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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.53
Data decisione, Autorità:
12.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00053
dc/gm
Lugano
12 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2002 di
__________,
2.
__________,
contro
la decisione del 15 maggio 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto che, - con decisione 15
maggio 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a
__________ e __________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti
indebitamente dal 1° settembre 2000 al 30 aprile 2002 (cfr. doc. _);
- contro
l'ordine di restituzione gli assicurati sono tempestivamente insorti, e si sono
così espressi:
"
Ci riferiamo al vostro scritto 15 maggio 2002 e
teniamo a precisare quanto segue:
- Siamo
a tutt'oggi in attesa di un primo versamento di una rendita AI + arretrati.
L'ufficio AI ha riconosciuto una rendita d'invalidità retroattiva al 1.
settembre 2000.
Per
diversi gravi errori di diagnosi da parte dei medici il mio caso è stato
clinicamente preso in considerazione solo dal 1. settembre 2000 mentre le
sofferenze e dolori erano presenti da lungo tempo; le quali hanno avuto per
conseguenza numerose interruzioni di lavoro e l'inizio delle difficoltà
finanziarie.
Nel
mese di novembre 1999 abbiamo inoltrato una domanda di rendita AI. Nell'attesa
di una decisione che come ci è stato comunicato, richiedeva un certo tempo,
l'operatore sociale del nostro comune ci ha indirizzati sulla domanda per
l'ottenimento delle prestazioni per gli assegni integrativi.
In
nessun momento ci è stato esplicitamente detto che tali assegni dovevano essere
rimborsati.
Per
di più non siamo a conoscenza del fatto che nel nostro cantone un padre di
famiglia non possa beneficiare degli assegni familiari indipendentemente dalla
sua situazione professionale.
- Dopo
questi tre lunghi anni senza reddito fisso l'unico prezioso aiuto finanziario
fu il versamento di questi assegni integrativi + quello di mio suocero ora in
pensione. E' importante precisare che ho contratto diversi debiti durante
questi anni onde poter provvedere alla mia famiglia (cassa malati, affitto,
ecc.) che sono senza lavoro e che ci ritroviamo attualmente in una difficile
situazione economica. Ho purtroppo diversi atti di carenza di beni al mio
"attivo".
Per
questo motivo riteniamo di aver agito in buona fede e quindi abbiamo inoltrato
alla Cassa cantonale per gli assegni familiari - Bellinzona una domanda di
condono per essere liberato dall'obbligo della restituzione dell'importo di frs.
26'692.-."
(cfr.
Doc. _)
-
gli
assicurati hanno inoltrato la domanda di condono direttamente
all'amministrazione in data 28 maggio 2002 (cfr. Doc. _);
-
ai sensi dell'art.
44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti.
La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in
parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e
se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3 LAF);
-
nel caso
di specie i ricorrenti non contestano la restituzione degli assegni, bensì
chiedono che tale restituzione sia loro condonata;
-
l'amministrazione
non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte
non può statuire.
Secondo l'art.
68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato
oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per gli assegni
familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V
313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V
152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege,
pag. 44 in fine);
- pertanto
gli atti vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale in
merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente
percepiti, contro la quale __________ e __________ potranno ricorrere, entro 30
giorni dalla relativa ricezione, al TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è irricevibile.
2.- L'incarto è
trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca
sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto dagli assicurati.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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