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Numero d'incarto:
50.1999.13
Data decisione, Autorità:
05.04.2002, TRAM
Incarto n.
50.1999.00013
Lugano
5 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 dicembre 1999 del
patr. da: avv. dott. __________
Contro
la decisione 8 novembre 1999 (no. 49/98-173) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata
nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________
per acquisire la proprietà di ca. 100 mq del mapp. __________ di __________
in vista della sistemazione stradale di via __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ è proprietario del mapp.
__________ di __________, un fondo di sagoma regolare posto in località
__________, a margine di via ; la proprietà, ampia 1442 mq, è inclusa
in zona R ed ospita uno stabile d'appartamenti composto di sette
piani abitativi e due piani interrati realizzato nel 1987/88;
che una
volta approvati i progetti definitivi attinenti alla sistemazione stradale di
via __________, il comune di __________ - mediante avviso personale 11 gennaio
1999 e pubblicazione degli atti (relazione tecnica e preventivo, progetto
dell'opera, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di
indennità) - ha promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla
realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio anche 100 mq
della part. __________, per i quali ha offerto fr. 600.- il mq;
che il 9
febbraio 1999 il proprietario ha per contro notificato una pretesa di fr. 850.-
il mq per il terreno, sollecitando nel contempo un ulteriore indennizzo di fr.
40'000.- per la soppressione di alcuni posteggi, oltre al ripristino
dell'accesso veicolare e il mantenimento dell'accesso ai magazzini della ditta
__________ durante i lavori;
che all'udienza di conciliazione del 27
aprile 1999 l'ente espropriante ha garantito il mantenimento degli accessi; in
quella stessa occasione le parti hanno concordato l'immediata anticipata
immissione in possesso dei diritti espropriati, riconfermandosi per il resto
nelle rispettive posizioni avverse;
che esaurite le formalità processuali, con
sentenza 8 novembre 1999 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle
indennità dovute al proprietario del mapp. __________, riconoscendogli fr.
1'203.- il mq per i 90 mq esclusi a suo tempo dal computo della superficie
edificabile del fondo e fr. 842.-/mq per l'area restante dedotta in esproprio
(10 mq), considerata di natura complementare;
che mediante ricorso 9 dicembre 1999 il
comune di __________ ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando che l'indennizzo accordato dall'istanza
inferiore per l'esproprio parziale del mapp. __________ venga definito in fr.
300.- il mq al massimo; a mente del ricorrente, tutta la superficie espropriata
sarebbe di natura complementare, per cui il suo valore non potrebbe superare la
metà di quello edilizio pieno, quantificabile in ca. 600.- fr. il mq;
che il Tribunale di espropriazione ha proposto
la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata
senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è pervenuto
__________, il quale ha avversato partitamente le tesi dell'insorgente con
argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in seguito;
che in sede di replica e di duplica le parti
si sono riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;
che nel corso di un'udienza tenutasi il 22
novembre 2001 il giudice delegato ha invitato le parti ad intavolare delle
trattative in vista di un componimento bonale della controversia, atteso che il
secondo piano interrato dell'immobile è stato oggetto di rilevanti modifiche di
utilizzazione rispetto a quella primitiva autorizzata, dando luogo ad una
sovraedificazione abusiva e ad un contenzioso di natura edilizia (cfr. STA
7.11.2000 in re __________) che avrebbe potuto influire sulla commisurazione dell'indennizzo
espropriativo;
che dopo articolate negoziazioni, il
municipio di __________ e __________ sono addivenuti alla stipulazione del
seguente accordo datato 27 marzo 2002:
"Premesso
che:
a- In data 2/3.3.1987 il Municipio di
__________ ha rilasciato una licenza edilizia per l'edificazione della part. n.
__________ RFD. La licenza approvava sei posteggi e un deposito nel piano seminterrato
del sub. F.
b- Con scritto 17.12.1987 il Municipio
comunicava a __________ che "a seguito di sopralluogo da parte del nostro
Ufficio tecnico, le comunichiamo che il locale deposito in oggetto può essere utilizzato
dalla sua ditta".
c- Con sopralluogo del 1.3.2000,
l'Ufficio tecnico ha rilevato un'utilizzazione non conforme a quanto stabilito
nella licenza edilizia del 2/3.3.1987.
d- Con decisione 13.3.2000 il Municipio
di __________ ha ordinato a __________ l'immediata sospensione di ogni e
qualsiasi attività al piano seminterrato della part. __________ non conforme
alla licenza edilizia 2/3 marzo 1987 e ha fissato un termine di 15 giorni per
presentare una domanda di costruzione in sanatoria.
e- Contro questa decisione __________ ha
ricorso al Consiglio di Stato sostenendo in sintesi che lo scritto 17.12.1987
sarebbe una licenza edilizia e che in ogni modo i diritti del Municipio a
chiedere il ripristino sarebbero prescritti. Il Municipio ha contestato tali
asserzioni sostenendo che lo scritto 17.12.1987 non era una formale licenza
edilizia e che non sarebbe intervenuta la prescrizione dei diritti al
ripristino, valendo unicamente la nuova legge edilizia cantonale.
f- Con decisione 27.6.2000 il Consiglio
di Stato ha accolto parzialmente il ricorso limitando il divieto al deposito di
vernici e di qualsiasi altro materiale infiammabile e facendo divieto di
svolgere qualsiasi attività atta a creare immissioni moleste e un pericolo per
la sicurezza pubblica, confermando parimenti il termine di 15 giorni per
presentare una domanda di costruzione in sanatoria.
g- Adito con ricorsi presentati da
__________ e dal Municipio, con decisione del 7.11.2000 il Tribunale
amministrativo ha confermato la decisione del Consiglio di Stato.
h- Parallelamente alla procedura edilizia
in sanatoria di cui ai punti precedenti, tra le parti è pure pendente una
procedura espropriativa nell'ambito dei lavori di allargamento di via
__________, per chiarire la quale è determinante sapere quale sia l'attuale e
lecito utilizzo del piano seminterrato della part. __________. Questo dato
permetterà di stabilire se il terreno espropriato sia da considerare terreno
ancora edificabile o terreno residuo.
i- __________ ha eseguito l'attestato
antincendio e in data 5.10.2001 ha ottenuto il collaudo antincendio da parte
del competente ufficio cantonale relativamente al piano seminterrato.
j- Durante l'udienza del 22.11.2001
nell'ambito della procedura espropriativa, dopo ampia discussione, il Tribunale
Amministrativo ha invitato le parti a trovare un accomodamento delle vertenze
che tenga conto sia degli aspetti edilizi che di quelli espropriativi,
"fermo restando che la soluzione dei primi ad opera del Municipio è
suscettibile di risolvere il contenzioso espropriativo".
k- Visto quanto sopra le parti intendono
trovare una soluzione transattiva che permetta di risolvere sia la procedura
edilizia che quella espropriativa, l'una essendo legata e condizionata all'altra.
Tutto ciò
premesso le parti convengono quanto segue:
-
L'area del piano seminterrato sub F
della part. __________ di __________ utilizzata quale magazzino e locali per
attività lavorative viene ridotta dagli attuali 542.94 mq a 278 mq, questi
ultimi riconosciuti quale superficie utile utilizzabile per il lavoro. Nella
parte restante vengono ripristinati quattro posti auto.
-
Preso atto dell'attestato antincendio,
del positivo collaudo (doc. A) e della planimetria allestita dallo Studio
d'ingegneria __________ & __________, __________, attestante l'attuale
situazione (doc. B), il Municipio approva formalmente l'occupazione e la
destinazione del piano seminterrato come indicato nella planimetria (doc. B),
confermando la possibilità di sfruttare anche in futuro i già ricordati 278 mq
quale superficie utile.
-
Quanto stabilito ai patti 1 e 2 è
condizionato sospensivamente all'approvazione da parte del Tribunale
Amministrativo della transazione nella procedura espropriativa di cui all'Inc.
50.1999.00013, nel senso che:
-
l'indennizzo complessivo che il
Municipio deve versare a __________ per l'espropriazione della striscia di 90
mq di terreno della part. __________ è stabilito in fr. 65'000.-- a saldo di
ogni pretesa comprensivi degli interessi a far capo dal 1 settembre 1999, esclusi
i contributi di miglioria;
-
tutte le ripetibili nelle
diverse procedure sono compensate, mentre eventuali tasse di giustizia sono
ripartite a metà tra le parti;
-
le parti sono autorizzate a
chiedere la rettifica dei confini a Registro Fondiario.
§ Resta riservato ogni diritto delle
parti in caso di mancata definitiva approvazione dei presenti accordi.
- Le parti si impegnano a sottoscrivere
tutto quanto dovesse essere necessario per adempiere quanto concordato nella
presente convenzione".
che con scritto 2 aprile 2002 il ricorrente
ha sottoposto al Tribunale la convenzione chiedendo lo stralcio della procedura
pendente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il gravame è pertanto ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dal testo degli
accordi intercorsi tra le parti (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che come esposto in narrativa, pendente
causa è stata siglata un'intesa ai sensi della quale l'area del seminterrato
sub. F della part. __________ di __________ utilizzata quale magazzino e locali
per attività lavorative sarà ridotta dagli attuali mq 542.94 mq a 278 mq con la
formale approvazione del municipio; risolto in questi termini il contenzioso
edilizio, l'indennità dovuta dal comune per l'esproprio di 90 mq (misurazione
definitiva) del mapp. __________ è stata definita in complessivi fr. 65'000.-
compresi gli interessi;
che la transazione di cui trattasi,
ossequiosa del diritto e come tale senz'altro omologabile da parte del
Tribunale cantonale amministrativo (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa,
N. 1a ad art. 27 PAmm), ha ormai forza di sentenza (cfr. art. 27 PAmm) e
appiana tutte le controversie sorte in relazione all'edificazione ed
all'esproprio del mapp. __________ di __________, ponendo fine al contenzioso
pendente davanti a questo Tribunale;
che il ricorso 9 dicembre 1999 del comune di
__________ diviene pertanto privo d'oggetto e può essere stralciato dai ruoli
senza aggravio di spese ed assegnazione di ripetibili, come convenuto dalle
stesse parti in causa;
visti gli art. 9,
11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 27, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto per intervenuta transazione.
-
Non si
prelevano spese, né tassa di giudizio.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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