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Numero d'incarto:
52.1995.260
Data decisione, Autorità:
12.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00260
DP 87/95
leo
Lugano
12 giugno 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 28 marzo
1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 7 marzo 1995 (n.1249) con la quale il
Consiglio di Stato ha accolto il ricorso 30 novembre 1994 di __________, avverso
la decisione 15/17 novembre 1994 del Municipio di _________ relativa alla
concessione di una licenza edilizia all'insorgente per l'edificazione di una
casa di appartamenti al mappale no. __________RFD __________;
viste le risposte:
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, dopo vicissitudini procedurali che qui non
occorre rievocare, con decisione 15/17 novembre 1994 il Municipio di __________
ha concesso all'arch. __________ il permesso in sanatoria per l'edificazione
del mappale no. __________RFD di __________e, di sua proprietà;
che al punto 7 del dispositivo l'esecutivo comunale
stabiliva altresì l'immediata esecutività della decisione, togliendo quindi l'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso;
che avverso la premessa risoluzione __________ é
insorto davanti al Consiglio di Stato sostenendo l'irregolarità della suddetta
delibera e chiedendo, in via provvisionale, il ripristino dell'effetto sospensivo;
che, senza sentire le parti in lite, con decreto
presidenziale 15 dicembre 1994, l'esecutivo cantonale ha accolto l'istanza
provvisionale conferendo l'effetto sospensivo all'impugnativa e rinviando al
merito la valutazione sulle spese e la tassa di giudizio;
che nel proprio allegato responsivo l'arch. _________
ha chiesto che venisse tolto l'effetto sospensivo al ricorso, rimettendosi invece
al giudizio del Consiglio di Stato per il merito;
che con decisione 7 marzo 1995 l'autorità governativa
ha accolto il ricorso ed ha annullato la licenza edilizia a favore dell'arch.
_________ condannandolo al pagamento di fr.600.-- a titolo di ripetibili.
Quanto alla richiesta di togliere l'effetto sospensivo all'impugnativa l'esecutivo
cantonale ha ritenuto che la stessa non potesse essere presa in considerazione
non essendo stati presentati motivi tali da giustificare una modifica del decreto
provvisionale;
che contro l'accollamento della suddetta indennità
l'arch. _________ ha interposto ricorso davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo di esserne mandato esente;
che l'insorgente ritiene iniqua la condanna al
pagamento di ripetibili essendosi egli rimesso al giudizio del Consiglio di
Stato nella controversia;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il
resistente __________, con argomentazioni di cui si dirà semmai in seguito,
mentre il Consiglio di Stato si rimette al giudizio di questo tribunale;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine
giusta l'art. 208 LOC, e può essere deciso sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che l'impugnativa é rivolta soltanto contro il
dispositivo con cui l'esecutivo cantonale ha condannato il ricorrente al
pagamento di un'indennità per ripetibili;
che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il
Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento
di un'indennità alla controparte;
che dal profilo giuridico é soccombente la parte (il
soggetto del rapporto processuale) che ha avanzato in sede ricorsuale una
domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in
parte, ingiustamente resistito al ricorso (cfr. STA 29 novembre 1985 in re M. e
LLCC);
che nel caso di specie non v'é chi non veda come, il
fatto di rimettersi al giudizio dell'autorità decidente, non possa ragionevolmente
essere considerato una resistenza;
che all'insorgente non possono d'altro canto essere
accollate le indennità per ripetibili del decreto provvisionale, la suddetta decisione
avendo stabilito il rinvio al merito della controversia solamente per
l'evasione delle spese e della tassa di giustizia;
che il ricorrente non avrebbe comunque potuto essere
condannato al pagamento di un'indennità già solo per il fatto che nella
procedura provvisionale non é stato nemmeno sentito;
che pertanto egli non può essere ritenuto parte
soccombente nella controversia evasa dall'autorità governativa con giudizio 7
marzo 1995;
che nella misura in cui lo condanna al pagamento di
un'indennità per ripetibili la sentenza impugnata deve dunque essere annullata
e l'impugnativa accolta;
che, dato l'esito, si prescinde dall'applicazione di
tassa di giustizia e spese, ma non dall'assegnazione di ripetibili che seguono
la soccombenza;
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza il capo 2 della decisione 7 marzo 1995 del
Consiglio di Stato (no. 1249) é annullato nella misura in cui condanna il
ricorrente al pagamento di un'indennità per ripetibili.
-
Non si prelevano spese né tassa di giudizio. Il
resistente _________ rifonderà al ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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