AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.68
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.68
rs/sc
Lugano
6 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 5 marzo 2002 e
del 26 agosto 2002 di
contro
le decisioni del 1° marzo 2002 e la
decisione del 17 giugno 2002 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 7 giugno 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr.
653.-- mensili a favore della figlia __________ (30.10.1995), a decorrere dal
1° marzo 2000 (cfr. doc. _).
Dal 1°
gennaio 2001 l'importo dell'assegno è stato adeguato a fr. 671.-- (cfr. doc.
_).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 1° marzo 2002 ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr.
7'381.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° marzo 2001 al 31 gennaio
2002 (cfr. doc._).
Inoltre con
ulteriore decisione emanata sempre il 1° marzo 2002 l'amministrazione ha
rifiutato l'erogazione all'assicurata dell'assegno integrativo dal 1° febbraio
2002 (cfr. doc. _).
1.3. Il 5 marzo
2002 __________, marito di __________, ha trasmesso alla Cassa il seguente
scritto:
"
In merito alla decisione di rifiuto dell'assegno
integrativo e all'ordine di restituzione vorrei spiegare quanto segue:
mia moglie __________a ha recentemente formulato
una domanda di cittadinanza CH ma non è ancora in grado di poter seguire e
comprendere queste procedure per cui mi assumo tutta la responsabilità.
Come già espresso per telefono alla Sig.ra
__________, mi riesce mentalmente difficile spiegare in modo chiaro i problemi
fisici e finanziari sulla mia situazione famigliare, riconosco il mio sbaglio
di non avervi informato tempestivamente sull'attività di mia moglie, purtroppo
non mi è nemmeno passato per la testa, anche perché confrontato con troppi
problemi di ogni genere e non da ultimo il fatto che non ho personalmente quasi
avuto lavoro durante tutto il 2001, sono sicuro che mia moglie non ha percepito
a torto l'assegno integrativo 2001 e comunque riteniamo sicuramente di aver
agito in buona fede per presentare la domanda di condono dall'obbligo di
restituzione dell'assegno integrativo 2001.
Non capisco quale giustificazione devo presentare
per dimostrare le mie precarie condizioni economiche, ma sono a completa
disposizione per qualunque richiesta. Per quanto riguarda i dati sulle
tassazioni, devo specificare che non ho alcuna proprietà fondiaria a causa di
fallimento, da alcuni anni ho dovuto vendere la mia parte dell'abitazione
primaria a mia madre per cui senza il suo aiuto e comprensione non avrei
neppure una casa dove poter vivere con la famiglia, il mio ultimo reddito
d'attività indipendente corrisponde a fr. 20'000.-- e non 23'000.-- e sul quale
ho sempre fatto ricorso perché non conforme alla mia situazione sull'ultima
dichiarazione fiscale non ho ancora ricevuto una decisione in merito al mio
reclamo, che se anche fosse accettato, il mio reddito sarebbe ancora in misura
maggiore della realtà. La mia situazione economica e generale è ben diversa da
quanto può risultare sulle varie notifiche di tassazione, per cui il calcolo
dell'assegno famigliare non è esatto, spero anche che la mia situazione
generale possa essere tenuta in considerazione e mi permetto di chiedere un
riesame della pratica per la concessione delle prestazioni dell'assegno
integrativo.
Non riesco a esprimermi in modo migliore, ma
spero che dietro a queste decisioni non ci sia qualche autorità mal disposta
nei miei confronti. Per chiarimenti più precisi, sarei ben disposto a un
colloquio. Resto in attesa di una vostra risposta." (Doc. I)
1.4. La Cassa, il
17 giugno 2002, ha respinto la domanda di condono e, in particolare ha
argomentato:
"
(…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono
essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in
buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44
cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto
essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta
dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a
negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi,
al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si
poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado
d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo di informare o accettando gli
assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve
essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in
base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia
citiamo:
" Obbligo
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari
indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto
delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche
l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività
lucrativa).
In caso di
inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni
indebitamente percepite."
Nel presente caso la buona fede non è
riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempestivamente l'inizio dell'attività
lucrativa presso il Bar Pizzeria _________.
Abbiamo inoltre provveduto ad effettuare il
calcolo in base ai nuovi elementi presentati in sede di richiesta di condono ma
l'assegno integrativo è comunque respinto.
Mancando la prima condizione cumulativa per
ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere
troppo grave." (Doc. _)
1.5. Il 20 giugno
2002 __________, suocera dell'assicurata, ha comunicato all'amministrazione
quanto segue:
"
Per conto di mia nuora Sig.ra __________ vi comunico
che la stessa per motivi famigliari ha dovuto recarsi nelle __________ fino
alla fine di agosto p.v..
Vi sarei pertanto grata di voler tenere in
sospeso il caso fino al suo rientro.
Attendo vostra conferma e distintamente
saluto." (Doc. _)
1.6. __________,
il 26 agosto 2002, ha inoltrato al TCA un ricorso, nel quale si è così
espresso:
"
Presento ricorso alla decisione di restituzione
degli assegni familiari del 1° marzo 2002 di fr. 7'381.-- e alla decisione di
rifiuto all'assegno integrativo. L'assegno integrativo è stato accordato perché
c'era la necessità, la stessa necessità che c'è ancora oggi se non di più, come
è stato dato, ora questo aiuto si vuole togliere e come ho spiegato nella mia
lettera del 5 marzo 2002, riconosco il mio sbaglio, ma ritengo, oltre alla
buona fede, di avere molti validi motivi alla concessione di questo assegno! Le
richieste contenute nelle lettere dell'8 marzo 2002 e del 23 aprile 2002 sono
soltanto dei pretesti per una decisione negativa, di cui non posso dare spiegazioni
per mancanza di prove, ma che non posso fare a meno di accennare! Il mio
reddito aziendale è stato notificato a fr. 17'000.-- per gli anni 2001/02, per
cui il calcolo per l'assegno integrativo non è corretto, ribadisco inoltre che
per mancanza di lavoro e per la mia condizione fisica che mi crea tuttora
grossi problemi, il mio reddito durante il 2001 non sia stato di fr. 17'000.--.
Per questi motivi sono contrario alla restituzione dell'importo di fr. 7381.--
e non sarei in ogni caso in grado di poterlo fare, io so di avere molte
giustificazioni alla mia "negligenza" e comunque non ci sono
assolutamente stati assegni familiari riscossi a torto, auspico anzi che siano
nuovamente concessi dal momento in cui sono stati interrotti, onde poter far
fronte ai debiti della mia famiglia verificatisi "solamente" per la
mia "negligenza". (Doc. _)
1.7. La Cassa, il
28 agosto 2002, ha confermato a questa Corte di aver ricevuto la lettera del 5
marzo 2002 del signor __________ e ha osservato che anche con un reddito
aziendale di fr. 17'000.-- (notifica di tassazione 2001/02 - decisione su
reclamo) l'assegno di famiglia è comunque respinto (cfr. doc. _).
1.8. Con scritto
27 settembre 2002 al TCA il ricorrente ha precisato:
"
In merito al mio ricorso del 26.8.02 sulla
restituzione degli assegni famigliari, alla decisione di rifiuto dell'assegno
integrativo e considerando i nuovi sviluppi, mi sento in obbligo di ulteriori
spiegazioni.
In seguito a questo ricorso, mi è finalmente
stato concesso un colloquio presso gli uffici della Cassa cantonale assegni
familiari, colloquio che ha permesso alcuni chiarimenti ma che in generale non
sono d'accordo in quanto il motivo più importante della mia difficile e
complicata situazione famigliare, cioè le mie condizioni fisiche, non vengono
nemmeno considerate se non con una diminuzione di 3000 franchi sulla notifica
di tassazione e ciò dopo anni di problemi e controversie con l'Ufficio
tassazioni!
Per il calcolo dell'assegno famigliare fanno
stato la casa e i terreni che sono di proprietà di mia figlia __________
(appena ricevuti in donazione) penso sono comunque di un valore molto esiguo e
che comunque non posso darle da mangiare e non aiutano nei problemi reali! Devo
difendermi come posso o come ne sono capace, e quanto scritto è per ribadire
che non abbiamo riscosso a torto degli assegni famigliari e che, se la mia
mancata informazione può essere "perdonata", questi assegni vengano
concessi come è giusto dal momento in cui sono stati interrotti." (Doc. _)
1.9. Con risposta
10 gennaio 2003 la Cassa ha proposto di accogliere parzialmente i gravami,
osservando:
"
(…)
Fino al 31 gennaio 2002 la Cassa riconosceva alla
moglie del ricorrente un assegno integrativo di fr. 671.-- mensili. In sede di
revisione periodica del diritto all'assegno è stata rilevata una situazione
economica diversa da quella conosciuta dalla Cassa. In particolare è stato
accertato l'inizio di un'attività lucrativa della signora __________ risalente
al 1. marzo 2001. A seguito di ciò la Cassa ha notificato la decisione di
rifiuto all'assegno integrativo dal 1. febbraio 2002 in quanto i redditi della
famiglia superavano il fabbisogno totale calcolato secondo la regolamentazione
vigente. Con lettera del 5 marzo 2002, dalla Cassa non considerata quale
ricorso, sono state sollevate obiezioni circa il computo del reddito aziendale
del signor __________ che, dopo ulteriori accertamenti, è stato corretto da fr.
23'000.-- a fr. 17'000.--.
In sede di ricorso si è potuto inoltre accertare
che la signora __________ ha svolto l'attività lucrativa presso il Bar
__________ fino al 31 dicembre 2001. In data 1° aprile 2002 è stata assunta
presso il Bar __________.
Va rilevato che la nuova situazione economica,
con riguardo anche alla situazione patrimoniale risultata pure diversa dopo
l'incontro del 18 settembre 2002 (cfr. verbale agli atti), da diritto ad un
assegno integrativo mensile di fr. 671.-- per il periodo 1° gennaio 2002 al
31 marzo 2002.
I nuovi calcoli sono i seguenti:
Periodo dal 01.03.2001 al 30.09.2001
FABBISOGNO
105 Contributo
assicurazione malattia 1104
111 Pigione lorda
annua 840
134 Pigione ammessa 840
130 Fabbisogno vitale
30970
TOTALE FABBISOGNO (1) 32914
SOSTANZA
200 Libretti di
risparmio e di deposito 9577
208 Altri fattori
della sostanza 500
222 Parte sostanza non
computabile 55000
TOTALE SOSTANZA (2) 0
REDDITO
300 Reddito da
attività dipendente 15975
304 Reddito d'attività
indipendente 17000
312 Interessi da
libretti risparmio e deposito 63
318 Assegno di base 1098
TOTALE REDDITO (3) 34136
CALCOLO DELL'ASSEGNO
FAMILIARE
Importo massimo
erogabile per anno 6952
Assegno annuo: 32914 (1)
Assegno mensile dal
01.03.2001 al 30.09.2001 (1/12 assegno annuo): 0
Periodo dal 01.10.2001 al 31.12.2001
FABBISOGNO
102 Spese di
manutenzione 600
105 Contributo
assicurazione malattia 1104
111 Pigione lorda
annua 840
134 Pigione ammessa 840
130 Fabbisogno vitale
30970
TOTALE FABBISOGNO (1) 33514
SOSTANZA
200 Libretti di
risparmio e di deposito 9577
204 Altre proprietà
(val. commerciale) 50950
208 Altri fattori
della sostanza 500
222 Parte sostanza non
computabile 55000
TOTALE SOSTANZA (2) 6027
REDDITO
234 Sostanza
convertita in reddito 1/15 di 6027 401
300 Reddito da
attività dipendente 15975
304 Reddito d'attività
indipendente 17000
312 Interessi da
libretti risparmio e deposito 63
318 Assegno di base 1098
321 Redditi della
sostanza 2400
TOTALE REDDITO (3) 36937
CALCOLO DELL'ASSEGNO
FAMILIARE
Importo massimo
erogabile per anno 6952
Assegno annuo: 33514 (1)
Assegno mensile dal
01.10.2001 al 31.12.2001 (1/12 assegno annuo): 0
Periodo dal 01.01.2002 al 31.03.2002
FABBISOGNO
102 Spese di
manutenzione 600
105 Contributo
assicurazione malattia 1104
111 Pigione lorda
annua 840
134 Pigione ammessa 840
130 Fabbisogno vitale
30970
TOTALE FABBISOGNO (1) 33514
SOSTANZA
200 Libretti di
risparmio e di deposito 9577
204 Altre proprietà
(val. commerciale) 50950
208 Altri fattori
della sostanza 500
222 Parte sostanza non
computabile 55000
TOTALE SOSTANZA (2) 6027 0
REDDITO
234 Sostanza
convertita in reddito 1/15 di 6027 401
304 Reddito d'attività
indipendente 17000
312 Interessi da
libretti risparmio e deposito 63
321 Redditi della
sostanza 2400
TOTALE REDDITO (3) 19864
CALCOLO DELL'ASSEGNO
FAMILIARE
Importo massimo
erogabile per anno 8050
Assegno annuo: 33514 (1)
Assegno mensile dal
01.01.2002 al 31.03.2002 (1/12 assegno annuo): 671
Periodo dal 01.04.2002 al 31.05.2002
FABBISOGNO
102 Spese di
manutenzione 600
105 Contributo
assicurazione malattia 1104
111 Pigione lorda
annua 840
134 Pigione ammessa 840
130 Fabbisogno vitale
30970
TOTALE FABBISOGNO (1) 33514
SOSTANZA
200 Libretti di
risparmio e di deposito 9577
204 Altre proprietà
(val. commerciale) 50950
208 Altri fattori
della sostanza 500
222 Parte sostanza non
computabile 55000
TOTALE SOSTANZA (2) 6027 0
REDDITO
234 Sostanza
convertita in reddito 1/15 di 6027 401
300 Reddito da
attività dipendente 18638
304 Reddito d'attività
indipendente 17000
312 Interessi da
libretti risparmio e deposito 63
318 Assegno di base 2196
321 Redditi della
sostanza 2400
TOTALE REDDITO (3) 40698
CALCOLO DELL'ASSEGNO
FAMILIARE
Importo massimo
erogabile per anno 5854
Assegno annuo: 33514 (1)
Assegno mensile dal
01.04.2002 al 31.05.2002 (1/12 assegno annuo): 0
L'importo percepito in troppo diminuisce pertanto
a fr. 6'710.-- come da seguente conteggio:
Assegno integrativo
percepito:
dal 01.03.2001 al 31.01.2002/11
mesi a fr. 671.-- fr. 7'381.--
Assegno integrativo
di diritto:
dal 01.03.2001 al
31.12.2001/10 mesi a fr. 0.-- fr. 0.--
dal 01.01.2002 al
31.01.2002/01 mesi a fr. 671.-- fr. 671.-- fr. 671.--
Totale assegno
integrativo a nostro favore fr. 6'710.--
========
Per quanto attiene la
domanda di condono respinta, la Cassa chiede la conferma della decisione in
quanto l'indebito versamento dell'assegno integrativo è stato causato
dall'omissione commessa dalla signora _________ e dal marito che non hanno
comunicato l'inizio dell'attività lucrativa del 1. marzo 2001. Questa
negligenza non è compatibile con il riconoscimento della buona fede.
Si chiede pertanto a
codesto lodevole Tribunale di voler accogliere parzialmente il ricorso relativo
alla soppressione dell'assegno integrativo, limitatamente ai mesi di febbraio e
marzo 2002, di rettificare l'ordine di restituzione da fr. 7'381.-- a fr.
6'710.-- e di respingere la domanda di condono." (Doc. XII)
1.10. Il 17 gennaio
2003 __________ ha rilevato:
"
In merito alla risposta di causa della Cassa
cantonale assegni familiari devo contestare quanto segue:
la pigione lorda annua è sempre stata calcolata
in fr. 3'180.-- e non capisco perché ora sia di fr. 840.--.
L'assegno di base ricevuto da mia moglie per il
periodo dal 01.03.2001 al 31.12.2001 corrisponde all'assegno familiare 50%,
come da copia acclusa, per cui il nuovo calcolo per questo assegno non è
giusto.
L'assegno di base per il periodo dal 01.04.2002
al 31.05.2002 ricevuto è di fr. 366.-- (copia acclusa) e non sicuramente di fr.
2'196.-- come risulta dal nuovo calcolo.
Non sono proprietario di nessuna sostanza (ved.
copia Comune di (__________) e la mia ev. quota parte del mappale ________,
oltre al blocco dell'UEF è stata venduta a mia madre, (copia) per cui non ci
può essere nessun reddito della sostanza, e questo anche per la donazione a
nome di mia figlia __________.
Ritengo il nuovo calcolo per l'assegno
integrativo un insulto, e poi non mi si riconosce la buona fede? È attualmente
in corso una domanda di prestazioni AI a mio nome per una riqualifica
professionale, come ennesima prova delle difficoltà fisiche e mentali di questi
anni a conseguire un reddito d'attività indipendente ora stabilito in fr.
17'000.--, ribadisco quindi i miei ricorsi precedenti nel modo più
assoluto." (Doc. _)
1.11. La Cassa, il
18 febbraio 2002, ha puntualizzato:
"
(…)
a) il
fatto che la pigione era stata indicata in fr. 3'180.-- era dipeso dal motivo
che la Cassa riteneva il signor _________ proprietario della sua abitazione il
cui valore locativo era di fr. 1'500.--;
b) il
calcolo degli assegni di base è effettuato su base annua ed è quindi da
riconfermare in fr. 2'196.-- (fr. 183.-- x 12).
Per quanto riguarda il nuovo affitto la Cassa si
è limitata a considerare solo le spese accessorie (fr. 840.--) in mancanza di
un contratto di locazione ed essendo l'abitazione della madre del ricorrente
messa a disposizione gratuitamente al signor __________.
Se si volesse considerare ancora il valore
locativo e le spese accessorie sulla base dei dati fiscali, ne risulterebbe il
computo di ¾ di fr. 3'180.-- ossia fr. 2'335.--. Ciò avrebbe l'effetto di poter
concedere, limitatamente al periodo 01.03.2001/30.09.2001, un assegno
integrativo 27.-- mensili. L'ordine di restituzione da modificare a fr.
6'521.-- invece dei fr. 6'899.-- (cfr. risposta di causa del 10 gennaio
2003)." (Doc. _)
1.12. Pendente
causa il TCA ha chiesto all'amministrazione la seguente delucidazione:
"
vogliate indicarci, entro il termine di 10 giorni
dalla ricezione del presente scritto, la prassi da voi applicata nel caso di
una domanda di condono inoltratavi allorché il relativo ordine di restituzione
non è ancora cresciuto in giudicato. Più precisamente vogliate comunicarci se
decidete immediatamente o attendete l'esito del ricorso interposto contro il
provvedimento con il quale è stato richiesto il rimborso di prestazioni
percepite indebitamente" (Doc. XVIII)
La Cassa,
il 13 marzo 2003, ha risposto:
"
(…)
possiamo confermarvi che la nostra Cassa, quando
è a conoscenza dell'esistenza di un ricorso inoltrato contro l'ordine di
restituzione, di principio non si pronuncia su un'eventuale domanda di condono
pendente.
È possibile tuttavia che in qualche caso la Cassa
si sia pronunciata su una domanda di condono entro il termine di 30 giorni
necessario per la crescita in giudicato dell'ordine di restituzione.
Alfine di evitare di entrare nel merito di una
domanda di condono relativa a un ordine di restituzione notificato agli
assicurati, si attende normalmente un termine di 40 giorni dalla notifica
dell'ordine di restituzione per avere la certezza che lo stesso non sia stato
contestato." (Doc. XIX)
1.13. Il 4 aprile
2003 questa Corte ha chiesto all'ing. __________ l'estratto censuario, con
l'indicazione del valore di stima, della particella n. __________ (cfr. doc.
_).
L'ing.
__________ ha dato seguito a tale richiesta il 7 aprile 2003 (cfr. doc. _).
1.14. I doc. _ sono
stati sottoposti all'assicurato per conoscenza (cfr. doc. _).
I doc. _
sono stati, inoltre, trasmessi alla Cassa per conoscenza con facoltà di
presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. _).
L'amministrazione
è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. Va inoltre
osservato che __________ ha impugnato tempestivamente l'ordine di restituzione
e il rifiuto di assegno integrativo dal 1° febbraio 2002 emessi dalla Cassa il
1° marzo 2002. Infatti già lo scritto del 5 marzo 2002 (cfr. doc. _), inviato
alla Cassa, configurava un ricorso, per cui l'amministrazione, dopo averlo
ricevuto, avrebbe dovuto trasmetterlo con gli atti completi a questa Corte.
Conseguentemente
la Cassa non avrebbe dovuto decidere in merito alla domanda di condono
formulata nello scritto del
5 marzo
2002, già il 17 giugno 2002, bensì avrebbe dovuto attendere che il TCA si fosse
pronunciato sul gravame contro l'ordine di restituzione.
L'amministrazione,
rispondendo al TCA, ha del resto precisato che di principio quando è a
conoscenza dell'esistenza di un ricorso inoltrato contro un ordine di
restituzione non si pronuncia su un'eventuale domanda di condono pendente (cfr.
consid. 1.12.).
Pertanto,
visto che nella fattispecie la decisione relativa al rifiuto del condono è
stata emanata prematuramente e considerato che gli assicurati, perlomeno dalla
metà del mese di giugno fino alla fine del mese di agosto 2002, erano
all'estero per motivi familiari, fatto peraltro comunicato all'amministrazione
dalla madre del ricorrente immediatamente dopo aver ricevuto la decisione di
rifiuto del condono (cfr. consid. 1.5.), questo Tribunale entra nel merito
anche del ricorso attinente al condono del 26 agosto 2002.
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è da un lato la restituzione alla Cassa di fr. 7'381.-- percepiti a
torto a titolo di assegni integrativi dal 1° marzo 2001 al 31 gennaio 2002 e
dall'altro il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a far tempo
dal 1° febbraio 2002.
Inoltre
il TCA dovrà esaminare se è possibile o meno condonare la restituzione degli
assegni ricevuti indebitamente.
Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in
vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio
2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia
sono in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag.
489 segg.; BU 3/ 2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Il 1°
febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità
di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del
31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante
(cfr. DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa
L., H 114/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF
122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321
consid. 2).
Il caso
in esame si riferisce a periodi (1° marzo 2001 - 31 gennaio 2002 e a partire
dal 1° febbraio 2002; decisioni impugnate del 1° marzo 2002 e del 17 giugno
2002) precedenti all'entrata in vigore della modifica delle disposizioni della
LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002,
rispettivamente al 31 gennaio 2003 per gli assegni integrativi e gli assegni di
prima infanzia.
A) Ricorso
contro l'ordine di restituzione
2.4. L’assegno
integrativo è regolato ai v.art. 24ss LAF.
Il v.art.
24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno
(integrativo),
per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la
custodia del figlio;
b) ha il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari,
è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione
sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto
all'assegno.
3 Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione
complementare
all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo
della
prestazione."
Il v.art.
27 LAF prevede altresì che
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché
gli
eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo
dell'assegno non può superare il limite del o
dei
figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è
versato se il suo importo annuo è
inferiore
all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Il v.art.
33 del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.5. Per il
v.art. 29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in
caso di cambiamento del reddito disponibile dei
genitori o della
composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata
inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito il v.art. 35 RegLAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni
variazione nella comunione di persone che è
alla base del calcolo
della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del
reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una
modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno
erogato."
Secondo
il v.art. 36 RegLAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.6. Per
il v.art. 41 LAF:
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo il v.art. 42 LAF:
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.7. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono il v.art. 44 LAF prevede che:
"
1L'assegno
indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la
Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in
ogni caso, dopo
cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte,
se il richiedente ha percepito la prestazione
indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle sue condizioni
economiche al
momento della restituzione, il provvedimento
costituirebbe per
lui un onere troppo grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli
assegni di famiglia pag. 54).
Per il
v.art. 76 Reg.LAF:
"
1In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei
confronti del titolare del diritto o del
beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla
restituzione alla Cassa cantonale per gli
assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione di ordine
di restituzione della
Cassa."
Secondo
il v.art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.8. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.9. A
motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa sostiene che l'assicurata non
ha notificato tempestivamente l'inizio della sua attività lavorativa a metà
tempo, a partire dal 1° marzo 2001 presso il Bar __________ (cfr. doc. _).
L'insorgente
non contesta la circostanza di non aver informato l'amministrazione, bensì
afferma che la moglie non ha percepito indebitamente gli assegni integrativi,
in quanto le loro condizioni economiche sono precarie. Egli ha inoltre
precisato di non avere nessuna proprietà fondiaria e che né il reddito
aziendale computato nel calcolo relativo alla determinazione dell'assegno
integrativo a cui l'assicurata aveva effettivamente diritto di fr. 23'000.--,
né il reddito indicato nella notifica della tassazione 2001/2002 su reclamo del
13 maggio 2002 di fr. 17'000.-- corrispondono a quanto realmente guadagnato. Le
sue entrate sarebbero infatti state inferiori, a causa della mancanza di lavoro
e delle sue condizioni fisiche (cfr. doc. _; consid. 1.3.; 1.6.).
A tale
proposito va ricordato che, in virtù del v.art. 41 LAF e del v. art. 70
Reg.LAF, il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa
cantonale sui cambiamenti rilevanti per il diritto (cfr. consid. 2.6.).
Inoltre
l'art. 25 lett.c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. v.art. 28 e
47 LAF), prevede che:
"
ad ogni diminuzione o aumento delle spese
riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà
prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono
i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza
presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore
a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Pertanto
a giusto titolo l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza dell'inizio
dell'impiego dell'assicurata, ha effettuato un nuovo conteggio tenendo conto
del reddito da attività dipendente percepito dal 1° marzo 2001.
Dagli atti
di causa risulta, infatti, che __________ ha cominciato a lavorare il 1° marzo
2001 presso il Bar ________ quale cameriera al 50% con uno stipendio annuo, al
netto dei contributi sociali, di fr. 15'975.-- (cfr. doc. _).
E'
pacifico dunque che le entrate annue della famiglia __________, dal mese di
marzo 2001, erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del
calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _), la quale, a titolo di guadagno
da attività lavorativa, si era basata unicamente sul reddito aziendale del
ricorrente di fr. 23'000.--.
Di
conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori (cfr. v.art. 35 RegLAF; consid.
2.5.), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo
reddito più elevato.
In simili
condizioni, dunque, ___________ ha effettivamente percepito indebitamente gli
assegni integrativi che le sono stati erogati. Essi vanno così restituiti.
2.10. Occorre ora
stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.
Come
appena esposto (cfr. consid. 2.9.), giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC
determinanti sono i nuovi redditi, calcolati su base annua.
Di
conseguenza nel conteggio va considerato il guadagno netto percepito
dall'assicurata presso il Bar __________ dal 1° marzo 2001 di fr. 15'975.--
annui (cfr. doc. _). Dalla documentazione agli atti emerge che tale attività è
terminata il 31 dicembre 2001 (cfr. doc. _).
Soltanto
dal 1° aprile 2002 l'assicurato ha ripreso a lavorare presso il Centro sociale
__________ (cfr. doc. _).
Pertanto
l'ammontare di fr. 15'975.-- va considerato nel calcolo volto alla
determinazione dell'assegno integrativo a cui aveva effettivamente diritto
l'assicurata per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2001.
Per il
mese di gennaio 2002, per contro, non va computato nessun reddito da
attività dipendente.
2.11. Il ricorrente
ha contestato l'importo conteggiato a titolo di reddito da attività
indipendente, precisando che esso, non solo non corrisponde a fr. 23'000.--
ritenuti dalla Cassa al fine di determinare l'assegno integrativo a cui
l'assicurata aveva diritto, ma nemmeno a fr. 17'000.-- ritenuti dall'Ufficio di
tassazione nella notifica di tassazione 2001/2002 su reclamo (cfr. doc. _) e
indicati dalla Cassa nei calcoli effettuati nella risposta di causa (cfr.
consid. 1.9., doc. _).
La Cassa,
il 1° marzo 2002, si è basata sui dati fiscali 1999/2000 per fissare l'importo
di fr. 23'000.-- quale reddito aziendale da conteggiare per la determinazione
dell'assegno a cui aveva diritto l'assicurata (cfr. doc._).
Il 13
agosto 2001 era tuttavia già stata emessa la notifica della tassazione
2001/2002, dalla quale si evince un reddito aziendale di fr. 20'000.-- (cfr.
doc. _). Inoltre il 13 maggio 2002, a seguito del reclamo inoltrato contro la
medesima da __________, l'Ufficio di tassazione di _________ ha poi modificato
l'importo del reddito aziendale, riducendolo a fr. 17'000.-- (cfr. doc. _).
La
decisione su reclamo non è stata impugnata, per cui occorre concludere che i
coniugi __________ l'hanno considerata corretta.
A questo
proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di
compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e
il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione
fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Per
costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve
anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26
consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, p. 242ss).
Questa
Corte, pertanto, non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica
di tassazione 2001/2002 su reclamo degli assicurati.
Di
conseguenza al fine di stabilire l'ammontare dell'assegno integrativo a cui
__________ aveva realmente diritto, quale reddito da attività indipendente, va
computato l'importo di fr. 17'000.--.
Per
quanto riguarda l'asserzione dell'insorgente relativa al fatto che il suo
guadagno nel 2001 sarebbe stato inferiore (cfr. consid. 1.3.; 1.6.), occorre
rilevare che si tratta di una semplice dichiarazione di parte non suffragata da
alcuna prova.
Dagli
atti risulta del resto che egli non ha mai tenuto un bilancio della sua attività
(cfr. doc. _).
2.12. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il
v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC
il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1°
gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr.
15'280.-, per i coniugi, almeno 22’920.- franchi e per gli orfani e per i figli
che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per
i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni
altro figlio un terzo (fr. 2'683.--).
Dal 1°
gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente
fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).
In
concreto, visto che per il calcolo degli assegni di famiglia si tiene conto dei
limiti minimi previsti dalla LPC (cfr. v. art. 24, 27; 32 LAF; consid. 2.4.) e
che il provvedimento contestato si riferisce al periodo dal 1° marzo 2001 al 31
gennaio 2002, si applicano i limiti del fabbisogno in vigore fino al 31
dicembre 2002.
Il
fabbisogno vitale della famiglia ___________, composta dalla madre, dal padre e
dalla figlia ________, è pari quindi a fr. 30'970.--, come indicato dalla Cassa
(cfr. doc. _).
2.13. Per quanto
riguarda l'importo computabile a titolo di pigione, l'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo, dal 1° gennaio 2001, di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Nel caso
di specie la famiglia _________ abita a __________ con la madre del ricorrente,
nell'immobile sito sulla particella n. ________, lasciata in eredità per i
50/100 da ___________, padre dell'insorgente, alla moglie e al figlio.
La quota-parte
di ___________ è però stata venduta alla madre per fr. 100.--, il 30 aprile
1999, mediante asta pubblica da parte dell'UEF di __________ (cfr. doc. _).
Dalle
note relative all'incontro del 18 settembre 2002 tra la Cassa e i coniugi
___________ risulta che questi ultimi non pagano nessuna pigione a __________
(cfr. doc. _). Questa circostanza ribadita dall'amministrazione nella risposta
di causa (cfr. doc. _) e nello scritto 18 febbraio 2003 al TCA (cfr. doc. _)
non è stata d'altronde contestata dal ricorrente, il quale si è limitato ad
osservare di non comprendere perché precedentemente alla risposta veniva
computato un canone di locazione di fr. 3'180.-- e successivamente solo di fr.
840.-- (cfr. doc. _).
Ne
consegue che la famiglia dell'insorgente non vive nella casa di __________ in
virtù di un contratto di locazione, bensì di un contratto di comodato ai sensi
dell'art. 305 CO.
Tale
disposto prevede che il comodato è un contratto per cui il comodante si obbliga
a concedere al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a restituirgli
la cosa stessa dopo essersene servito.
Inoltre
l'art. 307 CO sancisce che sono a carico del comodatario le spese ordinarie per
la conservazione della cosa, in specie le spese di nutrimento ove si tratti di
animali.
Egli ha
diritto al rimborso delle spese straordinarie che ha dovuto sostenere
nell'interesse del comodante.
Pertanto
nel caso di specie non deve essere conteggiato alcunché a titolo di canone di
locazione.
Visto
però che la famiglia __________, quale comodatario, deve far fronte alle spese
ordinarie, è richiamabile per analogia l'art. 16 cpv. 1 OPC AVS/AI, che si
applica qualora il contratto di locazione non contempli un importo a titolo di
spese accessorie e che prevede:
"
Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait
per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione
in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore
alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del
Codice delle obbligazioni (CO).
L'ammontare annuo del forfait è uguale alla
metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a."
Poiché
l'importo previsto all'art. 16a OPC AVS/AI è di fr. 1'680.--, l'ammontare
deducibile per le spese di riscaldamento è di fr. 840.--.
La Cassa
medesima, nella risposta di causa, ha riconosciuto che in concreto può essere
computato un forfait per le spese di riscaldamento (cfr. doc. _).
Tuttavia
secondo l'art. 16c OPC, entrato in vigore il 1. gennaio 1998 e applicabile agli
assegni di famiglia (v.art. 28 cpv. 1 LAF),
" quando
appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal
calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole
persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non
sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua
(cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito
in parti uguali.”
(cpv. 2)
A proposito
di questa disposizione il commento dell’UFAS pubblicato in Pratique VSI 1998 p.
35 stabilisce che
" Le 1er
alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il
s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de
personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas
davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque
l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera
partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le
propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le
montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes
les personnes.
Le 2e alinéa
indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par
têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des
dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en
principe"."
L'art.
16c OPC è conforme alla legge (cfr. DTF 127 V 10 = SVR 2001 EL Nr. 6) e ha in
pratica codificato quanto stabilito dalla giurisprudenza federale. Secondo il
TFA, infatti, il canone di locazione deve essere ripartito in parti uguali tra
le persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512
consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T., STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.),
anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona
(ZAK 1974 p. 556).
Lo stesso
vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i
genitori (ZAK 1977 p. 245).
Una
deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa
con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte
dell’abitazione.
Un’eccezione
è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione
un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (cfr. E.
Carigiet/U. Koch, op. cit., pag. 86, n. 223; Pratique VSI 2001 pag. 234; DTF
105 V 273; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A. e A., P 76/01).
In tale
contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è
riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli
art. 276 e 277 CC (cfr. STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A. e A., P 76/01;
Pratique VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).
Il TFA ha
ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione,
nel caso in cui la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi
fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona
che divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere
ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per
l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti
dell’amico (DTF 105 V 274).
Nel caso
in esame l'economia domestica è composta da quattro persone, e meglio da
________, _________, ________ e __________ (cfr. doc. _).
Quest'ultima
però non rientra nel calcolo degli assegni integrativi. Infatti per il
conteggio di tale assegno determinante è il nucleo familiare composto da un
genitore o da entrambi i genitori e dai figli. La legge menziona peraltro
unicamente il o i genitori e i figli e non fa riferimento ad altri parenti
(cfr. v. art. 24 cpv. 1 lett. c; 28 cpv. 1 LAF; art. 3a cpv. 4; 3b cpv. 1 lett.
a LPC; art. 7 cpv. 1 lett. b OPC). Non possono dunque essere presi in
considerazione membri della famiglia di altro grado, come per esempio i nonni,
nonostante vivano con i loro figli e nipoti (cfr. STCA del 30 gennaio 2003
nella causa S.-G., 39.2002.8).
Pertanto
l'importo di fr. 840.-- deve essere conteggiato soltanto nella misura dei 3/4,
ovvero di fr. 630.--, corrispondenti alle parti inerenti ai coniugi ___________
e alla figlia ________. La parte -1/4- relativa alla madre del ricorrente (fr.
840.-- - fr. 630.--) non deve invece essere considerata.
2.14. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che come indicato al v.art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.4.), il premio
per l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.
Pertanto,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio
cantonale (cfr. v.art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini
del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato
unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal
(v.art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono
per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. Il v.art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Per
quanto concerne il 2001 il premio di base, senza la deduzione di
eventuali sussidi, ammontava a fr. 5'834.-- (fr. 157.70.-- premio mensile per
___________, fr. 262.80 premio mensile per la moglie, fr. 65.70 per la figlia
cfr. doc. _).
I sussidi
annui erano pari a fr. 2'250.-- per il ricorrente, a fr. 2'250.-- per _________
e a fr. 588.40 per ________ (cfr. doc. _).
Va
osservato che il sussidio a favore di __________ era potenzialmente maggiore
del premio effettivamente a suo carico, pari a fr. 1'892.-- all'anno, per cui
si tiene conto unicamente di un sussidio di quest'ultimo importo.
Globalmente
quindi i sussidi determinanti erano di fr. 4'730.-- (fr. 1'892.-- + fr.
2'250.-- + fr. 588.40).
In simili
condizioni, il premio annuo a carico della famiglia ___________ ammontava a fr.
1'104.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).
Per il 2002
il premio di base, senza la deduzione dei sussidi, corrispondeva a fr. 6'493.--
(fr. 181.70 premio mensile per l'insorgente, fr. 287.50 premio mensile per la
moglie, fr. 71.90 premio mensile per la figlia, cfr. doc. _).
I sussidi
annui ammontavano a fr. 2'520.-- per ___________, a fr. 2'520.-- per la moglie
e a fr. 658.90 per ________ (cfr. doc. _).
Per il
ricorrente però, come per il 2001, si considera solamente un sussidio di fr. 2'180.--,
pari all'importo annuo del suo premio.
Complessivamente
i sussidi determinanti erano di fr. 5'359.-- (fr. 2'180.-- + fr. 2'520.-- + fr.
658.90).
Il premio
annuo a carico dell'assicurata ammontava dunque a fr. 1'134.--, a differenza di
quanto considerato dalla Cassa, la quale anche per il mese di gennaio 2002 ha
conteggiato un contributo per l'assicurazione malattia di fr. 1'104.-- (cfr.
doc. _).
2.15. Come esposto
precedentemente (cfr. consid. 2.13.), l'insorgente non è proprietario dell'abitazione
in cui vive e non risulta essere proprietario di altri fondi (cfr. doc. _).
Tuttavia
dagli atti si evince che la figlia _________, nel mese di luglio 2001, ha
ricevuto in donazione da terzi le particelle n. ________ RFP di ___________
(cfr. doc. _).
Su tutte
le particelle è stato costituito un usufrutto vita natural durante a favore di
_________ e _________ (cfr. doc. _).
Va
comunque precisato che solo il fondo n. ________ è edificato. Sullo stesso è
stata infatti costruita una cascina (cfr. doc. _).
Giusta
l'art. 3a cpv. 4 LPC, applicabile anche agli assegni integrativi in virtù del
rinvio di cui al v. art. 28 cpv. 1 LAF, le spese riconosciute e i redditi
determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto a
una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono
sommati.
Pertanto
la sostanza immobiliare di ________ deve essere considerata al fine di
determinare l'assegno integrativo a cui l'assicurata aveva diritto.
Le
proprietà di ________ e i diritti reali limitati costituiti sui menzionati
fondi sono stati iscritti a Registro fondiario nel mese di ottobre 2001
(cfr. doc. _). Si può quindi tenere conto della sostanza immobiliare solamente
a partire da questa data, visto che per l'acquisto della proprietà fondiaria
occorre l'iscrizione nel Registro fondiario (cfr. art. 656 cpv. 1 CCS).
2.16. Giusta l'art.
3c cpv. 1 lett. c LPC, applicabile agli assegni integrativi sulla base del
v.art. 28 cpv. 1 LAF:
"
I redditi determinanti comprendono:
(…)
c. Un
quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite
di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per
coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per
figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi è
preso in considerazione quale sostanza."
Per
quanto concerne la modalità di calcolo della sostanza immobiliare di proprietà
della figlia del ricorrente dal mese di ottobre 2001, va osservato che l’art.
3a cpv. 7 lett. b LPC prevede che il Consiglio federale disciplina la
valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della
sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI
"1) La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata
secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta
del Cantone di domicilio.
-
e 3) abrogati dal 1° gennaio 1999
-
La sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente
o a
una persona compresa nel calcolo delle prestazioni
complementari deve essere computata al
valore corrente.
-
In
caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore
venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a
elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il
valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire
un immobile a un valore inferiore.
-
Invece
del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di
ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale."
Se la
sostanza immobiliare serve da abitazione dell'assicurato, fa stato il cpv. 1
dell'art. 17 OPC, secondo il quale la valutazione della sostanza computabile
deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione
sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla tassazione
fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare (RCC 1991
pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne consegue
che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima
ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993,
pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la sostanza
immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere computata
non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore corrente
(valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa distinzione si
fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a dire il valore
che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni commerciali, è in
genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con valore venale si
intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli secondo le leggi di
mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la sostanza non serve
più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della
prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il
valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
Nella
fattispecie gli immobili appartenenti a ________, siti nel Comune di _________,
non servono da abitazione alla famiglia ________, la quale vive nella casa di
proprietà della madre dell'insorgente (cfr. consid. 2.13.).
Quindi
dal 1° ottobre 2001, data di iscrizione di tali fondi nel Registro fondiario
(cfr. consid. 2.15.), va computato il relativo valore venale.
In
proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale
l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il
TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che
consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione
del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio
(SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti
inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a
stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al
riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton
Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare
operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti
(STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.17. L'Ufficio
stima, con perizia 2 dicembre 2002, ha stabilito in fr. 50'950.-- il valore
venale complessivo dei fondi della figlia del ricorrente (cfr. doc. _).
Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi (cfr. DTF 125 V 353; ZAK 1986 p. 189; RAMI U
167 p. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non
pubbl. del 24. 12 1993 in re S. H; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è
completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami
approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella
presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto
qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA dell'8
ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; RAMI 1996 pag. 191 segg.;
DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).
Il
giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia,
compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione
della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli
aspetti specialistici di una determinata fattispecie (cfr. DTF 125 V 352; DTF
122 V 161).
La citata
giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve
valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale
SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite
in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
Nel caso in esame il ricorrente non ha
concretamente contestato la valutazione tecnica oggetto delle perizie
immobiliari. Agli atti non figurano dunque argomenti contrastanti i dati
forniti dall'Ufficio stima. Ritenuto inoltre come nelle sue valutazioni il
perito ha considerato gli immobili al loro stato attuale tenendo conto di tutte
le peculiarità rilevanti quali la posizione, le dimensioni, le caratteristiche
fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, gli
accessi, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse
installazioni, le infrastrutture e gli arredamenti, occorre concludere che non
vi sono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle citate
perizie. Del resto, queste si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da
uno specialista del ramo che si è basato su criteri generalmente applicabili in
questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. I referti
peritali giungono, oltre a ciò, a conclusioni logiche, conformemente a quanto
stabilito dai succitati principi giurisprudenziali.
Per questi
motivi il TCA non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che
risultano pienamente affidabili (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S. consid.
2b).
In simili
condizioni a decorrere dal 1° ottobre 2001 va considerata una sostanza
immobiliare al valore commerciale di fr. 50'950.--, come riconosciuto
dall'amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. _).
2.18. Ai fini del
calcolo dell'assegno integrativo è in ogni caso computabile unicamente 1/15 della
sostanza netta, dalla quale è stata pure dedotta la parte non computabile,
corrispondente, nel caso di specie, a fr. 55'000.-- (fr. 40'000.-- per i
coniugi + fr. 15'000.-- per la figlia; cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC; consid.
2.16.).
Per il
periodo da marzo a settembre 2001 la sostanza computabile è nulla (fr.
9'577.-- di libretto di risparmio - doc. _ - + fr. 500.-- altri fattori di
sostanza - fr. 55'000.--).
Da ottobre
a dicembre 2001, come appena visto, quale sostanza va considerato anche il valore
commerciale degli immobili di __________ di fr. 50'950.--. Pertanto, deducendo
dalla sostanza complessiva di fr. 61'027.-- (fr. 50'950.-- + fr. 9'577.-- + fr.
500.--) la parte non computabile di fr. 55'000.--, la sostanza computabile
ammonta a fr. 6'027.--.
La
sostanza convertita in reddito determinante per il conteggio in questione
corrisponde quindi a fr. 402.-- (1/15 di fr. 6'027.--)
Per il
mese di gennaio 2002 la sostanza computabile è nuovamente uguale a zero,
poiché l'ammontare del libretto di risparmio è diminuito nel 2002 a fr.
1'336.-- (cfr. doc. _; fr. 50'950.-- + fr. 1'336.-- + fr. 500.-- - fr.
55'000.--).
2.19. Il reddito
della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC,
applicabile agli assegni di famiglia in virtù del rinvio generale di cui al v.
art. 28 cpv. 1 LAF, comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti
d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. DTF 126 V
252 segg.; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2092;
Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag.
99).
Anche il
valore locativo di una casa di vacanza deve essere tenuto in considerazione.
Esso è del resto imposto pure fiscalmente. Per costante giurisprudenza federale
e cantonale, in ambito fiscale, ciò è giustificato dal fatto di avere
l'abitazione a disposizione per tutto l'anno, indipendentemente dalla sua
effettiva utilizzazione. E' cioè irrilevante l'intensità dell'uso
dell'abitazione da parte del proprietario . Anche chi non occupa o non dà in
locazione un appartamento di vacanza, deve lasciarsi imputare il valore
locativo, che è calcolato per l'intero anno, a condizione che il proprietario
né possa sempre disporre e che lo stabile sia abitabile tutto l'anno. Un'eccezione
all'imposizione del valore locativo può essere ammessa solo per appartamenti
oggettivamente inutilizzabili e che rimangono vuoti per l'impossibilità di
trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi. In altre parole,
solo impedimenti di natura oggettiva possono, se del caso, giustificare
l'esenzione del valore locativo (cfr. Circolare N. 15/1999 del 30 giugno 1999
emessa dalla Divisione delle contribuzioni, p.to 2.3.).
In
particolare nella sentenza pubblicata in RDAT II-1992 N. 8t la Camera di
diritto tributario ha deciso che nella determinazione del valore locativo di un
rustico raggiungibile in automobile tutto l'anno ma privo di riscaldamento
centrale e con un unico WC esterno debba essere considerato che esso non può
essere occupato nei mesi invernali non potendosi ragionevolmente pensare di
ottenere un a temperatura adeguata con il solo ausilio del camino e di stufette
elettriche. In simili condizioni infatti il valore di mercato diminuisce
considerevolmente. Nella fattispecie il valore locativo è stato stabilito
tenendo conto di una possibilità di abitazione limitata ai mesi da maggio a
ottobre.
Dalla
perizia dell'Ufficio stima emerge che sulla part. _________ RFP, di proprietà
di _________ e gravata da un usufrutto in favore dei genitori, è edificata una
cascina di vacanza di antica data, il cui tetto è stato riattato nel 1990,
raggiungibile a piedi tramite un sentiero di montagna dopo 25 minuti di cammino
dalla strada cantonale. Il fabbricato dispone di un camino a legna e di un WC
esterno molto semplice (cfr. doc. _).
Pertanto
a decorrere dal 1° ottobre 2001, allorché _________ è divenuta
proprietaria di tale particella, va conteggiato il valore locativo della
cascina di vacanza.
Secondo
l'art. 12 OPC AVS-AI, applicabile per analogia nel caso concreto, il valore
locativo è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale
diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo
quelli in materia di imposta federale diretta (cfr. DTF 126 V 254-256).
Giusta
l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente (cfr. DTF 126 V 255; RDAT N.
5t/II-1996; RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il
valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere
equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto
del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della
costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni
normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del
proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition
de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo
la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n.
15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad
una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente
adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di
costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in
contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a
quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio
della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi
della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Quando ai
fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato,
è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore
effettivo della pigione".
Per ragioni
di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito, di
massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%
nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1. gennaio
1991 (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle
contribuzioni, N. 15/1999; Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d'imposta delle persona fisiche 1999/2000, p.to 5).
Le istruzioni
1999/2000 per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla
Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999)
precisano inoltre che
"(…)
- Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in
vigore prima del 01.01.91
2.1. per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata
in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio
stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima si
applica:
- il 6.25% del valore di stima ufficiale del
fabbricato ridotto del
30%.
Importante: il calcolo del valore locativo
applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in
presenza della decisione favorevole dell'Ufficio stima (alla richiesta di
riduzione del valore di stima presentata dal contribuente).
2.2. per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il
riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha
presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del
valore di stima
2.2.1. nel caso in cui il nuovo valore
locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si
applica:
- la
medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la
tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento
(parte vecchia del fabbricato)
e
- il 6.25% all'aumento della
stima ufficiale ridotto del 30%.
Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso
risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo
fiscale 1997/98.
…
2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono
compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che
non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio
stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:
-
il
7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o
precedentemente;
-
il
6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e
il 01.01.89;
-
il
5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o
successivamente."
Tale modo
di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Nel caso
in esame dall'estratto del Registro censuario della particella n. ________ RFP
di ________ - Sezione ________ - risulta che il valore di stima della cascina e
del ripostiglio ammonta a fr. 9'100.-- (cfr. doc. _).
La
revisione generale delle stime del Comune di _________ - Sezione ________ - è
entrata in vigore tra il 1.1.1986 e il 1.1.1989, di conseguenza per il calcolo
del valore locativo si deve applicare il tasso del 6.5% al valore di stima.
Il valore
locativo della cascina di vacanza della figlia del ricorrente, sulla quale
questi e la moglie hanno un usufrutto vita natural durante (cfr. consid.
2.15.), è di fr. 591.50 (6.5% di fr. 9'100.--).
Inoltre,
alla luce della giurisprudenza sopra menzionata (cfr. RDAT II-1992 N. 8t),
nella determinazione del valore locativo conteggiabile deve essere in casu
tenuto conto che la cascina, essendo raggiungibile soltanto dopo 25 minuti di
cammino, non disponendo di un impianto di riscaldamento centrale e avendo il WC
esterno, può essere abitata soltanto nei mesi estivi.
Nel
calcolo dell'assegno integrativo a cui ___________ aveva diritto va dunque
conteggiato soltanto un importo di fr. 296.--, corrispondente al valore
locativo della cascina per 6 mesi (fr. 591.50 : 2).
2.20. Giusta l'art.
3b cpv. 3 lett. b LPC, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli
assegni integrativi ex v.art. 28 cpv. 1 LAF, dal reddito possono essere dedotte
le spese di manutenzione dei fabbricati e gli interessi ipotecari solo fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile (cfr. DTF 126 V 256).
Va
rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b
cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in
base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di
domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet,
op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309).
Ai sensi
dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese
effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di
computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al
contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito
concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre
1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC
del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition
du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base
all'art. 2 Reg. LT (cfr. pure circolare n° 7/1995 della Divisione delle
Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se
l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo
fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.
Nel caso
di specie per il periodo dal 1° marzo al 30 settembre 2001, a differenza
di quanto emerge dal calcolo allegato all'ordine di restituzione (cfr. doc. _),
non devono essere conteggiate spese di manutenzione dei fabbricati, poiché solo
nel mese di ottobre 2001 _________ è diventata proprietaria degli immobili
ricevuti in donazione (cfr. consid. 2.15.).
A partire
dal 1° ottobre 2001, data di iscrizione nel RFP delle proprietà di __________ e
in particolare della particella n. _________ dove sorge la cascina, invece, le
spese di manutenzione vanno considerate. Essendo questa costruzione stata
edificata sicuramente prima dell'anno 1990 (cfr. doc. _), vanno computati a
tale titolo fr. 148.-- (25% del valore locativo di fr. 591.50).
2.21. Nel calcolo
allegato alla decisione di restituzione non sono stati conteggiati gli assegni
di base, tuttavia l'assicurata dal 1° marzo al 31 dicembre 2001, lavorando al
50% presso la Pizzeria Bar __________, ha percepito mensilmente la metà
dell'assegno intero di fr. 183.--, e meglio fr. 91.50 (cfr. doc. _).
Pertanto
nel lasso di tempo dal mese di marzo al mese di dicembre 2001 va
computato l'importo, calcolato su un anno, di fr. 1'098.-- (fr. 91.50 X 12
mesi).
2.22. Per quanto
riguarda gli interessi da libretto di risparmio e di deposito dalle tavole
processuale si evince che per il 2001 essi ammontavano a fr. 63.-- (cfr.
doc. _), come risulta anche dal conteggio della Cassa annesso all'ordine di
restituzione (cfr. doc. _).
Per il 2002
però essi sono diminuiti a fr. 20.-- (cfr. doc. 81), come indicato nella
decisione relativa all'assegno integrativo con effetto dal 1° febbraio 2002
(cfr. doc. _).
2.23. Alla luce di
quanto esposto, questa Corte deve concludere che per il periodo dal 1° marzo
2001 al 30 settembre 2001, tenuto conto unicamente delle spese di
riscaldamento invece della pigione (cfr. consid. 2.13.), di nessuna spesa di
manutenzione (cfr. consid. 2.20.) e di un reddito aziendale meno elevato (cfr.
consid. 2.11.), le spese riconosciute della famiglia __________ ammontavano a
fr. 32'704.-- (fr. 1'104.-- premio cassa malati + fr. 630.-- pigione + fr.
30'970.-- fabbisogno) a fronte di un reddito complessivo di fr. 34'136.-- (fr.
15'975.-- reddito da attività dipendente + fr. 17'000.-- reddito da attività
indipendente + fr. 63.-- interesse da libretto di risparmio + fr. 1'098.--
assegni di base).
Visto che
i redditi determinanti erano più elevati delle spese riconosciute, __________
non aveva pertanto diritto a un assegno integrativo.
Per il
periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, considerate le spese di
riscaldamento invece della pigione (cfr. consid. 2.13.), delle spese di
manutenzione e un reddito aziendale di un importo inferiore (cfr. consid.
2.20.; 2.11.), la sostanza convertita in reddito (cfr. consid. 2.18.), il
reddito da sostanza immobiliare (cfr. consid. 2.19.) e gli assegni di base
(cfr. consid. 2.21.), l'insorgente disponeva di redditi di fr. 34'834.--
(fr.15'975.-- reddito da attività dipendente + fr. 17'000.-- reddito da
attività indipendente + fr. 63.-- interesse da libretto di risparmio + fr.
1'098.-- assegni di base + fr. 296.-- valore locativo + fr. 402.-- sostanza
convertita in reddito) mediante il quale doveva provvedere al pagamento delle
spese riconosciute di fr. 32'852.-- (cfr. fr. 1'104.-- premio cassa malati +
fr. 630.-- pigione + fr. 30'970.-- fabbisogno + fr. 148.-- spese di
manutenzione di fabbricati).
Anche per
questo periodo dunque i redditi determinanti superavano le spese riconosciute.
Di conseguenza alla moglie del ricorrente non doveva essere erogato un assegno
integrativo.
Nel mese
di gennaio 2002, computando le sole spese di riscaldamento (cfr. consid.
2.13.), delle spese di manutenzione, un reddito aziendale e un interesse da
libretto di risparmio di un importo inferiore (cfr. consid. 2.20.; 2.11.;
2.22.), il premio della cassa malati di un ammontare più elevato (cfr. consid.
2.14.), il reddito da sostanza immobiliare (cfr. consid. 2.19.) e non
conteggiando nessun reddito da attività dipendente (cfr. consid. 2.10.), le
spese riconosciute del ricorrente erano pari a fr. 32'882.-- (fr. 1'134.--
premio cassa malati + fr. 630.-- pigione + fr. 148.-- spese di manutenzione di
fabbricati + fr. 30'970.-- fabbisogno vitale), mentre i redditi determinanti
corrispondevano a fr. 17'316.-- (fr. 17'000.-- reddito da attività indipendente
- fr. 296.-- valore locativo + fr. 20.-- interesse da libretto di risparmio).
La
differenza tra le spese riconosciute e i redditi determinanti corrispondeva
quindi a fr. 15'566.-- (fr. 32'882.-- - fr. 17'316.--).
A tale
proposito va tuttavia ricordato che giusta il v.art. 27 cpv. 2 LAF l'importo
dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare minimo del
fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'eventuale
assegno di base effettivamente percepito (cfr. Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio
1994, pag. 16-17 e 51; v. art. 27 cpv.1 LAF; STCA del 28 aprile 1999 nella
causa S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa B.).
Nell'evenienza
concreta, tenendo conto che nel mese di gennaio 2002 a __________ non è stato
versato alcun assegno di base, l'importo massimo annuo erogabile a titolo di
assegno integrativo ammontava a fr. 8'050.-- (cfr. consid. 2.12.).
Di
conseguenza __________, per il mese di gennaio 2002, aveva diritto a un assegno
integrativo di fr. 671.-- (fr. 8'050.-- : 12 mesi), come effettivamente erogato
(cfr. consid. 1.1., doc. _).
In simili
condizioni l'ordine di restituzione deve essere rettificato nel senso che la
somma da rimborsare ammonta a fr. 6'710.-- (fr. 7'381.-- assegni integrativi
percepiti - fr. 671.-- assegno integrativo di diritto), come peraltro
riconosciuto dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. consid. 1.9., doc. _).
Il
ricorso contro l'ordine di restituzione è pertanto parzialmente accolto.
B) Ricorso
contro la decisione di rifiuto dell'assegno integrativo a decorrere dal 1°
febbraio 2002
2.24. Quando il 1°
marzo 2002 la Cassa ha emanato la decisione impugnata relativa al rifiuto di un
assegno integrativo dal 1° febbraio 2002, essa ha agito nell'ambito della
revisione periodica degli assegni di famiglia (cfr. doc. _).
L'amministrazione,
considerando il notevole cambiamento intervenuto nella situazione economica
della famiglia __________, e meglio l'inizio dell'attività lavorativa della
moglie del ricorrente presso la Pizzeria Bar __________ a far tempo dal 1°
marzo 2001 (cfr. doc. _), non solo, come visto in precedenza, ha ordinato la
restituzione di assegni integrativi percepiti a torto, ma ha pure negato il
diritto agli assegni dal 1° febbraio 2002 (cfr. consid. 1.1.; doc. _).
Tuttavia
questo impiego ha avuto termine il 31 dicembre 2001 (cfr. consid. 2.10.; doc.
_) e dal mese di gennaio al mese di marzo 2002 __________ non ha esercitato
nessun'altra attività lavorativa. Infatti solo dal 1° aprile 2002 ha reperito
una nuova occupazione presso il Centro sociale ___________.
Pertanto
essendo subentrata, il 1° gennaio 2002, un'ulteriore modifica delle condizioni
finanziarie dell'insorgente, giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC menzionato
sopra (cfr.consid. 2.9.), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla
base di un anno.
Nel
calcolo relativo al periodo a partire dal 1° febbraio 2002, a titolo di reddito
da attività dipendente, non va conseguentemente computato nulla,
differentemente da quanto indicato dalla Cassa nel provvedimento contestato
(cfr. doc. _).
Visto che
__________, dal mese di gennaio al mese di marzo 2002, non ha più lavorato come
dipendente e che _________ era attivo quale indipendente, neppure vanno
conteggiati gli assegni di base, contrariamente a quanto effettuato
dall'amministrazione (cfr. doc. _).
2.25. Per quanto
attiene all'importo del fabbisogno vitale, delle sole spese di riscaldamento e
del reddito da attività indipendente del ricorrente, vale quanto esposto in
merito al ricorso contro l'ordine di restituzione (cfr. consid. 2.12.; 2.13.;
2.11.).
Anche nel
conteggio relativo al lasso di tempo dal mese di febbraio 2002 vanno quindi
considerati il fabbisogno per una famiglia costituita da due genitori e una
figlia di fr. 30'970.--, i 3/4 dell'importo forfettario delle spese di
riscaldamento di fr. 630.-- e il guadagno da attività indipendente di fr.
17'000.-- annui.
2.26. Per quanto
riguarda la sostanza immobiliare, le spese di manutenzione dei fabbricati e il
valore locativo della cascina di vacanza costruita sulla particella
____________ di proprietà della figlia __________, va fatto pure riferimento ai
precedenti considerandi, concernenti però unicamente il periodo a decorrere dal
1° ottobre 2001, quando il cambiamento di proprietà delle particelle donate
alla figlia del ricorrente è stato iscritto nel RFP (cfr. consid. 2.17.; 2.19.;
2.20).
Più
precisamente, ai fini della determinazione dell'assegno integrativo a far tempo
dal 1° febbraio 2002, vanno conteggiate delle spese di manutenzione di
fr.148.--, un valore locativo di fr. 296.-- e una proprietà fondiaria al valore
commerciale di fr. 50'950.--.
2.27. Relativamente
alle rimanenti voci del calcolo, e meglio il premio della cassa malati, la
sostanza computabile e l'interesse da libretto di risparmio, va rilevato che la
situazione nel mese di febbraio 2002 era identica a quella del mese di gennaio
2002.
Di conseguenza
come esposto sopra, vanno computati un premio di cassa malati di fr. 1'134.--
(cfr. consid. 2.14.), un interesse da libretto di risparmio di fr. 20.-- (cfr.
consid. 2.22.) e una sostanza computabile nulla (cfr. consid. 2.18.), come del
resto riconosciuto dalla Cassa (cfr. doc. A1).
2.28. Alla luce di
quanto esposto, tenendo conto delle modifiche intervenute nel calcolo rispetto
a quanto ritenuto dalla Cassa nella decisione impugnata, ovvero lo stralcio del
computo del reddito da attività dipendente e degli assegni di base, il
conteggio delle sole spese di riscaldamento, nonché di spese di manutenzione,
di un valore locativo e di un reddito da attività indipendente meno elevati
(cfr. doc. A1, consid. 2.24., 2.25, 2.26.), risulta che le spese riconosciute
ammontavano a fr. 32'882.-- (fr. 1'134.-- premio cassa malati + fr. 630.--
pigione + fr. 148.-- spese di manutenzione di fabbricati + fr. 30'970.--
fabbisogno vitale), mentre i redditi determinanti erano pari a fr. 17'316.--
(fr. 17'000.-- reddito da attività indipendente + fr. 296.-- valore locativo +
fr. 20.-- interesse da libretto di risparmio).
La
differenza tra le spese riconosciute e i redditi determinanti corrisponde a fr.
15'566.--.
Come
visto sopra (cfr. consid. 2.23.), però in applicazione del v. art. 27 cpv. 2
LAF l'importo massimo annuo erogabile a titolo di assegno integrativo
ammontava, nell'evenienza concreta, a fr. 8'050.--, per cui a ___________, a
decorrere dal mese di febbraio 2002, doveva essere erogato un assegno integrativo
di fr. 671.-- (fr. 8'050.-- : 12 mesi), come riconosciuto anche dalla Cassa
nella risposta di causa (cfr. consid. 1.9., doc. _).
Il
gravame inoltrato contro il provvedimento con il quale la Cassa ha negato
l'erogazione di un assegno integrativo dal 1° febbraio 2002 deve, dunque,
essere accolto.
2.29. Di transenna
va ribadito che dal 1° aprile 2002 la moglie dell'insorgente ha iniziato a
lavorare presso il Centro sociale ___________ (cfr. 143, B1).
L'amministrazione,
nella risposta di causa, ha effettuato un conteggio relativo al periodo dal 1°
aprile al 31 maggio 2002 concludendo che in questo lasso di tempo __________
non aveva diritto agli assegni integrativi (cfr. consid. 1.9., doc. _).
A tale
proposito occorre osservare che l'amministrazione non ha emesso un
provvedimento formale concernente l'assegno integrativo a partire dal mese di
aprile 2002.
Di
conseguenza tale questione esula dalla presente vertenza, poiché secondo l'art.
68 LAF l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in
presenza di una decisione emessa da una Cassa per gli assegni familiari (cfr.
SVR 2003 EL nr. 2; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118
V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102
V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi,
Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
L'amministrazione
è comunque invitata a verificare se la moglie del ricorrente ha o meno diritto
a un assegno integrativo dal 1° aprile 2002. Apparentemente infatti i redditi
complessivi di fr. 38'150.-- (fr. 17'000.-- reddito da attività indipendente +
fr. 296.-- valore locativo + fr. 20.-- interesse da libretto di risparmio + fr.
18'638.-- reddito da attività dipendente - doc. 143 - + fr. 2'196.-- assegno di
base intero - doc. 143 e B1) sembrerebbero più elevati delle spese riconosciute
di fr. 32'882.-- (fr. 1'134.-- premio cassa malati + fr. 630.-- pigione + fr.
148.-- spese di manutenzione di fabbricati + fr. 30'970.-- fabbisogno vitale).
C) Ricorso
contro la decisione di rifiuto del condono
2.30. Nello scritto
del 5 marzo 2002 inoltrato da ___________ alla Cassa e ritenuto da questa Corte
quale ricorso contro l'ordine di restituzione e il rifiuto dell'assegno
integrativo dal 1° febbraio 2002, egli ha anche postulato il condono della
restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente (cfr. doc. I,
consid. 1.3., 2.2.).
2.31. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22;
Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF
118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non
ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.32. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.33. Nel caso in
esame la Cassa rimprovera ai coniugi __________ di non aver notificato
tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa della moglie a decorrere dal
1° marzo 2001 (cfr. consid. 1.4.; 1.9.). Tale informazione avrebbe permesso di
procedere all'adeguamento dell'assegno integrativo alle reali condizioni
economiche della famiglia ___________.
L'interessato,
dal canto suo, riconosce di aver commesso uno sbaglio, tuttavia ritiene di
averlo commesso in buona fede. Inoltre egli ha asserito di non poter comunque
restituire la somma richiesta, poiché le sue condizioni economiche sono
precarie (cfr. 1.3., 1.6.).
Soltanto
nell'ambito della revisione periodica degli assegni di famiglia 2002, il cui
relativo formulario è stato trasmesso dall'assicurata all'amministrazione nel
mese di gennaio 2002 (cfr. doc. 83), la Cassa è venuta a conoscenza dell'aumento
di stipendio di cui ha beneficiato __________ dal mese di marzo 2001.
2.34. Il v.art. 41
LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli
assegni familiari deve essere comunicato alla Cassa competente (cfr. consid. 2.6.).
Inoltre
il v.art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è
proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata
(cfr. consid. 2.6.).
Lo scopo
dell'obbligo di informare consiste nel permettere alla Cassa di eventualmente
modificare l'assegno di famiglia erogato a favore di un assicurato, ovvero di
adeguarlo alla situazione reale dell'interessato.
Con le
decisioni del 7 giugno 2000 e del 16 febbraio 2001 trasmesse a __________, che
le hanno accordato l'assegno integrativo a favore della figlia ________ e il
relativo aumento, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito
espressamente di quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. 59; 75)
Pertanto
__________, dopo aver ricevuto le decisioni relative all'assegno integrativo a
favore della figlia, avrebbe dovuto leggerle attentamente e constatare che la
Cassa, in quanto autorità competente, deve essere informata di ogni cambiamento
rilevante ai fini del diritto all'assegno.
Sul
provvedimento è peraltro chiaramente indicato che deve essere comunicato
l'aumento del reddito.
2.35. Va, inoltre,
segnalato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel
caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha
evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag.
162).
In una
sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita
dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare
questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La
Massima Istanza al riguardo ha precisato:
"
(…)
Le dossier permet de
conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une
modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant
de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum
d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut
parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste
de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage.
L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive
de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des
circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994
pag. 129)
Nel caso
di specie l'aumento mensile di reddito della famiglia __________ è stato
rilevante (cfr. consid. 2.5.; 2.9.).
Di
conseguenza il ricorrente e la moglie avrebbero dovuto, applicando l'attenzione
da essi ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica
commessa e rendersi conto che il calcolo degli assegni andava rivisto:
l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere
utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente
la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in
parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di
prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia:
caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg.
(124-125)).
2.36. Né
l'insorgente, né la moglie, contrariamente a quanto previsto al v.art. 41 LAF e
al v.art. 70 Reg.LAF, hanno comunicato all'organo amministrativo competente
l'inizio dell'attività lavorativa di ___________ fino al mese di gennaio 2002,
quando hanno inviato alla Cassa il formulario di revisione degli assegni di
famiglia (cfr. doc. _). Pertanto essi, dal 1° marzo 2001, data in cui la moglie
del ricorrente ha incominciato a lavorare, al 31 gennaio 2002, hanno senz'altro
violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione.
Va
inoltre segnalato che nonostante sui provvedimenti intimati a __________ fosse
stato anche specificato di comunicare ogni aumento di sostanza (cfr. consid.
2.34.; doc. _), gli assicurati nemmeno hanno avvertito la Cassa che nel mese di
luglio 2001 ___________ ha ricevuto in donazione alcuni fondi siti nel Comune
di _________, il cui cambiamento di proprietario è stato iscritto a RFP nel mese
di ottobre 2001 (cfr. consid. 2.15.).
A mente
di questa Corte la violazione commessa dai coniugi __________, avendo la Cassa
avvisato questi ultimi in modo chiaro ed esplicito circa il loro obbligo di
informare l'organo competente (cfr. consid. 2.34.), configura poi una
negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non potendo riconoscere la
buona fede dei coniugi ________, primo presupposto per ottenere un eventuale
condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 17
giugno 2002 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il
ricorso.
2.37. A titolo
abbondanziale va segnalato che qualora la restituzione di una determinata somma
dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario,
la prassi della Cassa prevede di verificare mediante un calcolo interno, da
effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei
minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato irrecuperabile
(cfr. STCA del 26 novembre 2002 nella causa P, 39.2002.28).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
contro l'ordine di restituzione è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che __________ è tenuta a
restituire l'importo di fr. 6'710.-- a titolo di assegni integrativi percepiti
a torto.
2.- Il ricorso
relativo al rifiuto dell'assegno integrativo a decorrere dal 1° febbraio 2002 è
accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all'assicurata è
riconosciuto un assegno integrativo di fr. 671.--.
3.- Il ricorso
concernente il rifiuto del condono della restituzione è respinto.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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