AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.1997.4
Data decisione, Autorità:
31.07.1998, TRAM
Incarto n.
50.97.00004
Lugano
31 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 maggio 1997 dello
rappr.
da: __________
Contro
La
decisione 24 marzo 1997 (no. 339/22-24) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina, relativa all'esproprio dei mapp. __________,
__________ e __________ RFD di __________ nell'ambito della realizzazione
della galleria __________ (tratta __________);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario
dei mapp. __________ e __________ RFD di Locarno, di 2294 rispettivamente 24
mq, così censiti a RF:
mapp. __________
C) officina e rimessa mq 1928
d) piazzale e giardino mq 366
mapp. __________
A) cabina elettrica mq 16
b) terreno mq 8
__________, unitamente alla comunione ereditaria __________
composta da __________ e __________, __________, __________ e __________, è
proprietario anche della part. __________, vasta 1106 mq e descritta a RF nel
modo seguente:
mapp. __________
A) casa e annesso mq 121
B) casa mq 98
c) corte-giardino-piazzale mq 684
D) officina e rimessa-sedime mq 203
I fondi si trovano nella zona della __________, nei pressi dell'intersezione
via __________ -via __________ (zona R5a). Le part. __________ e __________ si
affacciano direttamente su via __________ e con la retrostante part. __________
vanno a formare un'unica proprietà dotata di quattro accessi (tre su via
__________, uno su via __________) sulla quale insiste la rinomata carrozzeria
__________.
B. Approvati i progetti
attinenti alla realizzazione della galleria __________, lo Stato del Canton
Ticino ha promosso l'espropriazione dei fondi toccati dall'opera, fra i quali
figurano anche le menzionate particelle della famiglia __________.
Gli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e
preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità)
sono stati pubblicati dal 26 febbraio 1990 al 27 marzo 1990.
Le tabelle espropriative prevedevano in particolare la
demolizione dello stabile di 98 mq posto al sub. B del mapp. no. __________,
l'iscrizione di un diritto di superficie sotterraneo e di una servitù di
limitazione di costruire a carico delle part. no. __________ e __________,
nonché l'occupazione temporanea di parte dei citati mappali; per la part. no.
__________ erano inoltre prospettate delle modifiche transitorie agli accessi.
Nei propri allegati introduttivi il Cantone ha sviluppato le
proposte risarcitorie contenute nelle tabelle espropriative, offrendo agli
espropriati complessivi fr. 651'235.- per il mapp. no. __________, fr. 12'000.-
per il mapp. no. __________ e fr. 1'548.- per il mapp. no. __________. In via
contrattuale lo Stato ha inoltre garantito agli espropriati il diritto di
costruire manufatti sotterranei fino a 2 m dalla paratia verticale della
galleria e accordato un acconto di fr. 650'000.- sulle indennità che sarebbero
state fissate dal Tribunale di espropriazione, nonché un indennizzo a corpo di
fr. 70'000.- per il ripristino della superficie interessata dalla demolizione
del sub. B del mapp. no. __________; dal canto loro, i privati hanno concesso
l'anticipata immissione in possesso a far tempo dal 1° ottobre 1990.
In sede di risposta e di duplica gli espropriati hanno
notificato articolate pretese ammontanti nel loro complesso a oltre fr.
1'500'000.- (di cui fr. 305'386.- al solo titolo di inconvenienti aziendali).
C. Al termine di una procedura
lunga e complessa, con sentenza 24 marzo 1997 il Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sopracenerina si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati.
Riassuntivamente, il primo giudice ha riconosciuto i seguenti
indennizzi:
mapp. no __________
espropriazione della casa sub. B fr. 547'560.-
diritto di superficie (fr. 228.-/mq) fr. 12'966.-
occupazione temporanea (fr. 5.-/mq/mese) fr. 49'145.-
taglio piante fr. 14'155.-
sgombero anticipato del sub. B fr. 20'000.-
passaggio pedonale per il sub. A fr. 5'000.-
inconvenienti per gli abitanti del sub. A fr. 5'000.-
danni al sub. A fr. 5'500.-
TOTALE (arrotondato per eccesso) fr. 660'000.-
mapp. no __________
diritto di superficie (fr. 228.-/mq) fr. 1'368.-
occupazione temporanea (fr. 5.-/mq/mese) fr. 1'680.-
TOTALE fr. 3'048.-
mapp. no. __________
danni aziendali fr. 70'000.-
La tassa di giustizia di fr. 8'000.- è stata posta a carico
dello Stato, ma considerato l'esito della lite, le richieste manifestamente
eccessive degli espropriati ed il loro atteggiamento processuale, non sono
state assegnate ripetibili.
D. Mediante ricorso 21 maggio
1997 lo __________ ha impugnato la predetta pronunzia davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone la riforma parziale.
A mente del ricorrente, il primo giudice non avrebbe dovuto
concedere alcuna indennità per il diritto di superficie e l'occupazione
temporanea. L’imposizione del diritto di superficie non avrebbe infatti
provocato nessun danno economico ai proprietari dei mapp. __________ e __________,
atteso che il manufatto stradale si trova al margine dei fondi e non ne intacca
il valore. Gli espropriati non avrebbero subito pregiudizi nemmeno in conseguenza
dell’occupazione temporanea, poiché i 26 posteggi soppressi durante
l’esecuzione dei lavori sono stati sostituiti in natura con 30 parcheggi messi
a disposizione sulla vicina ex proprietà __________. L’insorgente ha postulato
pertanto lo stralcio dei relativi indennizzi e in via subordinata la loro riduzione
a fr. 50.- il mq (servitù) e a fr. 1.-/mq/anno (occupazione temporanea).
Per mancanza di prove circa l'ammontare delle perdite
occorse, l’insorgente ha contestato pure il risarcimento a corpo di fr.
70'000.- accordato dal Tribunale di espropriazione a titolo di inconvenienti
aziendali.
Senza alcuna spiegazione, lo Stato ha chiesto infine che la
tassa di giustizia e le spese di prima istanza vengano poste interamente a
carico degli espropriati.
E. Il Tribunale di
espropriazione si è opposto all’accoglimento del gravame esimendosi dal formulare
osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti gli espropriati, i
quali hanno partitamente avversato le tesi dell’insorgente con argomentazioni
di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
In materia espropriativa il
Tribunale cantonale amministrativo apprezza liberamente il fatto ed il diritto,
senza poter tuttavia modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente
(art. 65 cpv. 4 PAmm, applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr).
Adito dall'espropriante, questo Tribunale può quindi rivedere le singole posizioni
dell'indennità concessa dal primo giudice, ma non può condannare il ricorrente
a pagare un risarcimento globale superiore a quello deciso dall'istanza
inferiore. Altrimenti detto, può aumentare taluni indennizzi e diminuirne
altri, a condizione che da un profilo contabile il risultato complessivo non si
configuri alla stregua di una reformatio in peius.
-
Diritto di superficie ai
mapp. __________ e __________
La servitù interessa 57 mq del mapp. __________ e 6 mq del mapp.
__________, per i quali è stato offerto un indennizzo di fr. 50.- il mq.
Applicando per ragioni di parità di trattamento la cosiddetta "formula
__________ ", il Tribunale di espropriazione ha invece riconosciuto
un'indennità di fr. 14'364.- (fr. 228.- il mq) che lo Stato avversa integralmente
contestando la sussistenza di qualsivoglia danno.
3.1. Giusta l'art. 9 Lespr l'espropriazione ha luogo mediante
piena indennità. Questa si compone - segnatamente - dell'intero valore venale
del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr), del minor valore della
frazione residua in caso di espropriazione parziale (art. 11 lett. b Lespr),
del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato e che
sono, secondo il corso ordinario delle cose, una conseguenza prevedibile
dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).
3.2. Le servitù non costituiscono dei beni in commercio e non
posseggono di conseguenza un valore venale ai sensi dell'art. 11 lett. a Lespr.
Nel caso dell'imposizione in via espropriativa di una servitù a carico di un
fondo, che - dal profilo giuridico - costituisce un caso di espropriazione
parziale, per la determinazione dell'indennità spettante al proprietario
colpito ritornano applicabili i soli criteri fissati alle lett. b e c della
detta disposizione. Facendo capo al cosiddetto metodo della differenza, occorre
pertanto porre a confronto il valore venale del fondo libero dall'onere con
quello risultante dopo l'imposizione dello stesso. Accanto a tale diminuzione
del valore venale va poi preso in considerazione l'ammontare di tutti gli altri
pregiudizi conseguenti all'espropriazione (cfr. DTF 122 II 249 consid. 4 e
rinvii; inoltre RDAT I-1996 N. 60 consid. 8a; I-1991 N. 83 consid. b; 1988 N.
67 consid. 5.1.; STA 22.1.1997 in re Stato del Canton Ticino/____).
3.3. L'ingombrante manufatto stradale realizzato dal Cantone
(ml 11.90 x ml 14.20, con la soletta superiore posta a circa 2,5/3,5 ml sotto
il livello di via __________) corre lungo i 65 ml del confine NW dei mapp.
__________ e __________ invadendoli per circa un metro. La galleria,
segnatamente il diritto di superficie sotterraneo e la servitù di limitazione
di costruzione imposti a dipendenza della sua presenza, hanno provocato un
aggravio certo, ove solo si considerino le restrizioni (distanza da confine, profondità)
che hanno condizionato i privati al momento in cui hanno edificato
l'autorimessa interrata oggetto dell'autorizzazione cantonale a costruire no.
74849 del 24.10.1991 (doc. 1 B e C inc. no. 339 TE); autorimessa che in assenza
del tunnel avrebbe potuto essere realizzata a confine (cfr. art. 17 regolamento
edilizio di __________ e art. 8 NAPR), con una maggior superficie disponibile
di almeno 24 mq per piano e quindi con due posti auto supplementari (ricavabili
- con opportuni accorgimenti - di fianco alla rampa d'uscita del garage).
Orbene, se si pensa al valore attribuibile ai posti-auto in
zona cittadina, appare evidente come l'indennizzo di fr. 14'334.- (fr. 12'966.-
- fr. 1'368.-) riconosciuto dal primo giudice utilizzando la "formula
__________ " copra solo in parte l'effettivo danno patito dagli
espropriati, quantificabile per difetto in non meno di 55'000.- fr. (valore a
reddito capitalizzato dei due posteggi, dedotte le spese di costruzione
risparmiate). Un calcolo dettagliato della perdita cagionata ai privati non è
in casu necessario, poiché il maggior indennizzo dovuto ai resistenti supera in
ogni modo la riduzione che occorre operare sul risarcimento accordato loro per
titolo di occupazione temporanea (divieto della reformatio in peius).
- Occupazione temporanea
dei mapp. __________ e __________
Il Cantone ha occupato 276 mq del mapp. __________ per 14
mesi, 150 mq per 29 mesi, 95 mq per 17 mesi e l'intero mapp. __________ durante
14 mesi, sottoponendo agli espropriati un'ultima offerta di fr. 5.-/mq/mese. Il
Tribunale di espropriazione ha confermato tali cifre, accordando ai privati un
risarcimento di complessivi fr. 50'825.- (fr. 49'145.- per il mapp. __________,
fr. 1'680.- per il mapp. __________).
In questa sede il ricorrente contesta l'indennità assegnata,
affermando di aver compensato la soppressione dei posteggi occupati dal
cantiere tramite la messa a disposizione di 30 parcheggi sostitutivi sulla
vicina ex proprietà __________. La censura è invero identica a quella sollevata
con successo dallo Stato in altri procedimenti ricorsuali aventi per oggetto
espropri di fondi siti nei pressi della proprietà __________ (STA 23.1.1997 in
re Stato del Canton Ticino/V. e 27.2.1997 in re Stato del Canton Ticino/S.).
4.1. L'indennità espropriativa deve essere di regola
corrisposta in denaro (art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia
sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un'equivalente
prestazione in natura (art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può
però essere imposta all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di
eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr).
4.2. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a
seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a
suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del
fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa
utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art.
12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 465 consid. 5e; Rep. 1965, pag. 177).
4.3. Nel concreto caso lo Stato ha adeguatamente risarcito in
natura la soppressione temporanea dei posteggi siti sulla proprietà __________,
mettendo a disposizione dei resistenti 30 parcheggi nelle immediate adiacenze
(art. 10 cpv. 2 e 3 Lespr). Il Cantone non deve pertanto più nulla, per questo
titolo, a favore degli espropriati. L'assegnazione a beneficio di quest'ultimi
di un ulteriore risarcimento in denaro di fr. 5.-/mq/mese, ovvero della
ragguardevole somma di fr. 60.-/mq/anno, per l'occupazione degli spazi
adiacenti a via __________ conduce ad un doppio, inammissibile indennizzo per
uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dei privati.
Ferme queste premesse il Tribunale di espropriazione non poteva
che confermare la prima offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr.
1.-/mq/mese, ovvero di fr. 12.-/mq/anno, per l'occupazione temporanea in
oggetto: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso,
poiché la messa a disposizione di parcheggi su di una proprietà sita nei
paraggi non equivale economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso
fondo.
L'indennizzo per titolo di occupazione temporanea viene pertanto
fissato in:
mapp. __________
fr. 1.- x 276 mq x 14 mesi = fr. 3'864.-
fr. 1.- x 150 mq x 29 mesi = fr. 4'350.-
fr. 1.- x 95 mq x 17 mesi = fr. 1'615.-
fr. 9'829.-
mapp. __________
fr. 1.- x 24 mq x 14 mesi = fr. 336.-
La riduzione complessiva rispetto a quanto deciso dal Tribunale
di espropriazione (- fr. 40'660.-) viene largamente compensata dal maggior
indennizzo che andava riconosciuto agli espropriati per l'iscrizione del
diritto di superficie sotterraneo e della servitù di limitazione di costruire
(cfr. consid. 3.3.).
- Danni aziendali alla
carrozzeria _________ (mapp. _________)
Il cantiere aperto dal Cantone nei pressi della carrozzeria
__________ ha creato non pochi inconvenienti all'attività della ditta. Il
ricorrente ne è perfettamente conscio, tant'è che in ingresso di procedura ha
proposto agli espropriati un indennizzo di fr. 39'000.- (fr. 3'000.- al mese)
per difficoltà d'accesso e posteggio, nonché fr. 10'000.- per disagi
nell'ambito della consegna e rimessa dei veicoli alla clientela, confermando
l'offerta in sede di conclusioni.
Data per scontata la sussistenza di diversi inconvenienti
aziendali, in via equitativa il Tribunale di espropriazione ha concesso agli
espropriati un risarcimento a corpo di fr. 70'000.- (fr. 35'000.- per anno),
identico a quello percepito dalla ditta __________ per i disagi subiti nella
gestione del garage posto di fianco alla carrozzeria __________ (fr. 70'500.-).
Lo Stato non accetta tale verdetto, sostenendo in breve che
gli espropriati hanno omesso di apportare la prova certa del danno subito e del
suo ammontare.
5.1. In materia espropriativa vige il principio inquisitorio
(art. 47 Lespr e 18 cpv. 1 PAmm in forza del rinvio dato dall'art. 70 Lespr).
Il giudice delle espropriazioni procede quindi d'ufficio nell'accertamento dei
fatti e nell'assunzione delle prove; alle parti incombe un dovere di mera collaborazione.
Giusta l'art. 18 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa valuta
le prove secondo libero convincimento. In mancanza di una prova assoluta, il
giudice può dedurre il proprio convincimento anche da prove indirette o da
semplici indizi (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
N. 1a ad art. 18 PAmm; RDAT II-1992 N. 16).
5.2. Gli accertamenti peritali di tipo contabile predisposti
dal Tribunale di espropriazione al fine di quantificare il danno aziendale
sofferto dalla carrozzeria __________ non hanno dato esiti particolarmente
favorevoli agli espropriati. Gli esperti hanno infatti ipotizzato che la
carrozzeria, pur avendo effettivamente subito dei disagi a seguito dei lavori
intrapresi su via __________, è riuscita ad assorbirli grazie ad una migliore
utilizzazione della manodopera e questo senza supplementi di costo importanti
per l'azienda (conclusione del parere 6.8.1996 della __________).
Anche i periti, al pari dello stesso ente espropriante, hanno
dunque ammesso che il cantiere aperto su via __________ ha perturbato
l'attività della carrozzeria cagionandole degli oggettivi inconvenienti a
livello di processo lavorativo. Inconvenienti che il primo giudice ha ravvisato
con sicurezza nei maggiori spostamenti delle autovetture da e per i posteggi
esterni, nelle difficoltà di manovra all'interno della carrozzeria, nelle
difficoltà di accesso e di lavorazione degli automezzi pesanti, nelle maggiori
difficoltà per la sistemazione delle autovetture nelle immediate vicinanze
della carrozzeria e nelle eccezionali immissioni di polvere durante un periodo
di due anni, con effetti particolarmente nocivi per il reparto verniciatura.
Quanto alla commisurazione del relativo danno, in base ai
risultati contabili in suo possesso il Tribunale di espropriazione ha osservato
che la cifra d'affari media della carrozzeria nei cinque anni precedenti il
termine dei lavori era stata all'incirca di fr. 3'545'000.-, con un utile d'esercizio
medio di fr. 160'000.- ca. (4,34%). Posto che nel 1992 l'utile d'esercizio è
stato di fr. 140'175.- (3,47%) ed ha subito quindi una flessione di ca. fr.
20'000.- (0,87%) rispetto alla media dianzi riportata, il primo giudice ha
supposto un calo di pari ampiezza (1% arrotondato per eccesso) sulla cifra d'affari
media del biennio 1991-1992, ovvero una diminuzione di fr. 70'000.- che ha
fatto rientrare nelle poste di danno da risarcire agli espropriati.
Il ragionamento, anche se ipotetico e come tale non rigorosamente
accettabile dal profilo probatorio, regge alle critiche dell'insorgente. Poiché
se è certo che danno all'attività della carrozzeria c'è stato, è altrettanto
certo - siccome accertato in corso d'istruttoria - che tale danno è stato
assorbito facendo capo alle risorse interne dell'azienda, segnatamente
all'esubero di manodopera registrato nel 1991-92. Orbene, in assenza dei disagi
di cui sappiamo la ditta avrebbe potuto ridurre il numero dei propri
dipendenti, con un risparmio non indifferente sui costi di personale e un conseguente
incremento degli utili che in concreto non è stato possibile realizzare.
D'altra parte, se si tien conto della durata effettiva del
cantiere il risarcimento accordato non si distanzia affatto dalle cifre offerte
dallo Stato (fr. 3'000.- al mese + fr. 10'000.- a corpo) e da quelle pagate al
confinante garage __________ a compensazione - sostanzialmente - degli stessi
inconvenienti sopportati dalla carrozzeria __________.
- Tassa di giustizia e
spese di prima istanza
I ricorsi insinuati davanti a questo Tribunale devono essere
motivati (art. 46 cpv. 2 PAmm e 50 cpv. 3 Lespr). Il principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto non dispensa gli insorgenti dall'obbligo di articolare le
loro censure e sviluppare i loro argomenti.
Nel proprio petitum ricorsuale lo Stato ha chiesto di porre
interamente a carico degli espropriati la tassa di giustizia e le spese, senza
però darne minimamente ragione nelle motivazioni. La domanda si avvera pertanto
irricevibile, atteso che il vizio è grave e non rientra nel novero di quelli a
cui può essere posto rimedio dando facoltà al ricorrente di completare il
gravame (cfr. Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, Rep. 1991 p.
234 in initio e rinvii).
Quand'anche avesse speso due parole per giustificare la
propria richiesta, lo Stato non ne avrebbe tratto alcun giovamento. Questo
Tribunale avrebbe infatti confermato la decisione impugnata, non ravvisando
nella fattispecie gli estremi per ripartire gli oneri di procedura giusta
quanto disposto dall'art. 73 cpv. 2 Lespr. Un simile aggravio sarebbe risultato
iniquo e inutilmente vessatorio; i privati sono stati sufficientemente
penalizzati dalla mancata concessione di adeguate ripetibili, provvedimento -
questo - che malgrado la sua severità trova ancora una plausibile spiegazione
nell'esito della lite e nell'atteggiamento poco collaborativo assunto dagli
espropriati nel corso dell’istruttoria.
- La tassa di giustizia e le
ripetibili di questa sede seguono la totale soccombenza dell'insorgente (art.
28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 10, 11, 50, 73 Lespr; 18, 28, 31, 46 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'200.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere
ai resistenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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