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Numero d'incarto:
52.1995.2
Data decisione, Autorità:
04.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.95.00002
Lugano
4 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto
dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente, Raffaello Balerna,
Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 dicembre 1994 di
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 30 novembre 1994, no. 10522, del Consiglio di Stato che respinge
l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 12 agosto
1994 con cui il Dipartimento del Territorio gli ha negato il rilascio di
un’autorizzazione a costruire per la copertura del posteggio al mapp. n.
__________ RFD __________ ed ha ordinato la demolizione del manufatto
realizzato abusivamente;
viste le risposte:
-
10 gennaio 1995 del municipio di
__________;
-
17 gennaio 1995 di __________, e
__________,
-
17
gennaio 1995 del Consiglio di Stato;
-
27
gennaio del Dipartimento del Territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ é proprietario di
una casa di vacanza situata ad fuori della zona edificabile (part. __________
RFD), a lato della strada cantonale che conduce a __________. Lungo la strada
vi era uno stallo scoperto utilizzato come posteggio. Nel corso del mese di marzo
del 1990, il municipio di __________ ha constatato che il ricorrente aveva
coperto il predetto stallo con una tettoia chiusa lateralmente senza chiedere
alcun permesso.
B. Analogamente richiesto dal
municipio, il 14 maggio 1990 __________ ha chiesto il rilascio di un permesso
in sanatoria per l’opera realizzata abusivamente, allegando che la stessa era
necessaria per difendere la propria vettura da atti di vandalismo. Alla domanda
sono opposti i vicini qui resistenti, contestando l’adempimento dei requisiti
posti dall’art. 24 LPT.
C. Con decisione 12 agosto
1994, il Dipartimento del Territorio ha rifiutato il rilascio
dell'autorizzazione cantonale chiesta in sanatoria, ritenendo a sua volta
insoddisfatti i presupposti dell’art. 24 LPT. Con lo stesso provvedimento
l'autorità cantonale ha quindi ordinato la demolizione del manufatto.
D. Con giudizio 30 novembre
1994 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
L'autorità di ricorso di prima istanza ha essenzialmente
ritenuto che la copertura del posteggio non potesse essere autorizzata a
posteriori, poiché non rispondente ai requisisti posti dall'art. 24 LPT e dalla
relativa legislazione cantonale di applicazione (art. 75 LALPT).
E. Il soccombente impugna ora
la predetta risoluzione governativa davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del
permesso in sanatoria.
Sostiene che l'autorimessa realizzata abusivamente é assolutamente
indispensabile per continuare ad utilizzare la vicina casa d’abitazione e che
la stessa non pregiudica minimamente la sicurezza della circolazione stradale.
Il provvedimento della demolizione risulterebbe pertanto sproporzionato.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e il
Dipartimento del Territorio, che postulano la conferma del giudizio impugnato
senza formulare particolari osservazioni.
Gli opponenti __________ e __________ propongono, in alternativa
alla demolizione integrale del manufatto, un arretramento dello stesso di ca.
40 cm dal ciglio stradale e l'allontanamento delle pareti laterali e
dell'avvolgibile (lasciando solo la tettoia).
Considerato, in diritto
- Il ricorso, tempestivo, é
ricevibile in ordine giusta l'art. 49 LE 1973, tuttora applicabile alla
fattispecie in forza dell’art. 52 LE 1993. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva del ricorrente sono invero pacifiche.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La documentazione planimetrica e
fotografica in atti permette infatti di statuire sull'impugnativa con
sufficiente cognizione di causa senza dover assumere altre prove.
- L'ordine di demolizione di
una costruzione realizzata senza permesso o in modo difforme dal permesso
ricevuto presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto, non
sanabile mediante il rilascio di un permesso a posteriori.
2.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili, possono
essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di
destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di
utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un ubicazione fuori della
zona edificabile e se non vi si oppongono interessi preponderanti.
Il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione,
la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o impianti non conformi
alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto compatibili con
le importanti esigenze della pianificazione territoriale (cfr. art. 24 cpv. 2
LPT).
Avvalendosi di tale facoltà, il legislatore ticinese ha
disposto che fuori dalle zone edificabili, può essere eccezionalmente autorizzata
la trasformazione parziale di edifici non conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione qualora l'intervento risulti indispensabile per la
continuazione dell'uso attuale, oltre che compatibile con le importanti
esigenze della pianificazione territoriale (art. 75 LALPT).
La giurisprudenza ha precisato che per beneficiare di un eccezione
fondata sull'art. 24 cpv. 2 LPT e della relativa legislazione cantonale di
applicazione, l'intervento deve essere contenuto sia dal profilo qualitativo,
sia dal profilo quantitativo: tale insomma da non alterare in modo
significativo l'identità della costruzione originaria. Scopo delle
facilitazioni rette dall'art. 24 cpv. 2 LPT é infatti soltanto quello di permettere
la conservazione della sostanza edilizia esistente fuori dalla zona edificabile.
Interventi di maggiore entità ricadono invece sotto l'art. 24
cpv. 1 LPT. (cfr. Commento alla LPT, ad. art. 24 n. 29; Aemisegger, Leitfaden
zum RPG pag. 95; DTF 110 Ib 143 cons. 3b).
2.2. Nel caso in esame la costruzione dell'autorimessa é
stata realizzata, per pacifica ammissione del ricorrente, senza disporre di
alcuna autorizzazione.
Accertato che egli ha costruito abusivamente, resta da
verificare se il permesso possa essergli concesso a posteriori.
La questione va risolta negativamente, sia che la si esamini
dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 LPT, sia che la si esamini dal profilo
dell'art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.
Un'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT non entra in linea
di contro già per il solo fatto che la destinazione della controversa
autorimessa non esige un'ubicazione vincolata fuori dalla zona edificabile
(Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, n. 231 p. 185; STF 112 Ib 256; 113 Ib
222; STA 21.12.1992 in re H.).
Ma l'intervento realizzato dal ricorrente non rientra nemmeno
nel quadro delle eccezioni previste dall'art. 75 LALPT.
In concreto appare infatti del tutto insoddisfatto il
requisito dell'indispensabilità posto dall'art. 75 LALPT. Contrariamente a
quanto assume l’insorgente, l'autorimessa coperta non è per nulla necessaria al
fine di continuare ad utilizzare la vicina casa di vacanza. Il preesistente
posteggio scoperto era più che sufficiente. Allegando che l’autorimessa è
necessaria per proteggere l’auto da vandalismi, lo stesso ricorrente non
pretende peraltro che il manufatto è indispensabile per continuare ad
utilizzare la casa di vacanza.
Né giova al ricorrente appellarsi alla sentenza 15 aprile
1991 in re A e P di questo tribunale (RDAT 1991 II n. 44). In quel caso si
trattava infatti di realizzare due autorimesse sotterranee per due abitazioni
del tutto prive di qualsiasi altra possibilità di posteggio in un raggio di
oltre un chilometro. Situazione, questa, che appare chiaramente diversa da
quella del ricorrente, che ha invece sempre avuto la possibilità di utilizzare
il posteggio scoperto esistente sul suo fondo.
- Assodato che la costruzione
non può essere posta al beneficio di un’autorizzazione in sanatoria perché
irrimediabilmente lesiva del diritto materiale, resta da esaminare se l'ordine
di demolizione rispetti il principio della proporzionalità.
3.1. Di per sé, anche il proprietario di un’opera abusiva
realizzata in malafede può censurare l'adeguatezza del provvedimento di demolizione.
Deve tuttavia sopportare che l'autorità attribuisca un peso accresciuto
all'interesse pubblico tendente al ripristino di una situazione conforme al
diritto per evitare di incoraggiare gli abusi (DTF 108 Ia 218, cons. 4b).
In particolare, si può prescindere dalla demolizione quando
l'opera eseguita diverge solo in misura irrilevante da quanto ammissibile e al
mantenimento dello stato di fatto non ostino interessi pubblici preponderanti.
3.1 In
concreto, i motivi addotti dal ricorrente per giustificare l’opera abusiva non
permettono di prescindere da un'azione di ripristino.
La buona fede non può essere ammessa. Il ricorrente non poteva
in effetti ignorare che l’intervento soggiacesse all’obbligo del permesso.
La costruzione non è d’altro canto di minima entità. Un'autorimessa
costituisce in effetti un’opera d’importanza non trascurabile dal profilo degli
interessi pubblici e privati coinvolti. Tanto meno quando si consideri che non
rispetta nemmeno le distanze dalla strada prescritte dall’art. 13 NAPR di
__________.
In simili circostanze, non si può imputare all'autorità
dipartimentale di aver violato il principio della proporzionalità, ordinando la
demolizione integrale di un manufatto costruito in mala fede, senza valido
titolo autorizzativo ed in contrasto insanabile con il diritto materialmente
applicabile. Il peso che l'autorità attribuisce all'interesse pubblico tendente
al ripristino di una situazione conforme al diritto prevale nettamente
sull’interesse del ricorrente al mantenimento della costruzione abusiva o anche
di una parte di esso (ad. es. solo la tettoia, come proposto dagli opponenti
__________ e __________).
Per il che, il ricorso deve essere respinto.
- Spese e tasse di giustizia
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 24, 36 LPT; 75 LALPT; 21, 25, 26 LE 1991; 44, 47, 49 LStr.; NAPR
di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia e le spese di fr. 900.- sono poste a carico del ricorrente,
che rifonderà ai resistenti fr. 600.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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