AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.9
Data decisione, Autorità:
25.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00009
ZA/cd
Lugano
25 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2002
di
__________,
contro
la decisione dell'8 gennaio 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 13 marzo 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________ c, a favore del figlio __________
(24 maggio 1992), un assegno integrativo di fr. 347.-- mensili con effetto dal
1° novembre 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 2001 tale assegno è stato aumentato a fr. 400.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 8 gennaio 2002 ha rifiutato l'erogazione dell'assegno a partire dal
1° novembre 2001.
A
motivazione del rifiuto la Cassa ha precisato che il reddito determinante
supera le spese riconosciute (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 17 gennaio 2002 l'interessata ha impugnato la decisione
della Cassa, chiedendo l'erogazione dell'assegno integrativo. Essa si è così
espressa:
"
(…)
Con la presente contesto la vostra decisione in quanto l'importo
relativo al contributo assicurazione malattia risulta essere di fr.
69.-- mensili (829:12), mentre io pago mensilmente, da gennaio 2002,
fr. 336.10 per me e per mio figlio __________
(escluse le assicurazioni LCA, che comunque non sono prese in considerazione
nel vostro calcolo). Inoltre, non so ancora se avrò diritto al sussidio Cassa
malati e in che mese quest'ultimo mi verrà accordato qualora ne avessi diritto.
Riguardo all'importo relativo al reddito da attività dipendente,
non capisco come sì sia arrivati a trovare la cifra riportata di fr.
29'789.--.
Chiedo pertanto che siano verificati gli importi sopramenzionati."
(cfr. doc. _)
1.4. Con risposta
28 marzo 2002 la Cassa ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso con le
seguenti motivazioni:
"
(…)
Con la contestata decisione la Cassa, procedendo alla revisione
periodica del diritto all'assegno, ne ha respinto il riconoscimento a contare
dal 1. novembre 2001.
Mediante ricorso si chiede la verifica del calcolo, in particolare
per il premio della cassa malati ed il reddito del lavoro.
II ricorso è parzialmente accoglibile.
Prima di entrare nel merito delle contestazioni va precisato che
la decisione della Cassa ha effetto dal 01.11.2001. Indicando un premio della
cassa malati di fr. 829.- a carico della ricorrente si è
accertata la situazione esistente al 01.11.2001 e non quella del 2002. Stesso
discorso vale per il reddito del lavoro.
In sede ricorsuale la Cassa ha potuto tuttavia rendersi conto che,
limitatamente al mese di novembre 2001, il calcolo deve essere rettificato
perché in quel mese la ricorrente ha alternato un periodo di disoccupazione con
la ripresa lavorativa. Per questo mese quindi non poteva essere considerato
solo il reddito del lavoro come se l'assicurata avesse solo svolto attività
lucrativa ma piuttosto occorre tener conto delle entrate da disoccupazione e da
lavoro percepite nel mese di novembre 2001, riportandole su base annua.
II calcolo corretto per il mese di novembre 2001 è pertanto il
seguente:
FABBISOGNO
105 Contributo assicurazione malattia 829
111 Pigione lorda annua 7200
134 Pigione ammessa (massima) 7200
130 Fabbisogno vitale 23330
Totale fabbisogno 31359
SOSTANZA
200 Libretti di risparmio e di
deposito 4746
222 Parte sostanza non computabile 40000
Totale sostanza 0
REDDITO
300 Reddito attività dipendente 9932
305 Indennità giornaliera di assicurazione 14311
312 Interesse libretto e deposito risparmio 43
318 Assegno di base 2196
Totale reddito 26482
Per quanto attiene il mese di dicembre è per contro corretto
computare il solo reddito del lavoro perché la ricorrente non ha più
beneficiato delle indennità di disoccupazione come d'altronde era normale che
fosse. II calcolo, rettificato in parte rispetto a quello contestato, si
presenta come segue:
FABBISOGNO
105 Contributo assicurazione malattia 829
111 Pigione lorda annua 7200
134 Pigione ammessa (massima) 7200
130 Fabbisogno vitale 23330
Totale fabbisogno 31359
SOSTANZA
200 Libretti di risparmio e di
deposito 4746
222 Parte sostanza non computabile 40000
Totale sostanza 0
REDDITO
300 Reddito attività dipendente 29184
312 Interesse libretto e deposito risparmio 43
318 Assegno di base 2196
Totale reddito 31423
Per i calcoli di novembre e dicembre 2001 il premio della cassa
malati a carico della ricorrente ammonta a fr. 828,30
(arrotondato a
fr. 829.-). A fronte di premi totali per
l'assicurazione obbligatoria di
fr. 3514,80, la signora __________ ha percepito
sussidi per un ammontare di fr. 2686,50.
Trovandosi già nel corso dell'anno 2002, la Cassa ha pure
proceduto al calcolo valido dal 01.01.2002. Questo si presenta come segue:
FABBISOGNO
105 Contributo assicurazione malattia 1004
111 Pigione lorda annua 7200
134 Pigione ammessa (massima) 7200
130 Fabbisogno vitale 23330
Totale fabbisogno 31534
SOSTANZA
200 Libretti di risparmio e di
deposito 4746
222 Parte sostanza non computabile 40000
Totale sostanza 0
REDDITO
300 Reddito attività dipendente 29184
312 Interesse libretto e deposito risparmio 43
318 Assegno di base 2196
Totale reddito 31423
Per quanto riguarda il premio della cassa malati la ricorrente
paga complessivamente fr. 4033,20 all'anno dai quali sono
tuttavia deducibili sussidi ammontanti a fr. 3029,20. Ne
deriva il computo di fr. 1004.- a carico della signora
__________. Per il reddito del lavoro non risultano aumenti. Dal 01.01.2002
abbiamo un fabbisogno totale di fr. 31534.- a fronte di
entrate ammontanti a fr. 31423.-. Ne risulta un ammanco di
fr. 111.- che tuttavia non consente il riconoscimento
dell'assegno integrativo in quanto inferiore all'importo dell'assegno familiare
di base fr. 183.- (vedi art. 27, cpv.3 LAF).
Visto quanto precede si chiede quindi a codesto lodevole Tribunale
cantonale delle assicurazioni di voler decidere cosi come proposto dalla Cassa
nel senso che alla ricorrente è riconosciuto un assegno integrativo di fr. 407.- per il mese di novembre 2001 e gli è rifiutato sia da
dicembre 2001 che dal 01.01.2002." (cfr. doc. _)
1.5. Con
osservazioni del 10 aprile 2002, la ricorrente ha aggiunto:
" in
riferimento alla vostra raccomandata del 3 aprile 2002, comunico di
non avere ulteriori mezzi di prova da farvi pervenire e di
confermare integralmente il contenuto del ricorso inoltrato in data 17 gennaio
2002.
Osservo inoltre come nella risposta di causa presentata dalla
Cassa cantonale assegni familiari di Bellinzona mi venga computato un reddito
da attività dipendente di fr. 29'184.- (contro i fr. 29'789.- riportati sulla decisione di rifiuto dell'assegno
integrativo datata 8 gennaio u.s.). Desidero sapere come si possa arrivare a
trovare tale importo, quando, nella decisione di assegno integrativo del 14
marzo 2001 il reddito da attività dipendente computatomi è di fr.
27'007.- ed il mio reddito non è aumentato." (cfr. doc. _)
1.6. Con scritto
19 aprile 2002 la Cassa ha precisato che:
" agli
interrogativi sollevati dalla ricorrente precisiamo quanto segue:
a) il
calcolo che ha consentito di stabilire un reddito annuo di fr. 29184.-
è stato fatto tenendo conto del conteggio salario del mese di dicembre 2001
(doc. n° _ agli atti), rettificato per il 2° pilastro dal conteggio di febbraio
2002 (doc. n° _ agli atti) della ditta __________;
b) il
reddito del lavoro indicato nella decisione del 14.03.2001 teneva conto della
dichiarazione di salario del 21.11.2000 della ditta __________ (doc. n° _ agli
atti);
c) contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, il salario presso i due datori di lavoro,
secondo queste dichiarazioni, è aumentato di fr. 200.-
mensili (è possibile che successivamente presso la __________ sia intervenuto
un aumento di salario)."
(cfr. doc. _)
1.7. A seguito
di un accertamento effettuato dal TCA (cfr. doc. _), in data 25 aprile 2002 la
Cassa ha precisato:
" in
riferimento alla vostra lettera del 23 aprile 2002, vi precisiamo
quanto segue:
Reddito annuale fr. 27'007.- (vedi documenti no. _)
Salario lordo fr. 2'300.
Deduzioni sociali
AVS : fr. 2'300.-
x 5.05% = fr. 116.15
AD: fr. 2'300.- x 1.50% = fr. 34.50
Suva: fr. 2'300.-
x 1.70% = fr. 39.10
Cassa pensione = fr. 35.45
Salario netto
Fr. 2'300.-
./. Fr. 116.15
./. Fr. 34.50
./. Fr. 39.10
./. Fr. 35.45
Fr. 2'074.80
Salario netto annuale
Fr. 2'074.80 x 13 mensilità + fr. 35.45 (la
cassa pensione viene dedotta solo su 12 mensilità)= fr. 27'007.85
Reddito annuale fr. 29'789.- (vedi
documento no. _)
Fr. 2'500.-
./. Fr. 163.75
./. Fr. 44.75
Fr. 2'291.50
(da notare che non era ancora stato definito l'ammontare della
cassa pensione)
Salario netto annuale
Fr. 2'291.50 x 13 mensilità = fr. 29'789.50
Reddito annuale fr. 29'184.- (vedi
documento no. _)
Fr. 2'500.-
./. Fr. 163.75
./. Fr. 44.75
./. Fr. 50.45
(trattenuta cassa pensione mensile)
Fr. 2'241.05
Salario netto annuale
Fr 2'241.05 x 13 mensilità + Fr. 50.45 = fr. 29'184.10"
(cfr. doc. _)
In data 4
giugno 2002 l'assicurata ha comunicato di non avere osservazioni da aggiungere
(cfr. doc. _).
1.8. A seguito di
un ulteriore accertamento del TCA, in data 3 luglio 2002, la Cassa ha fornito i
seguenti ragguagli:
" in
risposta alla vostra lettera del 27 giugno 2002, vi precisiamo
quanto segue:
Premi cassa malati dal
01.01.2002
premio base Lamal __________ fr.
257.10
- premio base Lamal
fr. 79.--
Totale mensili
fr. 336.10
Totale annuo fr. 336.10 x 12 = fr. 4033.20
./. sussidio annuo __________
fr. 2353.20
./. sussidio annuo __________ fr. 676.--
Totale annuo 2002 fr.
1004.--
Premi cassa malati dal
01.01.2001
Premio base Lamal __________ fr.
217.90
- premio base Lamal __________ fr. 75.--
Totale mensile fr. 292.90
Totale annuo fr. 292.90 x 12 = fr. 3514.80
./. sussidio annuo __________ fr. 2086.50
./. sussidio annuo __________ fr. 600.--
Totale annuo 2001 fr.
828.30 (arrotondato al fr. superiore)"
(cfr. doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 24 LAF stabilisce come
segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da
almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei
genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base
nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la
custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il
beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è
considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27 LAF prevede
altresì che
"
1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base
nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo
dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è
riconosciuto.
3 L'assegno integrativo
non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile
dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a
3 LAF, inoltre,
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le
disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per
intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di
1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale
ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in
considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in
considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF
(Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
"
Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie.”
Per la determinazione
dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in
formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione,
fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).
2.3. L’art.
3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998 unitamente all'Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 in vigore dal 1° gennaio 2001
(cfr. Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 6 dicembre 2000), prevedono che le spese
riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno, pari, al minimo per le persone sole, a fr.
15'280.--, per i coniugi, almeno 22’920.-- franchi e per gli orfani e per i
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr.
8'050.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'367) e
per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'683.--).
Viene inoltre tenuto conto
della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece
tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione
(art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda
l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC,
prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a
concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr.
13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della
legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo
massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale
importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 6 dicembre 2000).
2.4. Per quanto attiene il calcolo
per stabilire il diritto agli assegni integrativi vanno distinti il mese di
novembre 2001, il mese di dicembre 2001 e il periodo dal 1° gennaio 2002.
Per il mese di novembre e
dicembre 2001 il fabbisogno vitale della famiglia della ricorrente, formata dalla
madre e dal figlio _________, è pari a fr. 23'330.--, come indicato dalla
Cassa.
La pigione
dell'appartamento in cui vive l'assicurata con il figlio e i due fratelli
ammonta a fr. 14'400.-- annui. Tuttavia l'assicurata paga solo la metà
dell'affitto (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). La pigione pagata
mensilmente dalla ricorrente ammonta quindi a fr. 550.-- mensili. Il canone
annuo è pari, pertanto, a fr. 6'600.--, a cui si aggiungono fr. 600.-- annui a
titolo di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). La
Cassa ha pertanto computato giustamente un importo di fr. 7'200.-- complessivi
a titolo di pigione annua lorda.
Per quel che riguarda il
periodo dal 1° gennaio 2002 il fabbisogno vitale della famiglia della ricorrente,
formata dalla madre e dal figlio ________, è pari a fr. 23'330.--, come
indicato dalla Cassa.
La
pigione dell'appartamento in cui vive l'assicurata con il figlio e i due
fratelli ammonta a fr. 14'400.-- annui. Tuttavia l'assicurata paga solo la metà
dell'affitto (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). La pigione pagata
mensilmente dalla ricorrente ammonta quindi a fr. 550.-- mensili. Il canone
annuo è pari, pertanto, a fr. 6'600.--, a cui si aggiungono fr. 600.-- annui a
titolo di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). La
Cassa ha pertanto computato giustamente un importo di fr. 7'200.-- complessivi
a titolo di pigione annua lorda.
2.5. Per stabilire l’ammontare
dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
"
a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b) spese di manutenzione di
fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo
dell'immobile;
c) premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni alimentari versate in
virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1
LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e
quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
"
b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo della sostanza
netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella
misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40
000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS
o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste
persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d) le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS
e dell'AI;
e) le prestazioni derivanti da un
contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni familiari
g) le entrate e le parti di sostanza
a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni alimentari del diritto
di famiglia."
Per quanto concerne invece
il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF
prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare
il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF;
Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia
del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Per quanto attiene alle
modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che la
Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo
regolamento.
Come indicato al consid.
2.2., ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene computato unicamente
il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico
della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28
cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli eventuali premi che
concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro
computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Inoltre, per quanto
riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF
non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale
legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b cpv. 3 LPC), non
sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va evidenziato che
è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi
erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va tenuto
conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della
commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).
La situazione per i mesi
di novembre e dicembre 2001, è la seguente.
Il premio di base, senza
la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 3'514.80 annui (fr. 217.90
premio mensile per l'assicurata, fr. 75.-- premio per il figlio; cfr. doc. _ consid.
1.8; 11 e 12 agli atti dell'amministrazione).
I sussidi ammontano a fr.
2'086.50 per l'assicurata e a fr. 600.--per il figlio (cfr. doc. _ consid. 1.8;
doc. _ agli atti dell'amministrazione)
In simili condizioni il
premio annuo a carico della ricorrente dal mese di novembre 2001 ammonta a fr.
828.30, arrotondato a 829.-- (3'514.80 - 2'686.50) secondo quanto correttamente
stabilito dalla Cassa (cfr. doc. _ consid. 1.8).
La
situazione dal gennaio 2002 si presenta per contro come segue.
Il
premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 4'033.20
annui (fr. 257.10 premio mensile per l'assicurata, fr. 79.-- premio per il
figlio; cfr. doc. _ consid. 1.8; A2 e A3).
I sussidi ammontano a fr.
2'353.20 per l'assicurata e a fr. 676.--per il figlio (cfr. doc. _ consid. 1.8;
doc. _ agli atti dell'amministrazione)
In simili condizioni il
premio annuo a carico della ricorrente dal mese di gennaio 2002 ammonta a fr.
1'004.-- (4'033.20 - 3'029.20) secondo quanto correttamente stabilito dalla
Cassa (cfr. doc. _; consid. 1.8).
Dopo
gli accertamenti effettuati dal TCA ed esaminate le risultanze, il calcolo
relativo ai contributi della cassa malati risulta pertanto corretto.
2.7. Per quanto concerne gli
assegni di base, va ribadito che giusta l'art. 8 LAF essi sono attribuiti ai
salariati in caso di infortunio o di malattia, cessato il diritto al salario,
per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall'importo
dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente
assicuratore.
L'importo dell'assegno è
di fr. 183.-- mensili per figlio (cfr. art. 16 LAF).
La Cassa ha dunque
correttamente computato la somma di fr. 2'196.-- a titolo di assegni di base
per il figlio che ai sensi di legge deve essere computato nel reddito (cfr. consid.
2.2).
2.8. Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2
OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di
famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il
conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto
nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio
dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la
sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono
essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi
cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui
si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata
nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Per l’art. 29 LAF
"
1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto
o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della
composizione della famiglia.
2 Il regolamento
disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il
primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la
soppressione interviene:
a) se il cambiamento è
stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la
notifica della decisione;
b) se l'interessato ha
ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui
avvenne la modifica determinante."
La stessa disposizione è
prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 37 LAF.
In proposito l’art. 35 RegLAF
precisa che
"
1 Per cambiamento della composizione della famiglia si
intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo
della prestazione.
2 L'assegno integrativo è
aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile
dei genitori.
3 Il cambiamento del
reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr.
500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 RegLAF
inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più
adempiute le condizioni legali."
Infine l'art. 59 Reg.LAF
sancisce che:
" In
caso di modifica dell'assegno integrativo ai sensi degli art. 29 LAF e art. 35
e 36 Reg. LAF, l'assegno di prima infanzia è conseguentemente aumentato,
ridotto o soppresso."
Pertanto, sulla base dell'art.
25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e
46 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.
Infatti se nel corso
dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge, i redditi determinanti e la
sostanza subiscono una diminuzione o un aumento considerevoli per un periodo
che si presume abbastanza lungo, per il calcolo delle PC ci si dovrà basare
sulle nuove spese e i sui nuovi redditi, convertiti in spese annue e redditi
annui e sulla sostanza disponibile nel momento in cui ha avuto luogo la
modifica (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra
7005).
Nell'evenienza concreta la
Cassa nella risposta ha rettificato il calcolo del reddito, limitatamente al
mese di novembre 2001, in quanto in quel mese l'assicurata ha alternato un
periodo di disoccupazione con la ripresa lavorativa. Riportandolo su base annua,
il reddito da lavoro dipendente ammonta fr. 9'932.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione) mentre le indennità di disoccupazione sono di fr.
14'311.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione; consid. 1.4).
In
conclusione il reddito complessivo da ritenere per il calcolo dell'assegno
integrativo per il mese di novembre 2001 è di fr. 26'482.-- (fr. 9'932.-- quale
reddito da attività dipendente, fr. 14'311.-- quali indennità di
disoccupazione, fr. 43.-- interessi e depositi e fr. 2'196.-- quale assegno di
base) che a fronte di un fabbisogno complessivo di fr. 31'359.-- , da diritto,
limitatamente a novembre 2001 a fr. 407.-- (31'359 - 26'482 / 12).
Per
quanto attiene al reddito da attività dipendente dal dicembre 2001 l'importo
deve essere corretto in quanto l'assicurata non ha più percepito le indennità
di disoccupazione. Il reddito da attività dipendente è quindi di fr. 29'184
(cfr. calcolo di dettaglio al consid 1.7) ed il reddito totale di fr. 31'423.--
(fr. 29'184.-- quale reddito da attività dipendente, fr. 43.-- interessi
e depositi e fr. 2'196.-- quale assegno di base), che superando il fabbisogno
complessivo di fr. 31'359.--, non dà diritto all'assegno integrativo per il
mese di dicembre 2001.
Da gennaio 2002 il
fabbisogno totale è aumentato a fr. 31'534 (cfr. consid. 2.6, calcolo del
premio cassa malati). Raffrontandolo al reddito complessivo di fr. 31'423
risulta un ammanco di fr. 111.--, che tuttavia non consente il riconoscimento
di un assegno integrativo poiché non supera l'importo di fr. 183.-- così come
dispone l'art. 27 cpv. 3 LAF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
Di
conseguenza la Cassa cantonale assegni familiari verserà a _________ fr. 407.--
quale assegno integrativo per il mese di novembre 2001, mentre dal mese di
dicembre 2001 non può essere erogato nessun assegno integrativo.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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