AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
40.2002.3
Data decisione, Autorità:
30.01.2003, PRPEN
Incarto
n.
40.2002.3/AMM
BU
103556
Bellinzona
30
gennaio 2003
Decreto
di stralcio
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
richiamata l'opposizione del 3
settembre 1998 sollevata dalla
__________ __________ & __________. __________, __________
al decreto penale BU __________ di
data 12 febbraio 1998 della Divisione principale dell'imposta sul valore
aggiunto, __________, con cui è
stata proposta la condanna della prevenuta alla multa di fr. 300.–, così come
al pagamento della tassa di decisione di fr. 100.– e delle tasse di stesura di
fr. 10.–,
per avere omesso d'inoltrare il
rendiconto concernente il 2° trimestre 1997, reato previsto dall'art. 61 cpv.
1 lett. a OIVA;
considerato che
per l'art. 67 cpv. 1 LDPA contro il decreto penale l'interessato può fare
opposizione entro 30 giorni dalla notificazione;
che
in assenza di opposizione entro il termine legale il decreto penale è equiparato
a una sentenza esecutiva (art. 67 cpv. 2 LDPA);
che
in concreto il decreto penale del 12 febbraio 1998, intimato per raccomandata,
è stato ritirato dalla prevenuta il 16 febbraio 1998, come risulta dalla dichiarazione
rilasciata il 30 novembre 1998 dall'ufficio postale di __________ (doc. 1, foglio
2);
che
l'opposizione interposta dall'accusata, datata 3 settembre 1998 (doc. 2), è
dunque manifestamente tardiva;
che
l'interessata non ha mai negato del resto l'intempestività dell'opposizione,
l'amministratrice unica limitandosi a far valere che "sono stata ammalata
e non ho aperto la posta per parecchio tempo" (opposizione, pag. 1 in
alto);
che
nella sua richiesta di giudizio del 28 dicembre 1998 la prevenuta ha soggiunto
come "abbiamo sempre lavorato duro per venti anni e credeteci, alla nostra
età è difficile sopportare una situazione come la nostra (per questo non
abbiamo provveduto tempestivamente a presentare il ricorso)" (doc. 4,
pag. 2 in alto);
che
a ragione la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, con decisione
penale del 3 settembre 1998, non è quindi entrata nel merito dell'opposizione e
ha ritenuto che il decreto penale fosse passato in giudicato;
che
gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza;
che
data la precaria situazione finanziaria esposta dalla prevenuta nei memoriali
del 3 settembre e del 28 dicembre 1998 si giustifica, in via eccezionale, di
rinunciare al prelievo di tasse e spese;
per questi
motivi,
visti gli
art. 67 e 73 segg. LDPA,
decreta: 1. Il
procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto penale
BU __________del 12 febbraio 1998 diventa esecutivo.
-
L'incarto
è ritornato alla Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
__________, per quanto di sua competenza.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– __________ __________ & __________. __________, Via
__________ __________ __________, __________;
– Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
__________;
– Ministero pubblico, __________;
– Procuratore generale della Confederazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster