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Numero d'incarto:
41.1996.4
Data decisione, Autorità:
28.11.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
41.96.00004
FZ/nh
Lugano
28 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 18 giugno 1996 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 marzo 1996 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 11 luglio 1996 della parte convenuta;
richiamato il verbale del 20 maggio 1997 ;
rilevato che le parti sono giunte direttamente alla
soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1. La
decisione su opposizione dell'UFAM del 15 marzo 1996 è annullata e sostituita
dalla presente transazione.
-
L'UFAM verserà
al signor __________ una rendita di invalidità retroattiva a partire dal 1°
giugno 1995.
-
La rendita di
invalidità sarà calcolata come segue:
Dal 1°
giugno al 31 dicembre 1995
Responsabilità
della Confederazione: 100%
Salario annuo
ipotizzabile in qualità
di istruttore
militare: fr. 140'763.--
Salario
effettivo: fr. 118'176.--
Tasso di
indennizzo: 95%
Invalidità:
16%
Massimo
guadagno annuo assicurato: fr. 118'491.--
Rendita
annua: fr. 18'010.80
Rendita
mensile: fr. 1'500.90
Dal 1°
gennaio al 31 dicembre 1996
Responsabilità
della Confederazione: 100%
Salario annuo
ipotizzabile in qualità
di istruttore
militare: fr. 140'058.--
Salario
effettivo: fr. 118'275.--
Tasso di
indennizzo: 95%
Invalidità:
16%
Massimo
guadagno annuo assicurato: fr. 118'491.--
Rendita
annua: fr. 18'010.80
Rendita
mensile: fr. 1'500.90
A partire
dal 1° gennaio 1997 e per una durata indeterminata
Responsabilità
della Confederazione: 100%
Salario annuo
ipotizzabile in qualità
di istruttore
militare: fr. 138'111.--
Salario
effettivo: fr. 119'104.--
Tasso di
indennizzo: 95%
Invalidità:
14%
Massimo
guadagno annuo assicurato: fr. 122'046.--
Rendita
annua: fr. 16'232.10
Rendita
mensile: fr. 1'352.70
-
Il signor
__________ ritira il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione dell'UFAM
del 15 marzo 1996.
-
Le spese del
signor __________ sono fissate dal Tribunale delle assicurazioni del canton
Ticino."
(e meglio come alla transazione inviata in data 25 novembre 1997 al Tribunale dall'avv. ___________);
preso atto che le parti per quanto concerne le ripetibili si
rimettono al giudizio del TCA, l'UFAM verserà al ricorrente fr. 800.-;
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988
pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai
ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
- non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UFAM verserà al
ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili;
- intimazione alle parti
interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il
presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura
o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna,
entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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