AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.75
Data decisione, Autorità:
20.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.75-76
rs/cd
Lugano
20 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2002
di
-
-
contro
le decisioni del 3 settembre 2002 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 3
settembre 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la
Cassa) ha respinto la domanda di assegno integrativo a favore del figlio
__________ (4.11.2001) e la richiesta di assegno di prima infanzia inoltrate da
__________ nel mese di luglio 2002, argomentando:
"
Abbiamo ricevuto ed esaminato la richiesta per
assegni di famiglia
(assegno integrativo e assegno di prima infanzia)
del 17 luglio 2002 e vi comunichiamo quanto segue:
siete entrambi iscritti all'Università di __________ dal 1997,
rispettivamente dal 1998;
i domicili di entrambi sono di fatto presso i rispettivi genitori (__________e
__________);
dal 16 agosto 2001 avete sottoscritto un contratto di locazione nel comune di
__________ e la durata della vostra residenza nel Canton _________ è
presumibilmente prevista fino al termine degli studi.
Visto quanto sopra esposto abbiamo la convinzione
che nel vostro caso il domicilio civile nel Canton Ticino non sia effettivo.
Riteniamo infatti che il centro delle relazioni personali e familiari sia a
__________ e che pertanto il domicilio è in questo comune.
Secondo gli articoli 24 cpv. 1 e 32 cpv. 1 lett.
a) LAF il genitore/i genitori domiciliato/i nel Cantone ha/hanno diritto
all'assegno integrativo/assegno di prima infanzia per il figlio se ha/hanno il
domicilio nel Cantone da almeno 3 anni. E' Considerato domiciliato nel cantone
il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente (cfr. articoli 28 e 41 Reg. LAF)." (cfr. doc. _)
1.2. Contro
questa decisione __________ e __________ hanno inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA, nel quale postulano:
"- La decisione del 3 settembre 2002 dell'Istituto delle
Assicurazioni
sociali è annullata.
A
motivazione del proprio gravame gli assicurati hanno, in particolare, osservato
che:
"
(…)
Le motivazioni addotte nella citata decisione
mettono in dubbio il fatto che il nostro domicilio nel Canton Ticino sia
effettivo. Il fatto di essere iscritti all'Università di __________ non toglie
che le nostre relazioni famigliari e personali non siano in Ticino. Svolgiamo
interamente in Ticino i nostri doveri e diritti di cittadini svizzeri (diritto
di voto, tassazioni, prestiti di studio, permessi di soggiorno a ,
ecc.), prendiamo parte materialmente alla vita del nostro comune come volontari
in occasione di sagre e manifestazioni, svolgiamo attività sportive
().
I nostri domicili sono presso i nostri genitori e
anche nostro figlio __________ è domiciliato in Ticino. Soggiorniamo a
_________ per i periodi di frequenza dei corsi universitari e quando
l'Università è chiusa, risediamo in Ticino dove del resto trascorriamo
regolarmente i lunghi fine settimana.
Abbiamo dovuto stipulare un contratto di
locazione duraturo in quanto, come è a tutti noto, è impossibile perfezionare
contratti di affitto limitati ai semestri universitari. La permanenza
all'Università di __________ e relativi soggiorni semestrali di studio
dipenderanno dall'esito negli studi." (cfr. doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 28 ottobre 2002 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha
rilevato:
"
(…)
Dagli atti all'incarto sono rilevabili i seguenti
punti:
a)
la signora __________ ed il signor __________ i, entrambi studenti
universitari rispettivamente dal 1998 e dal 1997, risiedono a __________;
b) il 4 novembre 2001 è nato il loro figlio
__________;
c)
il domicilio civile risulta essere all'indirizzo dei loro genitori, a
__________ per il signor __________ e a __________ per la signora __________;
d)
la frequentazione dell'università dovrebbe concludersi a febbraio/marzo 2003
per la signora __________ ed a giugno 2003 per il signor __________.
Se è pur vero che per gli studenti che si
trasferiscono in un altro Cantone per studiare non vi è costituzione di nuovo
domicilio civile, questa regola non vale per gli studenti sposati e comunque
con famiglia. In questo caso il centro dei loro interessi si trova nel luogo
dove risiedono con i figli con l'altro genitore. Il luogo dove sono depositati
i documenti d'indentità è unicamente un indirizzo di domicilio, ma non è
costitutivo dello stesso. Si tratta infatti di una prescrizione che può in ogni
caso essere sovvertita da una controprova. Anche volendo ammettere per ipotesi
che la signora __________ è tuttora domiciliata in Ticino presso i suoi
genitori, comunque non vi risiede effettivamente e non vi risiederà
verosimilmente fino alla fine dei suoi studi e di quelli del suo convivente.
Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga
superiore a quella ammessa dall'articolo 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il
domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se
l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi." Dal momento della nascita
di _________ la ricorrente ed il suo convivente costituiscono una famiglia e la
loro residenza effettiva è a ___________." (cfr. doc. _)
1.4. I
ricorrenti, l'11 novembre 2002, hanno osservato:
" diamo
seguito alla vostra ordinanza 4 c.m., indicandovi, nel termine di
10 giorni dalla ricezione, i seguenti mezzi di prova:
• Teste __________, Via ___________;
• Documenti
annessi, comprovanti l'attuale limitatissima nostra presenza a __________, per
la presentazione delle nostre tesi di diploma (Mémoires) e
conseguentemente la nostra residenza duratura in Ticino.
L'annessa documentazione, vista l'impossibilità di ottenere una
certificazione esplicita del Segretariato dell'Università di _________,
precisante che più non siamo obbligati a frequentare corsi regolari, suffraga
quanto segue:
• Gli
attestati di iscrizione al semestre invernale 2002/2003 indicano essere le
sportule di soli Fr. 310.- cadauno, anziché le precedenti pari a Fr. 560.-. Ciò
è dovuto al fatto che più non frequentiamo corsi regolari (Doc. _). Più non
siamo difatti tenuti a seguire lezioni all'Università.
• La
sottoscritta __________ oltretutto più non segue corsi dal giugno 2002, a
seguito dell'ultimo esame (Doc. _). In precedenza la medesima frequentava
oltretutto un solo
corso-blocco
("Consultation de l'enfant et de l'adolescent" - Doc
_), pari a una sola giornata di corso per settimana (Doc. _).
• Il
ricorrente __________, attualmente al sesto semestre, è iscritto con la formula
"Studi parziali" da tre semestri e come tale più non è confrontato
con corsi obbligatori.
Riassumendo, valendo quanto sopra esposto e documentato, i
sottoscritti ricorrenti sono all'Università di ___________ solo sporadicamente,
rimanendo conseguentemente in Ticino per la quasi totalità della settimana.
La redazione e la preparazione dei lavori di diploma avvengono
senza problemi di sorta in Ticino, dove possono anche contare sulla costante
presenza e sull'aiuto dei rispettivi genitori, in particolare per quanto
riguarda l'assistenza al piccolo ________. Questa circostanza può esservi
confermata dal testimone ___________, __________."
(cfr. doc. _)
1.5. Il 26
novembre 2002 l'amministrazione ha comunicato:
"
abbiamo preso atto della lettera dell'11
novembre 2002 della
controparte.
Considerata la particolarità del caso riteniamo
doveroso che il Tribunale cantonale delle assicurazioni si pronunci in questa
fattispecie." (cfr. doc. _)
1.6. Il doc. _ è
stato trasmesso agli assicurati per conoscenza (cfr.doc. _).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo e a un
assegno di prima infanzia.
Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore,
per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione,
il 1°
gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima
infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24
dicembre 2002 pag. 489 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994
pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame (decisione del 3 settembre 2002 con effetto dal 1° luglio 2002) si
riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della
LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e,
relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore
fino al 31 gennaio 2003.
L’assegno
integrativo è regolato agli art. 24ss LAF validi fino al 31 gennaio 2003.
Il v.art.
24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e
stabilisce quanto segue:
" 1 Il genitore domiciliato nel
Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se
cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) il
reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
2 Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
3 Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L'art. 28
cpv. 1 Reg.LAF, il tenore non è stato modificato dalla prima revisione della
LAF (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 46 segg.), prevede
"
E' considerato domiciliato nel Cantone il
titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente".
Il v.
art. 29 del Reg.LAF stabilisce che:
" Il
titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel
Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si
considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco
di un anno.
In caso di
interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova
richiesta."
2.2. Gli art. 31
e 32 cpv. 1 LAF, in vigore fino al 31 gennaio 2003, fissano le condizioni per
poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia.
Il v.art.
31 LAF, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
b) si occupa della
cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne
esercita una in misura non superiore al 50%;
c) il reddito
disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il
nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."
L'art. 41
cpv. 1 Reg.LAF, il cui tenore non è stato cambiato dalla prima revisione della
LAF (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 46 segg.) prevede che:
"
E' considerato domiciliato nel Cantone il
titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di
stabilirsi durevolmente".
Secondo
il v. art. 42 del Reg.LAF:
" Il
titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel
Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si
considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco
di un anno.
In caso di decadenza
del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova
richiesta."
Il v.art.
32 cpv. 1 LAF, relativamente alla famiglia biparentale, enuncia:
"
I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto
all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni;
b)
uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una
che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il
reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il
nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti
dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."
Il
Reg.LAF prevede al v.art. 45 cpv. 1 che:
"
sono considerati domiciliati nel Cantone i
titolari del diritto che vi risiedono effettivamente con l'intenzione di
stabilirsi durevolmente".
Secondo
il v.art. 46 del Reg. LAF:
" 1 I titolari del diritto
dimostrano di essere stati domiciliati ininterrottamente nel Cantone nei tre
anni precedenti la richiesta.
2 Il domicilio non si considera
interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un
anno.
3 In caso di
interruzione, i titolari del diritto devono adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova
richiesta."
2.3. In una
sentenza del 5 marzo 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28
segg., questo Tribunale ha stabilito che, per poter beneficiare dell’assegno
integrativo occorre avere costituito nel nostro Cantone il domicilio civile ai
sensi dell’art. 23 CCS ed avere inoltre in Ticino la propria dimora abituale,
da almeno tre anni.
Di
transenna va segnalato che nella nuova LAF il domicilio - così come inteso dal
TCA nella chiara giurisprudenza appena esposta - continua ad essere uno dei
presupposti per ottenere l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia
(cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; Messaggio del 18 dicembre
2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.ti
4.3.2.1.; 4.3.2.2.).
2.4. Nella
presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto del
v.art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e del v. art. 32 cpv. 1 lett. a LAF, in quanto la
ricorrente avrebbe il suo domicilio civile nel Canton _________. Infatti essa
frequenta l'Università a __________ dal 1998 e dalla nascita di suo figlio
________ (4.11.2001) vive con il medesimo e il padre di quest'ultimo,
__________, anch'egli studente universitario dal 1997, in un appartamento in
quella città (cfr. consid. 1.1.).
Gli
assicurati, nell'atto ricorsuale del 27 settembre 2002 sostengono, per contro,
di aver mantenuto i rispettivi domicili in Ticino presso i loro genitori.
Essi
hanno affermato di risiedere a ___________ unicamente durante i periodi di
frequenza dei corsi universitari e di rientrare in Ticino per le vacanze
universitarie e per i fine settimana.
Nel
nostro Cantone, oltre a partecipare attivamente alla vita dei loro paesi,
adempiono i loro doveri ed esercitano i loro diritti (pagano le imposte,
votano, beneficiano di prestiti di studio). I ricorrenti hanno inoltre asserito
di aver sottoscritto un contratto di locazione duraturo soltanto perché è
impossibile concluderne uno per i soli semestri universitari (cfr. consid.
1.2.).
Nella
replica dell'11 novembre 2002 gli insorgenti hanno modificato la loro versione
dei fatti, dichiarando di risiedere a ___________ solo sporadicamente, in
quanto essi, dovendo preparare i lavori di diploma, non frequentano più corsi
regolari. A comprova di ciò i ricorrenti hanno indicato di aver pagato, il 14
ottobre 2002, rispettivamente il 31 ottobre 2002, per il semestre invernale
2002/2003 la tassa ridotta di fr. 310.--, invece di fr. 560.--. ___________ in
effetti da tre semestri è iscritto con la formula "studi parziali" e
non deve perciò più seguire obbligatoriamente delle lezioni. Anche __________
non frequenta più corsi dal mese di giugno 2002 e precedentemente seguiva
soltanto un "corso blocco" di una sola giornata alla settimana. Gli
assicurati hanno pure segnalato che in Ticino possono contare sull'aiuto dei
nonni per la cura del piccolo __________ (cfr. consid. 1.4.; doc. _).
Relativamente
a quanto sostenuto dagli assicurati nello scritto 11 novembre 2002 circa la
loro dimora abituale in Ticino durante il semestre invernale 2002/2003, va
rilevato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali
esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. STFA del 30 settembre
2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I
490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I
278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid.
1b e sentenze ivi citate).
Questa
Corte è pertanto chiamata a stabilire se la decisione del 3 settembre 2002 con
la quale la Cassa ha negato agli assicurati il diritto agli assegni integrativi
e di prima infanzia (cfr. consid. 1.1.), richiesti nel mese di luglio 2002
(cfr. doc. _), è corretta o meno, sulla base dei fatti che sussistevano quando
essa è stata emanata.
Va
d'altronde osservato che secondo l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può
pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione
emanata da una Cassa per gli assegni di famiglia (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF
125 V 143=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b; DTF 105 V
276 consid. 1; DTF 104 V 180; DTF 102 V 152; STFA del 23 marzo 1992 nella causa
C.; STCA del 4 maggio 1992 nella causa V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege,
pag. 44 in fine).
Nel caso
di specie l'amministrazione ha emesso soltanto la decisione del 3 settembre
2002 relativa al periodo dal mese di luglio 2002, quando è stata inoltrata la
richiesta degli assegni, al mese di settembre 2002.
La Cassa
non si è per contro pronunciata su un eventuale diritto dei ricorrenti agli
assegni a decorrere dal mese di ottobre 2002, per cui in questa sede la
questione a sapere se effettivamente dalla fine di ottobre 2002 la dimora
abituale dei ricorrenti fosse in Ticino può rimanere irrisolta.
2.5. Riguardo
alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17
maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha precisato:
" Nella
presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto
dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare
l'operato dell'amministrazione.
Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia
dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con
il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi
interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio
civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni
familiari RVJ 1999 pag. 108-100).
Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G.
è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede
effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per
ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran
lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo
cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera
interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".
Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a
giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella
causa M., P 44/97).
A ragione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno
integrativo.
Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato
dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere
ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni."
Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Canton Vallese in una sentenza del 29 settembre 1998,
pubblicata in RVJ 1999 pag. 108 segg., la cui fattispecie verteva sulla
restituzione di assegni di famiglia percepiti indebitamente da un assicurato
recatosi in Germania con la famiglia per compiere degli studi di teologia,
lasciando tuttavia i documenti d'identità depositati nel comune vallesano dove
risiedevano i suoi genitori, ha precisato:
"
(…)
b) Nach Art. 23 ZGB befindet sich der Wohnsitz einer
Person an
dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens
aufhält.
Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
Die Absicht nach dauerndem Verbleiben tritt darin in Erscheinung, dass eine
Person an einem Orte den Mittelpunkt oder Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen
hat (BGE 85 II 322). Dabei kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern
darauf an, auf welche Absicht
die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen (BGE 97 II 3).
Keinen Wohnsitz begründet gemäss Art. 26 ZGB der
Aufenthalt an einem Ort zu einem Sonderzweck, etwa zum
Besuch einer Lehranstalt (BGE 82 III 13 f., 106 Ib 197 f.). Art. 26 enthält
jedoch nur eine widerlegbare Vermutung, schliesst mithin Wohnsitznahme am Orte
des Anstaltsaufenthaltes nicht aus (BGE 108 V 25) Indizien, nicht aber genügende Beweise für die
Erlangung zivilrechtlichen Wohnsitzes sind z.B. die Hinterlegung der
Papiere(BGE 102 IV 164), die Zahlung von Steuern (BGE 116 II 503) etc. Ein von
vornherein bloss vorübergehender Aufenthalt kann einen Wohnsitz begründen, wenn
er auf eine bestimmte Dauer angelegt ist und der Lebensmittelpunkt dorthin
verlegt wird. Als Mindestdauer wird ein Jahr postuliert (Daniel Staehelin,
Basler Kommentar, Basel und Frankfurt am Main, 1996, Art. 23 ZGB N. 8).
Bei verheirateten Personen befindet sich der Mittelpunkt
der
Lebensbeziehung, somit der Wohnsitz, üblicherweise am Wohnort der
Familie, nicht am Arbeitsort. Verheiratete Studierende haben ihren Wohnsitz am
Ort der ehelichen Wohnung (Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 23 ZGB N. 11 und Art.
26 ZGB N.4).
Der Beschwerdeführer zog mit seiner Familie für mehrere
Jahre nach Deutschland, um dort ein Theologiestudium zu absolvieren. Eheliche
Wohnung und Lebensmittelpunkt befanden sich also
fortan - trotz Hinterlegung der Papiere in Raron und Fortführung
von Versicherungen in der Schweiz - in Deutschland, weshalb der
Beschwerdeführer seit dem 1. August 1994 im Wallis keinen Wohnsitz mehr hat.
Somit hatte er keinen Anspruch auf den Bezug von Familienzulagen."
2.6. Nell'evenienza
concreta risulta dalla documentazione agli atti che ___________ e __________
frequentano l'Università a _________ dal 1998, rispettivamente dal 1997 (cfr.
doc. _).
Il 4
novembre 2001 dalla loro relazione sentimentale è nato _________. Gli
assicurati hanno comunque continuato gli studi nel Canton _________. Nel mese
di luglio 2001 il padre di _________ ha in effetti sottoscritto un contratto di
locazione, con effetto dal 16 agosto 2001, relativo a un appartamento di 2
locali e mezzo sito a ___________ in Place _________, che sarebbe stato
occupato da due persone. E' stato previsto che la disdetta può essere inoltrata
con preavviso di tre mesi precedenti il 31 marzo o il 30 settembre. La prima
scadenza è stata stabilita per il 30 settembre 2002 (cfr. doc. _). Dalle tavole
processuali non emerge però che tale contratto sia stato rescisso per questa
data.
Nel mese
di settembre 2002 e nel lasso di tempo precedente, gli assicurati non dovevano
più frequentare obbligatoriamente dei corsi. Ciò accadeva peraltro da diversi
mesi. Infatti, per stessa ammissione dei ricorrenti, _________ da tre semestri
era iscritto solo per "studi parziali" e _________ già nel periodo
anteriore al mese di giugno 2002 seguiva soltanto un corso di una giornata alla
settimana (cfr. consid. 1.4.).
Tuttavia
gli assicurati nel semestre d'estate 2002 si sono ancora iscritti a pieno
titolo alle loro rispettive facoltà, pagando fr. 560.-- ciascuno (cfr. doc. _).
Unicamente per il semestre invernale 2002/2003, iniziato il 15 ottobre 2002,
essi hanno versato una tassa ridotta di fr. 310.--.
A tale
proposito va rilevato, per inciso, che sulle attestazioni di iscrizione per il
semestre invernale 2002/03 dei genitori di __________ è stato precisato che il
loro domicilio era ancora a __________ (cfr. doc. _).
Inoltre,
benché precedentemente all'inoltro della richiesta di assegni di famiglia nel
mese di luglio 2002 i ricorrenti non fossero più obbligati a frequentare dei
corsi, essi nell'atto ricorsuale hanno affermato di rientrare in Ticino solo
per le vacanze di semestre e per i fine settimana (cfr. consid. 1.2.). Anche
nello scritto del 18 agosto 2002 inviato alla Cassa da __________, in cui
quest'ultimo informava di essere, unitamente a ___________, al termine degli
studi e di aver iniziato, dal mese di agosto 2002, a preparare il lavoro di
diploma, non è stato indicato che essi non abitavano più a ___________. Egli ha
invece specificato che erano soltanto loro ad occuparsi di _________ e che dal
mese di luglio 2002, non avendo più corsi, si organizzavano per la cura del
figlio in funzione dei loro impegni riguardanti le ricerche per i lavori di
diploma (cfr. doc. _).
Sulla
domanda di assegni integrativi e di prima infanzia del mese di luglio 2002 è
stato per di più menzionato un numero di telefono di _________ (cfr. doc. _),
che da un accertamento effettuato da questa Corte sull'elenco telefonico online
della __________ risulta ancora attualmente a nome di _________ e corrisponde
all'appartamento di ________ in Place __________.
Da questa
circostanza si desume che i ricorrenti si ritenevano più reperibili a _________
che in Ticino.
Come
esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), gli studenti che si trasferiscono in un
altro Cantone per studiare non costituiscono un nuovo domicilio civile.
Tuttavia questa regola non vale per gli studenti sposati o comunque con
famiglia. Infatti il centro dei loro interessi si trova, in questo caso, nel
luogo dove risiedono con i figli e con l'altro genitore.
Il luogo
dove sono depositati i documenti di identità o dove pagano le imposte è
unicamente un indizio del domicilio, ma non è costitutivo dello stesso. Si
tratta infatti di una presunzione che può in ogni caso essere sovvertita da una
contro prova (cfr. DTF 125 III 100; DTF 102 IV 162; consid. 2.3.).
Pertanto
la Cassa non è vincolata dalla decisione relativa al domicilio emanata
dall'Autorità competente in materia civile.
In simili
condizioni e applicando l'abituale principio della probabilità preponderante
(cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 18
settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa
S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; STFA del 23
dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile
1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c,
RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in
Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale",
Basilea 1991, pag. 63) occorre concludere che gli insorgenti, al momento
dell'emanazione del provvedimento contestato risiedevano per la maggior parte
del loro tempo a _________, dove abitavano nello stesso appartamento con il
loro figlio _________.
Il centro
delle loro relazioni e dei loro interessi familiari era dunque a _________.
Di
conseguenza gli assicurati, perlomeno dal mese di novembre 2001 al mese di
settembre 2002, hanno costituito il loro domicilio civile nel Canton _________,
contrariamente a quanto da essi sostenuto (cfr. consid. 1.2.).
2.7. Gli
assicurati nella replica del 11 novembre 2002 hanno indicato, quali prove,
l'audizione del teste __________, padre del ricorrente (cfr. consid. 1.4.).
Al
riguardo va rilevato che la legge di procedura per i ricorsi al TCA, che si
applica agli assegni di famiglia (cfr art. 1 lett. f LPTCA), prevede all'art.
23 che, per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme
federali che regolano le materie e sussidiariamente il CPC.
L'art.
228 cifra 2 CPC enuncia che non possono essere sentiti come testimoni gli
ascendenti e discendenti legittimi adottivi e naturali di una delle parti, i
suoi fratelli, fratellastri, le sue sorelle, sorellastre salvo che nelle
questioni di stato, di separazione o di divorzio.
Pertanto
già per questo motivo l'audizione del padre dell'insorgente deve essere
rifiutata.
Va
comunque ricordato che l’audizione richiesta da un assicurato può essere
rifiutata senza per questo ledere il suo diritto d’essere sentito, sancito
dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr.STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H
74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6,
pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege,
IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135;
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 15 novembre 2002 nella
causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del
23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28 giugno 2001
nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H
238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e
rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di
essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV no 10 pag.
28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In
concreto, visto che la questione relativa al domicilio degli assicurati deve
essere considerata sufficientemente chiarita sulla base della documentazione
agli atti, il TCA rinuncerebbe comunque all'audizione di __________, anche se
il CPC ammettesse questa prova.
2.8. Alla luce di
quanto esposto, questo Tribunale ritiene che la Cassa ha a giusta ragione
rifiutato alla ricorrente l'assegno integrativo sulla base del v.art. 24 LAF.
Anche
l’assegno di prima infanzia è stato correttamente negato dall’amministrazione,
visto che secondo il v.art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa
prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone Ticino
da almeno tre anni.
Di
conseguenza la decisione impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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