AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
41.1996.1
Data decisione, Autorità:
05.08.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
41.96.00001
RF/mf
Lugano
5
agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 1996 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 7 febbraio 1996 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna,
rappr. da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500
Bellinzona,
in materia di assicurazione militare federale.
ritenuto, in fatto
1.1 L'assicurato, nato nel 1948,
dal 1968 in poi durante la scuola reclute ed i corsi di ripetizione ha subito
ripetuti traumi con conseguenti contusioni lombari.
Dal 1 maggio 1977 egli è
al beneficio di una rendita d'invalidità del 33 1/3%, a carico dell'AMF, sulla
base della seguente diagnosi:
"
Traumatisierte Spondylolyse L5/S1 links,
Beidseitige Spondylarthrose
L5/S1,
Linksseitige Uebergangsstörung
mit Nearthrosebildung,
Spina bifida
occulta S1."
(relazione
peritale 23 febbraio 1977 del dott. __________ e del dott. __________, Clinica
ortopedica __________; doc _).
1.2 L'11 maggio 1994 il curante
ha proposto una cura balneare presso la Clinica __________.
Durante il soggiorno alla
Clinica __________ è stata posta la seguente diagnosi (doc _):
"
Sindrome lombovertebrale/spondilogena cronica su:
I medici di __________
hanno inoltre rilevato che l'assicurato soffre di una "grossolana
protrusione L4/L5 che appiattisce il sacco durale."
Con decisione 10 maggio
1995, confermata in sede di opposizione con pronuncia 7 febbraio 1996, l'AMF
non ha riconosciuto una responsabilità della Confederazione per la patologia
relativa al segmento L4/5, che provoca i disturbi recidivanti alla colonna
lombare.
1.3 Con ricorso 6 maggio 1996
l'insorgente fa valere:
"
Nella sua decisione su opposizione l'AM sottolinea più volte che
i dolori dei quali soffre il nostro mandante, malgrado l'esistenza di una
protrusione discale a livello delle vertebre L4/L5, non risultano essere tipici
di quest'ultima affezione.
Così a pag. 5 la
stessa Direzione AM dice: "i sintomi di questa affezione si manifestano
solitamente sotto forma di dolori lombari cronici che però, generalmente, non
si localizzano nella zona basso lombare.
Tenendo conto di
quanto detto sopra, ci si deve quindi chiedere quale è la causa dei dolori di
cui attualmente soffre il sig. __________. Fino ad ora, per quanto concerne il
carattere e la localizzazione, i dolori sono rimasti invariati."
E in seguito:
"D'altra parte, esiste però una probabilità preponderante che i disturbi
di cui il paziente attualmente soffre siano in relazione con l'affezione
assicurata e non con la sindrome degenerativa del disco L4/L5."
Se quindi con
probabilità preponderante i disturbi di cui soffre il ricorrente risalgono
all'affezione assicurata - presa a carico dell'AM - ci si deve veramente
chiedere perché l'AM ha respinto la richiesta del sig. __________ di poter
curare questi dolori addebitando le spese all'AM.
Il ricorrente
infatti non chiede di poter curare a spese AM dolori non assicurati da parte
AM, risp. dolori, come vedremo in seguito, non derivanti appunto dalla
protrusione discale L4/L5, bensì i dolori esistenti derivanti dalla spondilosi
L5/S1, affezione assicurata dall'AM.
Il dott. __________
in una minuziosa e ampia analisi e accertamenti radiologici del caso, sotto
tutti gli aspetti, ha verificato chiaramente le diverse e svariate
contraddizioni dell'agire dell'AM, controparte.
Egli così a pag. 24
della perizia dice:
" Nella seconda presa di
posizione del 9.12.94 concernente il procrastinarsi dell'inabilità lavorativa e
l'eventuale raggiungimento dello stato quo sine, il dr. __________, pur
auspicando una valutazione specialistica, ritiene che nel 1976 l'accento è
stato messo sui disturbi localizzati a livello lombo-sacrale allorché gli
accertamenti TAC del 1992, RMN del 1994 e clinici presso la Clinica __________
lo stesso anno mettono in rilievo dei disturbi localizzati al livello L4-L5. A
questo punto il parere del Dr. __________ risulta opinabile in quanto viene a
mancare la dimostrazione del rapporto tra la discartrosi e l'ernia discale
L4-L5 da una parte e lo stato clinico dall'altra. La lettura attenta del
rapporto del 15.07.94 della Clinica __________ rivela che a __________ i medici
non hanno mai fatto un'affermazione del genere, anche se hanno trovato un punto
doloroso alla pressione tanto a livello L4-L5 che L5-S1. Anzi spiegano bene che
le irradiazioni lamentate lungo il membro inferiore fino al tallone sono
scomparsi lavorando sul muscolo piriforme, un piccolo muscolo rotatore esterno
all'anca. In quel momento il signor __________ non aveva quindi il ben minimo
sintomo o segno radicolare.
Anche altrove,
non si trovano negli atti dei punti di riferimento clinici tali da poter
affermare che il fulcro doloroso L4-L5 sia mai stato prevalente."
E in seguito:
" Non si può quindi
affermare che sia mai esistito, anche solo transitoriamente, un fulcro doloroso
prevalente a livello L4-L5 nei confronti di altri disturbi riferiti in rapporto
ad altre localizzazioni (livello L5-S1, articolazioni sacro-iliache e coxo-femorali)
anche loro coinvolte da processi degenerativi."
Ed a pag. 26:
" Senza poter precisare
esattamente da quando, si può quindi affermare che i disturbi lombari attuali
provengono unicamente dalla regione lombosacrale. E' anche molto probabile che
l'ernia discale L4-L5 viene così ben tollerata, (senza manifestazioni
radicolari nonostante la sua impronta sul sacco durale), appunto per il fatto
che a questo livello non c'è più nessun movimento.
A questo punto, le
riserve espresse dall'Ufficio Federale dell'Assicurazione Militare concernenti
la discartrosi L4-L5 e la relativa ernia discale non hanno più senso."
L'AMF con risposta 31
maggio 1996 propone di respingere l'impugnativa.
L'insorgente con scritto
14 giugno 1996 si riconferma nelle note conclusioni ricorsuali.
in diritto
2.1 Oggetto del contendere è
delimitato dal dispositivo della decisione impugnata, nella quale si legge:
"
-
L'opposizione è respinta.
-
L'assicurazione
militare continua a garantire una responsabilità del 33 1/3% per
quanto concerne l'affezione assicurata.
-
Essa nega però
ogni responsabilità relativamente alla protrusione discale messa in evidenza
dagli esami del 1994."
Fra le altre pretese, il
ricorrente contesta il punto 3 del dispositivo della decisione su opposizione
che nega una responsabilità della Confederazione limitatamente alla protrusione
discale accertata nel 1994.
Per costante
giurisprudenza, la decisione costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105
V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 nella causa G.C.,
STCA 4 maggio 1992 nella causa G.V.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, pag.
44 in fine).
La decisione impugnata
statuisce esclusivamente sul diritto alle prestazioni AMF in relazione al danno
L4/L5.
Tutte le altre pretese ricorsuali
non sono dunque ricevibili.
2.2 L'assicurazione militare
copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata o viene altrimenti
accertata durante il servizio (art. 5 cpv 1 LAM).
L'assicurazione militare
non è responsabile qualora fornisca la prova:
a. che l'affezione è
certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente
essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che detta affezione non
è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il
servizio.
(art. 5 cpv 2 LAM).
L'assicurazione militare,
se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata
al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova
prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione
assicurata. (art. 5 cpv 3 LAM).
Se l'affezione è accertata
solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata
in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi
o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante,
l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se
è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o
della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).
Secondo la legge, dunque,
perché un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno
assicurato sia assunta dall'AMF dev'essere accertato con probabilità
preponderante che i nuovi disturbi si trovano in relazione causale con l'evento
assicurato.
Anche per stabilire un
nesso di causalità nel presente caso si applica dunque il criterio della
probabilità preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale
(STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202
consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115
V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",
in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale",
Basilea 1991, pag. 63).
In concreto ciò significa
che i disturbi relativi alla protrusione discale L4/L5 non possono essere
assunti dall'AMF se non è provato con il criterio della probabilità
preponderante che anch'essi derivano dai traumi subiti durante il servizio
militare.
2.3 Nel caso di specie il
ricorrente si è rivolto al dott. __________, __________, facendogli eseguire
una perizia di parte.
Dalla relazione peritale
24 aprile 1996 (doc _) di questo specialista risulta quanto segue:
"
Nonostante non sia mai stato possibile evidenziare dei segni
radicolari, l'esame TAC del 18.02.92 ha dimostrato l'esistenza di un'ernia discale
al livello L4-L5, estesa in direzione postero-laterale sinistra ma senza chiari
segni di compressione radicolare. A quest'epoca la discartrosi L4-L5 era già
nota dal momento che esisteva già (in modo già avanzato) sulle radiografie del
1990. Nel 1994 l'esame RMN lombare ha contribuito a rafforzare il sospetto di
possibile irritazione radicolare dovuta alla grossolana ernia discale L4-L5
diventata ancora più diffusa. Ma ci sono anche altre patologie degenerative che
possono simulare delle irradiazioni radicolari (sotto forma di gluteo-cruralgia)
in rapporto con le articolazioni sacro-iliache e coxo-femorali.
Si può quindi
affermare che attualmente, all'età di soli 48 anni, l'assicurato dimostra una
predisposizione all'artrosi con delle alterazioni degenerative significative
lombari (non completamente estranee a dei lievi segni di pregressa malattia di Scheuermann
dorsale), sacro-iliache e coxo-femorali. Verificare dopo tanti anni la
relazione di causalità naturale esistente tra i disturbi attuali, l'evento
iniziale del 1968 e gli altri ulteriori traumi lombari (nella vita militare e
civile), sotto forma a volte di contusione e a volte di sforzo, fino al 1975
incluso, non risulta più attuabile.
Il raffronto tra il
recente esame clinico ed i nuovi chiarimenti radiologici consente di stabilire
senza l'ombra di dubbio se i disturbi attuali sono in rapporto con le
alterazioni degenerative situate a livello L4-L5 o L5-S1 o eventualmente a
tutti e due livelli. L'esame clinico indica chiaramente una patologia lombo-sacrale
e non L4-L5. L'esame radiologico funzionale della colonna lombare parla pure in
questo senso dal momento che la grave discartrosi L4-L5 complicata da un'ernia discale
assai importante è evoluta in un blocco funzionale L4-L5 probabilmente
completo.
Come già detto, la
definizione esatta della causalità naturale tra i disturbi lombo-sacrali
attuali e gli infortuni sia durante il servizio militare che nella vita civile
non è più possibile."
Le ulteriori
considerazioni del dott. __________ non sono invece pertinenti, in quanto non
concernono il tema del contendere che, come visto, è determinato dal
dispositivo della decisione impugnata.
Orbene, sulla base delle
chiare indicazioni del dott. __________, non è possibile oggi definire il nesso
causale fra il danno L4-L5 (rispettivamente "fra i disturbi lombo-sacrali
attuali") e gli eventi assicurati dall'AMF.
Del resto questa è pure la
concorde opinione di tutti i medici che hanno visto l'assicurato su incarico
della AMF. Riferisce a questo proposito il dott. __________, dell'Uffico
federale dell'assicurazione militare nel suo rapporto del 9 dicembre 1994 (doc
_):
"
La diagnosi del prof. dott. med. __________ il 23 settembre 1976
è stata così formulata:
-
spondilolisi
traumatizzata L5/S1
-
spondilartrosi
bilaterale L5/S1
-
disturbo di
transizione a sinistra con formazione di neartrosi
-
spina bifida
occulta S1
mentre in base alle
indagini radiologiche del 24 gennaio 1994 (doc._) e del 18 febbraio 1992 (doc.
_) e stato clinico, alla Clinica _________ viene posta la diagnosi:
- sindrome lombovertebrale/spondilogena
cronica su disturbi statici, alterazioni degenerative (sec. esami radiologici:
protrusione discale L4/L5) e sbilancio muscolare).
Le diagnosi si
riferiscono prima ad una malformazione congenita al passaggio lombosacrale con formazione
di un'articolazione falsa (neartrosi-sincondrosi), a un difetto dell'arco
vertebrale L5 con interruzione cartilaginea nella porzione interarticolare che
permette durante la crescita un scivolamento della vertebra detto spondilolistesi.
In seguito
descrivono oltre a disturbi statici della colonna un'alterazione del disco intervertebrale
L4/L5 con protrusione dorsale e possibile insufficienza di questo segmento non
citato antecedentemente quale causa dei disturbi.
Non si tratta
quindi della stessa affezione, il segmento della colonna citato è
diverso."
Non essendo dunque provato
che la patologia al segmento L4/L5 sia stata causata o aggravata con
probabilità preponderante dal servizio militare, giustamente l'AMF ha rifiutato
le prestazioni assicurative limitatamente alla protrusione discale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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