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Numero d'incarto:
50.2004.4
Data decisione, Autorità:
04.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
50.2004.4 ROC/MAM
DA
1635/2003
Bellinzona
4
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore
Michele Maggi per statuire sull’avviso di recidiva del 4 febbraio 2004
presentato dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario
giudiziale contro
__________ __________, di __________ e __________
nata __________, nato a __________, il __________.1971, attinente di
__________, domiciliato a __________, Via __________ __________, divorziato, aiuto-bidello;
difeso da: lic. iur. __________ __________,
__________;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto in
fatto
che
__________ __________ è stato condannato il 15.12.1999 dal Ministero Pubblico
del Cantone Ticino, __________, alla pena di 6 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di tre anni, per il titolo di vie di fatto, minaccia e
danneggiamento;
che
l’interessato è incorso durante il periodo di prova in nuove infrazioni, le
ultime sfociate poi nella condanna - pronunciata dallo scrivente Giudice in
data 14 novembre 2003 per il titolo di circolazione in stato di ebrietà,
circolazione senza licenza di circolazione e circolazione malgrado la revoca -
a 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di
cinque anni, come pure alla revoca del beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico ticinese in data 9.12.2002 - che non aveva, in
quell’occasione, revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso
alla predetta condanna del 15.12.1999 prolungandone però di un anno il periodo
di prova, da cui la necessità della presente decisione -, non revocando però il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di
detenzione decretata dal Ministero Pubblico __________ in data 3.02.2003. Nel
predetto giudizio, inoltre, lo scrivente Giudice ha ammonito formalmente il
condannato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS, intimandogli pure, quale
norma comportamentale (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS) l’astensione dal consumo di
qualsivoglia bevanda alcolica per tutta la durata del periodo di prova;
che
in data 4 febbraio 2004, il Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva ed ha assegnato al
condannato un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni;
che
__________ __________ è rimasto silente;
considerato in
diritto
che
per l’art. 41 n. 3 cpv. 1 CPS “se durante il periodo di prova, il condannato
commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del
Giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae
ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in
lui riposta, il Giudice ordina l’esecuzione della pena”;
che,
nondimeno, “se v’è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il
Giudice, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell’esecuzione della pena e
secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a
tenore del numero 2 e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova
stabilito nella senzenza” (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP);
che,
in concreto, questo Giudice ha avuto modo di accertare al dibattimento del 14
novembre 2003 l’adempimento dei requisiti posti dall’art. 41 n. 3 cpv. 2 CPS
per soprassedere all’esecuzione della pena in esame e pronunciare un semplice ammonimento,
quanto precede avuto particolare riguardo alla decisione di non revocare il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di
detenzione decretata nei confronti di __________ dal Ministero Pubblico del
Cantone __________ in data 3.02.2003;
pronuncia: 1. Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6
giorni di detenzione decretata nei confronti di __________ dal Ministero
Pubblico del Cantone __________, __________, il 15.12.1999, ma lo ammonisce
formalmente.
-
Non
si prelevano né tasse né spese
-
Intimazione:
Il
giudice: Il
segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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