AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.1996.11
Data decisione, Autorità:
22.01.1997, TRAM
Incarto n.
50.96.00011
Lugano
22 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 febbraio 1996 dello
patr.
da: St. legale __________
contro
la
sentenza 8 gennaio 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione
sopracenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
-
22 marzo 1996 di __________
-
22 marzo 1996 del Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sopracenerina, Bellinzona;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ é proprietario
del mapp. __________ di __________, così descritto a registro fondiario:
A) autorimessa mq 97
b) campo mq 283
mq 380
Il fondo si affaccia su via __________ ed ha forma regolare,
di m 25 x 15,5 circa: quest'ultima misura corrisponde anche al fronte su via
__________. La particella é assegnata dal PR alla zona Quartiere __________
(indice di sfruttamento 1, indice di occupazione 30%, numero dei piani massimo
5, altezza massima degli edifici m 16,5).
b) Ai fini della costruzione della galleria __________ lo
Stato ha promosso innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione
sopracenerina una procedura di espropriazione concernente il fondo appena
menzionato.
Nelle tabelle d'espropriazione lo Stato ha sollecitato
l'espropriazione delle seguenti due servitù:
a) diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della
galleria stradale;
b) limitazione di costruzione e più precisamente divieto di
edificare costruzioni principali (ammessa invece l'edificazione di costruzioni
accessorie dell'altezza massima di m 3,00), con la precisazione che il sedime
gravato poteva essere conteggiato ai fini del calcolo degli indici di
sfruttamento e di occupazione.
Dal piano di espropriazione si deduce che la superficie
colpita dal diritto di superficie e dalla limitazione di edificare ha forma
rettangolare si spinge all'interno della particella a partire da via __________
per una profondità variante tra m 10 (al confine con il mapp. __________,
proprietà __________) e 9,50 (al confine con il mapp. __________, comproprietà
__________), occupando dunque un'area di circa mq 150. Dall'accertamento eseguito
successivamente, in data 23 dicembre 1993, dallo studio ingg. __________ e
trasmesso al Tribunale d'espropriazione, quell'area scende a mq 140 a seguito
della diminuzione della profondità dell'onere a m 9,5 (confine con il mapp.
__________) rispettivamente 9 (confine con il mapp. __________).
Per l'espropriazione in esame lo Stato ha formulato
un'offerta di indennità di fr. 250.--/mq, pari a fr. 37'500.-- (= fr. 250.--/mq
x 150 mq).
Lo Stato ha inoltre chiesto l'occupazione temporanea di parte
del fondo, proponendo un risarcimento di fr. 1.--/mq/mese, e offerto un
indennizzo per soppressione di piante.
c) Gli atti sono stati pubblicati nel periodo 26 febbraio-27
marzo 1990. All'udienza di conciliazione, che ha avuto luogo il 7 settembre
1990, le parti hanno concordato l'immissione in possesso al 1 aprile 1992 e
l'occupazione temporanea a partire dal 1 aprile 1991. Con convenzione (non
datata) lo Stato si é indi impegnato a versare all'espropriato un risarcimento
di fr. 10'000.--, comprensivo dell'indennità per soppressione di piante già
offerta, per il ripristino ad opera dell'espropriato delle bordure, dei
muretti, delle rete metallica e del terreno. Lo Stato si é inoltre impegnato a
ripristinare il rubinetto dell'acqua potabile ed a sistemare la siepe di lauro.
B. Esperite tutte le necessarie
formalità processuali, il Tribunale d'espropriazione ha emesso il suo giudizio
sulle indennità residue l'8 gennaio 1996.
Il Tribunale ha in primo luogo assegnato al proprietario un
risarcimento di fr. 38'360.--, calcolato in applicazione analogica della
formula usualmente adottata dallo stesso per indennizzare il deprezzamento di
fondi causato dal passaggio di manufatti sotterranei, ma in particolare di
canalizzazioni (detta formula __________), per l'espropriazione del diritto di
superficie. Esso ha in seguito attribuito all'espropriato un ulteriore
indennizzo di fr. 100'000.-- per il titolo di svalutazione della parte residua del
fondo. Sulle predette indennità il Giudice di prima istanza ha riconosciuto
l'interesse al saggio del 6,5% a partire dal 1 aprile 1992, giorno
dell'immissione in possesso. Per l'occupazione temporanea il Tribunale di prime
cure ha invece fissato un indennizzo di fr. 2.--/mq/mese, pari a fr. 18'678.--,
oltre interessi al saggio del 5% a partire dal 31 dicembre 1993, data di
restituzione del fondo.
C. Lo Stato ha impugnato il
menzionato giudicato con ricorso 22 febbraio 1996 davanti a questo Tribunale.
Il ricorrente contesta l'assegnazione di una duplice indennità al proprietario
per l'espropriazione delle servitù a suo favore. Chiede quindi che il risarcimento
venga limitato alla sola svalutazione della parte residua, che esso postula
venga ridotto a fr. 74'000.--. Il ricorrente domanda inoltre la conferma
dell'indennizzo per occupazione temporanea che aveva offerto, di fr.
1.--/mq/mese, e pertanto che l'indennizzo assegnato dal Tribunale
d'espropriazione per tale titolo venga dimezzato. Quanto agli interessi
riconosciuti, lo Stato chiede il loro adattamento conformemente alle circolari
del giudice delegato per le cause d'espropriazione del Tribunale federale.
Tanto il Tribunale d'espropriazione quanto __________ hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Delle rispettive ragioni dirà più in dettaglio, per quanto
necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data, il ricorso é tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art.
50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine.
-
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr
l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone -
segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett.
a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale
(art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti
dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una
conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).
2.2. Le servitù non costituiscono dei beni in commercio e non
posseggono di conseguenza un valore venale ai sensi dell'art. 11 lett. a Lespr.
Nel caso dell'imposizione in via espropriativa di una servitù a carico di un
fondo, che - dal profilo giuridico - costituisce un caso di espropriazione
parziale, per la determinazione dell'indennità spettante al proprietario
colpito ritornano applicabili i soli criteri fissati alle lett. b e c della
detta disposizione. In applicazione del cosiddetto metodo della differenza, occorre
pertanto porre a confronto il valore venale del fondo libero dall'onere con
quello risultante dopo l'imposizione dello stesso. Accanto a tale diminuzione
del valore venale va poi preso in considerazione l'ammontare di tutti gli altri
pregiudizi conseguenti all'espropriazione (cfr. DTF 122 II 249 consid. 4 e
rinvii; inoltre RDAT I-1996 N. 60 consid. 8a; I-1991 N. 83 consid. b; 1988 N.
67 consid. 5.1.).
- Sulla scorta delle premesse
appena esposte viene subito a cadere il cumulo degli indennizzi assegnati al
resistente dal Tribunale di prime cure. Il primo calcolato astrattamente
secondo la "formula __________ ", usualmente adottata dal Tribunale
di prime cure per indennizzare il deprezzamento di fondi causato dal passaggio
di manufatti sotterranei, ma in particolare di canalizzazioni, e già applicata
per analogia in casi analoghi al presente (cfr. RDAT 1990 N. 59, anche per
quanto concerne l'illustrazione della formula). Il secondo frutto invece della
differenza tra il valore venale stimato del mapp. __________ libero da oneri ed
il valore venale dello stesso fondo dopo l'imposizione delle servitù in esame.
In effetti, com'é stato illustrato poco sopra, determinante in casi del genere
appare l'applicazione del (solo) metodo della differenza, che il Tribunale
d'espropriazione ha adottato per la definizione del secondo indennizzo.
L'addizione a quest'ultimo indennizzo, volto a compensare un danno effettivo,
di un generico risarcimento risultante dall'applicazione della formula
__________ conduce ad un doppio indennizzo per lo stesso danno e pertanto ad un
indebito arricchimento dell'espropriato.
Ciò premesso, trattasi di verificare se il Tribunale di prime
cure ha applicato correttamente il metodo della differenza.
- 4.1. Per accertare,
anzitutto, il valore venale del mapp. __________ prima dell'evento
espropriativo il Tribunale d'espropriazione ha considerato che un'edificazione
razionale del fondo espropriando non avrebbe permesso di sfruttare appieno le
possibilità concesse dal PR. In particolare, tenuto conto della larghezza della
particella (poco più di m 15), non sarebbe entrata in discussione nemmeno
l'edificazione di uno stabile di 4 piani, di ml 12,30 di altezza, come
proponeva una perizia presentata dall'espropriato. Simile edificazione, dovendo
ossequiare una distanza verso i confini dei mapp. __________ e __________ di m
5 (art. 7 NAPR), avrebbe infatti presentato un lato di soli 5 m. Il Tribunale
ha ritenuto più verosimile la costruzione di una casa d'abitazione su due soli
piani: edificazione che, essendo limitata a m 7,5 di altezza, permetteva di
spingersi fino a 4 m dal confine con le finitime proprietà private (art. 7
NAPR) ed avere quindi un lato di m 7. Tenuto conto dell'indice di occupazione
massimo del fondo, del 30%, l'abitazione in esame avrebbe potuto avere una superficie
massima di mq 114 e, di conseguenza, una lunghezza massima di m 16,3. La SUL
dell'edificio sarebbe quindi assommata a mq 228, corrispondente al 60% di
quella ricavabile dal fondo in forza del PR, di mq 380. Partendo dal valore
venale dei terreni ubicati in zona R5a alla data determinante, di fr.
1'500.--/mq (importo confermato con sentenza 2 febbraio 1994 di questo
Tribunale relativamente al confinante mapp. __________, di proprietà __________),
il Giudice di prima istanza ha indi stimato in fr. 900.--, ovvero nel 60%
dell'anzidetto importo, il valore venale del terreno al mapp. __________ prima
dell'imposizione forzosa delle servitù.
Dopo l'imposizione delle servitù il Tribunale delle
espropriazioni ha calcolato che lo stesso edificio di cui si é detto avrebbe potuto
avere una lunghezza massima di m 10,50, di conseguenza una superficie massima
di mq 73,5 (= m 10,50 x 7) ed una SUL di mq 147 (= m 73,5 x 2), pari - a sua
volta - al 60% di quella ricavabile prima dell'evento espropriativo. Ne ha
dedotto un valore del terreno di fr. 540.--/mq (= fr. 900.-- x 60%).
La differenza di valore del terreno risultante era dunque
pari a fr. 360.--/mq, per complessivi fr. 136'800.--, arrotondati a fr.
137'000.--. Non sussistendo tuttavia una relazione diretta tra l'indice di
sfruttamento ed il valore del terreno, l'anzidetto importo é stato ridotto in
via di apprezzamento di 1/4, per situarsi finalmente a fr. 100'000.--.
4.2. Il Tribunale ritiene di poter condividere, in linea di
principio, il metodo utilizzato dall'istanza inferiore per determinare il minor
valore della particella in rassegna. Constata tuttavia che, una volta imposte
le servitù, il mapp. __________ potrebbe ancora accogliere un edificio di
lunghezza variante tra gli 11,5 ed i 12 m: non di soli 10,5 m come calcolato
dall'autorità inferiore. La profondità del divieto di costruire si situa
infatti a m 9,5 (confine con il mapp. __________) rispettivamente 9 (confine
con il mapp. __________) rispetto a via __________. Ne discende una residua
lunghezza del fondo variante tra 15,5 e 16 m, dal quale deve essere dedotta la
distanza di 4 m, che un edificio a due piani dovrebbe rispettare dal mapp.
__________. Conteggiando una lunghezza dell'edificio di m 11,5, la superficie
massima dello stabile aumenta a mq 80,5 (= m 11,50 x 7) e la SUL a mq 161 (= m
80,5 x 2), pari al 70% di quella precedente conseguibile. Il valore del terreno
lievita a fr. 630.--/mq (= fr. 900.-- x 70%) e la differenza di valore del
terreno risultante é dunque pari a soli fr. 270.--/mq, per complessivi fr.
102'600.--, arrotondati a fr. 100'000.--, di cui i 3/4 ammontano a fr.
75'000.--.
4.3. Ferme queste premesse il Tribunale fissa il risarcimento
spettante al proprietario espropriato nell'anzidetto importo di fr. 75'000.--.
L'assegnazione di questo indennizzo appare giustificata anche ad un
apprezzamento globale della fattispecie. In effetti l'imposizione delle servitù
di passaggio della galleria e di limitazione di costruzione obbliga il
proprietario ad arretrare le costruzioni rispetto a via __________ a m 9/9,5,
anziché a m 4, come previsto dal PR. Essa ha come effetto di creare una (ulteriore)
striscia di terreno inedificabile di circa mq 80 (= 15 m, pari alla larghezza del
fondo, x 5/5,5 m, pari alla differenza tra l'arretramento discendente dal PR e
quello risultante dopo l'imposizione delle servitù). Dividendo l'indennizzo di
fr. 75'000.-- per quella superficie si ottiene fr. 937,50/mq: importo che
corrisponde e che anzi supera leggermente il valore venale unitario del fondo
prima dell'imposizione delle servitù. Si tenga poi presente che le servitù in
esame non pregiudicano l'utilizzazione degli indici delle superfici gravate. Le
quantità edificatorie offerte dalla particella rimangono dunque intatte e, se
non possono essere sfruttate appieno a favore del fondo medesimo, possono
essere cedute a favore delle proprietà vicine (cfr. art. 38a LE): esse
presentano quindi un valore economico di cui il proprietario non viene privato
dall'evento espropriativo. L'aggravio delle servitù in rassegna non arreca infine
ulteriori menomazioni di valore al fondo: semmai la riduzione
dell'edificabilità del suo lato più lungo contribuisce a rendere più razionale
l'edificazione sullo stesso. Per questo motivo, a dispetto della importante
riduzione dell'indennizzo operata da parte di questo Tribunale rispetto a
quanto riconosciuto dalla prima istanza, il risarcimento di fr. 75'000.--
appare finalmente adeguato e non disattende in alcun modo il principio della
piena indennità sancito all'art. 9 Lespr. L'indennità assegnata corrisponde
oltretutto con quanto inizialmente rivendicato dall'espropriato in sede di notifica
delle pretese, del 25 marzo 1990. Essa coincide inoltre in pratica, nel risultato,
con le domande ricorsuali (riduzione dell'indennizzo a fr. 74'000.--). Non
appare pertanto più nemmeno necessario, a questo punto, di verificare la
fondatezza delle ragioni avanzate a questo scopo dallo Stato, il quale ha
invero proposto un calcolo a ritroso che, come rettamente obietta il Tribunale
di prime cure nelle osservazioni, adotta un tasso di capitalizzazione
insufficiente, del 5%. Applicando ai calcoli forniti dallo Stato un tasso anche
solo del 5,5%, questo si vedrebbe addirittura aumentare anziché diminuire l'indennizzo
da versare all'espropriato.
-
Lo Stato contesta in
seguito l'indennizzo stabilito dal Tribunale d'espropriazione per l'occupazione
temporanea di mq 283 del fondo in esame durante 33 mesi, di fr. 2.--/mq/mese
pari a
fr. 18'678.--. A ragione. Il Tribunale non intravvede infatti un qualche motivo
pertinente che permettesse al giudice di prima istanza di raddoppiare la già
generosa offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr. 1.--/mq/mese,
ovvero di fr. 12.--/mq /anno, per un terreno fino a quel momento
prevalentemente utilizzato quale orto. Invano il resistente adduce anche in
questa sede la possibilità di meglio sfruttare quella superficie quale posteggio
scoperto: possibilità che esso ha infine potuto concretizzare successivamente
alla restituzione del terreno tramite la realizzazione di 8 posteggi. In
effetti, dalla documentazione dallo stesso prodotta (cfr. in particolare la sua
lettera 29 settembre 1994 al dir. __________ dell'Albergo __________, annessa alla
duplica 30 settembre 1994), risulta che le offerte di locazione in suo possesso
a quel momento per i detti posteggi, la cui esecuzione avrà pur implicato dei
costi per l'espropriato, permettevano a malapena di spuntare un importo di poco
superiore all'indennizzo offerto dallo Stato per l'occupazione in discussione.
Ma ancora più a torto il resistente si ritiene pregiudicato rispetto ad altri
proprietari dall'atteggiamento assunto dall'autorità nei suoi confronti per la
trattazione della sua domanda di costruzione concernente la costruzione di
detti posteggi. In effetti, a prescindere dal fatto che la realizzazione di
quei manufatti concerne un periodo posteriore alla riconsegna del terreno e non
ha dunque nulla a che vedere con l'occupazione temporanea, dall'esame degli
atti prodotti dall'espropriato risulta semmai che quel ritardo é unicamente da
addebitare all'espropriato stesso, il quale ha in primo luogo presentato una
domanda di costruzione ossequiosa del PR solo il 5 febbraio 1994 ed ha in
secondo luogo iniziato i lavori non prima del mese di giugno 1994 pur essendo
in possesso della licenza edilizia (rilasciata seguendo la procedura di
notifica) dal 18 marzo precedente.
-
6.1. Lo Stato chiede infine
l'adattamento degli interessi riconosciuti conformemente alle circolari del
giudice delegato per le cause d'espropriazione del Tribunale federale.
6.2. In applicazione dell'art. 52 cpv. 3 Lespr il Giudice di
prima istanza ha fatto decorrere sul risarcimento riconosciuto a favore del
resistente per l'espropriazione delle servitù in rassegna l'interesse al saggio
usuale del 6,5% a partire dal 1 aprile 1992, data dell'immissione in possesso.
Dal momento che, per prassi costante delle autorità amministrative e
giudiziarie cantonali, questo saggio viene fatto corrispondere all'omonimo
saggio previsto dagli art. 19bis cpv. 4 e 76 cpv. 5 LFespr, esso deve essere ritoccato
due volte verso il basso, in ossequio alle circolari emesse dal giudice
delegato per le cause d'espropriazione del Tribunale federale: al 5,5% a partire
dal 1 aprile 1993 ed al 5% a partire dal 1 ottobre 1993.
6.3. Per quanto concerne l'indennizzo riconosciuto per il
titolo di occupazione temporanea il Tribunale d'espropriazione ha assegnato un
interesse del 5% a partire dal 31 dicembre 1993, giorno della restituzione del
fondo, con la precisazione però, formulata in sede di risposta al ricorso
inoltrato dallo Stato, che trattasi di semplice interesse di mora (affermazione
apparentemente contraddetta dalle considerazioni svolte al consid. 9 in fine
del giudizio impugnato). Dal momento che in entrambe le ipotesi a partire dal 1
ottobre 1993 il saggio é del 5%, l'interesse riconosciuto a questo riguardo può
dunque essere confermato in questa sede senza dovere chiarire il quesito
sollevato dal Giudice di prima istanza.
- In considerazione di quanto
precede il ricorso deve essere accolto: parzialmente, dal profilo tecnico,
visto che lo Stato non riesce ad ottenere soddisfazione integrale delle sue
domande. La tassa di giudizio deve essere messa a carico del resistente, soccombente
(art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a rifondere al ricorrente
adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 11, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso é parzialmente
accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2, 3 della sentenza 8 gennaio 1996
del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina sono annullati
e riformati come segue:
"1. Per
l'espropriazione delle seguenti servitù a carico del mapp. __________ di
__________, di proprietà di __________:
a) diritto
di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria;
b) limitazione
di costruzione
e
meglio come al piano d'espropriazione, alla tabella d'espropriazione ed alle
offerte di indennità, lo Stato del Cantone Ticino é condannato a versare al
predetto __________ un indennizzo di fr. 75'000.-- per il titolo di minor
valore della frazione residua oltre interessi ai seguenti saggi annui:
del 6,5% dal 1 aprile 1992 a 31 marzo 1993;
del 5,5,% dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993;
del 5% dal 1 ottobre 1993.
-
Per
l'occupazione temporanea del predetto fondo lo Stato é inoltre condannato a
versare a __________ un importo di fr. 9'339.-- oltre interessi al saggio annuo
del 5% a partire dal 31 dicembre 1993.
-
(dispositivo
non utilizzato)".
-
La tassa di giudizio, di fr.
800.--, é posta a carico di __________, il quale é inoltre condannato a versare
allo Stato identico importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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