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Numero d'incarto:
40.2002.6
Data decisione, Autorità:
11.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
40.2002.6/AMM
BU010831
Bellinzona
11
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in
qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato
a __________ il __________ __________ 1937, attinente di __________,
domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, indipendente
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di messa in pericolo dell'imposta
per negligenza, art. 86 cpv. 1 LIVA (61 cpv. 1 OIVA),
per avere omesso di tenere una
contabilità conforme a quanto previsto dalle disposizioni legali (art. 86 cpv.
1 lett. c LIVA) e per non avere annunciato i differenti consorzi/società di cui
la __________ __________ faceva parte (art. 86 cpv. 1 lett. a LIVA);
fatti avvenuti a __________ dal mese di gennaio
1995 agli inizi del 1997;
perseguito con decreto penale M ,
rispettivamente decisione penale BU del 4 aprile 2002 della Divisione
principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, che propone
quanto segue:
-
__________ è riconosciuto colpevole di messa in pericolo dell'imposta commessa
per negligenza all'interno della __________ __________ ai sensi dell'art. 86
cpv. 1 lett. a, c LIVA.
In applicazione dell'art. 86 cpv. 1 LIVA e degli art. 6 e 8 DPA, egli è
condannato a una multa di almeno fr. 4800.–.
-
Le spese della procedura
penale innanzi all'amministrazione pari a fr. 700.– sono addossate a __________
__________.
L'incasso della multa e delle spese della procedura penale innanzi all'amministrazione
è di competenza esclusiva dell'AFC.
- Le
spese del procedimento giudiziario sono addossate a __________ __________;
vista l’opposizione
al decreto penale interposta dall'accusato il 22 ottobre 2001 e la domanda di
essere giudicato da un tribunale del 10 aprile 2002;
indetto il
dibattimento per l'11 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore
e __________ __________ per la divisione principale dell'IVA;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura della decisione penale, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentiti – l'autorità amministrativa, la
quale chiede in sostanza la conferma della decisione penale;
– il difensore, il quale chiede
il proscioglimento dell'accusato perché i fatti imputatigli non adempiono la
qualifica giuridica dell'art. 86 cpv. 1 lett. a e c LIVA, rispettivamente
per intervenuta prescrizione dell'azione penale; in subordine conclude perché
l'eventuale pena sia commisurata alle circostanze particolari del caso concreto
e segnatamente della situazione personale dell'imputato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
Se l'imputato è autore
colpevole di messa in pericolo dell'imposta per negligenza, art. 86 cpv.
1 lett. a e c LIVA, commessa nelle circostanze di cui sopra.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
la difesa e l'Amministrazione hanno dichiarato di rinunciare alla motivazione
scritta della sentenza, l'Amministrazione postulando solo una breve considerazione
inerente alla prescrizione dell'azione penale;
considerato sulla
prescrizione dell'azione penale, che per l'art. 11 cpv. 2 DPA, se la contravvenzione
consiste – come in concreto – nella messa in pericolo di tasse, il termine di
prescrizione è di cinque anni; in caso d'interruzione della prescrizione il
termine non può essere prolungato di più della metà;
che
in concreto non è intervenuta nessuna prescrizione nel senso della predetta
norma, il reato essendo cessato agli inizi del 1997 e non essendo nel frattempo
intercorsi cinque anni fra un atto interruttivo e l'altro;
che
non giova all'imputato neppure l'eventuale applicazione della modifica
legislativa sulla prescrizione in vigore dal 1° ottobre 2002, ove appena si consideri
che – per l'art. 333 cpv. 5 lett. b CP – nelle altre leggi federali, fintanto
che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, i termini di prescrizione
per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati (in concreto
da 5 a 10 anni) e che – per l'art. 333 cpv. 5 lett. d CP – l'azione penale non
si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata
una sentenza in prima istanza (com'è il caso per il decreto penale del 19 settembre
2001);
visti gli art. 86 cpv. 1 lett. a, c
LIVA; 1 segg. e 73 segg. DPA; 333 cpv. 5 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di messa in
pericolo dell'imposta per negligenza, per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nella decisione penale BU__________del 4 aprile 2002;
condanna __________ __________
-
alla multa di fr. 1000.–,
-
al pagamento degli oneri
della procedura amministrativa di fr. 700.–,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.–;
assegna al condannato un termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avverte le
parti del diritto di richiedere, entro 10 giorni dalla notificazione dei
dispositivi, la motivazione della sentenza e del diritto di ricorrere entro 20
giorni dalla comunicazione della motivazione scritta;
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
avv. __________ __________, __________,
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
__________,
Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, __________,
Ministero pubblico della Confederazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 50.– tassa di giustizia
fr. 50.– spese giudiziarie
fr. 100.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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