AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.58
Data decisione, Autorità:
30.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.58
rs/sc
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2002 di
contro
la decisione del 3 giugno 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisioni del 24 luglio 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________ i un assegno integravo di fr.
976.-- mensili, a favore dei figli __________ e __________, e un assegno di
prima infanzia di fr. 198.-- mensili, con effetto dal 1° marzo 2001 (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione).
1.2. La Cassa,
con decisione 8 aprile 2002, ha ordinato a __________ di restituire l'importo
di fr. 7'816.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° marzo 2001 al 31
gennaio 2002. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
"
Con decisione del 24 luglio 2001 la nostra Cassa
le ha accordato un assegno familiare integrativo di fr. 976.-- e un assegno di
prima infanzia di fr. 198.-- a decorrere dal 1. marzo 2001.
Con la richiesta per assegni di famiglia del 14
marzo 2001 ci ha trasmesso il conteggio stipendio di gennaio 2001 per
l'attività svolta da suo marito presso la ditta __________ (salario lordo
mensile di fr. 4'600.-- x 13 mensilità = fr. 59'800.--).
In data 27 dicembre 2001 le trasmettiamo il
formulario per la revisione degli assegni di famiglia che ci viene ritornato il
25 gennaio 2002.
Da accertamenti effettuati si rileva che il
salario lordo per l'anno 2001 di suo marito è di fr. 69'060.--. Questo aumento
è dovuto alle ore straordinarie effettuate dal signor __________ durante l'anno
2001 e alla modifica del salario base passata a fr. 4'850.-- per il mese di
giugno 2001 e a fr. 4'900.-- dal 1. luglio 2001 (cfr. conteggi stipendio
trasmessi nel corso del mese di marzo 2002).
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di
famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 1. marzo 2001
al 31 gennaio 2002 ha percepito a torto l'importo di fr. 7'816.-- come
da seguente conteggio:
Assegno integrativo
percepito:
dal 01.03.2001 al
31.01.2002/11 mesi a fr. 976.-- fr. 10'736.--
Assegno integrativo
di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.03.2001 al
31.05.2001/03 mesi a fr. 662.-- fr. 1'986.--
dal 01.06.2001 al
31.12.2001/07 mese a fr. 414.-- fr. 2'898.--
dal 01.01.2002 al
31.01.2002/01 mese a fr. 214.-- fr. 214.-- fr. 5'098.--
Totale assegno
integrativo a nostro favore fr. 5'638.--
Assegno di prima
infanzia percepito:
dal 01.03.2001 al
31.01.2002/11 mesi a fr. 198.-- fr. 2'178.--
Assegno di prima
infanzia di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.03.2001 al
31.01.2002/11 mesi a fr. 0.-- fr. 0.--
Totale assegno di
prima infanzia a nostro favore fr. 2'178.--
Totale assegni di
famiglia percepiti a torto
(fr. 5'638.-- + fr.
2'178.--) fr.
7'816.--
========"
(Doc. _)
1.3. In data 15
aprile 2002 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa,
sostenendo la propria buona fede e una situazione economica precaria (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione).
Con
decisione 3 giugno 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in
particolare, ha osservato:
"
(…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono
essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in
buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44
cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto
essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta
dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a
negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi,
al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si
poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione,
nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari
versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve
essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in
base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia
citiamo:
" Obbligo
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economia; ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari
indicato nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto
delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche
l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività
lucrativa).
In caso di
inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni
indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è
riconosciuta poiché non ci ha annunciato le ore di lavoro straordinarie
effettuate da suo marito e l'aumento dello stipendio mensile passato da fr.
4'600.-- (gennaio 2001) a fr. 4'850.-- (giugno 2001).
Mancando la prima condizione cumulativa per
ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere
troppo grave." (Doc. _)
1.4. Contro
questo provvedimento l'assicurata ha interposto un tempestivo ricorso al TCA,
nel quale si è così espressa:
"
(…)
La buona fede
Mi rendo conto che è difficile portare prove per
dimostrare che ho agito in buona fede, ma vi posso assicurare che la
coincidenza della decisione dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali di
accordarmi gli assegni (decisione del 24 luglio 2001) e l'aumento del salario di
mio marito (salario lordo da fr. 4'600.-- a fr. 4'850.--) ha fatto sì che non
ci rendessimo attenti alle disposizioni legali che richiedono di annunciare
tempestivamente qualsiasi cambiamento della situazione personale.
Inoltre, proprio in quel periodo abbiamo dovuto
fare ricorso al pagamento delle ore straordinarie per far fronte alla nostra
precaria situazione finanziaria.
La richiesta di aiuto dimostra questa nostra
reale situazione e i contributi ricevuti hanno avuto un effetto benefico che
hanno permesso di affrontare con una certa sicurezza i diversi impegni che una
famiglia numerosa richiede.
Il condono
Faccio inoltre appello alla vostra comprensione,
perchè la richiesta di rimborso risulta troppo onerosa per la nostra situazione
economica.
Con il suo stipendio mio marito deve provvedere
al sostentamento dei nostri due figli (________ 1996 e ________ 1999) e dei due
figli del precedente matrimonio (________ 1982 e _______ 1984).
Malgrado il suo lavoro fisso stiamo vivendo la
condizione di "Working poor" e, per dimostrare la precarietà della
nostra situazione e la veridicità delle mie affermazioni, vi allego l'estratto
conto mensile del nostro conto corrente postale, per il periodo che va dal 1°
gennaio 2002 al 30 giugno 2002." (Doc. _)
1.5. Con risposta
15 luglio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha rilevato:
"
(…)
La ricorrente è stata posta al beneficio di un
assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia a contare dal 1. marzo
2001. Le due prestazioni, sommate, comportano il versamento di fr. 1'174.--
mensili.
A fondamento del riconoscimento di queste
prestazioni vi era un fabbisogno totale di fr. 70'890.-- e redditi ammontanti a
fr. 56'803.--: il salario mensile del marito della ricorrente era di fr.
4'600.--. In sede di revisione periodica del diritto ai due tipi di assegno, la
Cassa è venuta a conoscenza nel gennaio 2002 dell'esistenza di un reddito di
lavoro ben più consistente di quello conosciuto. In particolare si è potuto
rilevare che il salario mensile era passato da fr. 4'600.-- a fr. 4'900.--. Di
questa importante modifica la ricorrente non ha mai dato notizia prima del
gennaio 2002.
Le decisioni notificate dalla Cassa indicano
l'obbligo di annunciare cambiamenti della situazione economica, pena la
restituzione delle prestazioni percepite indebitamente.
Nella presente fattispecie l'omissione commessa
dalla ricorrente non è compatibile con il riconoscimento della buona
fede." (Doc. _)
1.6. Il 29 luglio
2002 l'insorgente ha puntualizzato:
"
mi rendo conto che è difficile portare prove
concrete per dimostrare che ho agito in buone fede, ma vi posso assicurare che
non avevo intenzione di frodare nessuno, per quanto riguarda la mia buona fede
potete avere solo la mia parola.
Per la richiesta di condono, faccio appello alla
vostra comprensione, perché la richiesta di rimborso risulta troppo onerosa per
la nostra situazione economica.
Al riguardo allego la sentenza di divorzio di mio
marito, che deve provvedere anche al sostentamento dei suoi due figli del
precedente matrimonio, oltre che ai nostri due figli.
Inoltre allego l'estratto conto del nostro conto
corrente, situazione al 26 luglio 2002, spese fisse, affitto, lettera del
proprietario dello stabile, cassa malati, polizza di assicurazione, certificati
di salario di mio marito, per il mese di giugno e luglio. Faccio notare che per
sbaglio risulta che per il mese di giugno mio marito ha percepito quattro
assegni per figlio, visto che per la figlia maggiore Michela (1982) non ne ha
più diritto. Il datore di lavoro ha corretto versando solo due assegni per
figlio per il mese di luglio.
Allego pure i pagamenti da effettuare per il
31.07.2002.
Spero che non questi ulteriori documenti possiate
rendervi conto della nostra situazione precaria." (Doc. _)
1.7. Pendente causa
questa Corte ha invitato l'assicurata a trasmettere i certificati di salario
del marito relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2001 e le ha posto i seguenti
quesiti:
" - Quando sono stati stabiliti i picchetti da effettuare
nell'anno 2001 presso la ditta in cui lavora suo marito, la ________? Sono
stati programmati all'inizio dell'anno o di mese in mese?
-
In generale chi decide quali dipendenti effettueranno i
picchetti presso la _________? In particolare chi ha deciso che suo marito
avrebbe svolto dei picchetti nel 2001?
-
Tutti i dipendenti della _________ effettuano
dei picchetti?
-
Quando suo marito e il datore di lavoro si sono accordati in
merito alle ore straordinarie da compiere?
-
Suo marito sapeva in anticipo in quali mesi del 2001 avrebbe
svolto delle ore straordinarie?
-
Era stata stabilita una data di inizio dello svolgimento delle
ore supplementari?
-
Il numero di ore da effettuare oltre il normale orario di
impiego veniva fissato anticipatamente?" (Doc. _)
Il 15
gennaio 2003 __________ ha risposto:
"
(…)
allegato come da voi richiesto fotocopia dei
certificati di salario di mio marito __________ relativi ai mesi di gennaio e
febbraio 2001.
Faccio notare che in questi due mesi mio marito
non ha svolto ore straordinarie.
In risposta ai vostri quesiti:
-
I picchetti vengono stabiliti all'inizio di
ogni mese.
-
Il signor ___________ titolare della ditta _________ decide a
turno chi deve svolgere il picchetto.
-
Tutti i dipendenti effettuano i picchetti.
-
Le ore straordinarie non vengono stabilite in anticipo. Se un
lavoro non è finito, allora il dipendente deve lavorare di più per portare a
termine il lavoro a lui affidato. (vedi contratto lavoro)
Per concludere le ore straordinarie non vengono
stabilite né con data né per qualità, ma solo al momento in cui si sta
svolgendo un determinato lavoro.
Con questo mio scritto spero di avere soddisfatto
i vostri quesiti.
Per ulteriori informazioni sono sempre a vostra
disposizione, oppure potete anche rivolgervi direttamente alla ditta
__________."
(Doc. _)
1.8. La Cassa, il
28 gennaio 2003, ha comunicato:
"
abbiamo letto con attenzione quanto scritto
dalla signora _________ in risposta alla vostra lettera del 10 gennaio 2003.
Riteniamo che la decisione di rifiuto del condono
sia pienamente giustificata per i seguenti motivi:
a) per la mancata indicazione dell'aumento del salario da fr.
4'600.-- a fr. 4'850.-- da giugno 2001 e a fr. 4'900.-- a luglio 2001;
b) per la mancata indicazione dei picchetti e delle ore
straordinarie che nel solo periodo 1. marzo 2001 - 31 gennaio 2002 hanno fatto
guadagnare al marito della ricorrente un importo di fr. 6'470.-- superiore a
quanto calcolato dalla Cassa;
c) complessivamente il nucleo familiare nell'anno 2001 ha potuto
contare su redditi di quasi fr. 10'000.-- superiori a quanto conosciuto dalla
Cassa." (Doc. _)
1.9. Il doc. _ è
stato inviato all'assicurata per conoscenza con facoltà di presentare eventuali
osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. _).
L'interessata
è rimasta silente.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di fr. 7'816.-- che presumibilmente
sono stati percepiti a torto a titolo di assegni integrativi e di prima
infanzia dal 1° marzo 2001 al 31 gennaio 2002.
Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in
vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio
2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia
sono in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag.
489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 7 marzo 2003 nella causa G., H
305/01; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA del 20 gennaio
2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110
consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame si riferisce a un periodo (1° marzo 2001 - 31 gennaio 2002 e decisione
del 3 giugno 2002) precedente all'entrata in vigore della modifica delle
disposizioni della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al
31 dicembre 2002, rispettivamente al 31 gennaio 2003 per gli assegni integrativi
e gli assegni di prima infanzia.
L’assegno
integrativo è regolato ai v.art. 24ss LAF.
Il v.art.
24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"Il genitore domiciliato nel Cantone ha
diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per il
v.art. 27 LAF
"1
L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli
eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono
in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni
(v.art. 34 Reg.LAF).
2.2. L’assegno di
prima infanzia è regolato ai v.art. 31ss LAF.
Il v.art.
32 LAF prevede per le famiglie biparentali in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne
esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli
eventuali
obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24
cpv. 1 lett.
c)."
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Da quanto
esposto al v.art. 31 lett. c LAF, che richiama il v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF
in vigore fino al 31 gennaio 2003, emerge che il calcolo per stabilire il
diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno
integrativo.
Secondo
il v.art. 36 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (v.art. 56 Reg.LAF).
2.3. Per il
v.art. 29 LAF
"1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
La stessa
disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia al v.art. 37 LAF.
In
proposito il v.art. 35 Reg.LAF precisa che
"1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
il v.art. 36 Reg.LAF inoltre
"L'assegno integrativo è soppresso in
qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo il
v.art. 41 LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario
sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente
la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che
"Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo il v.art. 42 LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario e
i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono il v.art. 44 LAF prevede che
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per il
v.art. 76 Reg.LAF:
"1 In caso
di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del
diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
il v.art. 47 LAF, infine,
"Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione
cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo
giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Nel caso in esame,
a giusto titolo, ___________ non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto
valere dalla Cassa.
Dagli
atti di causa risulta infatti che la ___________, presso la quale lavora
___________, marito della ricorrente, gli ha aumentato lo stipendio da fr.
4'600.-- lordi mensili a fr. 4'850.-- per il mese di giugno 2001,
rispettivamente a fr. 4'900.-- a decorrere dal mese di luglio 2001 (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
Inoltre
_________ durante l'anno 2001, ha effettuato mensilmente, ad eccezione dei mesi
di gennaio, agosto e dicembre 2001, dei picchetti, percependo fr. 200.-- ogni
volta. Nei mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2001 egli ha pure svolto
delle ore di lavoro straordinario che gli sono state pagate (cfr. doc _ agli
atti dell'amministrazione).
Nel mese
di gennaio 2002 al marito della ricorrente sono stati corrisposti, quale
stipendio, fr. 4'900.-- lordi e, a titolo di indennità di picchetti, fr. 200.--
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Egli non ha invece effettuato ore
straordinarie.
La Cassa
nei nuovi conteggi dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia ha
così tenuto conto di un guadagno al netto dei contributi sociali (AVS 5,05%; AD
1,5%; infortuni non professionali 1,8% e previdenza professionale) di fr.
58'556.-- dal 1° marzo al 31 maggio 2001, di fr. 61'535.-- per il mese di
giugno 2002 e di fr. 61'530.-- dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 e per il mese
di gennaio 2002 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
E'
pacifico che tali importi sono superiori al reddito considerato dalla Cassa
nelle decisioni con le quali erano stati accordati all'assicurata l'assegno
integrativo e l'assegno di prima infanzia a far tempo dal 1° marzo 2001.
L'amministrazione infatti si era basata unicamente sullo stipendio base
percepito dal marito dell'assicurata fino al 31 maggio 2001 di fr. 4'600.--
lordi mensili, corrispondenti a fr. 52'406.-- annui ( cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Pertanto
risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del
reddito disponibile dell'assicurata (cfr. v. art. 35 Reg.LAF), i calcoli
dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia andavano rivisti in
base ai nuovi redditi più elevati.
In simili
condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente, da un profilo oggettivo,
percepito a torto gli assegni integrativi, in misura parziale, e gli assegni di
prima infanzia, integralmente. Essi vanno così restituiti (cfr. consid. 2.6.).
2.8. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22;
Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF
118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non
ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.9. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nel caso in
esame la Cassa rimprovera all'assicurata sia di non aver notificato
tempestivamente gli aumenti di stipendio del marito, che di non aver comunicato
le entrate supplementari percepite dal medesimo a seguito dello svolgimento di
ore straordinarie presso il suo datore di lavoro (cfr. consid. 1.3., 1.5.).
Tali informazioni avrebbero permesso di procedere all'adeguamento dell'assegno
integrativo e di prima infanzia alle reali condizioni economiche della famiglia
_________.
L'interessata,
dal canto suo, sostiene che visto che le decisioni del 24 luglio 2002 con le
quali la Cassa ha riconosciuto il diritto a un assegno integrativo e di prima
infanzia sono state emanate nello stesso periodo in cui ha avuto luogo
l'aumento di stipendio del marito, essi non sono stati attenti alle
disposizioni legali che prevedono l'obbligo di annunciare qualsiasi
cambiamento. Inoltre i coniugi _________ hanno dovuto fare ricorso al pagamento
delle ore straordinarie di lavoro effettuate, poiché la loro situazione
finanziaria è precaria.
Il
rimborso dell'importo richiesto è poi troppo oneroso per le loro condizioni
economiche, tenuto conto anche della circostanza che il marito deve provvedere
pure al sostentamento dei due figli nati da un precedente matrimonio (cfr.
consid. 1.4.).
Soltanto
nell'ambito della revisione periodica degli assegni di famiglia 2002, il cui
relativo formulario è stato trasmesso dall'assicurata all'amministrazione nel
mese di gennaio 2002 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la Cassa è
venuta a conoscenza dell'aumento di stipendio di cui ha beneficiato __________
dal mese di giugno 2001. Da accertamenti più puntuali è inoltre risultato che
quest'ultimo, nel 2001, ha anche percepito delle indennità per picchetti e ha
effettuato dalle ore straordinarie che gli sono state pagate.
2.11. Il v.art. 41
LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli
assegni familiari deve essere comunicato alla Cassa competente (cfr. consid. 2.
4.).
Inoltre
il v.art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è
proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata
(cfr. consid. 2.4.).
Lo scopo
dell'obbligo di informare consiste nel permettere alla Cassa di eventualmente
modificare l'assegno di famiglia erogato a favore di un assicurato, ovvero di
adeguarlo alla situazione reale dell'interessato.
L'art. 25
cpv. 1 lett. c OPC concernente la modificazione della prestazione complementare
annua, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. v.art. 28 e 47 LAF),
prevede che:
"
ad ogni diminuzione o aumento delle spese
riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà
prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i
nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente
alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120
franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Per la
modifica dell'assegno di famiglia è dunque determinante che l'incremento dei
redditi duri per un lasso di tempo abbastanza lungo.
Per
quanto concerne l'incremento dello stipendio base del marito
dell'assicurata, va osservato che il primo aumento ha avuto effetto dal 1°
giugno 2001 ed è stato attestato dal certificato di salario del 30 giugno 2001,
mentre il secondo è stato attuato dal 1° luglio 2001, come risulta dal
certificato di salario del 31 luglio 2001, ed è rimasto valido perlomeno fino
al mese di luglio 2002 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione; _).
Con le
decisioni 24 luglio 2001 trasmesse alla ricorrente, che le hanno accordato
l'assegno integrativo a favore dei figli _________ e ________ e l'assegno di
prima infanzia, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito
espressamente di quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione)
Pertanto
l'assicurata, dopo aver ricevuto le decisioni relative all'assegno integrativo
a favore dei figli e all'assegno di prima infanzia, avrebbe dovuto leggerle
accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità competente, deve
essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno.
Sul
provvedimento è peraltro chiaramente indicato che deve essere comunicato
l'aumento del reddito.
2.12. Va, inoltre,
segnalato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel
caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha
evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag.
162).
In una
sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita
dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare
questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La
Massima Istanza al riguardo ha precisato:
"
(…)
Le dossier permet de
conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une
modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant
de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum
d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut
parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste
de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage.
L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive
de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des
circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation
d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994
pag. 129)
Nel caso
di specie l'aumento mensile di reddito dell'assicurata è stato rilevante (cfr.
consid. 2.3.; 2.7.).
Di
conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa e
rendersi conto che il calcolo degli assegni andava rivisto: l'aumento del
reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere utilizzato per le
necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente la soppressione
degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in parte tramite
le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia
(cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche,
sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).
2.13. L'insorgente,
contrariamente a quanto previsto al v.art. 41 LAF e al v.art. 70 Reg.LAF, non
ha comunicato all'organo amministrativo competente l'aumento di stipendio del
marito fino al mese di gennaio 2002, quando ha inviato alla Cassa il formulario
di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione). Pertanto essa, dal 1° giugno 2001, data in cui ha avuto
luogo l'incremento del salario, al 31 gennaio 2002, ha senz'altro violato il
proprio obbligo di informare l'amministrazione.
Benché la
Cassa nel mese di giugno 2001 non avesse ancora deciso in merito agli assegni -
i relativi provvedimenti sono del 24 luglio 2001 - l'assicurata doveva comunque
essere consapevole che l'amministrazione possedeva la documentazione
concernente lo stipendio percepito dal marito fino al 31 maggio 2001, visto che
la medesima con la richiesta di assegni di famiglia del mese di marzo 2001
aveva allegato unicamente il certificato di salario del mese di gennaio 2001
(cfr. doc. _). Essa quindi avrebbe dovuto senza indugio avvisare la Cassa del
primo aumento della retribuzione mensile del marito.
La
ricorrente, del resto, non solo non ha informato l'amministrazione prima
dell'emissione dei provvedimenti che le hanno erogato gli assegni di famiglia,
ma nemmeno dopo aver ricevuto le decisioni della Cassa basate sul reddito percepito
dalla famiglia __________ fino al 31 maggio 2001 e con menzionato il chiaro ed
esplicito avvertimento d'annunciare ogni cambiamento (cfr. consid. 2.11.).
Inoltre
le decisioni della Cassa sono del 24 luglio 2001, mentre il certificato di
salario del mese di luglio 2001, che attesta il secondo aumento di stipendio da
fr. 4'850.-- a fr. 4'900.-- è datato 31 luglio 2001 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Verosimilmente
dunque l'insorgente ha ricevuto prima i provvedimenti della Cassa enuncianti il
dovere di comunicare ogni modifica delle condizioni personali ed economiche e
in seguito il certificato di salario del mese di luglio 2001. Conseguentemente
l'assicurata avrebbe dovuto, al più tardi dopo la ricezione di tale attestato,
informare l'amministrazione perlomeno del secondo aumento di stipendio del
marito.
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata configura pertanto una
negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa
relativamente al mancato annuncio dell'incremento dello stipendio di __________
a decorrere dal 1° giugno 2001.
2.14. Dagli atti
emerge poi che al coniuge della ricorrente nel corso del 2001 sono state
corrisposte delle indennità per aver effettuato dei picchetti.
Più
precisamente egli ha svolto dei picchetti nei mesi di febbraio, marzo, aprile,
maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2001 (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione), percependo ogni volta fr. 200.---.
L'assicurata,
rispondendo a delle precise domande postele da questa Corte, ha rilevato che i
picchetti vengono stabiliti all'inizio di ogni mese. Il datore di lavoro
sceglie a turno chi deve effettuarli, comunque essi vengono svolti da tutti i
dipendenti (cfr. consid. 1.7.). Il contratto di lavoro concluso l'11 gennaio
2001 tra _________ e la _________ contempla, del resto, che il dipendente "circa
ogni 5 settimane deve fare un fine settimana un servizio di picchetto " e
che l'indennità per picchetto è pari a fr. 200.-- (cfr. doc. _).
Pertanto
l'esecuzione dei picchetti era stato stabilito anticipatamente e ne era stata
fissata la frequenza e la retribuzione. Come appena esposto, era stato previsto
che i picchetti venissero svolti ogni 5 settimane, ovvero circa 9 volte
all'anno (52 settimane annue : 5). ________ dunque ha compiuto i picchetti
regolarmente, visto che ne ha effettuati proprio 9. Inoltre la retribuzione di
questa incombenza non variava, bensì corrispondeva sempre a fr. 200.-- lordi a
picchetto, come indicato nel contratto di lavoro.
Considerato
che lo svolgimento di tali picchetti era stato previsto, unitamente alla
frequenza e al quantum della retribuzione, espressamente nella convenzione
sottoscritta dal medesimo l'11 gennaio 2001 (cfr. doc. _), l'assicurata doveva
sapere che il guadagno del coniuge sarebbe stato incrementato dalle indennità
per i picchetti a decorrere dal mese di gennaio 2001. La ricorrente quindi
avrebbe dovuto informare la Cassa di questa circostanza già nel mese di marzo
2001 al momento dell'inoltro della domanda degli assegni, poiché essa è stata
esplicitamente avvisata di fornire indicazioni complete riguardo alle sue
entrate.
Sul
formulario per la richiesta degli assegni integrativi e di prima infanzia è
infatti indicato:
"
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver risposto
in modo completo e conforme alla verità a tutte le domande. Prende atto che è
punibile se ha fornito indicazioni non vere o incomplete, sia per negligenza
sia allo scopo di ottenere illecitamente per sé o per terze persone un assegno
familiare. La somma ricevuta indebitamente dovrà essere restituita." (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Quando i
coniugi _________ hanno compilato la richiesta di assegni, il marito della
ricorrente aveva oltretutto già ricevuto l'indennità per picchetti relativa al
mese di febbraio 2001, come si evince dal certificato di salario del mese di
febbraio 2001 stilato all'attenzione di __________.
L'assicurata
neppure si è attivata nei confronti della Cassa, chiarendo la loro reale
situazione economica, dopo aver ricevuto le decisioni del 24 luglio 2001, pur
potendo rendersi conto che il reddito da attività dipendente del marito
conteggiato non era comprensivo delle indennità di picchetto, in quanto mai
dichiarate.
Per
contro l'amministrazione è venuta a conoscenza della retribuzione riguardante i
picchetti svolti dal marito della ricorrente soltanto nel mese di febbraio
2002, esperendo delle indagini approfondite in sede di revisione annuale degli
assegni.
Anche
nella mancata comunicazione della retribuzione relativa ai picchetti si ravvisa
dunque una grave negligenza da parte della ricorrente, per cui non può esserle
riconosciuta la buona fede.
2.15. Dai
certificati di salario agli atti emerge infine che nei mesi di marzo, maggio,
giugno e luglio 2001 _________ ha svolto delle ore di lavoro straordinario
che gli sono state pagate, e meglio 35 ore nel mese di marzo 2001 a fr.
26.--/h, 50 ore nel mese di maggio 2001 a fr. 26.--/h, 35 ore nel mese di
giugno 2001 a fr. 27.--/h e 45 ore nel mese di luglio 2001 a fr. 27.--/h (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
L'insorgente
ha spiegato che le ore straordinarie non vengono stabilite in anticipo. Esse
sono effettuate per completare un lavoro non terminato (cfr. consid. 1.7.). Ciò
corrisponde effettivamente a quanto previsto dal contratto di impiego (cfr.
doc. _).
Nell'evenienza
concreta va osservato che nei mesi in cui il marito dell'assicurata ha
effettuato del lavoro supplementare, la Cassa non aveva ancora emanato i
provvedimenti del 24 luglio 2002 relativi agli assegni di famiglia, tuttavia la
ricorrente aveva già compilato e inoltrato la richiesta di assegni esponendo il
suo stato economico agli inizi del 2001 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Pertanto
a mente di questa Corte l'assicurata, nel periodo tra il mese di marzo e il
mese di luglio 2001, avrebbe dovuto, consapevole del fatto che la Cassa era in
possesso unicamente del certificato di salario del marito del gennaio 2001
inviatole con la domanda di assegni, informare l'amministrazione che durante
alcuni mesi il marito aveva percepito delle entrate più elevate grazie allo
svolgimento di ore straordinarie. Essa infatti non poteva non realizzare che i
calcoli degli assegni che la Cassa avrebbe effettuato sarebbero stati errati,
visto che, perlomeno riguardo ad alcuni mesi, non avrebbero rispecchiato
l'effettiva situazione finanziaria della famiglia _________.
A più
forte ragione allorché la ricorrente, alla fine del mese di luglio 2001, ha
ricevuto le due decisioni che le hanno accordato gli assegni con effetto dal 1°
marzo 2001, in cui è stato menzionato l'obbligo di annunciare alla Cassa ogni
aumento di reddito, avrebbe potuto e dovuto comprendere che il guadagno da
attività dipendente del marito considerato in tali provvedimenti non
corrispondeva al vero, poiché per i mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2001
non era stata computata la retribuzione per le ore straordinarie, il cui
quantum era o almeno avrebbe dovuto essere ben noto alla stessa.
Se
l'insorgente, che peraltro di formazione è impiegata di ufficio (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione), avesse prestato la dovuta attenzione a dette
decisioni non avrebbe potuto sfuggirle che per i mesi di marzo, maggio, giugno
e luglio 2001 le sarebbero stati versati retroattivamente degli assegni a cui
parzialmente non aveva diritto, dato che in questi mesi le entrate erano state
superiori a quanto considerato dall'amministrazione.
Se
l'assicurata avesse avvertito la Cassa di quanto percepito dal marito per le ore
straordinarie, almeno alla fine del mese di luglio 2001, l'amministrazione
avrebbe potuto bloccare il versamento degli assegni e ricalcolare le
prestazioni che spettavano all'assicurata.
Di
conseguenza l'assicurata, non comunicando alla Cassa le maggiori entrate dei
mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2001 dovute alle ore supplementari
svolte, ha commesso una grave negligenza. Essa non può dunque essere
considerata in buona fede.
Di
transenna va segnalato che la presente fattispecie si distingue dal caso
giudicato dal TCA con sentenza dell'11 giugno 2002 nella causa M. (inc.
39.01.58), in cui è stato considerato che, non sapendo in anticipo se e in che
misura al coniuge sarebbe stata data la possibilità di effettuare delle ore
straordinarie, un'assicurata aveva percepito in buona fede gli assegni
integrativi erogatile.
Infatti
in quella vertenza, allorché il marito ha iniziato a svolgere delle ore
straordinarie, all'assicurata venivano già versati gli assegni di famiglia. La
Cassa non avrebbe quindi potuto comunque, a differenza dell'evenienza ora in
esame in cui, quando è stato effettuato del lavoro straordinario,
l'amministrazione non aveva ancora emesso le decisioni degli assegni, tener
conto immediatamente di tali entrate.
A tale
proposito questa Corte, nella sentenza dell'11 giugno 2002, ha in particolare
rilevato:
"
(…) Nel caso di specie per contro l'aumento del
salario non era stato stabilito in maniera precisa, per un periodo di tempo di
durata indeterminata e con effetto a partire da una data definita.
Il numero di ore da compiere oltre il normale
orario di impiego non era poi stato precisato.
Il datore di lavoro aveva semplicemente chiesto
agli operai se erano disposti a svolgere, in un momento di necessità, ore
supplementari. Come precisato dalla A. SA, il lavoro straordinario non è in
generale programmabile (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), per cui
era impossibile essere al corrente anticipatamente del numero di ore che i
lavoratori avrebbero effettuato.
Dalla documentazione agli atti emerge in effetti
che il marito dell'assicurata ha iniziato a compiere ore straordinarie soltanto
dal mese di febbraio 2000 e che la quantità delle stesse mutava ogni mese.
M. ha effettuato complessivamente 147.10 ore di
lavoro nel mese di gennaio 2000, 193.53 ore nel mese di febbraio 2000, 202.56
ore nel mese di marzo 2000, 162.70 ore nel mese di aprile 2000, 215.93 ore nel
mese di maggio 2000, 148.41 ore nel mese di giugno 2000, 199.43 ore nel mese di
luglio 2000, 85.78 ore nel mese di agosto 2000. 208.26 ore nel mese di
settembre 2000, 195.70 ore nel mese di ottobre 2000, 196.46 nel mese di
novembre 2000, 142.20 ore nel mese di dicembre 2000 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Nei mesi di aprile, giugno, agosto e dicembre
2000 egli non ha quindi svolto del lavoro supplementare.
Prima della fine di ogni mese, M. non sapeva
pertanto né se avrebbe effettuato delle ore straordinarie, né il relativo
numero. Egli quindi ignorava se ed eventualmente di quanto il suo stipendio
mensile sarebbe aumentato.
Solamente alla fine dell'anno 2000, valutando
complessivamente le entrate di cui ha beneficiato, il marito della ricorrente
ha, o perlomeno avrebbe, potuto rendersi conto dell'effettivo incremento del
suo reddito.
M. si è reso disponibile a lavorare oltre il
normale orario di impiego per tentare di guadagnare di più, al fine di
provvedere in modo adeguato alle necessità della sua famiglia, in primo luogo
al pagamento delle accresciute spese causate dalla malattia del suo bambino,
che, non essendo congenita, non è stata presa a carico dall'AI (cfr. doc. 73,
74 agli atti dell'amministrazione).
Un'eventuale comunicazione alla Cassa della
semplice volontà del coniuge dell'assicurata di aumentare il suo reddito
sarebbe tuttavia stata ininfluente, in quanto gli assegni integrativi vengono
calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza, che nella
fattispecie non erano ancora definiti (cfr. per
casi analoghi DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267; STCA del 9 ottobre
2001 nella causa M.M., 39.2001.16).
Anche il fatto che l'assicurata non abbia
informato la Cassa alla fine di ogni mese in cui suo marito ha svolto ore
supplementari di lavoro è irrilevante, visto che per il mese concernente
l'annuncio essa aveva comunque già percepito l'assegno integrativo, che è
versato all'inizio di ogni mese (cfr. art. 38 cpv. 3 LAF), ignara
dell'ammontare dello stipendio mensile del coniuge e che per i mesi successivi
non era possibile procedere a una modifica dell'assegno, poiché l'aumento del reddito
non era durevole ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC.
Si tratta evidentemente di un caso limite (cfr. STFA del 29 gennaio 2001 nella causa R., I 144/98; STCA del
24 aprile 2001 nella causa M.-S., 39.2000.39)."
(cfr. STCA dell'11 giugno 2002 nella causa M.,
39.2001.58; la sottolineatura è del redattore).
2.16. Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della
ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, né
relativamente al mancato annuncio alla Cassa degli aumenti dello stipendio di
base del marito (cfr. consid. 2.11.; 2.12.; 2.13.), né riguardo al fatto di non
averla informata in merito ai maggiori guadagni corrisposti al coniuge per i
picchetti e le ore straordinarie effettuati (cfr. consid. 2.14.; 2.15.), deve
confermare la decisione del 3 giugno 2002 della Cassa cantonale per gli assegni
familiari e respingere il ricorso.
A titolo
abbondanziale va rilevato che qualora la restituzione di una determinata somma
dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario,
la prassi della Cassa prevede di verificare mediante un calcolo interno, da
effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei
minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato
irrecuperabile (cfr. STCA del 26 novembre 2002 nella causa P., 39.2002.28).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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