AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
40.2003.1
Data decisione, Autorità:
01.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
40.2003.1
40.2003.2
47.2/02
47.1/02
Bellinzona
1
luglio 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ nata
__________, nato __________ __________ __________ a __________, attinente di
__________ __________, domiciliato a __________, divorziato, __________,
difeso da: avv. __________ __________, __________
__________ __________, fu __________ e __________ nata
__________, nato il __________ __________ __________ a __________, cittadino
italiano, domiciliato a __________, coniugato, __________,
difeso da: avv. __________ __________, __________,
prevenuti colpevoli di 1. __________ __________, violazione
della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, per aver
gestito, con __________ __________, dal ____________________ __________ 2000
sino al __________ __________ 2000, data del sequestro da parte della Polizia
cantonale, uno dei due apparecchi automatici da gioco del tipo __________
__________ per i giochi d'azzardo;
fatti avvenuti a __________
nelle riferite circostanze di tempo;
reato previsto dall'art. 56
cpv. 1 lett. a LCG,
perseguito,
con decisione penale del __________ __________ 2002 no.
./__________ della Commissione federale delle case da
gioco, Berna, che propone la condanna:
-
L'imputato è condannato al pagamento della multa di
fr. 5'000.--.
-
__________, __________ è condannato al risarcimento di fr. 9'750.-- a titolo di
confisca di valori patrimoniali non più reperibili.
-
Gli
importi di fr. 109.-- e di fr. 469.-- sequestrati presso il __________
__________ di __________ sono confiscati.
-
Gli
apparecchi automatici da gioco del tipo __________ __________ sequestrati
presso il __________ __________ di __________ sono confiscati e verranno
distrutti. __________ __________, __________, è tenuto a pagare fr. 60.-- per la
distruzione degli apparecchi sequestrati.
-
Le
tasse di decisione e di stesura del decreto penale, pari a fr. 1'125.--, sono
poste a carico dell'imputato.
-
Le
tasse di decisione e di stesura per la procedura d'opposizione, pari a fr.
1'000.-- sono messe a carico dell'imputato;
-
__________ __________, violazione
della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, per aver
gestito, con __________ __________ e __________ __________, dal __________
__________ 2000 sino al __________ __________ 2000, data del sequestro da parte
della Polizia cantonale, uno dei due apparecchi automatici da gioco del tipo
__________ __________ per i giochi d'azzardo;
fatti avvenuti a __________
nelle riferite circostanze di tempo;
reato previsto dall'art. 56
cpv. 1 lett. a LCG,
perseguito
con decisione penale del __________ __________ 2002 no.
./__________ della Commissione federale delle case da
gioco, Berna, che propone la condanna:
-
L'imputato
è condannato al pagamento della multa di fr. 6'000.--.
-
__________, __________ è condannato
-
Gli
importi di fr. 109.-- e di fr. 469.-- sequestrati presso il __________
__________ di __________ sono confiscati.
-
Le
tasse di decisione e di stesura del decreto penale, pari a fr. 2'250.-- sono a
carico dell'imputato.
-
Le
tasse di decisione e di stesura per la procedura di opposizione, pari a fr.
1'000.-- sono messe a carico dell'imputato;
preso atto delle richieste
di essere giudicati da un tribunale notificate tempestivamente dai rispettivi
difensori in data 12 dicembre 2002, rispettivamente 16 dicembre 2002;
visti i rinvii a
giudizio di data 17 dicembre 2002, rispettivamente 18 dicembre 2002 2003 della
Commissione federale delle case da gioco (CFCG);
richiamata la decisione di riunione dei
procedimenti di data 7 maggio 2003;
indetto il dibattimento 1 luglio 2003, al
quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori, il
rappresentante dell'autorità inquirente e la teste, signora __________
__________, mentre il Procuratore pubblico del Cantone Ticino e il Ministero
pubblico della Confederazione hanno rinunciato a presenziare;
accertate le generalità degli accusato, data
lettura delle decisioni penali, proceduto all'interrogatorio degli accusati e
della teste;
sentito il rappresentante dell'autorità
inquirente, il quale riconferma quanto riportato nelle decisioni penali. Egli
rileva come in un primo tempo il signor __________ ha ammesso d'aver retribuito
le vincite. In virtù del principio "Aussagen der ersten Stunde",
tali affermazioni fanno fede. A proposito della testimonianza del signor
__________, egli sottolinea che la condanna per furto non esclude a priori che
la vincita gli sia stata effettivamente retribuita con del denaro. Per quanto
attiene agli apparecchi __________ __________, egli conferma che, al momento
del sequestro, erano omologati dal DFGP. Nel periodo in questione erano giunte
diverse denunce d'avvenuti pagamenti delle vincite a questo tipo di giochi.
L'inchiesta condotta dalla CFCG ha permesso di stabilire come tali macchinette
fossero utilizzate come gioco d'azzardo. Da ciò discende la decisione della
CFCG di revocarne l'autorizzazione. Egli aggiunge inoltre, che l'art. 9a della
legge cantonale sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e
degli apparecchi automatici, vietava l'esercizio di apparecchi automatici
rimuneranti denaro o buoni. Per tali motivi, egli chiede la conferma integrale
delle decisioni penali impugnate;
sentito il difensore del signor
__________ __________, il quale ritiene che l'inchiesta sia stata condotta in
modo molto superficiale; in particolare rileva la mancanza di prove certe e la
totale inattendibilità della testimonianza del signor __________. Già solo per questi
motivi, s'impone il proscioglimento in virtù del principio in dubio pro reo.
Dal profilo giuridico, egli fa notare come la fattispecie non rientri nel campo
d'applicazione dell'art. 56 LCG - i cui presupposti oggettivi non sono tra
l'altro adempiti - ma piuttosto della legislazione cantonale, la cui
applicazione è però non è demandata alla CFCG. Quanto alla confisca dei valori
patrimoniali, egli nega che gli apparecchi sequestrati abbiano reso le somme
evocate dalla CFCG (tanto meno al netto, come andrebbe calcolato il guadagno) e
contesta il metodo di calcolo comparativo basato su una perizia effettuata nel
Cantone Argovia, realtà non paragonabile a quella di Biasca. In definitiva, il
difensore chiede il proscioglimento dell'accusato da tutti i capi d'imputazione,
e si oppone alla confisca delle somme sequestrate, non si oppone invece alla
confisca e alla distruzione degli apparecchi, il cui costo non dovrà essere
addebitato all'imputato;
sentito il difensore
del signor __________ __________, il quale rileva la superficialità con cui è
stata condotta l'inchiesta dagli organi di polizia e dalla CFCG. Sottolinea
l'inaffidabilità del teste e l'evidente intenzione dello stesso di vendicarsi
per la denuncia sporta dal suo assistito. A riprova che il signor __________
non era solito pagare vincite in denaro, sta proprio il fatto che egli ha
denunciato il signor __________; giammai, se egli avesse avuto la coscienza
sporca, avrebbe corso il rischio di essere a sua volta denunciato.
Egli contesta l'applicazione
nella presente fattispecie del principio "Aussagen der ersten Stunde".
Dal profilo giuridico, egli richiama le motivazioni esposte dal collega. In
conclusione, egli chiede il proscioglimento e il dissequestro degli importi
sequestrati. È d'accordo con la confisca e la distruzione degli apparecchi
sequestrati. Nella denegata ipotesi in cui questo Giudice dovesse ritenere
giustificata una condanna, chiede una massiccia riduzione della multa, che
tenga conto della difficile situazione del suo patrocinato, e postula una
drastica riduzione del risarcimento, a sua mente sproporzionato;
sentito il signor __________ __________,
il quale non ha nulla da aggiungere;
sentito il signor __________ __________,
il quale non ha nulla da aggiungere. Egli non crede d'aver commesso
l'infrazione che gli viene imputata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. È il
signor __________ __________ autore colpevole di violazione della Legge
federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco?
1.2. In
caso di risposta affermativa deve, e se si in che misura, essere ridotta la
pena proposta?
1.3. L'imputato
deve essere condannato al risarcimento di fr. 9'750.-- a titolo di confisca di
valori patrimoniali non più reperibili?
1.4. Deve
essere ordinata la confisca degli importi di fr. 109.-- e 469.--sequestrate
presso il __________ __________ di __________?
1.5. Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione, a spese dell'imputato, degli
apparecchi da gioco del tipo __________ __________ sequestrati presso il
__________ __________ di __________?
1.6. A chi
vanno caricati gli oneri processuali?
2.1. È il
signor __________ __________ autore colpevole di violazione della Legge
federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco?
2.2. In
caso di risposta affermativa deve, e se si in che misura, essere ridotta la
pena proposta?
2.3. L'imputato
deve essere condannato al risarcimento di fr. 19'500.-- a titolo di confisca di
valori patrimoniali non più reperibili?
2.4. Deve
essere ordinata la confisca degli importi di fr. 109.-- e 469.--sequestrate
presso il __________ __________ di __________?
2.5. A chi
vanno caricati gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
che in data 24 novembre 2000 la polizia cantonale ticinese ha sequestrato due
apparecchi automatici del tipo __________ __________ installati presso il
__________ __________ di __________a, di cui era gerente il signor __________
__________. All'interno degli apparecchi sono stati trovati gli importi di fr.
109.--, rispettivamente di fr. 469.--, pure sequestrati;
che
uno degli apparecchi automatici in questione è risultato essere di proprietà
del signor __________ __________, mentre l'altro era stato preso in affitto dal
signor __________ __________;
che
l'intervento della polizia è stato originato da una testimonianza resa il 24
novembre 2000 dal signor __________ __________, secondo cui le vincite ottenute
con i suddetti apparecchi venivano rimunerate in denaro contante;
che
all'inizio del 2001 la CFCG ha avviato due indagini distinte a carico di
__________ __________ e __________ __________, sospettati di aver violato la
legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco;
che
esperite le inchieste, con decreto penale di data 28 agosto 2002 la CFCG da
gioco ha riconosciuto __________ __________ colpevole di violazione dell'art.
56 cpv. 1 lett. a LCG per aver gestito, con Dante Bottacchi, dal 1° aprile al
24 novembre 2000, uno dei due apparecchi automatici da gioco del tipo
__________ __________ per i giochi d'azzardo ed ha proposto la condanna
dell'imputato al pagamento di una multa di fr. 5'000.--, alla rifusione di
complessivi fr. 9'750.-- a titolo di confisca di valori patrimoniali non più
reperibili, al pagamento di oneri amministrativi di fr. 1'125.--, ed inoltre ha
prospettato la confisca degli importi rinvenuti negli apparecchi da gioco, così
come la confisca e la distruzione degli apparecchi medesimi, i cui costi erano
posti a carico dell'imputato in ragione di fr. 60.--;
che
con decreto penale di medesima data, la CFCG ha pure riconosciuto __________
__________ colpevole di violazione dell'art. 56 cpv. 1 lett. a LCG per aver
gestito, con __________ __________ e __________ __________, dal __________ al
____________________ 2000, uno dei due apparecchi automatici da gioco del tipo
__________ __________ per i giochi d'azzardo ed ha proposto la condanna
dell'imputato al pagamento di una multa di fr. 6'000.--, alla rifusione di
complessivi fr. 19'500.-- a titolo di confisca di valori patrimoniali non più
reperibili, al pagamento di oneri amministrativi di fr. 2'250.--, ed inoltre ha
prospettato la confisca degli importi rinvenuti negli apparecchi da gioco;
che,
in esito alle opposizioni presentate dagli accusati il 10 settembre 2002,
rispettivamente il 27 settembre 2002, la CFCG con due distinte decisioni penali
di data 28 novembre 2002 ha confermato i predetti decreti, ponendo a carico di
ciascuno degli accusati ulteriori oneri amministrativi di fr. 1'000.--;
che
con lettere 12 dicembre 2000, rispettivamente 16 dicembre 2002, entrambi gli
imputati hanno chiesto di essere giudicati da un tribunale;
che
la CFCG ha ravvisato in concreto la violazione dell'art. 56 cpv. 1 lett. a LCG,
per avere gli accusati gestito due apparecchi automatici da gioco del tipo
Reflex Balls utilizzandoli per i giochi d'azzardo;
che
la tesi accusatoria dell'autorità inquirente è essenzialmente basata sulle
affermazioni che avrebbe fatto il signor __________ __________ di fronte agli
agenti di polizia prima della verbalizzazione e sulle dichiarazioni rese dal
teste __________ __________;
che
entrambi i difensori hanno, da un lato, contestato la validità delle presunte
affermazioni fatte dal signor __________ __________ e l'attendibilità della
testimonianza e, dall'altro hanno sostenuto che la fattispecie non rientra nel
campo d'applicazione dell'art. 56 LCG, ma – tutt'al più – della legislazione
cantonale in vigore a quel momento, la quale non è però oggetto dell'attuale
procedimento;
che
l'apparecchio __________ __________, come rilevato sia dalla CFCG sia dai
difensori, è stato autorizzato dall'amministrazione federale con risoluzione
del 2 dicembre 1997 come apparecchio automatico per i giochi di
intrattenimento, non sottoposto alla legislazione federale sulle case da gioco;
che
tale autorizzazione è stata invero revocata con decisione del 28 febbraio 2001,
in quanto la CFCG ha accertato che l'apparecchio in rassegna veniva regolarmente
utilizzato per giochi d'azzardo;
che
di conseguenza nel periodo dei fatti rimproverati agli accusati
(aprile-novembre 2000), l'apparecchio __________ __________ non configurava –
di per sé – un apparecchio per il gioco d'azzardo;
che,
come giustamente sottolineato dalla difesa, agli accusati non può essere
rimproverato d'avere gestito per mestiere giochi d'azzardo al di fuori delle
case da gioco concessionarie nel senso dell'art. 56 cpv. 1 lett. a LCG e
nemmeno d'aver istallato allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi
automatici per i giochi d'azzardo senza esame, valutazione della conformità o
omologazione ai sensi dell'art. 56 cpv. lett. c LCG;
che l'eventuale perseguimento
penale di violazioni della legislazione cantonale sarebbe stato di competenza
dell'autorità cantonale;
che
le presunte ammissioni rese dal signor __________ __________ prima della
verbalizzazione non possono costituire una prova dell'avvenuto esercizio del
gioco d'azzardo in applicazione del principio "Aussagen der ersten
Stunde", in quanto le stesse non sono mai state da lui sottoscritte e
figurano nel rapporto di segnalazione unicamente quale commento dell'agente
interrogante;
che, a mente di questo giudice,
alla luce della documentazione agli atti e delle risultanze dell'istruttoria
dibattimentale, la testimonianza del signor Alen Omerovic è molto fragile e
poco attendibile, non appena si consideri che è stata resa in occasione di un
interrogatorio in cui, a seguito di una denuncia sporta dal signor __________
__________, gli veniva imputato d'aver sottratto del denaro dall'esercizio
pubblico __________ __________ di __________, reato - per altro -
effettivamente ammesso dal signor __________ in un secondo tempo;
che gli imputati devono dunque
essere prosciolti da ogni addebito;
che
pertanto decade anche la prospettata confisca delle somme sequestrate negli
apparecchi, in quanto esse non sono provento di reato, così come la confisca di
valori patrimoniali non reperibili di fr. 9750.--, rispettivamente di fr.
19'500.--, sul cui ammontare per altro non basta applicare acriticamente la
stima realizzata dal Canton __________a, secondo cui il ricavo mensile medio di
un apparecchio automatico per i giochi d'azzardo ammonterebbe a fr. 2'500.--;
che gli apparecchi automatici,
indipendentemente dalla commissione del reato, devono invece essere confiscati
e distrutti a norma dell'art. 58 CPS, in quanto divenuti illeciti in seguito
alla già citata risoluzione del 28 febbraio 2001;
che le spese di distruzione,
per quanto detto in precedenza, non possono essere accollate agli imputati;
per questi motivi,
visti gli art. 56 LCG; 58 e ss. CPS;
73 ss. DPA; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie 1. __________ __________,
di __________ e __________ __________ __________i, nato __________ __________
__________a __________, attinente di __________ __________, domiciliato a
__________, divorziato, __________,
dall’accusa
di contravvenzione alla Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da
gioco, art. 56 cpv. 1 lett. a LCG, per i fatti avvenuti a __________ nelle
circostanze descritte nella decisione penale StV E47.2/02 del 28 novembre 2002;
- __________ __________, fu __________ e __________ nata
__________, nato il ____________________ __________a __________, cittadino
italiano, domiciliato a __________, coniugato, __________,
dall’accusa di
contravvenzione alla Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco,
art. 56 cpv. 1 lett. a LCG, per i fatti avvenuti a __________ nelle circostanze
descritte nella decisione penale StV E47.1/02 del 28 novembre 2002;
ordina la confisca e la distruzione
degli apparecchi automatici da gioco del tipo __________ __________ sequestrati
il presso il __________ __________ di __________. Gli imputati sono esonerati
dal pagamento delle relative spese;
ordina il dissequestro degli
importi di fr. 109.-- e fr. 469.-- confiscati presso il __________ __________
di __________;
soprassiede al prelievo di tasse e spese
amministrative e giudiziarie;
avverte le parti del diritto di
ricorrere, tramite questo giudice, alla Corte di cassazione e revisione penale
entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza
motivata, presentando un memoriale in tre esemplari con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Intimazione a:
__________ __________, Via
__________ __________, __________,
Avv. __________ __________,
__________ __________ __________, __________,
__________ __________,
__________,
Avv. __________ __________, Via
__________ __________, __________,
Commissione federale delle case
da gioco, Berna,
Procuratore pubblico Nicola
Respini, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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