AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.15
Data decisione, Autorità:
30.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00015
ZA/cd
Lugano
16 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2002
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 3 novembre 1997 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________ (25
aprile 1986) e __________ (30 aprile 1991), un assegno integrativo di fr.
925.-- mensili con effetto dal 1° luglio 1997 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 12 novembre 2001, ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo
di fr. 3'904.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30
aprile 2001.
A
motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" (…)
con decisione del 24 settembre 1999 la nostra Cassa le ha
accordato un assegno familiare integrativo di fr. 939.- a decorrere dal
1 settembre 1999 tenendo in considerazione un salario lordo
mensile di fr. 3'100.- versato dalla Casa di riposo _________.
In data 28 marzo 2001 le abbiamo trasmesso il formulario di
revisione degli assegni familiari che ci viene ritornato il 25 aprile 2001.
Dallo stesso abbiamo rilevato che lo stipendio mensile per l'attività da lei
svolta è aumentato a fr. 3'400.- dal 1 gennaio 2000.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone
che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare
tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno.
Ne consegue che, per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 30 aprile
2001, ha percepito a torto l'importo di fr. 3'904.- come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.01.2000 al 31.12.2000/12 mesi a
fr. 939.-- fr. 11'268.--
dal 01.01.2001 al 30.04.2001/04 mesi a
fr. 976.-- fr. 3'904.-- fr. 15'172.--
Assegno integrativo di diritto
(cfr. tabelle allegate):
dal 01.01.2000 al 31.12.2000/12 mesi a
fr. 709.-- fr. 8'508.--
dal 01.01.2000 al 30.04.2001/04 mesi a
fr. 690.-- fr. 2'760.-- fr. 11'268.--
Totale assegno integrativo a
nostro favore fr. 3'904.-- ============
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso entro 30
giorni dalla notifica. II ricorso deve essere motivato e presentato in forma
scritta al Tribunale cantonale delle assicurazioni - Sezione del Tribunale
d'Appello - 6900 Lugano.
Contro la presente decisione è data facoltà di presentare alla
Cassa cantonale per gli assegni familiari, entro 30 giorni dalla notifica, la
domanda di condono per essere liberato dall'obbligo della restituzione, se
ritiene di aver agito in buona fede e se è in grado di giustificare che la
restituzione imporrebbe un onere troppo grave per le sue condizioni economiche
(cfr. art. 44 cpv. 3 LAF)." (Doc. _)
1.3. In data 4
dicembre 2001 l'interessata, rappresentata dalla __________, ha inoltrato una
domanda di condono alla Cassa, sostenendo la propria buona fede e una
situazione economica precaria:
" Dalla
lettura dell'incartamento appare molto chiaro che il nostro affiliato non aveva
in nessun momento l'intenzione d'appropriarsi d'importi che non le fossero
dovuti e a prova di ciò il 28 marzo 2001 lui riempì il formulario
d'aggiornamento della situazione finanziaria dal vostro ufficio in modo
attendibile senza nascondere nessun importo.
Il sig. _________ era convinto che la prassi fosse proprio quella,
vale a dire informare quando richiesto della propria situazione economica. Non
si è mai sognato di farlo tempestivamente anche perché l'aumento di reddito era
talmente piccolo che nel proprio budget non era percettibile. L'Articolo 41
della LAF parla di cambiamento rilevante, un termine poco
concreto e facilmente interpretabile." (Doc. _)
Con
decisione 30 gennaio 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha
rilevato:
" Gli
assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non
può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la
restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3
LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il
versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona
tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della
richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere
da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione,
nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari
versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta
dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle
condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione
personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed
economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere
annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni
sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un
termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo l'assicurato dovrà
restituire le prestazioni indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci
ha annunciato tempestivamente l'aumento del salario passato da fr. 3'100.- a
fr. 3'400.- lordi mensili con effetto 1° gennaio 2000.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono,
non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave.
Per questi motivi, le comunichiamo che la sua domanda di
condono è respinta." (Doc. _)
1.4. Contro
questa decisione l'assicurata, rappresentata dalla __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" Le
motivazioni non sono giustificate dai fatti, poiché la nostra assistita ha
comunicato in data 25 Aprile 2001 con il formulario di revisione degli assegni
integrativi nel quale senza omettere nessun importo viene dichiarato quanto
effettivamente è il reddito imponibile. Da questo fatto possiamo
dedurre l'assoluta buona fede.
In quanto all'obbligo d'annunciare qualsiasi cambiamento sul
reddito disponibile, questo non è avvenuto perché proprio nel frattempo
non è affatto cambiato. Non va dimenticato che questo tipo d'assegno si basa
sul reddito disponibile e non sul reddito imponibile.
Per quanto riguarda la situazione pressoché disastrata dalla
nostra affiliata non ci sono dubbi, basta controllare l'ultima dichiarazione
d'imposte.
Considerando quanto sopra, possiamo affermare che in base alla
cfr. art. 44 cpv. 33 LAF le due condizioni essenziali che si devono adempiere
assieme, vengono soddisfate e l'interpretazione fatta dall'Istituto delle
assicurazioni sociali di Bellinzona non è pertinente. "
(Doc. _)
1.5. Con risposta
26 febbraio 2002 la Cassa propone di respingere il ricorso ed in particolare ha
osservato che:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti si evincono i seguenti punti:
a) con
decisione del 3 novembre 1997 la ricorrente è stata posta al beneficio di un
assegno integrativo di fr. 925.- a contare dal 1° luglio 1997 per i figli
__________ e __________;
b) in
occasione della prima revisione del diritto all'assegno, in data 24 settembre
1999 venne riconfermata l'erogazione di un assegno integrativo di fr. 939.-: in
quell'occasione la nuova tabella di calcolo evidenziava un aumento del reddito
del lavoro (da fr. 34'788 a fr. 36'499.-) che tuttavia non impediva l'ulteriore
riconoscimento dell'assegno;
c) in
occasione della seconda revisione del diritto all'assegno la Cassa fu informata
di un forte incremento del reddito del lavoro della signora __________: il
datore di lavoro aveva adeguato il salario di fr. 300.- mensili dal 1° gennaio
2000 e di ulteriori fr. 125.- dal 1° gennaio 2001.
Di questi due conseguenti aumenti di salario, rilevante il primo
meno consistente il secondo, non fu mai data comunicazione precedente sebbene
le decisioni notificate indichino l'obbligo di comunicare ogni cambiamento
della situazione economica. Era quindi preciso dovere della ricorrente
notificare questo importante cambiamento della situazione economica della
famiglia. Non avendolo fatto ha commesso una grave negligenza tale da renderla
incompatibile con il riconoscimento della buona fede." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa
F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di fr. 3'904.-- che, a mente della
Cassa, sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni
integrativi per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2001.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per
l’art. 27 LAF
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.3. Per l’art.
29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 Reg.LAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 Reg.LAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo
l’art. 41 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti
a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni
ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 Reg.LAF
"
1 In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del
diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS,
applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui
all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti
della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547; DTF 126 V 54).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Nella
fattispecie la convenuta afferma di avere informato la Cassa delle mutate
condizioni economiche in data 25 aprile 2001 con il formulario di revisione.
Non lo avrebbe fatto in precedenza perché il reddito effettivamente disponibile
non era cambiato (cfr. doc. _).
Dagli atti
di causa risulta che la ricorrente ha lavorato presso la casa di riposo
_________ in qualità di ausiliaria di cure, percependo dal mese di settembre
1999 un salario lordo base di fr.3'100.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 2000, l'assicurata ha per contro percepito uno stipendio lordo di fr.
3'400.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), mentre dal gennaio 2001
di fr. 3'525.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Questi aumenti
sono stati comunicati alla Cassa in data 25 aprile 2001 con il formulario di
revisione degli assegni familiari (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
E'
pacifico, pertanto, che le entrate della famiglia dell'assicurata dal mese di
gennaio 2000 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del
calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione),
la quale si era basata su quanto percepito sino a tale data (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione).
Di
conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento
importante del reddito disponibile (cfr. art. 35 Reg.LAF), il calcolo
dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili
condizioni e considerando che l'aumento del reddito disponibile è stato
importante, ha infatti provocato una modifica degli assegni di più di fr.
500.-- all'anno (cfr. consid. 2.3.), l'assicurata ha dunque effettivamente
percepito indebitamente gli assegni integrativi per un importo complessivo di
fr. 3'904.--. Essi vanno così restituiti (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
2.8. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona
fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di
coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se,
nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o
avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere
l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di
fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.9. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nella
fattispecie la Cassa rimprovera all'assicurata di non avere notificato
tempestivamente l'aumento di salario.
Questa
circostanza avrebbero permesso di procedere all'adeguamento dell'importo
dell'assegno integrativo.
L'interessata
sostiene invece la propria buona fede, adducendo di avere informato la Cassa
delle mutate condizioni economiche in data 25 aprile 2001 con il formulario di
revisione. Non lo avrebbe fatto in precedenza perché il reddito effettivamente
disponibile non era cambiato.
2.11. Come
ricordato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che
ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere
comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
l'art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio
la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza
concreta va rilevato che con le decisioni 3 novembre 1997 e del 24 settembre
1999 (in seguito anche in quella del 9 novembre 2001), con le quali veniva
accordato all'assicurata l'assegno integrativo, la Cassa cantonale per gli
assegni familiari l'ha avvertita espressamente di quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione)
Pertanto
la ricorrente, dopo aver ricevuto le decisioni relative all'assegno integrativo
a favore dei figli ________ e ________, avrebbe dovuto leggerle accuratamente e
constatare che la Cassa, in quanto autorità competente, deve essere informata
di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno.
Sul
formulario è peraltro chiaramente indicato che l'aumento del reddito deve
essere comunicato.
A mente
del TCA l'assicurata avrebbe dunque dovuto annunciare immediatamente che a
partire dal 1° gennaio 2000 ha percepito un salario superiore a quello finora
ritenuto dalla Cassa per il calcolo dell'assegno integrativo e ciò
indipendentemente dagli effetti concreti dell'aumento del salario sulle finanze
della famiglia (cfr. doc. _).
In
effetti le conseguenze dello svolgimento di un'attività lavorativa da parte
dell'assicurata sul diritto agli assegni sarebbero state stabilite in un
secondo tempo dalla Cassa.
2.12. Va inoltre
osservato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel
caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha
evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag.
162).
In una
sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita
dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare
questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione
leggera.
La Massima Istanza al riguardo ha precisato:
"
(…)
Le dossier permet de
conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une
modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant
de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum
d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut
parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste
de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage.
L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive
de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des
circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation
d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994
pag. 129)
Nel caso
di specie l'aumento mensile di reddito nel periodo dopo il 1° gennaio 2000 è
stato rilevante (cfr. consid. 2.7).
Di
conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa.
Pertanto
l'assicurata avrebbe dovuto rendersi conto che il calcolo dell'assegno andava
rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere
utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente
la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in
parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di
prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia:
caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).
2.13. L'assicurata,
contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha
dunque comunicato tempestivamente l'aumento di salario all'organo
amministrativo competente, per cui ha senz'altro violato il proprio obbligo di
informare la Cassa.
A mente
di questa Corte la violazione commessa da _________, avendo la Cassa avvisato
in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare
l'organo competente (cfr. consid. 2.11.), configura inoltre una negligenza
grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non
potendo riconoscere la buona fede dell'assicurata, primo presupposto per
ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza,
confermare la decisione del 12 novembre 2001 della Cassa cantonale per gli
assegni familiari e respingere il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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