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Numero d'incarto:
52.1995.416
Data decisione, Autorità:
23.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.95.00416
Lugano
23 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 giugno 1995 di
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
decisione del Consiglio di Stato 31 maggio 1995, no 3013, che respinge il
ricorso 11 luglio 1994 dei ricorrenti avverso la decisione 24 giugno 1994 del
municipio di __________ di diniego della licenza edilizia in sanatoria, per
la ristrutturazione del rustico al mappale no. __________ di __________;
preso
atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo discussione, le parti
sono addivenute alla seguente transazione:
"1. Viene concessa la licenza edilizia in
sanatoria come alla domanda presentata dalle ricorrenti (maggio 1994), tranne
che per la superficie del fabbricato ubicata sul lato E delimitata con
pennarello blu sul progetto, di cui l'originale rimane depositato presso il Tribunale
cantonale amministrativo.
- Le ricorrenti si impegnano a demolire i muri
perimetrali che delimitano la predetta superficie ad eccezione di quello a
confine con la strada (muri tratteggiati in nero) in modo da creare un
porticato aperto (rimane, il pilastro centrale e un pilastro sull'angolo S-E).
Il ripristino della situazione è soggetto a
permesso.
-
Le parti invitano quindi il Tribunale cantonale
amministrativo a stralciare dai ruoli il procedimento, una volta che il
Dipartimento del territorio gli avrà comunicato l'esecuzione di quanto disposto
al punto 2 previo collaudo in contraddittorio con i rappr. del Comune e
proprietario.
-
Il municipio si riserva di procedere contro le ricorrenti
in via contravvenzionale.
Il rappresentante del Dipartimento finanze e
economia, sez. agricoltura accetta seduta stante la transazione, come pure i
rappresentanti del Dipartimento del territorio, Ufficio domande di costruzione.
Le ricorrenti e gli opponenti, quest'ultimi rappr.
dal signor __________, dichiarano parimenti di aderire seduta stante.
Il municipio di __________ chiede un termine di 20
giorni per pronunciarsi sulla soluzione transattiva.
Tutte le parti congiuntamente dichiarano che la
transazione in discussione deve essere dichiarata nulla e non avvenuta se il
municipio non dovesse aderirvi. Nel quel caso il Tribunale cantonale
amministrativo emanerà la propria decisione senza ulteriori formalità.
In caso di stralcio le ricorrenti dichiarono di
rinunciare alle ripetibili."
ritenuto
che con lettera 22 dicembre 1995 il municipio di __________ ha dichiarato di accettare
la transazione succitata;
rilevato
che il 3 aprile u.s. il Dipartimento del territorio ha comunicato al Tribunale
l'esecuzione del ripristino come al punto 2 della transazione suddetta;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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