AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2000.1
Data decisione, Autorità:
12.03.2001, TRAM
Incarto n.
50.2000.00001
Lugano
12 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2000 del
contro
la decisione 2 dicembre 1999 (no. 189/76) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa
all'esproprio del mapp. __________ RFD di Bellinzona;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
__________ è proprietario del mapp. __________ RFD di __________, di complessivi
17'928 mq, così censito a RF:
b) prato mq
17'471
D) stalla mq
139
E) casa-portico mq
139
F) silos mq
32
G) concimaia mq
33
H) abitazione mq
105
I) pollaio mq
9
Il fondo,
di forma pressoché rettangolare, si trova in località __________ __________,
tra la sponda sinistra del fiume Ticino e via __________. Completamente
urbanizzato, è sempre stato oggetto di sfruttamento agricolo.
B. a) Il PR di
Bellinzona entrato in vigore il 18 maggio 1977 ha collocato la maggior parte
del mapp. __________ in zona residenziale semi-estensiva (i.s. 0.4, i.o. 30%, 2
piani, altezza massima m 7.50). La porzione settentrionale è stata invece
inserita in una zona per attrezzature pubbliche, a sua volta attraversata in senso
latitudinale dalle corsie della prospettata strada di circonvallazione
cantonale __________ -__________ -__________ (in seguito: strada espresso). Lo
stesso dicasi per l'angolo O e il confine S-O della proprietà, gravati da un
vincolo AP e interessati dallo svincolo __________ __________ della predetta
opera viaria, fatta eccezione per una minuscola superficie di forma triangolare
inclusa in zona residenziale semi-intensiva (i.s. 0.6, i.o. 25%, 2-4 piani,
altezza massima m 13.50).
b) Il 14 marzo 1983 il Gran Consiglio ha
deciso di non entrare in materia sul messaggio 30 settembre 1976 del Consiglio
di Stato concernente i ricorsi contro la pubblica utilità e il tracciato del
piano regolatore delle strade cantonali nei comuni di __________ -__________,
__________ e __________, affossando così la proposta pianificatoria concernente
la strada espresso (cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1982, vol. 4, p.
1999). In effetti, il 29 marzo seguente il Consiglio di Stato ha risolto di
abbandonare definitivamente il progetto.
c) Nel febbraio del 1988 il mapp. __________
è stato incluso in una zona di pianificazione della durata di cinque anni
istituita dall'autorità cantonale giusta gli art. 16 ss. DEPT 1980.
d) La revisione del PR comunale adottata il
6 luglio 1999 dal legislativo di Bellinzona prevede che il settore meridionale
della part. __________ possa essere edificato previo allestimento di un piano
di quartiere. La frazione del fondo compresa tra il fiume e la vecchia linea di
arretramento della strada espresso risulta per contro assegnata ad una
cosiddetta zona golenale di tamponamento la cui superficie, di per sé
inedificabile, sarà tuttavia computabile ai fini del calcolo degli indici.
C. Nel 1977 il
Consorzio depurazione acque di __________ e dintorni (in seguito: CDABD) ha
avviato la procedura di esproprio di alcuni diritti necessari alla realizzazione
del collettore consortile no. 130 e del canale di alleggerimento no. 503 nella
tratta bagno pubblico-via __________, opere destinate ad essere posate tra la
futura strada espresso e la sua linea di arretramento. In corrispondenza del
mapp. __________ di __________ l'ente espropriante ha domandato in particolare
un diritto di attraversamento per entrambi i manufatti lunghi circa 160 m e
comprensivi di 5 camere di ispezione, nonché il diritto di accedervi per manutenzione.
Con sentenza 13 febbraio 1978 cresciuta
incontestata in giudicato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sopracenerina ha ammesso la costituzione della chiesta servitù di canalizzazione,
riconoscendo al proprietario del fondo gravato un indennizzo di fr. 15.- per
ogni ml del canale di alleggerimento, di fr. 3.- per ogni ml del collettore, di
fr. 100.- per ogni pozzetto d'ispezione e di fr. 0.50/mq/anno per la superficie
occupata durante i lavori, oltre agli interessi d'uso a far tempo dal 1° maggio
1977, giorno dell'anticipata immissione in possesso. La prima istanza ha
escluso di poter accordare un risarcimento di maggior ampiezza che si
avvicinasse al valore edilizio pieno del terreno invaso dalle canalizzazioni,
vuoi perché il progetto della strada espresso - non ancora iscritto nel PR
delle strade cantonali e ripreso nel piano di utilizzazione di __________ a
titolo prettamente indicativo - non aveva creato alcun vincolo giuridicamente
valido ed era quindi insuscettibile di influire sull'estimo, vuoi perché la
posa delle opere consortili non sembrava impedire ipso facto un'edificazione
razionale della proprietà __________. Il Tribunale di espropriazione ha
aggiunto tuttavia che un'eventuale incidenza negativa della servitù sulle
possibilità di edificazione del fondo avrebbe potuto essere stabilita soltanto
alla luce di circostanze concrete, per cui ha riconosciuto all'espropriato la
facoltà di inoltrare ulteriori pretese in base all'art. 32 cpv. 1 lett. a Lespr
una volta allestito un razionale progetto di costruzione, formalizzando questa
garanzia nel dispositivo 3 del proprio giudizio.
D. Caduto
definitivamente il progetto della strada espresso, il 27 maggio 1983 __________
__________ ha comunicato al Tribunale di espropriazione di voler vendere la
proprietà previa lottizzazione, sollecitando in via principale lo spostamento
delle tubazioni verso N e in via subordinata l'istituzione di una servitù di
non edificazione dietro versamento di un'indennità di fr. 340.- il mq, oppure
l'esproprio formale della porzione settentrionale del fondo a fr. 350.- il mq.
Qualificato l'atto come una domanda di
risarcimento per titolo di espropriazione materiale, il Tribunale di espropriazione
l'ha notificato al CDABD, decretando nel contempo l'avvio di una procedura di
stima.
In risposta il consorzio ha posto le pretese
in relazione al precedente procedimento espropriativo, eccependone in
particolare la ricevibilità sia dal profilo dell'art. 32 Lespr sia in base
all'art. 12 Lespr e opponendosi comunque al loro accoglimento.
All'udienza del 30 settembre 1983 le parti
hanno concordato di procedere all'elaborazione di un progetto di lottizzazione
del mapp. __________, riconfermandosi per il resto nelle rispettive posizioni.
Il processo è poi stato contraddistinto da dieci anni di inattività cui hanno
fatto seguito alcuni dibattimenti intercalati da ampie pause in vista di un
accomodamento bonale della controversia. Venuta meno la possibilità di
addivenire ad un accordo e chiaritasi la situazione dal profilo pianificatorio,
il 29 marzo 1999 le parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale
hanno sostanzialmente ribadito le proprie tesi, allegazioni e domande avverse.
E. Con sentenza
2 dicembre 1999 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina
ha statuito sulle pretese risarcitorie avanzate da __________ __________,
accogliendole parzialmente.
Premesso che la fattispecie era simile, se
non addirittura identica, a quella di un caso deciso in passato con sentenza
(STE 19 febbraio 1986 in re Eredi __________ c. CDABD) confermata dal Tribunale
cantonale amministrativo (STA 16 giugno 1987 pubblicata nella RDAT 1988 N. 67),
il primo giudice ha riproposto in sostanza la soluzione varata in
quell'occasione, seguendo peraltro esplicitamente alcuni ragionamenti svolti da
questo Tribunale per avallarla.
In ordine, il Tribunale di espropriazione ha
dunque ammesso la ricevibilità dell'istanza 27 maggio 1983 dell'espropriato sostenendo
- nel solco della STA 16.6.1987 - che la sua decisione del 13 febbraio 1978 era
di natura parziale e non era neppure cresciuta in giudicato formale per
rapporto alla piena indennità dovuta per legge all'espropriato.
Nel merito, ha puntualizzato innanzi tutto
che il nuovo giudizio rientrava nel quadro della continuazione della procedura
di espropriazione formale iniziatasi il 30 settembre 1976 e sfociata nella
decisione parziale del 13 febbraio 1978, per cui il dies aestimandi si situava
come in precedenza al 1° maggio 1977, giorno in cui sulla porzione del fondo
attraversata dalle canalizzazioni non sussisteva alcun vincolo pianificatorio
che ne limitasse l'edificabilità. Sulle ragioni del riconoscimento di un ulteriore
indennizzo, si è rifatto alle considerazioni già esposte nella propria
pronunzia 19 febbraio 1986 in re Eredi __________, annotando che, decaduto il
vincolo di strada espresso, il consorzio doveva rispondere verso l'espropriato
per aver posato le tubazioni lungo un tracciato non corrispondente ai dettami
della proporzionalità e dell'adeguatezza. Quanto al calcolo del risarcimento,
la prima istanza ha ripreso il metodo già utilizzato nel caso __________,
quantificando in fr. 830.- i costi di edificazione al mq e in mq 3240 la
superficie pregiudicata dalle opere consortili. Posta questa premessa, ha
infine assegnato all'espropriato un'indennità di fr. 129'600.- per maggiori
costi di edificazione (5% di fr. 830.- x 3240 mq) e di fr. 51'840.- per titolo
di condizionamento del progetto edilizio (2% di fr. 830.- x 3240 mq). In
totale, fr. 181'440.- oltre interessi a contare dal 1° maggio 1977, somma
corrispondente all'incirca al valore edilizio pieno del terreno occupato dalle
canalizzazioni.
F. Avverso la
predetta pronunzia il __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo mediante ricorso 18 gennaio 2000, postulandone l'annullamento.
Dopo aver ammesso che le pretese insinuate
il 27 maggio 1983 dal proprietario del mapp. __________ erano ricevibili perlomeno
in base al dispositivo 3 della sentenza 13.2.1978 del Tribunale di
espropriazione, l'ente espropriante ha sottolineato che nessun fatto nuovo
suscettibile di rendere più incisivo l'intervento espropriativo e di
giustificare di conseguenza un aumento dell'indennità di espropriazione si era
verificato rispetto alla situazione esistente il 1° maggio 1977. A suo parere,
la procedura in essere non sarebbe la continuazione di quella iniziatasi nel
1976, ma alla stregua di quanto avviene in materia di condotte elettriche aeree
si tratterebbe di un procedimento nuovo ed autonomo in seno al quale il dies
aestimandi andrebbe fissato al 2 dicembre 1999 ex art. 19 2.a frase Lespr,
giorno in cui la porzione del fondo occupata dalle opere consortili era
inedificabile stante il blocco edilizio vigente a salvaguardia dei contenuti
del PR appena pubblicato. La fattispecie sarebbe dunque ben diversa da quella
giudicata in re __________, sia perché in quest'ultimo caso la superficie
attraversata dalle canalizzazioni non è mai stata gravata da un divieto di costruzione
sancito dalla pianificazione del comune di __________, sia perché quella
proprietà - contrariamente alla part. __________ - è stata invasa pesantemente
dalle condotte del __________ violando il principio della proporzionalità.
Circa il calcolo dell'indennità esposto
nella decisione impugnata, il ricorrente ha contestato in via prudenziale
l'applicazione degli stessi coefficienti (del 5%, rispettivamente del 2%)
impiegati nel caso __________, rilevando in particolare che rispetto al mapp.
__________ le opere consortili intaccano minimamente la proprietà dell'espropriato
e occupano una superficie inferiore, cosicché entrambi gli indennizzi accordati
andrebbero ridimensionati, quello riferito ai "condizionamenti del
progetto edilizio" addirittura soppresso. Incomprensibile si appaleserebbe
d'altronde la concessione di un'indennità corrispondente all'intero valore
venale dell'area ingombrata dai condotti se - come affermato in passato da
questo Tribunale e dall'istanza inferiore - tale superficie è inedificabile di
fatto ma utilizzabile giuridicamente siccome computabile nel calcolo degli indici.
Per finire, l'insorgente si è chiesto se
l'espropriato poteva beneficiare degli interessi a far tempo dal 1° maggio
1977, dopo che ha tardato a presentare l'istanza 27 maggio 1983 e si è dichiarato
disposto a tenere in sospeso a più riprese la seconda procedura espropriativa.
G. Il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la
conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto
l'espropriato, il quale ha avversato partitamente le tesi dell'insorgente con
argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Nel
giudizio impugnato il Tribunale di espropriazione ha riproposto la soluzione abbracciata
nella propria decisione 19 febbraio 1986 in re E.B. c. CDABD siccome confermata
dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 16 giugno 1987 (= RDAT 1988
N. 67), partendo dal presupposto che il caso all'esame costituiva la continuazione
della procedura di espropriazione formale iniziatasi il 30 settembre 1976 e che
al momento determinante, ovvero il 1° maggio 1977, sulla porzione del fondo interessata
dalle canalizzazioni non sussisteva un qualsivoglia vincolo pianificatorio che
negasse al proprietario la facoltà di edificare.
Circa la prima premessa, non v'è dubbio che
una volta riconosciuta la ricevibilità delle pretese insinuate dall'espropriato
il 27 maggio 1983 (per ragioni dedotte dal principio della buona fede perlomeno
in base al dispositivo 3 della sentenza 13.2.1978 del Tribunale di
espropriazione), la procedura in itinere non poteva che configurarsi alla
stregua della mera prosecuzione o completazione della causa di espropriazione
formale avviata dal consorzio nel 1976, con l'ulteriore conseguenza che in
forza dell'art. 19 Lespr il dies aestimandi si trovava ancora a coincidere con
il 1° maggio 1977, data dell'anticipata immissione in possesso. La tesi del
nuovo procedimento autonomo affacciata dal ricorrente per rinvenire un'altra e
più vantaggiosa data determinante non può essere accreditata, non solo perché
tralascia di considerare che l'esproprio formale è avviato per legge dall'espropriante
e non dall'espropriato, ma anche perché è mutuata da una lex specialis (LIE)
applicabile soltanto alle installazioni per la trasmissione e la distribuzione
di energia elettrica (cfr. art. 44 LIE) le cui norme in tema di espropriazione
sono state peraltro abolite o modificate con l'entrata in vigore, il 1° gennaio
2000, della legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure di approvazione dei piani.
Riguardo alla seconda, gli atti di causa -
segnatamente il documento pianificatorio (doc. 1.1) prodotto dal __________ in
allegato alla risposta del 26 agosto 1983 - dimostrano che in realtà il PR di
Bellinzona entrato in vigore il 18 maggio 1977 ha collocato la maggior parte
della part. __________ in zona residenziale semi-estensiva, mentre la porzione
settentrionale è stata inserita in una zona per attrezzature pubbliche,
attraversata a sua volta in senso latitudinale dalle corsie della prospettata
strada di circonvallazione cantonale __________ -__________ -__________. Dalle
planimetrie agli atti si desume d'altronde che il ricorrente ha posato le sue
canalizzazioni a fianco del tracciato della prevista strada espresso e quindi
nel settore edificabile del mapp. __________, ma immediatamente a ridosso della
superficie inedificabile del medesimo: inedificabile siccome inclusa in zona AP
a partire dal 18 maggio 1977 e certamente oggetto di blocco edilizio ex art. 25
bis LE 73 all'inizio dello stesso mese. A quest'ultimo proposito è appena il
caso di rilevare che in sede espropriativa non si possono ignorare gli
influssi, siano essi positivi o negativi, che un determinato assetto
pianificatorio prossimo all'approvazione è in grado di esercitare sul fondo
oggetto d'estimo (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 56 ss. e 78
ad art. 19 LFespr).
Questo, in breve, per evidenziare come il
Tribunale di espropriazione abbia fondato le proprie valutazioni su circostanze
errate laddove ha omesso completamente di considerare la presenza di un vincolo
AP sulla parte settentrionale del mapp. __________, misura pianificatoria
avente portata propria e limitativa del diritto di proprietà.
- Il
Tribunale di espropriazione ha ammesso in pratica che l'abbandono del progetto
concernente la strada espresso aveva provocato una nuova situazione per gli espropriati,
tale da giustificare l'inoltro di nuove pretese e l'assegnazione di una ulteriore
indennità per minor valore del mappale. Questo perché con la cancellazione
della strada il tracciato delle condotte era venuto a trovarsi una quarantina
di metri più a S del necessario, invadendo pesantemente la parte settentrionale
del fondo e condizionandone lo sfruttamento edilizio.
Anche questa deduzione si avvera in casu
errata poiché non tiene conto del dettaglio pianificatorio evocato in
precedenza. In effetti, venuto meno il progetto della strada espresso, la
porzione settentrionale del mapp. __________ è rimasta comunque inedificabile a
cagione della sussistenza del vincolo AP, cosicché sotto questo profilo la
situazione venutasi a creare nel 1983 era assolutamente identica a quella
esistente nel 1977. Di riflesso, non v'era motivo alcuno per rimettere in discussione
l'ammontare delle indennità accordate all'espropriato, né tanto meno per concederne
altre, di maggior ampiezza e per altro titolo, con il pretesto di un danno non
definibile con precisione al momento della prima decisione.
Certo, è probabile che in assenza del progetto
della strada espresso il fondo sarebbe stato incluso pressoché totalmente in
zona residenziale, da un lato, e le canalizzazioni l'avrebbero toccato in modo
più marginale, dall'altro. Questa ipotesi, per quanto plausibile, non consente
tuttavia di approdare a conclusioni che consentano di tutelare il giudizio
impugnato. Intanto non si può fare a meno di annotare che il vincolo AP è stato
verosimilmente istituito per salvaguardare la riva del Ticino o in funzione
della futura arteria cantonale, per cui il __________ è completamente estraneo
a questa scelta pianificatoria e di certo non può esserne tenuto responsabile,
né deve sopportarne le conseguenze. Eventuali pretese di indennità per titolo
di espropriazione materiale andavano infatti insinuate nei confronti
dell'autore della misura pianificatoria, il comune di __________ (RDAT II-1998
N. 34, 1990 N. 57), o all'occorrenza del suo beneficiario, lo Stato (art. 39
cpv. 2 Lespr), nell'ambito di una specifica causa che in ogni modo toccava all'espropriato
promuovere.
Quanto al percorso delle opere consortili,
oggi come allora le due condotte risultano collocate lungo il margine superiore
del settore edificabile del mapp. __________, immediatamente a ridosso della
superficie colpita dal vincolo AP. Se l'attuale revisione di PR dovesse essere
approvata così come adottata dal legislativo di __________, i manufatti
sotterranei verranno a trovarsi addirittura nella cosiddetta zona golenale di
tamponamento, ovvero in una zona di per sé inedificabile ma computabile negli indici
(cfr. doc. 35). A fronte di simili emergenze, il calcolo dei "maggiori
costi di costruzione" e di "condizionamento del progetto
edilizio" sviluppato dalla prima istanza in funzione delle difficoltà di
edificazione dell'area posta tra le condutture e il confine N della part.
__________ (cfr. sentenza impugnata, p. 12) appare destituito di ogni
fondamento, poiché - come più volte sottolineato - quel comparto era da tempo
inedificabile indipendentemente dagli interventi operati nelle immediate vicinanze
dal consorzio. Posto che le condotte scorrono interrate lungo il filo settentrionale
della porzione del fondo inclusa in zona residenziale e non ne compromettono
quindi minimamente l'edificabilità, il proprietario della part. __________ non
subisce pregiudizio diverso o maggiore rispetto a quello già preso in considerazione
nel contesto della prima decisione (del 13 febbraio 1978) adottata dal Tribunale
di espropriazione. Ne segue che primo giudice avrebbe dovuto respingere tutte
le richieste che l'espropriato ha presentato il 27 maggio 1983.
- Stante
quanto precede il ricorso dev'essere accolto, con il conseguente annullamento
del giudizio impugnato.
La tassa di giudizio e le ripetibili seguono
la soccombenza del resistente, atteso che in questa sede sono applicabili,
giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm
(STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di __________ __________).
Per questi motivi,
visti gli art. 26
Cost.; 5 LPT; 1, 9, 12, 19, 32, 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza la sentenza 2 dicembre 1999 (no.
189/76) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è
annullata; le pretese di indennità formulate da __________ __________ con
istanza 27 maggio 1983 sono respinte.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del resistente __________ __________,
con l'ulteriore obbligo di versare all'ente espropriante fr. 1'500.- a titolo
di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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