AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1995.162
Data decisione, Autorità:
26.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00162
DP 76/95
leo
Lugano
26 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 marzo 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la decisione
22 febbraio 1995 (n. 1078) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il
ricorso degli insorgenti avverso la deliberazione 15 giugno 1994
dell'assemblea comunale di __________ di procedere all'esproprio
dell'acquedotto di proprietà della società cooperativa per l'acquedotto di
__________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La società per l'acquedotto
di __________ (in seguito: __________) é una società cooperativa ai sensi degli
art. 828 segg. del codice delle obbligazioni, iscritta a registro di commercio
il 9 dicembre 1949, la quale ha assunto attivo e passivo della omonima
disciolta società anonima, fondata all'inizio del secolo. Essa provvede alla
distribuzione dell'acqua potabile nel comune. Con sentenza 28 ottobre 1994
relativa ad una vertenza sorta tra la __________ ed una serie di utenti questo
Tribunale ha comunque accertato che la predetta società non beneficia di una
concessione ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici
del 12 dicembre 1907 (LMSP). Contro quella sentenza é pendente un ricorso
innanzi al Tribunale federale.
B. a) La cessione
dell'acquedotto della __________ al comune, ed in particolare la fissazione del
relativo prezzo, costituisce un problema che occupa oramai le autorità comunali
e gli organi della __________ da svariati anni.
b) La prima valutazione
dell'oggetto é stata eseguita da parte dell'ing. __________ di __________
dietro incarico dell'amministrazione della __________. Questi, con rapporto 15
marzo 1988, aveva stimato l'acquedotto in fr. 268'000.--, dedotto dalla media
tra il valore attuale della struttura (fr. 188'958.--) e quello del capitale
investito (fr. 348'188.--, pari a fr. 19'000.-- al saggio annuo composto del
3,75% per 79 anni). Con referto datato febbraio 1989 l'ing. __________,
incaricato dal municipio di __________, ha invece determinato il valore attuale
dell'impianto in fr. 193'000.--. Sull'oggetto si é indi espresso anche l'allora
segretario del dipartimento dell'interno il quale, previa sottoposizione dei
rispettivi referti peritali agli economisti del dipartimento e ribadendo
l'opinione a suo tempo espressa dall'ing. __________ secondo cui non si poteva
prendere in considerazione il capitale investito ai fini della determinazione
del valore dell'acquedotto, con scritto 7 novembre 1989 al municipio di
__________ indicava che le trattative per l'acquisto dell'impianto dovevano
essere condotte intorno ad una cifra non superiore a fr. 200'000.--. Con
lettera 17 gennaio 1990 l'associazione degli acquedotti ticinesi ha invece informato
l'amministrazione della __________ che la stima dell'ing. __________,
addivenente ad un importo di fr. 268'000.--, pur ottenuta "con un metodo
inusuale" (presa in considerazione del capitale inizialmente investito),
non fosse fuori luogo: e questo per il motivo che oltre alle installazioni, sul
cui valore le due perizie convergevano, doveva essere preso in considerazione
anche quello della sorgente, di almeno fr. 60'000.-- (partendo da un valore di
fr. 400.-- per litro/minuto ed al netto dei necessari lavori di risanamento).
Gli ingg. __________ e __________, con scritto non datato dell'inizio luglio
1990, hanno indi sottoposto alle parti una proposta conciliativa nel senso che
il comune avrebbe sborsato fr. 200'000.-- e che si sarebbe inoltre assunto i
costi delle migliorie eseguite (nel 1989/1990) alle opere di captazione
(secondo la documentazione prodotta dal municipio in questa sede, senza pretesa
di completezza, ammontanti a fr. 62'664,50). Il comune avrebbe inoltre pagato
gli studi e l'allestimento delle zone di protezione delle captazioni.
c) Per continuare le
trattative con la __________ l'assemblea comunale di __________ ha quindi
nominato, il 21 dicembre 1990, una commissione speciale. Il 21 settembre 1992
la detta commissione ha formulato all'attenzione del municipio e dell'assemblea
una proposta di riscatto dell'acquedotto al prezzo di fr. 350'000.--, di cui fr.
100'000.-- dovevano essere pagati alla firma dell'atto di acquisto ed il
residuo in rate annue indicizzate di fr. 50'000.- cadauna. Tale proposta, che
raccoglieva l'accordo degli organi della __________, é quindi stata sottoposta
con messaggio municipale 14 settembre 1992 all'assemblea straordinaria tenutasi
il 15 ottobre successivo, che l'ha accettata con 57 voti favorevoli, 3 contrari
e 2 astenuti. Dietro ricorso di __________ ed __________, con risoluzione 9
marzo 1993 il Consiglio di Stato ha annullato quella deliberazione. In effetti
il Governo ha constatato che 15 votanti erano soci della __________ (di cui 4
erano anche membri dell'amministrazione) ed altri 22 votanti erano parenti di
soci della medesima società nei gradi previsti dall'art. 32 cpv. 2 LOC: donde
una disattenzione della predetta norma nella misura in cui quei votanti avevano
partecipato alla discussione ed al voto sul prezzo di acquisto; non invece
nella misura in cui i predetti soci o parenti di soci della __________ avevano
partecipato anche alla discussione ed al voto sul principio dell'acquisto
medesimo. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, del resto, anche il messaggio
municipale disattendeva l'art. 100 LOC per il motivo che tre municipali (su
cinque) erano soci della __________ ed un quarto era figlio di un altro socio.
d) Riferendosi alla
risoluzione governativa predetta, con scritto 25 maggio 1993 la sezione degli
enti locali ha illustrato il modo di procedere al municipio di __________.
Questo avrebbe dovuto allestire un messaggio all'attenzione dell'assemblea, la
cui proposta di risoluzione doveva essere articolata in due punti: accettazione
dell'acquisto dell'acquedotto, da una parte, e determinazione del prezzo e
delle modalità di pagamento, dall'altra. La proposta sul secondo oggetto doveva
essere discussa e votata dai soli due municipali che non si trovavano in stato
di collisione, ossia __________ (municipale) e __________ (supplente) ed essere
trasmessa per ratifica al Consiglio di Stato prima di essere sottoposta al
Legislativo. Con lettera 16 maggio 1994 la stessa sezione, rispondendo ad una
richiesta del municipale __________ circa la possibilità di espropriare
l'acquedotto in discussione, ha spiegato che in simile ipotesi - unica via
percorribile in assenza di una convergenza tra le parti sul prezzo di cessione
- per l'allestimento del messaggio i municipali in stato di collisione non
avrebbero potuto essere presenti alle discussioni né partecipare al voto,
poiché l'esproprio avrebbe verosimilmente implicato per essi una perdita
finanziaria, e che inoltre il documento non andava trasmesso per ratifica al
Consiglio di Stato, poiché la determinazione del prezzo spettava al Tribunale
d'espropriazione e non ai cittadini di __________. Del pari, in sede di
assemblea i soci della __________ ed i loro parenti nei gradi definiti
dall'art. 32 cpv. 2 LOC dovevano essere esclusi sia dalla discussione che dal
voto sull'oggetto, l'esproprio in discussione comportando per essi una perdita
finanziaria.
C. Con messaggio 31 maggio 1994
__________ e __________ hanno sottoposto all'assemblea la proposta di procedere
all'esproprio dell'acquedotto della __________ e di autorizzarli ad adire il
Tribunale delle espropriazioni. Questa, riunita il 15 giugno successivo, ha
accettato la proposta con 19 voti favorevoli, 2 contrari ed un astenuto. In
quella sede sono stati esclusi dal voto i soci della __________ ed i loro
parenti nei gradi definiti dall'art. 32 cpv. 2 LOC, pari a 37 cittadini
(calcolo effettuato rispetto al numero di presenti all'inizio dell'assemblea,
risultante dal verbale della stessa).
D. __________ ed altri 30
cittadini di __________ hanno impugnato la predetta deliberazione assembleare
innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla.
Richiamandosi agli insegnamenti di cui alla risoluzione governativa 9 marzo
1993, essi hanno rivendicato il diritto di tutti i cittadini di partecipare al
voto sull'oggetto, poiché l'assemblea era chiamata esclusivamente a decidere se
procedere (o meno) all'esproprio dell'acquedotto e non anche sull'indennità. I
ricorrenti hanno inoltre lamentato una insufficiente motivazione del messaggio
municipale ed inoltre il fatto che l'assemblea non era stata citata nel
rispetto dei termini stabili agli art. 20 cpv. 1 LOC e 8 cpv. 1 § LMSP.
E. Con risoluzione 22 febbraio
1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha anzitutto
considerato che la deliberazione assembleare appariva corretta anche se il
Legislativo non aveva stanziato nessun credito per procedere all'esproprio dell'acquedotto:
e questo per il motivo che il comune poteva rinunciare allo stesso in
applicazione dell'art. 7 Lespr. In secondo luogo il Consiglio di Stato ha
rilevato che, anche dovendo decidere sul solo principio dell'esproprio,
sussisteva comunque una situazione di conflitto tra gli interessi del comune e
quello dei soci della __________ (e dei loro parenti), sia in sede di assemblea
che di municipio: l'ente pubblico essendo interessato a spendere il meno
possibile ed i soci della __________ a conseguire l'indennizzo massimo.
F. Con impugnativa 13 marzo
1995 __________ e llcc hanno impugnato il giudicato governativo anzidetto
avanti questo Tribunale, al quale hanno chiesto di annullarlo insieme alla
deliberazione assembleare 15 giugno 1994. I ricorrenti ribadiscono e sviluppano
le motivazioni già sostenute innanzi all'istanza inferiore.
__________, agente per
conto del municipio di __________, non ha formulato specifiche osservazioni e
conclusioni. Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto
di quest'ultimo, ha invece sollecitato la reiezione del gravame.
G. Il 28 aprile 1995 il
Tribunale ha domandato al municipio di __________ degli ulteriori informazioni
e documenti, forniti da quest'ultimo (dopo ripetuti solleciti) il 25 luglio
1995. Ai ricorrenti é poi stata data facoltà di presentare delle osservazioni
sugli stessi: facoltà di cui questi hanno fatto uso con memoria 30 agosto 1995.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione dei ricorrenti é certa (art. 208 lett. a LOC). Il gravame é
pertanto ricevibile in ordine.
-
2.1. I ricorrenti
eccepiscono in primo luogo che l'assemblea (ordinaria) del 15 giugno 1994 é
stata convocata dal municipio e solo l'8 giugno precedente, in violazione
pertanto dell'art. 20 cpv. 1 LOC ed, eventualmente, dell'art. 8 cpv. 1 § LMSP.
2.2. Giusta l'art. 20 cpv.
1 LOC (testo modificato il 20 giugno 1994, in vigore dal 5 agosto 1994), il
presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, convoca l'assemblea
mediante avviso personale al domicilio dei cittadini e pubblicazione all'albo comunale
durante dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo
e gli oggetti da trattare. Giusta l'art. 8 cpv. 1 § LMSP invece l'assemblea
chiamata a risolvere l'assunzione di un servizio pubblico deve essere convocata
colle norme stabilite per le assemblee straordinarie almeno 15 giorni prima
della sua tenuta.
2.3. Anzitutto l'assemblea
convocata il 15 giugno 1994 non era chiamata a deliberare sulla
municipalizzazione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile giusta
l'art. 7 cpv. 1 lett. a LMSP, ma solo sulla richiesta di espropriazione
dell'acquedotto di proprietà della __________. Non entrava del resto in linea
di conto nemmeno un riscatto del predetto servizio ai sensi degli art. da 37 a
39 LMSP, dal momento che - come già é stato accertato da questo Tribunale con
sentenza 28 ottobre 1994 - la __________ non beneficia di una concessione
giusta gli art. da 35 a 36 LMSP. La relativa convocazione non doveva pertanto
ossequiare i termini previsti dall'art. 8 LMSP. Il fatto che le autorità comunali
dovranno presto o tardi determinare in che modo intendono organizzare il
servizio di distribuzione dell'acqua potabile - e dunque, se del caso -
municipalizzarlo, non permette evidentemente di mutare quella conclusione.
2.4. A torto, invece, i
ricorrenti pretendono che l'assemblea del 15 giugno 1994 doveva essere
convocata dal suo presidente: in effetti a quella data vigeva ancora il testo
originario dell'art. 20 cpv. 1 LOC, giusta il quale l'assemblea doveva essere
convocata dal municipio. Del pari a torto essi contestano che l'avviso
personale sia stato intimato ai cittadini attivi entro 10 giorni dalla tenuta
dell'assemblea: il rispetto di quel termine vale infatti unicamente per la
pubblicazione all'albo. Ora, é ben vero che nemmeno quest'esigenza é stata
soddisfatta. Tuttavia, nel caso di violazione delle norme sulla convocazione
degli organi comunali, le deliberazioni dei medesimi possono essere annullate
solo se tale violazione abbia influito sulle stesse (art. 211 lett. a LOC). I
ricorrenti non hanno invece in alcun modo reso verosimile, né il Tribunale ha
motivo di credere, che il ritardo (di due giorni) con cui il municipio ha pubblicato
all'albo la convocazione in parola abbia potuto influire sulla deliberazione
impugnata. Del resto i ricorrenti presenti all'assemblea si sono preclusi il
diritto di proporre simile censura davanti alle autorità di ricorso, poiché
avevano la possibilità di sollevarla subito, ossia all'inizio dell'adunanza: chi
impugna una deliberazione dell'assemblea appellandosi ad un vizio di
convocazione della stessa che non ha segnalato preliminarmente all'adozione
della deliberazione medesima viola il principio della buona fede (cfr. Imboden
/ Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 79 B III
c; inoltre STA inedite 9 luglio 1993 in re B., consid. 1; 24 gennaio 1995 in re
S., consid. 2).
2.5. Questa censura,
ignorata dal Consiglio di Stato, deve dunque essere respinta.
- 3.1. I ricorrenti riprendono,
in modo vago invero e sostanzialmente rinviando al ricorso presentato innanzi
al Consiglio di Stato, l'appunto secondo cui il messaggio allestito dai
municipali __________ e __________ appariva succinto, non sufficientemente
motivato.
3.2. Come vuole la prassi,
il messaggio municipale deve fornire una adeguata informazione sull'oggetto per
il quale l'Esecutivo sollecita una deliberazione del Legislativo, pena
l'annullamento della deliberazione stessa (cfr. RDAT I-1995 N. 1, consid. 3.2.
e rinvii). Nel concreto caso il messaggio 31 maggio 1994 appare effettivamente
succinto o comunque di assai difficile intelligenza per chi non conosce (bene)
la problematica legata all'acquisizione da parte del comune dell'acquedotto
della __________. Dallo stesso si può in ogni caso dedurre che i municipali che
lo hanno sottoscritto preferivano delegare ai Tribunali la definizione dell'indennizzo
dovuto dal comune alla __________ anziché riproporre l'importo per la cessione
consensuale dell'acquedotto, di fr. 350'000.--, che l'assemblea aveva già
accettato nella seduta del 15 ottobre 1992, poi annullata dal Consiglio di
Stato per disattenzione dell'art. 32 LOC. Se il documento in discussione
soddisfi comunque il requisito della adeguata informazione é quesito che può
rimanere irrisolto poiché esso soffre di almeno due ben più gravi ed insanabili
difetti.
3.3. In primo luogo, quel
documento non poteva in alcun modo costituire un messaggio municipale. Com'é
noto, fino alla fine di giugno 1994 tre municipali erano soci della __________
ed un quarto era figlio di un socio della predetta società: l'acquisizione
(convenzionale od in via espropriativa) dell'acquedotto di proprietà di quest'ultima,
ed in particolare la definizione del relativo prezzo rispettivamente indennizzo,
toccava pertanto indubitabilmente l'interesse personale, più precisamente economico,
dei predetti tre municipali rispettivamente di quello di un parente del quarto
municipale nel grado definito dall'art. 83 LOC. I soci della __________
partecipano infatti sia alla distribuzione dell'avanzo netto di esercizio (art.
28 dello statuto) sia, in caso di scioglimento della società (oltretutto assai
probabile nel caso di alienazione dell'acquedotto), alla ripartizione del
patrimonio della stessa (art. 30 dello statuto). I quattro predetti municipali
non potevano dunque essere presenti alle discussioni ed al voto sull'oggetto in
applicazione dell'art. 100 cpv. 1 LOC. Il solo membro dell'Esecutivo che non si
trovava in stato di collisione di interessi era __________. Dei tre supplenti,
uno solo, ossia __________ versava nella stessa situazione. L'approvazione del
messaggio in parola poteva pertanto avere luogo, così come del resto ha
effettivamente avuto luogo, tramite il voto di __________ e __________: é del
resto quanto aveva consigliato, con scritti del 25 maggio 1993 e 16 maggio
1994, la sezione degli enti locali. Ora, tuttavia, la decisione del municipio
di licenziare un messaggio all'intenzione del Legislativo, al pari di qualsiasi
altra risoluzione municipale, é valida solo quando sono presenti alla seduta la
maggioranza assoluta dei membri dell'esecutivo (art. 94 cpv. 1 LOC). La
decisione del municipale __________ e del supplente __________ di approvare il
noto messaggio non soddisfa invece quella condizione, il municipio di
__________ essendo composto di cinque membri. Né, sia detto per completezza,
poiché nelle surriferite circostanze il municipio di __________ si trovava ab
inizio, per motivi legali (e non semplicemente contingenti), nell'impossibilità
assoluta (e dunque definitiva) di deliberare sull'oggetto, non ritorna
applicabile per sanare quel vizio l'eccezione sancita all'art. 97 LOC, secondo
cui se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti,
non é presente la maggioranza assoluta, il municipio può validamente deliberare
sugli oggetti messi per la terza volta in discussione, qualunque sia il numero
dei presenti alla seduta. In simili ipotesi spetta invece al Consiglio di
Stato, agente in veste di autorità di vigilanza sui comuni, di sostituirsi al
municipio nell'approvazione del documento (cfr. nello stesso senso il Ratti, Il
Comune, vol. III, pag. 1901 seg.). Atto che non é tuttavia stato compiuto dal
Governo nella fattispecie.
3.4. In secondo luogo, il
"messaggio" 31 maggio 1994 non formulava, all'intenzione
dell'assemblea, una richiesta di stanziamento di credito per procedere
all'esproprio dell'acquedotto, limitandosi a sollecitare l'autorizzazione della
stessa a procedere all'esproprio dell'impianto. Di conseguenza il Legislativo
non ha concesso alcun credito per effettuare l'esproprio. Ora, tuttavia,
l'autorizzazione di una spesa di investimento - tale dovendo essere definito
l'indennizzo per l'espropriazione dell'acquedotto - costituisce non solo una
peculiare competenza del legislativo (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC), della quale
non può essere preventivamente privato, ma anche la premessa affinché il
municipio, in quanto esecutore della volontà del Legislativo (art. 106 lett. b
LOC), possa dar seguito alle procedure per concretizzare quella volontà. A tal
punto che nella prassi i municipi non sollecitano praticamente mai
l'autorizzazione ad espropriare un bene (segnatamente un fondo) ma si limitano
a sollecitare l'autorizzazione a spendere una certa cifra (stanziamento di un
credito) per procedere all'esproprio, l'autorizzazione ad espropriare essendo
implicitamente contenuta in quella di effettuare la spesa. Un municipio non può
infatti intraprendere un procedura di espropriazione formale senza preventivamente
disporre dell'autorizzazione a procedervi da parte del Legislativo, la quale
sia nello stesso tempo e soprattutto inclusiva dell'indennità che il comune é
disposto a versare a quello scopo: e questo perché, come é stato spiegato, la
determinazione di quell'importo spetta al Legislativo. Del resto gli atti
d'espropriazione che l'ente espropriante deve presentare per iniziare la
relativa procedura devono obbligatoriamente comprendere l'offerta di indennità
(art. 21 lett. e Lespr): donde la necessità per l'Esecutivo di far stabile dal
Legislativo a quanto assommi la stessa. Non può dunque essere seguita - in ogni
caso nella fattispecie, ove é in discussione una procedura di espropriazione
formale - la tesi che il Consiglio di Stato ha dedotto dalla sentenza del
Tribunale d'espropriazione del Sopraceneri pubbl. in RDAT II-1992 N. 45, pag.
102, secondo cui lo stanziamento di un credito per procedere ad un esproprio
non é necessario perché il comune può rinunciare all'espropriazione entro 3
mesi dall'intimazione del giudizio sull'indennità in applicazione dell'art. 7
Lespr. Quell'assunto, che capovolge il problema, trascura completamente di
considerare le rispettive competenze degli organi comunali oltre al fatto che
la sopportabilità economica di un esproprio deve essere affrontata dall'ente
pubblico già prima di intraprendere la relativa procedura e non solo al termine
della stessa.
3.5. Sulla scorta di
quanto precede l'assemblea 15 giugno 1994 ha deliberato l'esproprio
dell'acquedotto della __________ senza disporre di un messaggio valido e
comunque viziato per mancanza di una proposta sull'indennizzo da offrire in
sede espropriativa: proposta quest'ultima sulla quale il Legislativo non si é
di conseguenza pronunciato. La relativa deliberazione deve pertanto essere
annullata per violazione degli art. 33 e 212 lett. e LOC.
3.6. Sia inoltre detto,
per completezza, che non sembra del pari al Tribunale che il Legislativo
comunale abbia deliberato in presenza di un rapporto della commissione della
gestione, la sola prevista dal regolamento comunale: rapporto parimenti necessario
giusta gli art. 33 e 172 cpv. 3 lett. b LOC. In effetti nel rapporto 13 giugno
1994, sottoscritto da tutti e tre i membri della stessa, si legge che l'esame
della trattanda relativa all'esproprio dell'acquedotto della __________ non
entrava nelle sue competenze: e questo per evitare una situazione di collisione
ai sensi dell'art. 32 LOC. Il membro __________ ha invero rassegnato un
rapporto di identica data, a valere quale rapporto di una non meglio precisata
"commissione ad hoc per la trattanda espropriazione acquedotto di
proprietà della __________ ", ove proponeva che venissero riesaminate le
proposte della commissione speciale (nominata dall'assemblea il 21 dicembre
1990, di cui egli però non faceva parte) da persone che fossero "in
sintonia con la legge sull'oggetto in questione". Ma quel documento, presentato
oltretutto tardivamente (cfr. art. 33 LOC), non poteva sostituire il rapporto
(mancante) della commissione della gestione già per il fatto che non poteva
valere quale rapporto, essendo il frutto di una decisione di un solo membro.
-
Rimane a questo punto da
esaminare la censura principale proposta dai ricorrenti, ossia quella di sapere
se i soci della __________ ed i loro parenti nei gradi definiti all'art. 32
cpv. 2 LOC potevano almeno prendere parte alla discussione ed al voto sul
principio dell'espropriazione dell'acquedotto di proprietà della __________.
Ora, a prescindere dal fatto che - come é stato spiegato poco sopra - l'esame
del principio dell'espropriazione e quello della definizione dell'indennità che
il comune é disposto a sborsare vengono in pratica effettuati in una sola fase
(quella dell'esame dello stanziamento di un certo credito per procedere
all'esproprio), la risposta deve in ogni caso essere negativa. In effetti già
nell'ambito della decisione sul principio dell'esproprio dell'acquedotto deve
essere ammessa una collisione di interessi ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LOC tra
il cittadino-comproprietario economico dell'acquedotto, da una parte, ed il
comune, dall'altra. Infatti, per definizione, l'espropriazione (formale, com'é
il caso nella fattispecie) consiste nella privazione del proprietario di un suo
bene da parte dell'ente pubblico. L'interesse del proprietario di mantenere il
suo bene e continuare a ricavarne i frutti é quindi in conflitto con quello
dell'ente pubblico che intende sottrarglielo. Così come del resto può
sussistere una collisione di interessi nel caso in cui il
cittadino-proprietario intenda disfarsi di un bene che rappresenta per lui un
passività ed abbia pertanto tutto l'interesse a favorire una procedura di
esproprio nei suoi stessi confronti (cfr. le analoghe considerazioni svolte dalla
commissione dell'amministrativo nella decisione 6 ottobre 1927 in merito all'esclusione
dal voto in sede di assemblea comunale chiamata a risolvere la municipalizzazione
del servizio di distribuzione dell'energia elettrica di due membri del consiglio
di amministrazione della società anonima che distribuiva l'energia elettrica
nel comune e del figlio di uno di questi, pubbl. in appendice a RVGC, sessione
autunnale 1927, N. 499-500, in re S. e llcc, con la precisazione comunque, per
amore di correttezza, che - contrariamente a quanto assunto dal Tribunale - la detta
commissione aveva ritenuto in quella sede di non estendere "per ora"
lo stato di collisione agli azionisti).
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere accolto e le risoluzioni impugnate annullate,
anche se per motivi sostanzialmente diversi da quelli eccepiti nel gravame. Se
il comune può essere sollevato dal pagamento di una tassa di giudizio, esso non
può però andar esente dal pagamento di ripetibili a favore dei ricorrenti: la
loro commisurazione deve ad ogni buon conto tener conto anche della pertinenza
delle censure avanzate nel gravame (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 20, 33, 94, 97, 172, 208, 209, 211 LOC, 7, 8, da 35 a 39 LMSP, 18, 28,
31, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 22 febbraio 1995
(n. 1078) del Consiglio di Stato e la deliberazione 15 giugno 1994 con cui
l'assemblea di __________ ha deciso di procedere all'esproprio dell'acquedotto
di proprietà della __________.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 300.-- per il
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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