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Numero d'incarto:
52.1995.314
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00314
DP 234/92
cm
Lugano
21 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 17 luglio 1992 di
contro
la
risoluzione 1 luglio 1992 (n. 5467) con cui il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso 20 ottobre 1988 di __________ avverso la decisione 10 ottobre 1988
del municipio di __________ di imposizione della tassa per il servizio di
raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1988;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che con decisione 10 ottobre 1988 il municipio di __________
ha emesso a carico di __________, proprietario di una residenza secondaria nel
comune, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti
riferita all'anno stesso, di fr. 200.--, in applicazione dell'art. 11 lett. b
del regolamento per il servizio raccolta rifiuti;
che __________ é insorto avverso quella decisione innanzi al
Consiglio di Stato, denunciando in particolare l'esosità del tributo, che egli
chiedeva fosse ridotto a fr. 30.--, importo corrispondente tra l'altro alla
tassa imposta per quell'anno alle economie domestiche di domiciliati in
applicazione dell'art. 11 lett. a dello stesso regolamento, e chiedendo inoltre
la restituzione della differenza sulle tasse versate per gli anni 1985, 1986 e
1987;
che con risoluzione 1 luglio 1992 il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso (dispositivo n. 1), ponendo inoltre a carico del ricorrente
la tassa di giudizio, di fr. 200.--, e l'obbligo di rifondere al comune fr.
100.-- per il titolo di ripetibili (dispositivo n. 2);
che __________ e __________ hanno impugnato l'anzidetta risoluzione
governativa davanti a questo Tribunale, ribadendo le richieste precedentemente
formulate;
che il Tribunale ha soprasseduto alla trattazione della
pratica in attesa che il Tribunale federale si pronunciasse sul ricorso presentato
dal comune di __________ contro la sua sentenza 1 dicembre 1993, ove aveva
stabilito che un'imposizione differenziata della tassa per il servizio di
raccolta e di eliminazione dei rifiuti tra domiciliati (residenti primari) e
non (residenti secondari) non fosse lecita;
che con sentenza 20 novembre 1995 il Tribunale federale ha respinto
il ricorso del comune di __________, stabilendo in particolare che esiste una
presunzione secondo cui i costi totali riferiti al servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti provocati da una persona non domiciliata nel comune
non sono superiori a quelli cagionati da una persona che risiede stabilmente
nel comune, ferma restando la possibilità per un comune di dimostrare il
contrario sulla base di un calcolo preciso, e che pertanto, in principio, i
residenti secondari non possono essere gravati da una tassa riferita a quel
servizio superiore a quella richiesta presso le economie domestiche di
domiciliati, pena la violazione dell'art. 4 Cost.;
che, sulla scorta delle motivazioni di detta sentenza,
trasmessa per conoscenza alle parti, in occasione dell'udienza 6 marzo 1996 il
comune ed i ricorrenti hanno conchiuso una transazione a tenore della quale la
tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1988
posta a carico di __________ é ridotta a fr. 30.--, tale la tassa imposta in
quell'anno alle economie domestiche di domiciliati, mentre che i ricorrenti
hanno rinunciato a ulteriormente postulare la restituzione delle tasse pagate
per gli anni precedenti;
che le parti hanno indi congiuntamente sollecitato il
Tribunale ad accogliere il ricorso nei termini della transazione suddetta;
che l'accordo citato é in perfetta armonia con la
giurisprudenza del Tribunale federale, per cui il Tribunale non può che
accedere alla detta richiesta;
che ciò comporta l'annullamento integrale della risoluzione governativa
impugnata;
che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm),
né assegna ripetibili al comune (art. 31 PAmm);
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost., 2, 30, 31, 48 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 18, 28, 31 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é accolto nei
termini della transazione conchiusa dalle parti all'udienza 6 marzo 1996.
-
La risoluzione 1 luglio 1992
(n. 5467) del Consiglio di Stato é annullata integralmente.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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