AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.6
Data decisione, Autorità:
16.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00006
rs/cd
Lugano
16 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2002
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 31 gennaio 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 20 marzo 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________,
__________ e __________, un assegno integrativo di fr. 379.-- mensili dal 1°
settembre al 31 dicembre 1997 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
L'amministrazione,
con provvedimento del 23 marzo 1998, ha poi aumentato l'importo dell'assegno
integrativo a fr. 500.-- mensili, con effetto dal 1° gennaio 1998 (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo di tale assegno è stato adeguato a fr. 540.-- (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione).
Il 31
marzo 1999 è nato il figlio __________. L'assegno integrativo è così stato
ricalcolato e dal 1° aprile 1999 esso ammontava a fr. 623.-- (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione).
Dal 1°
ottobre 2000 l'importo dell'assegno è stato aumentato a fr. 756.-- a seguito
dell'annunciato incremento della pigione (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
L'ammontare
dell'assegno è stato nuovamente adeguato il 1° gennaio 2001 a fr. 970.-- (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. In occasione
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione del 16 novembre 2001, ha ordinato all'assicurata di restituire
l'importo di fr. 14'563.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° febbraio
1998 al 30 aprile 2001.
A
motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
"
con decisione del 23 marzo 1998 la nostra Cassa
le ha accordato un
assegno familiare integrativo mensile di fr.
500.-- a decorrere dal
- gennaio 1998. Tale assegno è stato aumentato a
fr. 540.- con effetto 1. gennaio 1999.
Sulla richiesta per assegni di famiglia del 24 settembre 1997 ci
aveva dichiarato che suo marito beneficiava delle indennità di disoccupazione
(fr. 8'101.- netti) e svolgeva un'attività lucrativa (salario netto annuo fr.
37'378.-).
Nel corso del mese di maggio 2001, in seguito alla revisione
periodica degli assegni di famiglia, ci trasmette la seguente documentazione:
• copia
del conteggio stipendio della ditta __________ attestante il salario netto di
fr. 33'767.70 percepito da suo marito durante il periodo dal 26 gennaio 1998 al
30 settembre 1998 (fr. 50'650.- su base annua);
• copia
del certificato salario della ditta __________ per l'anno 1999 (fr. 50'154.-
netti) e per l'anno 2000 (fr. 50'160.- netti);
• copia
del contratto di lavoro del signor __________ valido dal 19 febbraio 2001 per
l'attività presso la ditta __________ (salario lordo mensile di fr. 4'360.- e,
da aprile 2001, fr. 4'540.-).
Risulta inoltre che le indennità di disoccupazione non sono più
versate dal mese di febbraio 1998 e che dal 1. ottobre 1998 al 31 dicembre
1998 il signor __________o ha lavorato presso la __________ (salario netto su
base annua fr. 46'557.80).
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone
che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare
tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo 1. febbraio 1998 al 30 aprile 2001
ha percepito a torto l'importo di fr. 14'563.- come da seguente
conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.02.1998 al
31.12.1998/11 mesi a fr. 500.-- fr. 5'500.--
dal 01.01.1999 al
31.03.1999/03 mesi a fr. 540.-- fr. 1'620.--
dal 01.04.1999 al
30.09.2000/18 mesi a fr. 623.-- fr. 11'214.--
dal 01.10.2000 al
31.12.2000/03 mesi a fr. 756.-- fr. 2'268.--
dal 01.01.2001 al
30.04.2001/04 mesi a fr. 970.-- fr. 3'880.-- fr. 24'482.--
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle
allegate):
dal 01.02.1998 al
30.09.1998/08 mesi a fr. 68.-- fr. 544.--
dal 01.10.1998 al
31.12.1998/03 mesi a fr. 410.-- fr. 1'230.--
dal 01.01.1999 al
31.03.1999/03 mesi a fr. 151.-- fr. 453.--
dal 01.04.1999 al
31.12.1999/09 mesi a fr. 234.-- fr. 2'106.--
dal 01.01.2000 al
30.09.2000/09 mesi a fr. 233.-- fr. 2'097.--
dal 01.10.2000 al
31.12.2000/03 mesi a fr. 366.-- fr. 1'098.--
dal 01.01.2001 al
31.01.2001/01 mese a fr. 580.-- fr. 580.--
dal 01.02.2001 al
31.03.2001/02 mesi a fr. 631.-- fr. 1'262.--
dal 01.04.2001 al
30.04.2001/01 mese a fr. 549.-- fr. 549.-- fr.
9'919.--
Totale assegno integrativo a nostro favore" fr. 14'563.--
=========
(cfr. doc. _)
1.3. In data 28
novembre 2001 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa,
sostenendo la propria buona fede e una situazione economica precaria (cfr. doc.
_).
Con
decisione 31 gennaio 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha
rilevato:
"
(…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il
rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la
restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue
soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il
versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona
tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della
richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere
da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione,
nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari
versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta
dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle
condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione
personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed
economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere
annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni
sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un
termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà
restituire le prestazioni indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci
ha annunciato tempestivamente i cambiamenti esposti nell'ordine di
restituzione del 16 novembre 2001.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono,
non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave."
(cfr. doc. _)
1.4. Contro
questa decisione l'assicurata, tramite l'Istituto nazionale assistenza
cittadini (__________), ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si
è così espressa:
"
(…)
In data 16 novembre 2001, l'istante ha ricevuto un ordine di
restituzione per l'importo di franchi 14'563.- (DOC _). Secondo la convenuta
detto importo sarebbe stato incassato a torto dall'avente diritto. La nostra
patrocinata tempestivamente rispondeva in data 28 novembre 2001 (DOC _)
mettendo in risalto la totale buonafede del comportamento nei riguardi della
pubblica amministrazione. D'altra parte è noto che quasi la totalità
dell'utenza si affida a organizzazioni terze per il disbrigo di atti che
presuppongono una ottima conoscenza di procedure complicate non sempre
definibili direttamente dagli stessi utenti. In data 31 gennaio 2002 la
convenuta rispondeva (DOC _) non accettando assolutamente la buonafede
dell'istante. Su questo ultimo punto ci sia consentito "insorgere":
con quale concetto il funzionario di turno può, escludendo ogni margine di
ragionevole dubbio, respingere in modo assoluto quanto asserito nel documento
_, tenuto conto che il diritto alle prestazioni - se pur ridotte - sussisteva.
Come si può escludere che una persona giunta in questo territorio da altra
nazione possa conoscere le corrette procedure, quando anche per il disbrigo di
semplici procedure come la compilazione di formulari di tassazione,
normalmente, ci si affida a organizzazioni sindacali o terze. Questo tende
sempre di più ad escludere l'utenza da una corretta conoscenza delle procedure
pubbliche, creando filtri che poi creano questi inconvenienti. Nelle seguenti
date: 26.11.01 e 7.01.02 (DOC _), a riprova del diritto all'assegno di prima
infanzia, l'istante ha ricevuto ancora detti assegni.
Tenuto conto che la famiglia dell'istante è composta, oltre che
dal coniuge, da quattro figli in tenera età e per quanto sopra descritto
chiediamo a codesto lodevole tribunale:
L'istanza è accolta, la richiesta dell'Istituto delle
assicurazioni sociali è annullata, tasse spese e ripetibili." (cfr. doc.
_)
1.5. Con risposta
11 febbraio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
(…)
Dalla documentazione consegnata agli atti sono evidenziabili i
seguenti punti:
a) accordava
alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 500.- mensili a contare dal 1.
gennaio 1998;
b) tale
riconoscimento teneva conto del fatto che il marito della ricorrente era
disoccupato e che durante la disoccupazione conseguiva un guadagno intermedio,
nel calcolo era pertanto stato conteggiato il doppio reddito;
c) in data 28
marzo 2001 la Cassa ha proceduto alla revisione periodica del diritto agli
assegni venendo a conoscenza di una situazione economica diversa da quella
conosciuta e giustificante l'erogazione degli assegni integrativi;
d) i dovuti
accertamenti hanno chiarito che la situazione economica dalla famiglia
_________ aveva subito diversi cambiamenti sin dal 1. febbraio 1998 senza che
di ciò la Cassa fosse stata debitamente informata;
e) il
ricalcolo della situazione economica dal 1. febbraio 1998 al 30 aprile 2001 ha
prodotto un ordine di restituzione di fr. 14'563.- di assegni integrativi
indebitamente percepiti;
f) nel
periodo dal 1. febbraio 1998 al 30 aprile 2001 è stato possibile accertare non
meno di tre distinte attività lucrative svolte dal marito della ricorrente che,
stante i redditi conseguiti, avevano pure provocato la cessazione dei
versamento delle indennità di disoccupazione.
Quanto precede dimostra manifestamente le omissioni commesse dalla
ricorrente per non aver debitamente informato la Cassa sui cambiamenti della
situazione economica della famiglia. L'indebito, malgrado gli avvertimenti segnalati
sulle decisioni relativi all'obbligo di informare, è dovuto a ripetute
negligenze gravi commesse dalla ricorrente.
A titolo informativo, per rispondere ad obiezioni ricorsuali,
sembra poco credibile la tesi dalla complessità della materia che non avrebbe
consentito alla ricorrente di rendersi conto dell'indebito. Agli atti risulta
che, sia in occasione della nascita di __________, sia in occasione
dell'aumento del canone di locazione, la ricorrente si mosse per chiedere
l'adeguamento delle prestazioni.
Tutto ben considerato la Cassa ritiene che le negligenze commesse
siano incompatibili con il riconoscimento della buona fede."
(cfr. doc. _)
1.6. Il 21
febbraio 2002 il __________ ha rilevato:
"
(…)
teniamo a sottolineare, per meglio evidenziare la buonafede della
nostra patrocinata, che l'istante non ha perso il diritto agli assegni
integrativi. Tutt'oggi è stata posta a questo beneficio. E' vero che il coniuge
dell'istante ha cambiato ditta ma, nella sostanza era sempre la stessa azienda
che cambiava nome, rimanendo nello stesso stabile e con gli stessi dirigenti.
Pertanto, rimaniamo convinti della non cattiva volontà della
nostra patrocinata e auspichiamo che quanto sentenzierà dia serenità alla
famiglia composta, oltre che dai genitori, da ben quattro bambini."
(cfr. doc. _)
1.7. Il doc. _ è stato sottoposto alla Cassa per conoscenza con
facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. _).
L'amministrazione è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di fr. 14'563.-- che, a mente della
Cassa, sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni
integrativi per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 30 aprile 2001.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo),
per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori,
con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli
eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione
sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del
figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una
prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il
calcolo della prestazione."
Per
l’art. 27 LAF
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché
gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla
differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o
dei figli per i quali l'assegno è
riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di
base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le
disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la
sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in
considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in
considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.3. Per l’art.
29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in
caso di cambiamento del reddito disponibile dei
genitori o della
composizione della famiglia.
2 Il
regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento
avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda
di revisione è stata inoltrata.
4 La
riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato
tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della
decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni
indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modifica
determinante."
In
proposito l’art. 35 Reg.LAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni
variazione nella comunione di persone che è
alla base del calcolo
della prestazione.
2 L'assegno
integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei
genitori.
3 Il
cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.-
all'anno dell'assegno
erogato."
Secondo
l’art. 36 Reg.LAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo
l’art. 41 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto
di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in
ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento
dell'assegno.
3 La
restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha
percepito la prestazione
indebita in buona fede e se, tenuto conto
delle sue condizioni
economiche al momento della restituzione, il
provvedimento
costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 Reg.LAF
"
1 In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei
confronti del titolare del diritto o del
beneficiario dell'assegno.
2 La
richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla
restituzione alla Cassa cantonale per gli
assegni familiari.
3 La
richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione di
ordine di restituzione della
Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS,
applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui
all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti
della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547; DTF 126 V 54).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Nel caso in
esame, a giusto titolo, l'assicurata non ha contestato l'obbligo di
restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli
atti di causa risulta, infatti, che il marito della ricorrente dal mese di
febbraio 1998 non ha più avuto diritto alle indennità giornaliere
dell'assicurazione contro la disoccupazione e che dal 26 gennaio al 30
settembre 1998 ha lavorato presso la _________ (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione), percependo fr. 38'092.-- lordi. Questo importo calcolato
su anno corrisponde, al netto dei contributi sociali, a fr. 50'650.--
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
ottobre 1998 ___________ ha poi iniziato una nuova attività presso la
___________, guadagnando negli ultimi tre mesi del 1998 fr. 12'074.-- netti,
pari a fr. 46'557.-- annui (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Nel 1999,
sempre presso la medesima ditta, ha percepito uno stipendio netto di fr. 50'154.--
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Il 1°
gennaio 2000 la _________ ha cambiato ragione sociale in ___________.
Il
coniuge dell'insorgente è rimasto alle dipendenze di tale società fino al 30
gennaio 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Nel 2000
egli ha guadagnato fr. 50'160.-- netti (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Nel mese
di gennaio 2001 __________ ha percepito lo stesso salario mensile che nel 2000,
per cui su base annua deve essere tenuto conto sempre di un reddito di fr.
50'160.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal mese
di febbraio 2001 il marito dell'assicurata ha lavorato presso la ____________,
ottenendo una retribuzione mensile di base di fr. 4'360.-- lordi (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione), che riportata su un anno corrispondeva,
dedotti gli oneri sociali, a fr. 49'537.--, comprensivi della
tredicesima (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
__________,
dal mese di aprile 2001, ha beneficiato di un aumento di salario. Mensilmente
in effetti gli venivano versati fr. 4'450.-- lordi. Il guadagno ottenuto da
questa attività lavorativa netto, calcolato su un anno, è quindi di fr. 50'524.--
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
E'
pacifico, pertanto, che le entrate annue della famiglia _________ dal mese di
febbraio 1998 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del
calcolo dell'assegno integrativo, la quale si era basata, oltre che
sull'interesse del conto di deposito e sugli assegni di base, sulle indennità
giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione percepite dal marito
dell'assicurata di fr. 8'101.-- annui e sul guadagno intermedio di fr.
37'378.--, realizzato da __________ esercitando un'attività dipendente (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di
conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzati dei cambiamenti
importanti del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF), i
calcoli dell'assegno integrativo andavano rivisti in base ai nuovi redditi più
elevati.
In simili
condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli
assegni integrativi che le sono stati erogati a favore dei quattro figli. Essi
vanno così restituiti.
2.8. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996
pag. 269).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.9. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nell'evenienza
concreta la Cassa rimprovera all'assicurata di non avere notificato
tempestivamente i cambiamenti di attività lavorativa del marito e i relativi
aumenti di stipendio (cfr. consid. 1.2.; 1.4.).
Questa
circostanza avrebbe permesso di procedere di volta in volta all'adeguamento
dell'assegno integrativo alla nuova situazione.
L'interessata
sostiene che la mancata comunicazione delle nuove entrate è attribuibile alla
sua ignoranza e che per la compilazione delle domande, come per ogni altro
problema amministrativo, richiedono l'aiuto di conoscenti e del sindacato.
Inoltre essa ha asserito di essere stata convinta che la Cassa fosse a
conoscenza dei redditi percepiti da suo marito, in quanto i datori di lavoro
avevano comunicato alla Cassa cantonale di compensazione il relativo salario
soggetto all'AVS (cfr. doc. _).
Nell'atto
ricorsuale è poi stato affermato che, provenendo da un'altra nazione e facendo
affidamento per il disbrigo di tutte le procedure a organizzazioni sindacali o
a terzi, i coniugi _________ non potevano conoscere i corretti iter
amministrativi.
Il
patrocinatore della ricorrente ha anche rilevato che in generale, ricorrendo ai
sindacati o ad altre persone, si esclude l'utenza dalla conoscenza delle
procedure pubbliche, creando filtri che poi creano inconvenienti come quello
accaduto all'assicurata (cfr. doc. _; consid. 1.4.).
2.11. Come
menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che
ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere
comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio
la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nella
fattispecie con le decisioni del 20 marzo 1998, del 23 marzo 1998, del 5 maggio
1999, del 6 dicembre 2000 trasmesse alla ricorrente, che le hanno accordato
l'assegno integrativo a favore dei figli e i relativi aumenti, la Cassa
cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione)
Pertanto
l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere
informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in
quanto autorità competente.
L'invocata
ignoranza della ricorrente (cfr. consid. 2.10.; doc. _) non trova, quindi, fondamento
nel caso di specie.
2.12. Va, inoltre
segnalato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel
caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha
evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag.
162).
In una
sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita
dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare
questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La
Massima Istanza al riguardo ha precisato:
"
(…)
Le dossier permet de
conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une
modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant
de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum
d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut
parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste
de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage.
L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive
de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des
circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation
d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994
pag. 129)
Nel caso
in esame l'aumento mensile di reddito dell'assicurata è stato rilevante (cfr.
consid. 2.7.).
Di
conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa.
In
proposito giova ricordare che l'aumento del reddito disponibile di una famiglia
deve essere utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o
eventualmente la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e
finanziati in parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e
gli assegni di prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni
di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121
segg. (124-125)).
Ciò vale
a più forte ragione, visto che, in casu, la nascita di ___________, avvenuta il
31 marzo 1999, è stata comunicata immediatamente alla Cassa (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione), così come il nuovo importo più elevato della
pigione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
In quelle
occasioni, quindi, l'assicurata si è subito resa conto che il fabbisogno della
sua famiglia sarebbe aumentato e ha agito di conseguenza per ottenere un
adeguamento dell'assegno integrativo.
L'asserzione
del rappresentante dell'assicurata che in ogni caso il marito è rimasto nella
stessa azienda, la quale ha soltanto cambiato il proprio nome (cfr. consid.
1.6.), non modifica dunque la situazione.
Infatti
qualsiasi aumento di stipendio, anche quello ottenuto lavorando presso la
medesima ditta, va annunciato alla Cassa.
2.13. La ricorrente
ha affermato di avere creduto che la Cassa fosse al corrente dei nuovi redditi
del marito, visto che i datori di lavoro avevano comunicato alla Cassa
cantonale di compensazione AVS, ai fini della fissazione dei contributi
dell'AVS, i guadagni percepiti da _________ (cfr. consid. 2.10.; doc. _).
Al
riguardo va osservato che la Cassa per gli assegni familiari e la cassa
cantonale di compensazione AVS - servizio affiliazioni e contributi, come del
resto altri servizi, fanno parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali di
Bellinzona. Gli uffici sono, tuttavia, distinti e hanno compiti differenti.
Giusta
l'art. 54 cpv. 1 lett.a LAF è in effetti alla Cassa che compete il calcolo e il
pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia.
L'art. 70
Reg.LAF (cfr. consid. 2.3.) prevede poi che ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno deve essere comunicato direttamente alla Cassa.Tale
obbligo, come visto (cfr. consid. 2.11.), è d'altronde espressamente indicato
sulle decisioni concernenti gli assegni familiari emanate dalla medesima.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998
nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, pronunciandosi in merito ad
un'assicurata che aveva sottaciuto il fatto di essersi risposata e di
conseguenza ha continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato:
"
b) A rivendicazione della sua buona fede B.
adduce in sostanza di
aver ritenuto che la Cassa cantonale di
compensazione dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo
stesso era noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni
all'AVS, quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo
numero AVS, a dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando
fu informata dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa
nel giugno 1989.
Ora, come hanno già
concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza
di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità
competente per la concessione della rendita vedovile.
Innanzitutto, l'assunto
ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la
ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i
versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte
dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il
relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si
vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la
reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita
avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata
27.8.1973 in re Z., H 28/73).
Ma a prescindere da queste
costatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa
di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che
potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia
esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi
presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle
prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire
sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare
seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e
significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di
informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non
pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88,
16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)
Pertanto
nel caso di specie è ininfluente che il Servizio affiliazioni e contributi
della Cassa cantonale di compensazione AVS fosse stato informato dei
cambiamenti di reddito di __________, in quanto non era tenuto a comunicare
tali dati alla Cassa per gli assegni familiari, né questa doveva cerziorarsi in
merito presso il menzionato servizio.
Determinante
è invece la circostanza che la Cassa per gli assegni familiari non sia stata
informata dall'assicurata di fatti rilevanti ai fini del calcolo degli assegni
di famiglia.
Dalla
documentazione agli atti emerge infatti che la Cassa ha saputo che il marito
della ricorrente dal mese di febbraio 1998 ha percepito un guadagno più elevato
di quello considerato dalla stessa unicamente nel mese di aprile 2001, allorché
l'insorgente le ha trasmesso il formulario di revisione degli assegni di
famiglia per l'anno 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
2.14. L'assicurata,
contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 RegLAF, non ha
comunicato tempestivamente i cambiamenti di posto di lavoro e i relativi
aumenti di stipendio del marito all'organo amministrativo realmente competente,
e cioè alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. Essa ha quindi
senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione.
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, considerando anche il
fatto che la Cassa l'aveva avvisata in modo chiaro ed esplicito circa il suo
obbligo di informare l'organo competente, configura una negligenza grave.
L'invocata
buona fede non può dunque essere ammessa.
Non
potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per
ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza,
confermare la decisione del 31 gennaio 2002 della Cassa cantonale per gli
assegni familiari e respingere il ricorso.
2.15. A titolo
abbondanziale, visto che l'insorgente ha asserito che di regola ricorre a
conoscenti o al sindacato per sbrigare tutte le pratiche amministrative e che,
chiedendo sempre l'aiuto di terze persone, l'utenza non conosce le corrette
procedure e in questo modo viene a crearsi un filtro che poi genera
inconvenienti come quello accadutole (cfr. consid. 2.10; 1.4.), va segnalato
che, anche nell'ipotesi in cui nel caso di specie fosse ravvisabile un
eventuale errore commesso da chi patrocina la ricorrente, quest'ultima non
sarebbe comunque liberata da ogni responsabilità.
Gli
assicurati infatti portano le conseguenze delle azioni o omissioni delle persone
alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. SVR
2001 KV Nr. 3; DTF 111 Ib 222).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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