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Numero d'incarto:
52.1995.137
Data decisione, Autorità:
12.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00137
DP 307/94
leo
Lugano
12 giugno 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19
ottobre 1994 di
contro
la decisione 5 ottobre 1994 (no. 3/94) del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che gli
nega il rinnovo della licenza di porto d'armi;
vista la risposta 28 ottobre 1995
del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con istanza 14 luglio 1994 __________ ha chiesto al
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, il rinnovo della
licenza di porto d'armi.
A tale scopo il 29 agosto successivo é stato convocato per
l'esame di rito, consistente in una prova teorica ed una pratica di
tiro. Il candidato ha superato la prova teorica ma non é riuscito a raggiungere
il punteggio minimo previsto dal regolamento per il superamento di quella
pratica, fallendo l'intero esame.
Benché gli sia stata offerta la possibilità di ripetere
l'esame egli vi ha rinunciato, chiedendo l'emanazione di una decisione formale.
B. Con decisione 5 ottobre 1994 il Dipartimento delle
istituzioni, preso atto del mancato superamento dell'esame cui é subordinato
per legge il rilascio/rinnovo della licenza di porto d'arma, ha respinto
l'istanza.
C. Avverso la premessa risoluzione dipartimentale
__________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che venga confermato il superamento dell'esame da lui subito, sia pratico che
teorico, e che di conseguenza venga accolta la relativa istanza di rinnovo della
licenza. Subordinatamente chiede che il rilascio della licenza venga
subordinato al superamento di un esame pratico "su bersaglio mobile ad una
distanza non superiore ai 5m o comunque idonea a un'arma con canna di due
pollici, in uno stand di tiro dotato di attrezzature adatte".
Ritiene in sostanza che l'autorità dipartimentale
prescrivendo il superamento del medesimo esame pratico indipendentemente dal
tipo di arma utilizzato, abbia esercitato in modo abusivo il proprio potere di
apprezzamento, violando il principio della parità di trattamento e il diritto
di legittima difesa (art. 33 cpv. 1 CP).
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento
delle istituzioni all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà se necessario
nei seguenti considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
-
Il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta
l'art. 31 Larmi, e può essere deciso sulla scorta dell'incarto trasmesso
dall'autorità dipartimentale, integrato delle statistiche d'esame riferite al
biennio 1993/94 richieste da questo tribunale, sulle quale il ricorrente ha
potuto formulare le proprie osservazioni.
-
Giusta l'art. 20 cpv. 2 Larmi, chi richiede una
licenza di porto d'armi o il suo rinnovo deve dimostrare di saper manipolare
l'arma in modo idoneo.
La suddetta norma, in vigore dal 26 giugno 1992, é stata introdotta
con l'intento di colmare la lacuna legislativa che impediva all'autorità
competente di verificare l'idoneità del richiedente nella manipolazione
dell'arma prima di rilasciare la relativa licenza.
Scopo della norma era altresì quello di evitare pericoli per
l'incolumità personale di terze persone, come pure del richiedente stesso, che
un uso sprovveduto dell'arma avrebbe potuto comportare (cfr. rapporto
della Commissione della legislazione del 24 aprile 1992, in Raccolta dei
verbali del Gran Consiglio, sessione primaverile 1992, vol. I, pag. 734).
Le modalità d'esecuzione della nuova norma sono state demandate
al Consiglio di Stato (art. 20 cpv. 3 Larmi) che le ha fissate nel relativo regolamento
di applicazione del 12 maggio 1993 (RLarmi)
L'art. 27 RLarmi stabilisce che l'idoneità del richiedente
viene accertata con un esame teorico (sulle conoscenze generali dell'arma e
delle munizioni, sul loro impiego e sulla loro manipolazione) e con uno pratico
di tiro.
L'art. 28 RLarmi prevede infine la possibilità di delegare
l'esecuzione dell'esame a società od associazioni private idonee, mediante
convenzione con il Consiglio di Stato. Possibilità di cui l'esecutivo cantonale
si é avvalso stipulando la convenzione 8 giugno 1993 con la Scuola Ticinese di
tiro alla pistola. Questa stabilisce al punto 3 B) che l'esame pratico di tiro
deve essere effettuato a 25 m di distanza, su due tipi di bersagli:
-
"zona
SSTP", con a disposizione due colpi di prova e cinque di precisione, senza
limitazione di tempo;
-
"UIT-tiro
celere 89", con a disposizione due colpi di prova e cinque di tiro celere
(bersagli visibili 3 secondi con pausa di 7 secondi).
La suddetta regolamentazione é stata quindi ripresa del
relativo regolamento d'esame 4 luglio 1994 all'art. 11 B).
- L'insorgente non mette in discussione la necessità
dell'esame in quanto tale quanto piuttosto le modalità di esecuzione della prova
pratica di tiro, e più precisamente della parte relativa al tiro su bersaglio
"UIT-tiro celere 89" (art. 11 lett. B del regolamento d'esame) che
secondo il ricorrente dovrebbero essere stabilite a dipendenza del tipo d'arma
utilizzato.
Ritiene che con l'arma da lui impiegata, un revolver cal. 38
con canna da due pollici, il superamento della prova di tiro su bersaglio
celere necessiti di una preparazione e di un'abilità sproporzionate rispetto
alle reali necessità. La conduzione della prova pratica di tiro nelle modalità
d'esecuzione definite dal regolamento d'esame disattenderebbe, a detta del
ricorrente, il principio della parità di trattamento come pure il diritto di
legittima difesa (art. 33 cpv. 1 CP) poiché ciò equivarrebbe di fatto a negare
a chi ne ha effettivamente bisogno la possibilità di disporre di un mezzo adeguato
di legittima difesa.
3.1 Sulla base delle statistiche d'esame allestite
dall'Ufficio permessi e passaporti per il biennio 1993/1994, risulta che su 63
candidati che si sono presentati, 45 (pari al 71, 43%) hanno superato la prova
al primo tentativo, 10 (pari al 15,9%) alla prima ripetizione e 2 (pari al 3,2
%) alla seconda. Dei rimanenti 6, 3 hanno rinunciato a ripresentarsi e altri 3
sono in attesa di essere riconvocati.
Fra i suddetti partecipanti due candidate si sono presentate
con armi della stessa marca e caratteristiche di quella usata dal ricorrente,
superando l'esame al primo tentativo con un punteggio molto superiore al minimo
richiesto.
3.2. Alla luce dei dati testé riportati non v'é chi non veda
come già di primo acchito non si possa ragionevolmente sostenere che le
condizioni d'esame siano eccessivamente restrittive rispetto allo scopo di tale
verifica che é appunto quello di accertare l'idoneità dei richiedenti all'uso
dell'arma.
Certo la necessità di effettuare una prova di tiro ad una distanza
di 25 metri dal bersaglio, può apparire discutibile, se rapportata alle
esigenze di coloro che, come il ricorrente, fanno uso di armi da difesa
personale.
Questo tipo d'arma infatti, che si distingue soprattutto per
le dimensioni compatte e il peso ridotto, presenta un sistema di mira poco
efficace su lunghe distanze, in pratica oltre i 10 metri, essendo concepita per
azioni difensive ravvicinate.
Ciò tuttavia non basta a far apparire inadeguata l'esecuzione
dell'esame di tiro ad una distanza di 25 m.
Il candidato che dimostra di saper manipolare l'arma a questa
distanza, saprà infatti destreggiarsi con maggior sicurezza su distanze
ravvicinate.
Inoltre, se é vero che l'arma usata dal ricorrente rende più
impegnativo, ma comunque fattibile, il superamento dell'esame pratico, é
altresì altrettanto vero che egli poteva presentarsi con un tipo d'arma più
preciso che gli avrebbe agevolato la prova di tiro celere.
Non essendoci imposizioni di sorta sul tipo d'arma con cui presentarsi
all'esame, spetta in pratica al candidato il compito di operare una scelta
oculata dell'arma a seconda delle sue necessità, ma anche della sua capacità
come pure del suo livello di preparazione.
La controversa regolamentazione d'esame, sebbene improntata a
criteri di severità, non si palesa dunque lesiva né del principio di
proporzionalità, né tantomeno del principio della parità di trattamento. Il
fatto che vi sia un solo tipo d'esame per tutti i candidati, indipendentemente
dal tipo d'arma usato, non permette all'insorgente di lamentare con successo
una violazione del principio dell'uguaglianza.
3.3. L'accertamento dell'idoneità del candidato deve naturalmente
tener conto anche dello scopo che si prefigge l'istituto del porto d'armi, che
é quello di garantire a coloro che si sentono minacciati nella loro incolumità
personale la possibilità di difendersi mediante l'impiego di un'arma da fuoco
qualora dovesse verificarsi un caso di legittima difesa non altrimenti
attuabile.
Per questo motivo le condizioni d'esame non possono essere
troppo restrittive, pena la violazione del principio della proporzionalità.
Nel proprio assunto il ricorrente ritiene violato il proprio
diritto soggettivo di legittima difesa.
L'obiezione è infondata.
Il rifiuto dell'autorizzazione a portare un'arma che
l'insorgente non è in grado di padroneggiare con la necessaria sicurezza non
limita affatto l'esercizio del diritto di legittima difesa. Previene soltanto
le conseguenze nefaste derivanti da un esercizio inadeguato di tale diritto,
costringendo l'insorgente ad avvalersi di mezzi più confacenti alle sue
attitudini.
In altri termini, se lo scopo principale della richiesta
dell'insorgente, come da lui più volte ribadito, é quello di difendere la
propria incolumità e se con l'arma utilizzata le condizioni d'esame risultano
per lui troppo severe, é sufficiente che si indirizzi verso un altro tipo
d'arma, più precisa, che sia altrettanto efficace per le azioni difensive. In
quest'ottica la censura sollevata dall'insorgente si confonde con quella
relativa alla violazione del principio della proporzionalità, già discussa nel
precedente considerando.
- In esito alle considerazioni sin qui esposte, la
decisione dipartimentale va quindi confermata siccome immune da violazione del
diritto.
Spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi;
visti gli art. 33 cpv. 1 CP; 20, 31 Larmi; 27, 28 RLarmi; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1000.-- (mille)
sono a carico del ricorrente.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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