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Numero d'incarto:
50.1997.3
Data decisione, Autorità:
06.06.2001, TRAM
Incarto n.
50.1997.00003
Lugano
6 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 marzo 1997 di
patr. da: avv.__________
Contro
la decisione 18 febbraio 1997 con cui il Tribunale
di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha respinto l'opposizione
all'espropriazione parziale del mapp. __________ di __________, di loro
proprietà, notificata dagli insorgenti il 10 maggio 1994 nell'ambito del
procedimento promosso nei loro confronti dal comune di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Mediante
pubblicazione degli atti durante il periodo 11 aprile-10 maggio 1994 il comune
di __________, rappresentato dal suo municipio, ha promosso nei confronti di
__________ e __________ una procedura di espropriazione formale di una superficie
di circa 900 mq del mapp. __________ di quel comune, del quale gli insorgenti
sono comproprietari in ragione di 1/3 e 2/3 rispettivamente, allo scopo di
ampliare il centro scolastico comunale. Tale superficie era stata riservata a
questo scopo dal PR approvato dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1976, che
l'aveva assegnata alla zona EP. Il comune ha offerto come indennizzo l'importo
di fr. 120.--/mq.
Con memoria 10 maggio 1994 __________ e
__________ - quest'ultima qualificatasi con il nome di Ivonne - si sono opposti
all'esproprio. Essi hanno eccepito la carenza degli atti d'espropriazione
presentati dal municipio. I proprietari hanno in seguito sostenuto che il
vincolo EP gravante il mapp. __________ era frattanto venuto meno, siccome il
termine di attuazione del PR, prorogato dal Governo con risoluzione 23
settembre 1986, era scaduto il 5 ottobre 1991. Essi hanno poi lamentato l'assenza
di un interesse pubblico all'esproprio, perché le previsioni di incremento demografico
effettuate in sede di PR, alla base del vincolo EP, non si erano realizzate; in
assenza di una reale necessità, esso ledeva altresì il principio della
proporzionalità. I proprietari hanno comunque notificato, in via subordinata
una pretesa di indennità di fr. 350.--/mq per la superficie espropriata e di
fr. 200.--/mq a titolo di minor valore della porzione residua.
B. Con
sentenza 18 febbraio 1997 il Tribunale d'espropriazione ha respinto l'opposizione
all'espropriazione. Siccome la pubblica utilità dell'opera era già stata
sancita tramite il PR, ancora in vigore a dispetto di quanto sostenuto dagli
espropriati, esso ha anzitutto considerato che il comune poteva limitarsi a
presentare una relazione succinta sull'opera e un progetto di massima senza
l'indicazione dei costi, come stabilisce l'art. 22 Lespr. Il Tribunale di prima
istanza ha indi ritenuto che gli espropriati non potessero più mettere in
discussione la pubblica utilità dell'opera sancita in quella sede. Del pari,
l'eccezione di violazione del principio di proporzionalità, genericamente
sollevata dai proprietari, non poteva essere loro di giovamento.
C. Con ricorso
21 marzo 1997 i proprietari sono insorti avverso il menzionato giudizio dinanzi
a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarlo e di confermare la
loro opposizione all'espropriazione. Essi riprendono e sviluppano la tesi
dell'assenza di un interesse pubblico all'esproprio, poiché le previsioni di
crescita della popolazione locale, effettuate al momento dell'approvazione del
vicolo EP, non si sono avverate.
Il municipio di __________ ha sollecitato la
reiezione dell'impugnativa.
D. Il 22
ottobre 1998 il giudice delegato ha tenuto un'udienza, al termine della quale
le parti hanno convenuto di sospendere il procedimento. Il 18 aprile 2000 la
patrocinatrice degli espropriati ha tuttavia sollecitato l'emanazione del
giudizio.
Considerato, in
diritto
-
La competenza
del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione dei
ricorrenti certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in
ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1.
L'ente esecutore di un'opera per la quale è dato diritto d'espropriazione dà inizio
alla procedura di espropriazione formale mediante la pubblicazione degli
atti e la loro trasmissione al Tribunale d'espropriazione (art. 20 cpv. 1
Lespr). Gli atti d'espropriazione devono comprendere (art. 21 Lespr): una
relazione dell'opera (lett. a); un progetto dal quale risultino la natura, l'ubicazione,
l'estensione e il costo dell'opera (lett. b); un piano dal quale risultino la
situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e le eventuali rettifiche di
confini (lett. c); una tabella d'espropriazione nella quale siano indicati i
singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriandi,
la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto di
espropriazione (lett. d); le offerte di indennità (lett. e). Se la pubblica
utilità è già stata sanzionata in precedenza sulla base di norme speciali, il
presidente del Tribunale d'espropriazione può autorizzare l'espropriante a
presentare solo una relazione succinta sull'opera e un progetto di massima
senza l'indicazione dei costi (art. 22 Lespr). Prima della pubblicazione degli
atti, le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono
essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modine, salvo dispensa del
presidente del Tribunale d'espropriazione; ove un interessato ne faccia
richiesta, quest'ultimo può inoltre ordinare all'espropriante di stabilire dei
profili, quando non riesca altrimenti facile di rendersi conto delle conseguenze
che derivano dall'opera (art. 23 Lespr). Gli atti rimangono esposti presso le
cancellerie dei comuni interessati per la durata di 30 giorni; un avviso
pubblicato preliminarmente, che deve inoltre essere notificato ai titolari dei
diritti espropriandi, diffida gli interessati a notificare per iscritto al
Tribunale d'espropriazione, entro tale termine, le opposizioni all'espropriazione,
le domande intese ad ottenere modificazioni dei piani, le domande di
ampliamento dell'espropriazione, infine le pretese di indennità (art. 24 seg.
Lespr). Non appena trascorso il termine di pubblicazione degli atti, il
presidente del Tribunale d'espropriazione dà avvio alla procedura di stima
mediante citazione ad un'udienza di conciliazione (art. 40 Lespr).
2.2. Le pretese derivanti da vincoli che
configurano gli estremi dell'espropriazione materiale devono invece
essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in
vigore il provvedimento dal quale si vogliono farle derivare (art. 39 cpv. 1
Lespr; cfr. inoltre l'art. 75 cpv. 2 Lespr, che permette di fare valere, nello
stesso termine, le pretese per vincoli preesistenti all'entrata in vigore di
tale disposizione, 6 maggio 1988). La notificazione delle pretese deve essere
trasmessa all'ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è
stata sancita. Può essere validamente sostituita da una notificazione diretta
al Tribunale d'espropriazione (art. 39 cpv. 2 Lespr). Ove le pretese siano in
tutto od in parte contestate il presidente del Tribunale d'espropriazione è
tenuto, su richiesta di una delle parti, ad avviare la procedura di stima (art.
39 cpv. 3 Lespr), analoga a quella prevista per l'espropriazione formale (art.
40 segg. Lespr).
2.3. La procedura di pubblicazione degli
atti istituita agli art. 20 segg. Lespr deve sempre essere puntualmente
ossequiata nel caso in cui l'ente pubblico intenda espropriare formalmente un
fondo (RDAT 1990 n. 66 consid. 1). Un'eccezione a questo principio è tuttavia
data laddove un provvedimento pianificatorio realizzi un'espropriazione
materiale a danno di un fondo ed il suo proprietario notifichi una pretesa di
risarcimento per tale titolo nei confronti dell'ente a favore del quale è stato
sancito tale provvedimento indipendentemente dall'intenzione di questo di
procedere all'esproprio formale e - pertanto - dall'avvio della relativa procedura.
In tale ipotesi, una volta riconosciuta la sussistenza di un'espropriazione
materiale, la prassi dei Tribunali d'espropriazione, fondata sull'art. 6 Lespr,
applicabile attraverso l'art. 1 cpv. 2 Lespr, ispirata dalla dottrina (Sergio
Bianchi, Per un chiarimento legislativo, RDAT 1981, pag. 214 segg., 221; Marco
Brenni, L'indennità di espropriazione materiale e la sua completazione in
indennità di espropriazione formale, RDAT 1983, pag. 251 segg., 252) e tutelata
da questo Tribunale (STA inedite 26 aprile 1996 in re comune e di __________,
consid. 3; 9 novembre 1998 in re M. e A. A., consid. 5), legittima l'ente
pubblico a chiedere la completazione della procedura mediante l'espropriazione
formale del fondo.
- Nella
fattispecie il 6 maggio 1998 gli insorgenti hanno notificato al municipio di
__________ una pretesa di indennità per espropriazione materiale conseguente all'assegnazione
della superficie in rassegna alla zona EP da parte del PR approvato dal Consiglio
di Stato il 5 ottobre 1976. Questo fatto, nuovo, modifica in misura rilevante
la trattazione dell'impugnativa, relegando la domanda del comune di espropriare
formalmente tale superficie ad un ruolo subordinato ed accessorio rispetto a
quella formulata dagli espropriati, al di fuori di tale procedura, di essere
indennizzati per gli effetti derivanti dall'istituzione del vincolo EP a carico
della loro particella, indipendentemente quindi dall'intenzione del comune di
__________ di acquisirne la proprietà.
La
notifica 6 maggio 1998 implica difatti, in primo luogo, qualora risultasse
fondata, la decadenza della necessità di ossequiare la procedura di
pubblicazione degli atti prevista agli art. 20 segg. Lespr per conseguire
l'espropriazione formale del fondo. Dovesse effettivamente realizzarsi a
pregiudizio della superficie in rassegna un'espropriazione materiale, come
asseriscono i ricorrenti e come del resto pare di poter dedurre dall'offerta di
indennità formulata in questa procedura dal comune, quest'ultimo potrebbe
senz'altro pretendere l'esproprio formale dell'area interessata mediante
semplice richiesta fondata sull'art. 6 Lespr: richiesta che esso ha già chiaramente
manifestato dando avvio alla procedura d'espropriazione formale in esame.
D'altro
canto, la notifica di pretese per asserita espropriazione materiale del fondo
trasferisce alla procedura di esame circa la realizzazione di quest'ultima
fattispecie la verifica della sussistenza del vincolo pianificatorio che ne sta
alla base e del pubblico interesse che lo legittima. Al di là delle appena
menzionate conseguenze derivanti dalla pura applicazione del diritto espropriativo
cantonale, le premesse circa l'avverarsi di una (pregressa) espropriazione
materiale devono difatti sempre essere verificate, d'ufficio, da parte del
Tribunale d'espropriazione anche nel contesto di una procedura di
espropriazione formale, in attuazione del diritto federale, cui appartiene tale
nozione: e questo anche se il provvedimento che, asseritamente, la realizza è
finalizzato in ultima analisi, come nel concreto caso, al conseguimento dell'espropriazione
formale del fondo colpito (DTF 116 Ib 235 segg., consid. 2b, 239 seg.; inoltre
114 Ib 286 segg., consid. 5 pag. 293 seg. con rinvii).
Nell'istanza
di indennità per espropriazione materiale 6 maggio 1998 i ricorrenti hanno
chiesto di sospenderne l'esame in attesa del presente giudizio, adducendo che
trattasi di una pretesa formulata a titolo cautelare, volta unicamente a
scongiurare la perenzione delle loro pretese. Ora, a prescindere dal fatto che
l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto tale richiesta, essa
sarebbe stata ad ogni buon conto inoperante: spettava - e spetta ancora -
esclusivamente al municipio di __________ di prendere posizione sulla
menzionata notifica di pretese stessa in nome del comune e, in caso di
contestazione delle richieste formulate dai ricorrenti, di chiedere al
Tribunale d'espropriazione l'avvio della procedura di stima (art. 39 cpv. 3
Lespr).
Di
conseguenza - e coerentemente con quanto appena esposto - è piuttosto la procedura
di espropriazione formale introdotta dal comune di __________ che dovrà
rimanere sospesa sino al momento in cui il municipio avrà compiuto questo passo
e il Tribunale sarà chiamato a giudicare circa la sussistenza di
un'espropriazione materiale a pregiudizio della superficie del mapp. __________
colpita dal vincolo EP e la determinazione del relativo risarcimento.
In conclusione,
i ricorrenti non possono pretendere che la procedura di indennizzo per
espropriazione materiale dagli stessi introdotta venga trattata posteriormente
all'evasione di quella di espropriazione formale iniziata dal comune, dal
momento che ne condiziona in maniera determinante l'esame e l'esito.
-
Sia infine
soggiunto, a titolo abbondanziale, che in sede di esame della domanda di
indennizzo per espropriazione materiale - semmai le parti non raggiungessero
un'intesa su questo oggetto - il Tribunale di prima istanza dovrà
preliminarmente chinarsi, oltre che sulla sussistenza (sotto l'aspetto
temporale) del vincolo EP, che ha ammesso al momento del giudizio impugnato,
anche sull'esame della censura di decadenza della pubblica utilità dello
stesso, sollevata dai ricorrenti, a seguito di un insufficiente incremento
demografico rispetto alle previsioni del PR 1976. Giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT i
piani di utilizzazione devono difatti essere riesaminati e, se del caso,
adattati, in caso di notevole cambiamento delle circostanze. La giurisprudenza
riconosce, di conseguenza, la possibilità di contestare, a titolo
pregiudiziale, un PR in un caso di sua applicazione laddove le circostanze, ma
in particolare l'interesse pubblico che aveva giustificato l'adozione del piano
e le restrizioni da esso indotte, sono radicalmente mutate nel frattempo (RDAT
II-1999 n. 62 consid. 10c, pag. 232).Il Tribunale d'espropriazione non poteva
pertanto limitarsi, come ha invece ritenuto nel giudizio impugnato, a
respingere la menzionata censura, adducendo che l'interesse pubblico alla base
del vincolo EP sancito attraverso il PR 1976 non poteva più essere rimesso in
discussione in sede espropriativa: tanto più che trattavasi di vincolo istituito,
al momento dell'emanazione della sua sentenza, da oltre vent'anni.
-
Sulla
scorta di quanto precede il gravame dev'essere respinto. La tassa di giudizio
dev'essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 6, 20, 21, 22, 39, 50 Lespr, 21 LPT,
3, 18, 28, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio e le spese, di fr. 800.--, sono poste a carico degli insorgenti in
solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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