AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.351
Data decisione, Autorità:
11.01.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00351
DP 335/91
leo
Lugano
11 gennaio 1996
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 15
luglio 1991 di
contro
la risoluzione 25
giugno 1991 (n. 4942) mediante la quale il Consiglio di Stato ha respinto il
ricorso 8 gennaio 1991 dell'insorgente avverso l'autorizzazione 21 dicembre
1990 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, sezione
economico-amministrativa, relativa al passaggio di una tubazione dell'acqua
potabile sulla strada cantonale al mapp. n. __________ di __________ per
l'allacciamento del fondo mapp. n. __________ di __________;
viste le risposte:
-
25 luglio 1991 del Consiglio di Stato;
-
29 luglio 1991 del Comune di __________;
-
7 agosto 1991 del Dipartimento del territorio, Sezione
economico-amministrativa;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il
9 febbraio 1988 __________ ha presentato al Dipartimento delle pubbliche costruzioni,
sezione economico-amministrativa, una domanda di autorizzazione di uso
speciale del demanio pubblico per l'allacciamento alla rete di distribuzione
dell'acqua potabile di __________, che corre sotto la strada cantonale al mapp.
__________ di quel comune, del proprio fondo al mapp. n. __________ di
__________.
Con
decisione 21 dicembre 1990 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni, sezione
economico-amministrativa, ha rilasciato ad __________ l'autorizzazione per la
durata di 10 anni e posto a carico dello stesso le seguenti tasse: di fr. 30.--
per il passaggio della tubazione (ml 3 a fr. 10.-- il ml), di fr. 325.-- per il
ripristino della pavimentazione e di fr. 50.-- per l'esame della domanda.
B. __________
si è aggravato contro la predetta autorizzazione davanti al Consiglio di Stato
con ricorso 8 gennaio 1991, chiedendo l'annullamento della stessa e delle tasse
poste a suo carico, per il motivo che l'allacciamento sulla strada cantonale è
stato eseguito da parte dell'azienda acqua potabile (AAP) di Barbengo: il
ricorrente ne ha dedotto che l'autorizzazione doveva essere intestata a
quest'ultima. Tanto più che giusta l'art. 41 del regolamento dell'AAP di __________
l'allacciamento, fino e compresa la saracinesca (sia essa sul sedime pubblico
che privato), viene rilevato in proprietà dall'AAP medesima.
C. Con
risoluzione 25 giugno 1991 il Governo ha respinto l'impugnativa, ritenendo che
il beneficiario dell'allacciamento in esame è il ricorrente e che pertanto
spetta allo stesso l'obbligo di chiedere l'autorizzazione a tale scopo e di
pagare le relative tasse.
D. __________
ha impugnato mediante ricorso 15 luglio 1991 davanti a questo Tribunale il
suddetto giudicato governativo, postulando l'annullamento dello stesso per i
motivi già avanzati davanti all'istanza inferiore. Aggiunge che nel caso di
perdite spetta all'AAP di effettuare le necessarie riparazioni per la tubazione
posta sulla strada cantonale ed inoltre che l'AAP potrebbe anche autorizzare
l'allacciamento di altri utenti alla tubazione da egli eseguita.
Il
Dipartimento dell'interno, per conto del Consiglio di Stato, e il Dipartimento
delle pubbliche costruzioni, sezione economico-amministrativa, hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il Comune di __________ si è invece
associato alla tesi del ricorrente.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data in ossequio all'art. 30 cpv. 2 della legge sul
demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv.
1 PAmm). La legittimazione del ricorrente é certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
ricevibile in ordine, può inoltre essere deciso senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
-
Giusta
l'art. 16 cpv. 1 LDP le autorizzazioni e le concessioni per l'uso del demanio
pubblico possono essere trasferite con il consenso dell'autorità. Secondo
l'art. 16 cpv. 2 LDP le autorizzazioni e le concessioni relative all'uso del
demanio pubblico connesse con un fondo, come le sporgenze sull'area pubblica e
le condotte di allacciamento ad edifici, seguono invece (automaticamente) il
trasferimento di proprietà di questo. Da detta disposizione si deduce pertanto
in modo chiaro che le autorizzazioni per la posa di condotte di allacciamento
possono essere rilasciate solo a favore del proprietario del fondo che deve
essere allacciato e che queste non possono essere trasferite se non trasferendo
la proprietà del fondo. A giusta ragione quindi il dipartimento delle pubbliche
costruzioni ha rilasciato la controversa autorizzazione a favore del qui
ricorrente, in qualità di proprietario del mapp. __________ di __________,
ossia del fondo interessato all'allacciamento alla rete di distribuzione
dell'acqua potabile. La circostanza secondo cui giusta l'art. 41 del regolamento
dell'AAP di __________ la parte di allacciamento fino e compresa la saracinesca
(sia essa su suolo pubblico che privato) viene rilevata in proprietà dall'AAP,
dopo la sua esecuzione, non permette di modificare in alcun modo l'anzidetta
conclusione. Decisiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'uso del
demanio pubblico e dell'applicazione delle relative tasse relative a condotte
di allacciamento é infatti la proprietà del fondo allacciando non quella della
condotta.
-
La
tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi;
visti
gli art. 16, 30 LDP, 28, 43, 46, PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giudizio, di fr. 100.-- (cento), é posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster