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Numero d'incarto:
52.1995.370
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00370
DP 130/95
leo
Lugano
25 luglio 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 18
maggio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 26 aprile 1995 (n. 2297) con cui il
Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia rilasciata il 21 dicembre
1994 dal municipio di __________ a favore della ricorrente per la costruzione
di un ascensore ai mapp. __________ e __________ di __________.
viste le risposte:
-
31 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
-
6 giugno 1995 __________ e __________;
-
6 giugno 1995 del municipio di __________;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 7 ottobre 1993 __________ ha inoltrato al
municipio di __________ una domanda di costruzione per la riattazione e
l'ampliamento dell'abitazione ai mapp. __________ e __________ di quel comune.
Il 30 ottobre 1993 __________ e __________, proprietari del confinante mapp.
__________, hanno presentato opposizione al rilascio della licenza edilizia limitatamente
alla costruzione di un ascensore. Manufatto volto a collegare il fondo alla
sovrastante strada comunale (via __________), progettato quale corpo a sé
stante a confine con la stessa.
b) Con decisione 21 dicembre 1993 il municipio di __________
ha rilasciato la licenza edilizia a favore della ricorrente, respingendo nel
contempo l'opposizione di __________ e __________. Esso non ha tuttavia
provveduto ad intimare quella decisione a questi ultimi.
B. a) __________ ha iniziato i lavori di riattazione ed
ampliamento della propria abitazione ai mapp. __________ e __________ nei primi
giorni del mese di marzo 1994.
b) Il 5 aprile 1994 __________, constatato come detti lavori
fossero in corso, ha sollecitato al municipio di __________ l'evasione della
propria opposizione 30 ottobre 1993. Con invio 26 aprile 1994 l'Esecutivo ha
quindi trasmesso a __________ "copia della raccomandata del 20 (recte: 21)
dicembre 1993 con la quale ne veniva motivata le reiezione". In realtà,
tuttavia, al citato scritto non venne annessa copia della licenza edilizia.
c) Il 17 maggio 1994 __________ ha quindi presentato al municipio
di __________ istanza di sospensione dei lavori di costruzione ai mapp.
__________ e __________, chiedendo nel contempo di intimargli la licenza
edilizia 21 dicembre 1993.
d) Con decisione 26 maggio 1994 il municipio di __________ ha
sospeso i lavori di costruzione limitatamente alle opere concernenti la
realizzazione del controverso ascensore ed ha nel contempo notificato a
__________ e __________ la licenza edilizia 21 dicembre 1993.
C. Con ricorso 10 giugno 1994 __________ e __________
hanno impugnato la predetta licenza innanzi al Consiglio di Stato, al quale
hanno domandato di annullarla nella misura in cui autorizzava la costruzione
del noto ascensore. Con risoluzione 26 aprile 1995 il Governo ha accolto il
gravame ed ha annullato la licenza edilizia 21 dicembre 1993 nei limiti delle
domande ricorsuali. Ammessa la tempestività dello stesso, contestata da
__________, l'autorità inferiore ha considerato che il municipio non poteva
autorizzare la costruzione dell'avversato ascensore, poiché questo non
ossequiava la distanza dalla strada comunale stabilita all'art. 13 NAPR (8 ml
dall'asse ma in ogni caso 4 ml dal ciglio) ed inoltre perché nessuna norma
facoltizzava il municipio a scostarsi da quella regola. La deroga rispetto alle
distanze da osservare verso la strada comunale concessa alla ricorrente da
parte del municipio non poggiava pertanto su di una base legale. Dal momento
che l'ascensore in discussione non era ancora stato realizzato, il Consiglio di
Stato ha infine deciso che la licenza edilizia doveva essere parimenti revocata
nella misura in cui concerneva quel manufatto.
D. Con ricorso 18 maggio 1995 __________ é insorta davanti
a questo Tribunale avverso la predetta risoluzione governativa, della quale ha
chiesto l'annullamento. Essa riprende unicamente l'eccezione di tardività
dell'impugnativa 10 giugno 1994 di __________ e __________, respinta dal
Consiglio di Stato, rimproverando ai resistenti di aver reagito tardivamente
rispetto alla data di inizio dei lavori. Qualora questa eccezione dovesse essere
respinta, la ricorrente dichiara di riconoscere la bontà, nel merito, del
giudicato governativo.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per
conto di quest'ultimo, __________ e __________ hanno postulato la reiezione del
gravame. Il municipio di __________ si é invece rimesso al giudizio del
Tribunale.
Considerato, in diritto
-
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1
LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente
certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso é dunque ricevibile in ordine. Esso può
inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
-
In questa sede l'oggetto della lite é circoscritto
alla verifica della tempestività del ricorso 10 giugno 1994 di __________ e
__________ al Consiglio di Stato avverso la licenza edilizia rilasciata il 21
dicembre 1993 da parte del municipio di __________ a favore di __________.
-
3.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LE, il municipio decide
sulla domanda di costruzione e sulle opposizioni entro 15 giorni dalla scadenza
del termine d'opposizione del dipartimento. La decisione deve essere motivata
per iscritto e notificata all'istante, agli opponenti ed al dipartimento (art.
10 cpv. 2 LE). Essa deve inoltre indicare i mezzi e di termini di ricorso (art.
10 cpv. 3 LE). La notificazione difettosa di una decisione - concetto
comprensivo dell'omissione di notificarla ad uno o più suoi destinatari - non
può cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. quanto dispongono espressamente
l'art. 38 PA e 107 cpv. 3 OG). Com'é noto, tuttavia, il principio della buona
fede e quello della sicurezza del diritto temperano la regola suddetta allo
scopo di evitare che la notifica difettosa di una decisione permetta di
differire illimitatamente il termine per impugnarla. Quando pertanto una parte
é venuta a conoscenza dell'esistenza di una decisione che non le é stata
intimata, essa deve mettere diligentemente in atto quanto ci si può attendere
dalla stessa affinché l'autorità proceda a tanto: non lo facesse, allora
agirebbe contrariamente alle regole della buona fede, pregiudicando con ciò la
tempestività di un suo eventuale ricorso contro una notifica tardiva della
decisione (cfr. Grisel, Traité de droit administratif, 877 seg., cifra 5;
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad
art. 32 N. 1.6.). In quest'ordine di idee l'art. 46 cpv. 1 PAmm stabilisce che
il termine di 15 giorni per presentare ricorso decorre, in assenza di
intimazione, dalla "conoscenza" della decisione impugnata. Con
"conoscenza" si deve tuttavia intendere, nel caso in cui una parte
abbia il diritto di ricevere personalmente la decisione, l'intimazione
posteriore della decisione dietro richiesta (naturalmente ossequiosa del
principio della buona fede) della parte che é venuta a sapere delle sua
esistenza. Non basta infatti la conoscenza generica dell'esistenza di una decisione
per poter decidere se impugnarla o meno: a questo scopo é invece essenziale
poter disporre anche delle sue motivazioni oltre che del dispositivo (cfr.
sentenza TCA 20 settembre 1993 in re M. SA, consid. 1.2.; P., ibidem).
3.2. La licenza edilizia 21 dicembre 1993 é stata notificata
ai resistenti solo il 26 maggio 1994. Il loro gravame al Consiglio di Stato 10
giugno 1994 deve pertanto essere considerato in principio tempestivo, poiché
inoltrato entro il termine di 15 giorni dalla data di intimazione stabilito
all'art. 46 cpv. 1 PAmm. Il Tribunale ritiene tuttavia di scostarsi da quell'assunto
per i seguenti motivi.
3.3. L'esame dei bollettini di lavoro allestiti dall'impresa
di costruzione permette di fissare l'inizio dei lavori di riattazione dell'abitazione
ai mapp. __________ e __________ all'8 marzo 1994. Come testimoniano inoltre quei
documenti, trattavasi di lavori ben visibili anche all'esterno, dunque anche
per i qui resistenti, che risiedono al confinante mapp. __________. Essi hanno
reagito solo con scritto 5 aprile 1994 al municipio, al quale - proprio facendo
parte dell'inizio dei lavori - hanno sollecitato l'evasione dell'opposizione 30
ottobre 1993. Questa circostanza non poteva tuttavia ancora pregiudicare i
diritti ricorsuali dei resistenti. In primo luogo appare credibile la versione
dei coniugi __________ secondo cui la presunta tardiva loro reazione fosse
dovuta alla loro assenza in ferie. Ma soprattutto nell'opposizione 30 ottobre
1993 __________ e __________ avevano espressamente dichiarato di non avere
nulla contro la riattazione e l'ampliamento della casa d'abitazione, limitando
le loro contestazioni all'erezione dell'ascensore, progettato quale corpo a sé
stante, a ridosso del muro di sostegno della strada comunale. Essi potevano
pertanto essere portati a ritenere, in quanto profani, di non avere nessun
diritto di essere informati sul prosieguo della pratica edilizia, se non nella
misura in cui questa concerneva l'ascensore. I resistenti vennero tuttavia
senz'altro a conoscenza del rilascio della licenza edilizia a favore di
__________ e della reiezione della loro opposizione tramite la lettera 26
aprile 1994 con cui il municipio rispondeva allo citato scritto del 5 aprile
precedente di __________. Ora, é ben vero che il municipio aveva indicato nella
citata risposta di annettere anche copia della licenza edilizia 21 dicembre
1993 e delle motivazioni alla base della reiezione dell'opposizione facenti
parte della stessa, senza però procedervi. A questo punto i resistenti
avrebbero dovuto reagire prontamente, rendendo attento l'Esecutivo circa la
mancanza di tali documenti tra gli allegati ricevuti e chiedendo un loro rapido
invio, oppure addirittura sollecitarne semplicemente la trasmissione
direttamente alla cancelleria comunale od all'ufficio tecnico, eventualmente
passare di persona a ritirarli presso quegli uffici. Essi hanno invece atteso
una ventina di giorni prima di richiedere l'invio dei predetti documenti,
venendo meno alla diligenza che ci si poteva attendere da parte loro in quel
frangente. Disattendendo quegli imperativi discendenti dal principio della buona
fede, essi hanno pregiudicato la tempestività del loro gravame 10 giugno 1994
al Consiglio di Stato: in effetti essi avrebbero potuto procacciarsi la nota
licenza edilizia ben prima del 26 maggio 1994, data alla quale il municipio di
__________ ha proceduto all'intimazione agli stessi di quel documento facendo
seguito alla loro sollecitazione del 17 maggio precedente.
-
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere
accolto e la risoluzione governativa riformata nel senso che il gravame 10
giugno 1994 di __________ e __________ deve essere dichiarato irricevibile,
poiché tardivo.
-
La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei
resistenti (art. 28 PAmm), i quali rifonderanno inoltre alla ricorrente un
adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 21 LE, 18, 28, 31, 46 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§ I dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione governativa 26
aprile 1995 (n. 2297) sono riformati come segue:
" 1. Il ricorso é irricevibile
-
Non
si preleva una tassa di giudizio. __________ e __________ rifonderanno a
__________ fr. 300.-- per ripetibili".
-
La tassa di giudizio, di fr. 500.-- (cinquecento), é
posta carico di __________ e __________ in solido, i quali rifonderanno identico
importo per ripetibili a __________
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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