New building permit void after prior final judgment

52.1995.318Outro Tribunal3 de jun. de 1998Granted

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Resumo

A neighbor challenged a new municipal building permit issued after an earlier cantonal judgment had already modified the permit for an accessory structure. The Tribunal held that the 1 March 1994 judgment had definitively ended the permit proceedings by itself limiting the authorization to 3 m in height and 10 m in length. The later municipal permit of 11 May 1994 was therefore legally void, and the Government Council’s decision confirming it was annulled as well. No court costs or indemnity were awarded.

Regest

Art. 21 LE; Arts. 43, 46 PAmm; effect of a cantonal judgment modifying a building permit: where the administrative court itself directly reforms a permit and definitively terminates the pending proceedings, the permit proceedings are closed and the municipality is no longer competent to issue a new permit reproducing the same authorization. A subsequent municipal permit issued notwithstanding the final judicial modification is devoid of legal basis and must be annulled, as must a confirming governmental decision. Costs may be waived when the appeal is upheld (consid. on finality and loss of lis pendens).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.318

Data decisione, Autorità: 03.06.1998, TRAM

Incarto n. 52.95.00318

Lugano 3 giugno 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 settembre 1994 di


contro

la decisione 12 agosto 1994, no. 6708, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 11 maggio 1994 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di una tettoia/portico sulla part. no. __________ RF;

viste le risposte:

  • 20 settembre 1994 del Consiglio di Stato;

  • 23 settembre 1994 di __________

  • 27 settembre 1994 municipio di __________;

  • 4 ottobre 1994 Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 13 maggio 1987 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ il permesso di costruire un portico sulla part. no. __________ RF, a confine con la part. no. __________ RF di proprietà del ricorrente __________;

che il manufatto, munito di un tetto a due falde, avrebbe dovuto essere lungo 10 m, largo 4,80 ed alto 3 al colmo, rispettivamente m 2,60 al filo di gronda della facciata SW e circa 2 m al filo di gronda della facciata NE (parzialmente interrata nel pendio retrostante);

che il manufatto è stato realizzato in modo difforme dai piani approvati: il tetto ha una sola falda, mentre l'altezza del cornicione di gronda verso valle supera i 3 m;

che dopo ripetute sollecitazioni del municipio, a sua volta adito dal vicino qui ricorrente, il 29 settembre 1989 __________ ha chiesto all'autorità comunale di rilasciarle una licenza in variante per l'opera eseguita: secondo i piani presentati, l'altezza del fabbricato avrebbe dovuto essere di m 2,37 al colmo (misurata dal terreno retrostante), rispettivamente di circa m 3,10/3,20 al filo di gronda (misurata dal terreno a valle);

che alla domanda si è opposto __________, contestando soprattutto l'altezza del manufatto, a suo avviso superiore a quella risultante dai piani, rispettivamente a quella ammessa dalle NAPR per le costruzioni accessorie (m 3);

che dopo aver constatato che sul lato SW la costruzione effettivamente realizzata è alta circa 4 m al cornicione di gronda, il 9 febbraio 1993 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;

che con giudizio 10 novembre 1993 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'opponente;

che con sentenza 1º marzo 1994 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da __________ contro il predetto giudizio governativo, annullandolo e riformando la licenza edilizia nel senso che la costruzione realizzata era "autorizzata limitatamente ad un'altezza di m 3 (facciata SW) e ad una lunghezza di m 10";

che, di sua iniziativa, l'11 maggio 1994 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ una licenza edilizia per la costruzione del portico per un'altezza massima di m 3 (facciata SW) ed una lunghezza massima di m 10;

che con decisione 12 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente al fine di rimettere in discussione alcuni aspetti dell'opera realizzata;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si è nuovamente aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venisse annullato assieme alla nuova licenza accordata dal municipio alla resistente;

che dei motivi addotti dall'insorgente a sostegno dell’impugna-tiva si dirà semmai più avanti;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non ha presentato osservazioni;

che ad identica conclusione è pervenuta la resistente con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;

che il municipio di __________ ha per contro rinunciato a prendere posizione;

Considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono pacifiche (art. 21 LE; 43, 46 PAmm);

che il ricorso è dunque ricevibile in ordine;

che con la precedente sentenza del 1º marzo 1994 questo Tribunale aveva definitivamente statuito sulla legittimità della licenza edilizia 9 febbraio 1993, rilasciata in sanatoria dal municipio di __________ alla resistente __________ per la costruzione realizzata a confine con il fondo del ricorrente;

che in quel giudizio il Tribunale cantonale amministrativo aveva stabilito che la licenza in questione era riformata nel senso che il manufatto era autorizzato limitatamente ad un'altezza di 3 m (facciata SW) e ad una lunghezza di m 10;

che con quel giudizio questo tribunale ha direttamente modificato la licenza in contestazione; non l'ha annullata, rinviando gli atti all'autorità comunale affinché rilasciasse una nuova licenza nei termini suindicati, ma l’ha riformata limitandone la portata;

che, di conseguenza, la licenza 11 maggio 1994 rilasciata dal municipio di __________ alla resistente è del tutto irrita, poiché la sentenza 1º marzo 1994 del Tribunale cantonale amministrativo aveva definitivamente posto termine alla litispendenza, concludendo la procedura di rilascio del permesso in sanatoria che era stata avviata dalla resistente con l’inoltro della domanda di costruzione 29 settembre 1994;

che, anche se confermativa del giudizio di questo Tribunale, tale licenza non ha ragione d'essere;

che, così stando le cose, tale atto va annullato al pari del giudizio governativo che lo conferma;

che, entro questi limiti, il ricorso va quindi accolto;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto come ai considerandi;

§. di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 12 agosto 1994, no. 6708, del Consiglio di Stato;

1.2. la licenza edilizia 11 maggio 1994 rilasciata dal municipio di __________ a __________.

  1. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

  2. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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