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Numero d'incarto:
52.1995.34
Data decisione, Autorità:
23.02.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00034
DP 22/95
leo
Lugano
23 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 1995 di
__________ e __________
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 dicembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 11202) che accoglie parzialmente
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 7
settembre 1994 rilasciata dal Municipio di __________ per la costruzione di
una casa d'abitazione sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
-
24 gennaio 1995
del Consiglio di Stato;
-
30 gennaio 1995
del Municipio di __________;
-
31 gennaio 1995
di __________;
-
6 febbraio 1995
del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18 luglio 1994
__________ ha chiesto al Municipio di __________ il permesso di costruire una
casa d'abitazione su un terreno situato a valle del nucleo di __________ (part.
n. __________ RFD; zona R2). Stando al progetto, l'edificio dovrebbe essere
strutturato su tre livelli: un pianterreno adibito ad autorimessa (2 posti
auto), lavanderia e rifugio, un primo piano con due appartamenti di due locali
ed un secondo piano con un appartamento di quattro locali.
Alla domanda si sono opposti
__________ ed __________, proprietario della casa d'abitazione che sorge sul
fondo contermine (part. n. __________ RFD), contestando la prevista costruzione
dal profilo dell'altezza del colmo, dell'inserimento nel contesto ambientale e
dell'ingombro che ne sarebbe derivato.
B. Raccolto il preavviso favorevole
dell'autorità cantonale, alla quale non era tuttavia stata trasmessa
l'opposizione, il 7 settembre 1994 il Municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta, disattendendo le obiezioni dei vicini.
C. Con giudizio 13 dicembre 1994 il Consiglio
di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dagli opponenti contro
la predetta licenza, confermandola alla condizione che la costruzione venga
dotata di un ulteriore posteggio in aggiunta ai tre previsti.
Disattese le censure di natura
procedurale sollevate dai ricorrenti (mancata trasmissione dell'opposizione
all'autorità cantonale), il Governo ha respinto siccome infondate le
contestazioni riferite all'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale,
all'altezza del colmo ed alla distanza dell'edificio dall'antistante strada comunale.
Ha invece ritenuto fondate le eccezioni relative all'insufficienza dei posteggi
previsti.
D. Contro il predetto giudizio governativo i
soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che venga annullato assieme alla controversa licenza edilizia.
In sostanza, i ricorrenti
ripropongono e sviluppano le censure sollevate senza successo in prima istanza
con riferimento alla mancata trasmissione dell'opposizione al Dipartimento del
territorio, all'inserimento dell'edificio nell'ambiente, all'insufficiente indicazione
dell'altezza del colmo, all'imprecisa indicazione della distanza dal ciglio
della strada comunale ed all'inadeguatezza della condizione imposta dal
Consiglio di Stato.
E. L'impugnativa è avversata dal Consiglio di
Stato, dal Municipio di __________ e dal beneficiario della licenza.
Considerato, in
diritto
- La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e
la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date (art. 21 LE; 43,
46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Un sopralluogo non è necessario.
Nemmeno i ricorrenti, del resto, lo sollecitano.
- Trasmissione
dell'opposizione al Dipartimento del territorio
Omettendo di trasmettere all'autorità
cantonale l'opposizione inoltrata dai vicini qui ricorrenti, il Municipio di
__________ ha disatteso gli art. 6 cpv. 5 LE e 18 cpv. 2 RLE.
Nell'ambito della procedura di
ricorso davanti al Consiglio di Stato questa violazione è stata tuttavia
sanata. In quella sede, il Dipartimento del territorio ha infatti potuto verificare
il fondamento delle contestazioni sollevate dagli opponenti. Queste concernevano
peraltro unicamente l'applicazione del diritto comunale. Persino le censure di
natura estetica si fondavano infatti sul diritto autonomo comunale,
segnatamente sull'art. 5 NAPR; norma che impone di raccogliere il preavviso
dell'autorità cantonale in merito all'inserimento delle costruzioni nel
contesto ambientale.
Ora, questo preavviso è stato
raccolto nell'ambito della procedura di rilascio del permesso ed è stato
confermato davanti alle istanze di ricorso. Un annullamento in ordine della
licenza non entra quindi in considerazione.
- Destinazione
La costruzione è stata autorizzata
come residenza primaria. Non potrà quindi essere utilizzata come residenza
secondaria.
Sotto questo profilo, la decisione
impugnata è perfettamente conforme al diritto.
- Altezza del colmo
L'altezza del colmo (10 m), anche se
non è indicata in modo preciso dai piani è sufficientemente definita
dall'altezza del filo di gronda (8 m), dalla pendenza delle falde del tetto (40
%) e dalla distanza che separa le due gronde (10 m).
Dato che non supera il limite fissato
dall'art. 37 NAPR, anche da questo profilo l'impugnativa non può essere
accolta.
Ad ogni buon conto, basta precisare
che l'altezza del colmo non deve superare i 10 m.
- Posteggi
Il Consiglio di Stato ha imposto al
resistente di realizzare un quarto posteggio. Ha tuttavia omesso di precisarne
l'ubicazione. Verosimilmente intendeva riferirsi all'angolo S del fondo, a confine
con la part. n. __________ RFD, dove ancora v'è spazio per realizzare un posto
auto perpendicolarmente all'asse dell'antistante strada comunale. Potrebbe
inoltre entrare in considerazione il terreno a monte dell'edificio.
La determinazione dell'ubicazione del
quarto posto auto non può tuttavia essere lasciata alla libera scelta del
resistente. I diritti dei terzi potrebbero esserne pregiudicati.
Le obiezioni che i ricorrenti
sollevano a tal proposito appaiono quindi fondate. Esse non comportano tuttavia
l'annullamento del permesso. Una simile conseguenza sarebbe sproporzionata,
perché in definitiva si tratta soltanto di stabilire l'ubicazione di un
posteggio rispettando le norme che disciplinano la procedura di rilascio del permesso
di costruzione per simili opere. Risultato, questo, che può essere facilmente
conseguito subordinando l'esecutività della licenza in contestazione
all'obbligo di conseguire il permesso per un quarto posteggio.
Entro questi limiti, il ricorso va
parzialmente accolto.
- Distanze
I piani annessi alla domanda di
costruzione indicano che il nuovo edificio verrebbe a sorgere a 6 m dall'angolo
S dello stabile dei ricorrenti, rispettivamente a m 5,75 dal ciglio della
strada comunale che passa a valle.
Entrambe le distanze sono conformi
alle NAPR. Da questo punto di vista i ricorrenti non sollevano obiezioni di
sorta. Contestata è unicamente la rappresentazione grafica della distanza di m
5,75 dal ciglio della strada, che, stando ai piani, sarebbe soltanto di 5 m.
L'incongruenza rilevata dai
ricorrenti sussiste effettivamente, ma non giustifica un accoglimento del
ricorso. Determinanti sono infatti le indicazioni metriche riportate dai piani:
in particolare, quelle relative alla distanza dalla casa dei ricorrenti (6 m) e
dalla strada (m 5,75), che dovranno essere verificate dall'autorità comunale in
occasione del controllo dei tracciamenti prescritto dall'art. 49 cpv. 1 LE
(riducendo, se necessario, la lunghezza dello stabile).
- In esito alle
considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
annullando la decisione governativa e riformandola come al considerando n. 5.
La tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza.
Per questi motivi;
visti gli art. 21, 49 LE; 15, 40, 43, 46 NAPR; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione
13 dicembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 11202) è annullata;
1.2. la licenza
edilizia 7 settembre 1994 rilasciata dal Municipio di __________ al resistente
è confermata alla condizione che prima dell'inizio dei lavori il resistente
ottenga il permesso di costruire un quarto posto auto e che l'altezza del colmo
non superi 10 m.
- La tassa di giustizia di fr. 1'000.--
(mille) è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 800.--
(ottocento) e del resistente per la differenza.
Il resistente rifonderà ai ricorrenti fr. 400.--
(quattrocento) a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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