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52.1995.172 ΓÇó Appeal withdrawn after settlement in demolition order case
52.1995.172Outro Tribunal20 de nov. de 1996Withdrawn
The Tribunal cantonal amministrativo dealt with a municipality’s appeal against a State Council decision concerning an order to suspend works and demolish a structure. Before the court decided the merits, the municipality informed it that the parties had concluded a settlement and withdrew the appeal; the opposing party confirmed the agreement and renounced any claim for costs. The court therefore struck the appeal from the docket and ordered that no court fees, expenses, or party compensation be charged.
Settlement and withdrawal of appeal; procedural termination and costs. Where, pending appeal, the appellant withdraws its challenge after the parties have reached a settlement, the proceedings are to be struck from the roll as exhausted. In such circumstances, and especially where the opposing party expressly waives costs, the court may order no fees or expenses and deny party compensation (consid. implicit).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.172
Data decisione, Autorità: 20.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00172
Lugano 20 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 settembre 1994 del
Municipio di __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 12 agosto 1994, no 6632, del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente il ricorso 2 maggio 1994 di __________, avverso la decisione 14 aprile 1994 del municipio di __________, che le ordinava l'immediata sospensione dei lavori e la demolizione del manufatto sito sul mapp. no __________ di __________;
ritenuto che il municipio di __________ con lettera 17 ottobre 1996 ha comunicato a questo tribunale che le parti hanno trovato un accordo transattivo, che la causa è da considerarsi terminata e che di conseguenza ritira il gravame interposto il 9 settembre 1994;
preso atto che __________ con comunicazione 30 ottobre u.s. ha confermato tale accordo e rinuncia ad esigere l'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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