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Numero d'incarto:
52.1995.415
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00415
DP 165/95
leo
Lugano
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 giugno 1995 di
contro
la
decisione 7 giugno 1995 (n. 3145) con cui il Consiglio di Stato respinge
l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la risoluzione 27 febbraio
1995 del municipio di __________ mediante la quale sono state deliberate alla
ditta __________ le opere da idraulico relative all'acquedotto __________;
viste le risposte:
-
23 giugno 1995 della Dipartimento
delle istituzioni;
-
27 giugno 1995 del municipio di
__________;
-
4 luglio 1995 dei __________;
-
5 luglio 1995 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 27 febbraio 1995 - resa in esito a pubblico
concorso - il municipio di __________ ha deliberato alla ditta __________ di
__________ le opere da idraulico relative alla costruzione dell'acquedotto
__________;
che la predetta risoluzione è stata impugnata davanti al Consiglio
di Stato dai ricorrenti indicati in epigrafe, che eccepivano, fra l'altro, che
il legislativo comunale non aveva mai stanziato il credito necessario;
che con giudizio 7 giugno 1995 il Consiglio di Stato
ha respinto il ricorso, ritenendo che comunque l'opera avrebbe ancora dovuto
essere ratificata dal legislativo comunale, peraltro già convocato per il 29
maggio 1995 (!);
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento in considerazione del fatto che il consiglio comunale, nel
frattempo, ha rifiutato il credito necessario all'esecuzione dell'opera;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal
municipio di __________ e dalla ditta __________, deliberataria delle opere;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
legittimazione attiva dei ricorrenti, cittadini attivi di __________, e le
tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date dagli art. 208 LOC,
43, e 46 PAmm;
che, per principio, è ammissibile che il municipio pubblichi
un bando di concorso per lavori o forniture prima che il legislativo comunale
decida l'esecuzione di determinate opere o l'acquisto di determinati beni e
stanzi i necessari crediti;
che l'aggiudicazione non può tuttavia avvenire senza una preventiva
deliberazione da parte del legislativo, ovvero, in assenza di questa, senza la
chiara ed esplicita riserva a favore delle decisioni che il legislativo deve
necessariamente ancora rendere (cfr. STA 18.10.1978 in re T.; RDAT 1979 N. 18
pag. 29);
che, così stando le cose, la delibera censurata risulta
lesiva del diritto siccome espressa in maniera incondizionata e senza la
preventiva decisione del legislativo;
che, di conseguenza, il ricorso va accolto, annullando la
risoluzione municipale impugnata e quella governativa che la conferma senza
nemmeno tener conto del fatto che il consiglio comunale aveva nel frattempo
deciso di non eseguire le opere in oggetto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;
visti
gli art. 113, 208 LOC, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di
conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 7 giugno 1995 del Consiglio di Stato (n. 3145);
1.2. la delibera 27 febbraio 1995 del municipio di __________.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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