AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1997.10
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, TRAM
Incarto n.
50.97.00010-15
Lugano
29 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a) 4
luglio 1997 della
Comunione dei condomini del __________
patrocinata da: avv. __________
b) 8 luglio 1997 dello
rappr. da: __________
contro
la
decisione 9 giugno 1997 (no. 8/96-19) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dallo __________ per acquisire la proprietà di 48 mq
del mapp. __________ RFD di __________ in vista della sistemazione stradale
di via __________ (lotto __________ comune di __________);
viste
le risposte:
5 settembre 1997 dello __________,
al ricorso sub a);
-
21 luglio 1997 del Tribunale
di espropriazione,
-
9 settembre 1997 dei
comproprietari del Condominio __________,
al ricorso sub b);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il mappale no. __________ di
__________, di complessivi 770 mq, risulta così censito a RF:
A) abitazione mq 275
B) autorimessa mq 33
C) autorimessa mq 86
D) terrazza mq 12
e) corte mq 364
La particella è situata sul lato sinistro di via __________
salendo in direzione delle __________, poco oltre l'intersezione via __________
/via . Collocata in zona R dal PR __________ di __________,
ospita uno stabile a reddito in proprietà per piani edificato agli inizi degli
anni 70 (Condominio __________). La costruzione contiene vani misti di tipo abitativo-commerciale
ad altissima densità, tant'è che il rapporto tra la sua superficie utile e la
superficie edificabile del fondo raggiunge il 2.5, superando di gran lunga
l'i.s. massimo dell'1.6 concesso dalle attuali normative di zona.
B. Una volta approvati i
progetti esecutivi attinenti alla sistemazione stradale di via __________
(intervento previsto dal Piano dei trasporti del __________), lo __________ -
mediante avviso personale 29 febbraio 1996 e pubblicazione degli atti
(relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione,
tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha promosso la procedura di
espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera.
Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 48 mq del sub. e della part.
__________, per i quali il Cantone ha offerto un'indennità di fr. 720.- il mq
corrispondente al 60% del loro presunto valore edilizio pieno.
Il 10 aprile 1996 i privati si sono opposti all'esproprio e
hanno notificato una pretesa d'indennizzo di fr. 1'500.-/mq per il terreno, fr.
130'000.- per il deprezzamento della porzione restante e fr. 20'000.- per i
disagi derivanti dal cantiere.
All'udienza di conciliazione tenutasi il 13 giugno 1996 i
proprietari hanno ritirato la loro opposizione, mentre l'ente pubblico ha
ottenuto bonalmente l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati
a far tempo dal 15 ottobre 1996. In quella stessa occasione le parti si sono
per il resto essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni.
C. Esaurite le formalità
processuali, con sentenza 9 giugno 1997 il Tribunale di espropriazione si è
pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati, riconoscendo loro fr.
1'200.- il mq per l'esproprio del terreno.
Esperita un'amplissima indagine sulle quotazioni di mercato,
il primo giudice ha deciso in sostanza di concedere ai proprietari un'indennità
corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo espropriato calcolato
partendo soprattutto dai prezzi delle contrattazioni di fondi posti in zona
__________ di __________ realizzate negli anni 1991-95 (metodo
statistico-comparativo). E questo non senza considerare il minor valore del
terreno avulso dovuto alla sua natura complementare, ritenuto tuttavia compensato
dalla plusvalenza determinata dall'ingente sovraedificazione della particella.
Quanto alla svalutazione della frazione residua ed ai disagi
derivanti dai lavori, il Tribunale di espropriazione ha ritenuto che le
condizioni poste da dottrina e giurisprudenza al riconoscimento di siffatte
poste di danno non fossero in caso adempiute ed ha quindi respinto le relative
richieste d'indennità avanzate dagli espropriati.
D. Avverso il predetto
giudicato entrambe le parti sono insorte innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone la riforma parziale.
a) Mediante ricorso 4 luglio 1997 gli espropriati hanno
ribadito le loro pretese di risarcimento per titolo di svalutazione della frazione
residua, riducendole tuttavia a fr. 86'000.-.
A mente dei ricorrenti, l'esproprio determina un
avvicinamento della strada alla proprietà, sottraendo spazio prezioso davanti
ai negozi posti al PT dello stabile e aggravando ulteriormente l'inquinamento
cui è già sottoposto l'intero condominio. Per contenere questo pregiudizievole
incremento di immissioni e rimediare al deprezzamento che comporta sul fondo -
hanno soggiunto gli insorgenti - occorrerà posare nuovi serramenti con doppi
vetri insonorizzanti, il cui costo, preventivato in 130'000.- fr., deve essere
assunto dall'espropriante nella misura di ca. 2/3. Donde la richiesta, fondata
sull'art. 19 lett. b LFespr, di un ulteriore indennizzo di fr. 86'000.-.
b) Con ricorso 8 luglio 1997 lo __________ ha per contro postulato
una riduzione dell'indennità accordata dal Tribunale di espropriazione: in via
principale a fr. 500.- il mq oltre a fr. 13'108.- per la soppressione di due
posteggi, in via subordinata a fr. 1'000.- il mq.
In pratica, l'ente espropriante ha criticato il primo giudice
per aver quantificato l'indennizzo senza soppesare sufficientemente il livello
delle transazioni operate in zona dagli enti pubblici, la tendenza al ribasso
del mercato immobiliare e le peculiarità negative del mapp. __________; in
esito ad un'analisi più attenta di questi fattori, si sarebbe ottenuto un
valore pieno di circa fr. 1'000.- il mq. Lo scorporo espropriato verrebbe tuttavia
prelevato da terreno complementare, per cui il suo valore - e quindi l'indennizzo
dovuto ai proprietari - non dovrebbe essere superiore a fr. 500.- il mq (50%
del valore edilizio pieno), ferma restando l'impossibilità di operare compensazioni
di sorta riconoscendo all'area avulsa una plusvalenza per la sovraedificazione
del fondo.
Lo __________ ha infine precisato che qualora venisse ammessa
in questa sede la natura complementare della superficie espropriata e assegnata
un'indennità corrispondente di fr. 500.-/mq, ai proprietari pertoccherebbe un
risarcimento supplementare di fr. 13'108.- per la soppressione di due posti
auto; questa perdita risulterebbe invece ampiamente ripagata dalla concessione
di un indennizzo pari al valore edilizio pieno del terreno.
E. Il Tribunale di
espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative,
riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Le parti si sono vicendevolmente avversate con argomentazioni
che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
I gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulati, sono ricevibili in ordine e possono essere decisi con
un'unica pronunzia (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, senza procedere
all'assunzione delle prove offerte dagli espropriati (perizia, sopralluogo)
siccome inidonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- L'esproprio che ci occupa
interessa 48 mq del sub. e del mapp. __________ adibiti a marciapiede e
posteggio. Trattasi in pratica di una striscia di terreno asfaltato che
costeggia via __________ lungo circa 25 ml, per la quale lo Stato ha offerto un
indennizzo di fr. 720.- il mq corrispondente al 60% del suo presunto valore
edilizio pieno.
Condotta un'approfondita ricerca sui prezzi di mercato (premessa
indispensabile per una corretta applicazione del metodo statistico-comparativo),
il Tribunale di espropriazione ha maggiorato la proposta risarcitoria del Cantone,
accordando ai proprietari un'indennità di fr. 1'200.- il mq per il solo
esproprio del terreno che entrambe le parti contestano.
Come in prima istanza, anche in questa sede la lite si
concentra dunque sull'indennità complessiva dovuta agli espropriati per
l'avulsione di 48 mq della loro proprietà.
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo
mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal
principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né
conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre
parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in
cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per
effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari
(Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16
LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 66 ad art.
22ter; DTF 95 I 455).
L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero
valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende
pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come
conseguenza dell'espropriazione.
Nella stima del valore venale si deve tener conto anche della
possibilità di un miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr); gli aumenti e
le diminuzioni di valore derivanti dall'opera dell'espropriante non vengono
però considerati.
Nel caso di espropriazione parziale, l'indennità comprende
inoltre l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad
essere diminuito (art. 11 lett. b Lespr).
Il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata
immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla
quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva
(art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è presa di possesso anticipata, sarà
determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del
Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse legale
sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la stessa diventa
esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva (art. 54
cpv. 1 Lespr).
In casu il dies aestimandi va situato in corrispondenza del
15 ottobre 1996, giorno a far tempo dal quale gli espropriati hanno bonalmente
concesso l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati (art. 19
Lespr prima frase).
2.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il
valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo
statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19
LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib
408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato
confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi
terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma
prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno
precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione,
dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso
adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che
l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe
disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e
adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga
inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è
evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento
che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo
(cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo
presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi
che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si
tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi
possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni
ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre
indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate
in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il
fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo
non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in
evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata
zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la
caratterizza.
2.3. Il Tribunale di espropriazione non ha rinvenuto
contrattazioni realizzate nei mesi precedenti il dies aestimandi ed aventi per
oggetto fondi che possano essere immediatamente comparati - per morfologia e
disciplina edilizia - al mapp. __________. La ragione è ovvia e va ricercata
nell'attuale depressione del mercato immobiliare susseguente al crollo del
1990; le leggere quanto effimere riprese registrate nel 1993 e nel 1995 non hanno
certo invertito la tendenza al ribasso , tant'è che nel 1996 si è manifestata
una nuova, sensibile flessione (cfr. USTAT, Informazioni statistiche 1998/2, p.
55).
Le indagini effettuate a RF hanno tuttavia permesso di
appurare che tra il 1991 e il 1995 il prezzo medio pagato a __________ (esclusa
__________, regione notoriamente di alto pregio) per l'acquisto di proprietà
inedificate collocate in zona __________ (mapp. __________, __________,
__________ e __________) è stato dell'ordine di fr. 1'260.- il mq, importo che
si riduce a fr. 943.-/mq se si inglobano nel calcolo le somme comprese tra
500.- e 800.- fr./mq sborsate da enti pubblici per acquisire bonalmente (a
trattative private o in sede espropriativa) alcuni scorpori di minima entità. A
dispetto di quanto auspica lo Stato nel proprio gravame, i valori di queste
transazioni non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio.
Vuoi perché si distanziano troppo nettamente dalle reali quotazioni di mercato
desunte dalle compravendite svoltesi tra privati (Hess-Weibel, op. cit., N. 86
ad art. 19 LFespr; RDAT I-1993 N. 51), vuoi perché afferenti a terreni ritenuti
complementari (mapp. __________, __________, __________, __________,
__________), posti in altre zone (mapp. __________ di __________; ) o
ceduti da venditori particolarmente compiacenti per ragioni proprie
(, mapp. __________ e __________, mapp. __________).
Sulla scorta di quanto precede, tenuto conto soprattutto dei
prezzi convenuti in libere contrattazioni e dell'andamento generale del
mercato, questo Tribunale condivide appieno l'opinione del primo giudice
secondo cui nell'autunno del 1996 i terreni __________ della zona di __________
potevano avere un valore commerciale di ca. 1'200.- fr. il mq.
2.4. La cifra indicativa di cui sopra va ora corretta ed
adeguata in funzione delle specificità giuridiche e fattuali del mappale espropriato,
in modo da giungere al suo effettivo valore venale.
I pregi ed i difetti del fondo sono stati correttamente
evocati dal primo giudice al consid. 6.5. della sentenza impugnata. Il ricorrente
non pone in discussione la sussistenza delle peculiarità individuate dal
Tribunale di espropriazione, ma le sue conclusioni circa l'incidenza della
complementarità e della sovraedificazione del terreno sul valore venale dello
scorporo espropriato; ritiene in particolare che questi due fattori non possano
affatto controbilanciarsi.
Stando alla documentazione acquisita agli atti, il palazzo
eretto agli inizi degli anni 70 sul mapp. __________ ha completamente esaurito
l'i.s. dell'1.6 attualmente ammesso in zona __________; l'i.s. risulta anzi
superato, dato che il rapporto tra la superficie utile lorda dello stabile (ca.
1'925 mq) e la superficie edificabile del fondo (770 mq) è in realtà del 2.5.
Questa situazione è dovuta al fatto che la proprietà è stata edificata prima
dell'entrata in vigore dell'attuale PR, il che ha permesso una costruzione intensiva
con poco terreno conformemente alla situazione pianificatoria vigente
all'epoca. Questa sovraedificazione fa sì che il valore del terreno virtualmente
necessario per ossequiare le norme di PR (il mapp. __________ dovrebbe avere
una superficie edificabile di mq 1'203 per rispettare gli odierni parametri di
zona) rimane concentrato su un'area più ridotta; il valore effettivo di ogni mq
della proprietà è quindi superiore al suo valore edilizio pieno (cfr.,
sull'argomento, RDAT II-1991 N. 49; 1990 N. 63).
Lo scorporo necessario alla sistemazione di via __________
viene tuttavia avulso da un tipico terreno complementare (sulla nozione di
"Vorgarten" cfr. RDAT 1981 N. 65), il cui valore economico è di norma
inferiore a quello del terreno pienamente sfruttabile a fini edilizi; di
quanto, è una questione di mera valutazione di ogni singolo caso si specie, ma
secondo la giurisprudenza risalente del Tribunale cantonale amministrativo si
può arrivare a percentuali del 50% rispetto al valore edilizio pieno.
Alla stessa stregua di un caso analogo giudicato in passato
da questo Tribunale (STA 11.1.1996 in re M. e llcc), anche nell'evenienza
concreta la plusvalenza dovuta alla sovraedificazione può ritenersi tutto
sommato compensata con il minor valore indotto dalla complementarità del
terreno attorniante la costruzione, cosicché l'indennità dovuta ai proprietari
per l'espropriazione definitiva di 48 mq della loro particella viene fissata in
fr. 1'200.- il mq come deciso in prima istanza. Cifra, questa, che nell'ottica
di una riedificazione del fondo ossequiosa dei parametri vigenti ripaga in modo
appena sufficiente la perdita effettiva subita dagli espropriati.
- I proprietari del mapp.
__________ rilevano che l'esproprio è finalizzato alla creazione di una corsia
preferenziale su via __________, il che provocherà un avvicinamento del
traffico al condominio e un pregiudizievole aumento delle immissioni a carico
di tutti i locali, commerciali e abitativi, prospicienti la strada. Lamentano
quindi un deprezzamento della frazione residua del fondo e per tale titolo
pretendono un risarcimento di fr. 86'000.- corrispondente ai 2/3 della spesa
necessaria per dotare lo stabile di serramenti con doppi vetri insonorizzati.
Le motivazioni e le norme di legge (art. 19 lett. b LFespr)
invocate nel gravame lasciano intendere che i ricorrenti configurano la
svalutazione di cui si dolgono alla stregua di una conseguenza diretta
dell'espropriazione formale avviata dal Cantone. Questo approccio alla
problematica impone alcune considerazioni preliminari.
3.1. La parte restante di un fondo colpito da espropriazione
parziale per la realizzazione o la sistemazione di un'arteria stradale può
risultare svalutata dalla vicinanza dell'opera costruita sull'area espropriata
(RDAT 1989 N. 75) o dalla perdita di uno schermo protettivo, con un conseguente
aumento degli inconvenienti derivanti dal traffico veicolare. In questo caso il
proprietario può rivendicare un indennizzo per la diminuzione di valore della
frazione residua in base all'art. 11 lett. b Lespr o, trattandosi di
espropriazione per opere di utilità pubblica della Confederazione, in base all'art.
19 lett. b LFespr.
Ben diversa è la situazione giuridica nella quale vengono a
trovarsi i proprietari di fondi non toccati direttamente da un esproprio
finalizzato alla realizzazione dell'opera viaria. Questi infatti possono
tutt'al più invocare l'avverarsi di un'espropriazione di diritti di vicinato -
ed ottenere un indennizzo per il deprezzamento della loro proprietà - se il
danno subito è speciale, imprevedibile e grave; solo se queste tre condizioni
sono adempiute cumulativamente si può parlare di immissioni eccessive ex art.
684 CCS suscettibili di risarcimento (cfr. DTF 121 II 328 e rinvii). Tuttavia
il deprezzamento non è di norma ammesso negli agglomerati urbani importanti,
dove ogni proprietario deve prevedere la possibilità di sistemazioni e
allargamenti delle strade nelle immediate vicinanze.
In caso di immissioni pregiudizievoli la giurisprudenza (DTF
106 Ib 381) opera pertanto una distinzione tra il proprietario colpito da
un'espropriazione formale vera e propria e quello che, proprio a causa delle
immissioni, è sostanzialmente vittima solo di un'espropriazione di diritti di
vicinato; il primo potrà sollecitare il riconoscimento di un'indennità ex art.
11 lett. b Lespr non appena esiste un rapporto di causalità adeguata tra la
perdita del terreno e il danno proveniente dalle immissioni, il secondo - che
beneficia soltanto della protezione accordatagli dal diritto di vicinato (art.
684 e 679 CCS) - per ottenere riparazione dovrà invece provare la gravità, la
particolarità e l'imprevedibilità del danno. Come ben puntualizza il TF nella
giurisprudenza citata, può quindi succedere che un proprietario costretto a
cedere parte del proprio terreno venga risarcito anche per il danno cagionato
da immissioni di rumore, polvere, ecc. non eccessive provenienti dall'opera,
mentre un altro proprietario, toccato in egual misura dalle medesime immissioni
ma non espropriato formalmente, si veda rifiutato qualsiasi indennizzo.
3.2. Dagli atti (piano di espropriazione lotto 3C,
planimetria lotto 3C del 30.9.1992, planimetria progetto definitivo da via
__________ a incrocio __________ del 21.8.1995, relazione tecnica p. 14) si
desume che la striscia di terreno espropriata, di ca. 25 x 2 ml, attualmente
adibita a posteggio, verrà in gran parte destinata a marciapiede; solo una
minuscola porzione del terreno avulso (un sottilissimo triangolo con una base
di ca. 50 cm e un'altezza di 25 ml, da cui una superficie di poco più di 6 mq)
sarà occupata dalla nuova corsia preferenziale discendente riservata ai mezzi
pubblici. A fronte di tali emergenze, non v'è dubbio che l'espropriazione provocherà
un accostamento di via __________ al Condominio __________ (di un metro e mezzo
circa, lo spazio oggi occupato dal marciapiede pubblico). Ciò non significa
tuttavia ancora che lo stabile subirà un incremento del carico fonico tale da
sminuirne il valore. Stando alle pertinenti osservazioni formulate dall'Ufficio
prevenzione rumori del DT a contestazione delle conclusioni della perizia di
parte __________, vi è anzi ragione per supporre l'esatto contrario, poiché a
ben guardare la fonte delle immissioni, ovvero il grosso del traffico, verrà in
realtà sensibilmente allontanata dall'edificio mediante la creazione di una
corsia unidirezionale larga 3 ml riservata ai soli bus (sulla portata di questa
restrizione alla circolazione cfr. art. 74 cpv. 4 OSStr). Più che
dall'allargamento della carreggiata stradale, la situazione del mapp.
__________ potrebbe invero risultare pregiudicata dalla presumibile maggior
fluidità del traffico veicolare indotta dal riassetto di via __________. In tal
caso però la svalutazione di cui si dolgono i ricorrenti con riferimento
all'aumento delle immissioni foniche non sarebbe affatto dovuta all'evento
espropriativo di cui sono rimasti vittime, quanto piuttosto al complesso della
sistemazione stradale predisposta dal Cantone; il deprezzamento del fondo
dovuto all'inquinamento si verificherebbe anche in assenza dell'esproprio che
lo colpisce.
Per quanto attiene più particolarmente al tema del minor
valore della costruzione, occorre rilevare che in loco si superano già oggi i
valori limite d'immissione notturni e di allarme diurni fissati dall'OIF e
quindi l'ipotetico aumento dei livelli sonori paventato dagli insorgenti quale
conseguenza dell'espropriazione inciderebbe in misura pressoché irrilevante sul
valore odierno dello stabile, peraltro già eroso dal mancato ammodernamento
delle sue strutture. Sotto questo profilo, gli espropriati non possono
pretendere che lo Stato, solo perché espropria una striscia del loro terreno,
si assuma le ingenti spese di un intervento d'isolamento acustico che essi
stessi avrebbero dovuto effettuare già in passato in funzione della vetustà
dell'edificio e dell'intensità dell'inquinamento fonico gravante sulla
proprietà.
Nel caso di specie, tra l'esproprio e la presunta perdita di
valore del fondo non è insomma ravvisabile un rapporto di causalità adeguata
sufficiente per giustificare il riconoscimento di un indennizzo ex art. 11
lett. b Lespr.
3.3. Resta da esaminare se le pretese dei ricorrenti non
possano essere soddisfatte in base alle regole che informano il risarcimento
del danno nell'ambito dell'espropriazione dei diritti di vicinato.
Come accennato in antecedenza, secondo la giurisprudenza sono
dati gli estremi di un indennizzo per titolo di espropriazione di diritti di
vicinato se la strada è fonte di immissioni eccessive, tali cioè da provocare
ai proprietari colpiti un pregiudizio cumulativamente grave, speciale e
imprevedibile (DTF 121 II 317, 119 Ib 348, 118 Ib 205, 116 Ib 11).
Nell'evenienza concreta, alle lamentate immissioni fa difetto
perlomeno il requisito dell'imprevedibilità del danno. A questo specifico
proposito non si può fare a meno di annotare che al momento della costruzione
del Condominio __________ via __________ era già un collegamento cruciale fra
la città di __________, i comuni di __________ e __________ e il raccordo nord
dell'autostrada. L'importanza e la posizione strategica di questa arteria nel
contesto dell'assetto viario del __________ sono sempre stati talmente evidenti
che i comproprietari dovevano aspettarsi uno sviluppo futuro del traffico e
degli inconvenienti ad esso connessi (DTF 116 Ib 11). Ma non solo. Dovevano
tener conto della situazione e adattarvisi, adottando le misure necessarie ad
evitare o limitare il danno; così facendo, insegna la giurisprudenza, avrebbero
semplicemente adempiuto un obbligo di carattere generale che incombe ad ogni
espropriato (DTF 117 Ib 15, 112 Ib 529).
Poste queste premesse, il gravame dei condomini dev'essere
respinto al pari di quello dell'ente espropriante.
- L'esito del contenzioso
impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della
loro reciproca soccombenza (art. 28 PAmm). La reiezione del ricorso dello
__________ giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili agli espropriati
(art. 31 PAmm).
In effetti, la regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato
soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta
il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9
giugno 1997 in re S./Comune di __________).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 11, 12, 19, 50, 52, 54, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 51 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono respinti.
-
La tassa di giudizio di fr.
2'000.- è posta a carico dello __________ nella misura di fr. 1'000.- e degli
espropriati in solido per la differenza.
-
Lo __________ verserà agli
espropriati fr. 1'500.- per titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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