPAmm).
Date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia, addebitando alla ricorrente soltanto le ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 107 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b), 208, 209 LOC; 24 RALOC; 38, 103 Lsan; 15
RISA; 647 cpv. 1, 649a CCS; 3, 18, 28, 31, 43, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza la decisione 11 gennaio 1994 (no. 24) del
Consiglio di Stato è confermata.
- Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
La ricorrente rifonderà
fr.100.-- alla CE fu __________ a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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