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Numero d'incarto:
52.1995.145
Data decisione, Autorità:
10.11.1995, TRAM
Incarto
n.
52.95.00145
DP 268/95
52.95.00529
DP 262/95
52.95.00531
DP 264/95
Lugano
10 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo
sui ricorsi:
a)
b)
c)
6
ottobre 1995 di
7
ottobre 1995 di
__________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
11
ottobre 1995 del
Municipio
di __________
contro
la
decisione 29 settembre 1995 del dipartimento delle istituzioni (ufficio
permessi e passaporti) che assicura in via di massima a __________ il
rilascio di una patente d'esercizio pubblico per l'apertura di un nuovo
"bar" Cat. B.3) sul mappale n. __________ a __________;
viste le risposte:
-
10 ottobre 1995 del Dipartimento
delle istituzioni,
-
24 ottobre 1995 di __________,
al ricorso del dr. med. __________;
-
11 ottobre 1995 del Dipartimento
delle istituzioni,
-
24 ottobre 1995 di __________,
al ricorso di __________ e LLCC;
-
20 ottobre 1995 del Dipartimento
delle istituzioni,
-
24 ottobre 1995 di __________,
al ricorso del comune di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisione 29 settembre
1995, pubblicata sul FU n. __________, il Dipartimento delle istituzioni,
appurata l'assenza degli estremi per l'applicazione della clausola del bisogno
(art. 6 LEP), ha assicurato a __________ il rilascio di una patente d'esercizio
pubblico per l'apertura di un nuovo "bar" Cat. B3) sul mappale n.
__________ a __________.
B. Contro la premessa
risoluzione dipartimentale il Dr. __________, __________ e llcc e il comune di
__________ hanno interposto ricorso, ciascuno con atto separato, davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In sostanza,
gli insorgenti contestano l'apertura del controverso locale sotto il profilo
delle immissioni moleste, risultando lo stesso ubicato nel nucleo del paese e
non potendo disporre di parcheggi propri. Ritengono altresì che il numero di
esercizi pubblici operanti nel comune sia ampiamente sufficiente per soddisfare
le necessità di un paese che non supera i 500 abitanti.
C. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il dipartimento delle istituzioni e __________, che con argomenti
di cui si dirà semmai più avanti, postulano la conferma dell'autorizzazione
censurata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 60 LEP. I ricorsi sono inoltre
tempestivi.
Modificando la propria giurisprudenza, con sentenza 1°
febbraio 1995 in re B. e llcc questo Tribunale ha riconosciuto la legittimazione
a ricorrere contro le decisioni dipartimentali anche al comune ove é posto
l'esercizio pubblico, nella misura in cui dette decisioni autorizzano attività
suscettibili di turbare l'ordine pubblico, della cui tutela é responsabile il
comune (art. 107 LOC; 23 RALOC). È senz'altro il caso nella fattispecie, per
cui al comune di __________ deve essere riconosciuta la legittimazione ricorsuale
(art. 60 cpv. 1 LEP, 43 PAmm).
Come pure deve essere riconosciuta la legittimazione attiva degli
altri ricorrenti in quanto proprietari di fondi situati nelle immediate
adiacenze del progettato locale. La loro situazione si distingue infatti da
quella degli altri abitanti per l'intensità del rapporto che li collega
all'oggetto del provvedimento censurato (cfr. STA 24 agosto 1992 in re M e
LLCC, STA 27 aprile 1987 in re G. e LLCC; DTF 104 Ib 249).
I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine e possono essere
decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza far capo ad una integrazione
dell'istruttoria (art. 18 PAmm).
- Nel merito gli insorgenti
si oppongono al rilascio in via di massima della patente con considerazioni
attinenti alla tutela della pubblica quiete, secondo loro minacciata dall'apertura
del controverso locale proprio nel nucleo del paese, fonte di inevitabili
immissioni foniche.
Ora, la LEP non subordina il rilascio di permessi per
esercizi pubblici a particolari condizioni volte a prevenire immissioni moleste.
Essa si limita a stabilire il principio della responsabilità del titolare della
patente e del gerente per il mantenimento dell'ordine all'interno del locale.
In tali circostanze, soltanto la clausola generale di polizia, può ostare al
rilascio dell'autorizzazione richiesta (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung,
V ed., N. 132 B. III).
L'applicazione di tale clausola, di natura sussidiaria,
presuppone tuttavia una situazione di pericolo, particolarmente grave, diretto
ed imminente per i beni di polizia: pericolo evitabile unicamente mediante il
rifiuto del permesso.
In sostanza, si deve poter ritenere pressoché certo che dalla
concessione dell'autorizzazione richiesta possa derivare al vicinato una
molestia intollerabile dal profilo della tutela dell'ordine pubblico (cfr.
Imboden. Rhinow, op. cit., N. 136 B. V e riferimenti).
Evenienza questa che nel caso concreto non é stata
dimostrata, il pericolo di immissioni moleste paventato dagli insorgenti essendo
troppo generico per poter giustificare il diniego della patente in applicazione
della clausola generale di polizia.
- I ricorrenti ritengono
inoltre che la necessità di ristorazione nel comune sia già ampiamente
soddisfatta dai locali operanti nel comune. Implicitamente essi lamentano la
violazione della clausola del bisogno, istituto disciplinato dagli art. 6 e 7
LEP, introdotto dal legislatore ticinese principalmente allo scopo di proteggere
la categoria degli esercenti dai pericoli di una concorrenza eccessiva (art. 31
ter Cost).
3.1. Ora, il provvedimento di rilascio della patente é censurabile
per violazione della citata clausola solamente a determinate condizioni e
segnatamente:
a) se l'apertura del nuovo
esercizio pubblico può determinare un eccesso di concorrenza dannoso al
pubblico interesse e può rappresentare una seria minaccia per l'esistenza
economica di esercizi pubblici dello stesso genere;
b) subordinatamente, in caso di risposta affermativa al
quesito precedente, se non esiste, con riferimento alla situazione concreta, un
bisogno effettivo da soddisfare.
c) indipendentemente dalla risposta data ai precedenti
quesiti, se sussiste il pericolo di cagionare un apprezzabile aumento del
consumo di bevande alcoliche (art. 32 quater Cost).
3.2. Gli insorgenti sostanziano la pretesa violazione della
clausola del bisogno fondandosi unicamente sul fatto che nel comune sono già
operanti altri 4 esercizi pubblici ed un locale notturno.
A tale scopo l'autorità dipartimentale ha esperito
un'indagine presso i tre esercizi pubblici, siti nel medesimo comprensorio
geografico del locale in rassegna, chiedendo agli interessati se l'apertura di
un nuovo esercizio pubblico nella zona avrebbe arrecato loro una concorrenza
eccessiva ed inoltre se erano disposti a presentare i dati contabili e le
notifiche di tassazione riferiti all'attività del loro locale nel corso degli
ultimi quattro anni.
Dei tre interpellati solo uno ha presentato i dati fiscali
dai quali tuttavia non traspare un andamento regressivo della propria attività.
Gli altri due non hanno prodotto nulla ma sul modulo d'inchiesta hanno
dichiarato che l'apertura di un nuovo locale non arrecherebbe loro una
concorrenza eccessiva.
Ciò premesso, non essendo concretamente individuabile, in base
agli atti, un eccesso di concorrenza derivante dall'apertura del locale in
discussione tale da costituire anche una minaccia per l'esistenza economica dei
ricorrenti, nonché degli altri locali dello stesso genere situati nella zona,
la richiesta autorizzazione di massima deve essere concessa senza che occorra
stabilire se l'attribuzione della patente risponda ad un bisogno effettivo.
-
Ferme queste premesse, la
decisione dipartimentale impugnata, immune da violazioni del diritto, merita di
essere quindi confermata.
-
Spese e tassa di giudizio
seguono la soccombenza, ritenuto che per il comune, non essendo insorto a
tutela dei suoi interessi economici, si prescinde dal prelevamento di una tassa
di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art.60 LEP; 31 ter Cost.; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono respinti.
-
Le spese e la tassa di
giudizio di fr. 600.-- sono a carico:
a) del ricorrente dr. __________ nella misura di fr. 300.--
b) dei ricorrenti __________ e llcc nella misura di fr.
300.-- in solido.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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