AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.70
Data decisione, Autorità:
30.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00070-71
DC/cd
Lugano
30 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele
Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 20 novembre 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 25 ottobre 2001 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 25 ottobre 2001, con effetto dal 1° luglio 1999, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di
__________, tendente al riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a
favore del figlio __________, nato il 24.12.1992 (cfr. doc. _ inc. 39.01.70).
Con
ulteriore provvedimento, pure emesso il 25 ottobre 2001, la Cassa ha rifiutato
di accordare all'assicurata un assegno integrativo a partire dal 1° gennaio
2000 (cfr. doc. _ inc. 39.01.71).
A
motivazione delle proprie decisioni l'amministrazione ha precisato che i
redditi determinanti superano le spese riconosciute.
1.2. Con
tempestivo ricorso 20 novembre 2001 l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha
impugnato le decisioni della Cassa, argomentando:
"
(…)
- Alla decisione non sono allegati documenti.
I dati che sono stati esposti nella
decisione di rifiuto non sono per nulla corretti, e ciò in particolare per
quanto concerne il reddito e le entrate.
La signora __________ non è
assolutamente a conoscenza di questi documenti.
Si chiede cortesemente di poter prendere
visione del relativo incarto, sulla base del quale sono stati effettuati questi
calcoli.
Prove: c.s.
IN FATTO ED IN DIRITTO
- I coniugi __________ ed __________ hanno un'unica
partita fiscale.
Il signor __________ ha lavorato fino al
giugno 1998 presso la macelleria __________.
La stessa è purtroppo fallita e
l'attività si è conclusa alla fine del 1998.
Dal giugno 1998 il signor __________ ha
percepito un'indennità di malattia di fr. 140.00 al giorno.
Nel 2001 ha percepito un'indennità di
malattia soltanto per i mesi di giugno e luglio 2001, e meglio come risulta
dall'attestazione della Cassa di compensazione AVS dei macellai 30 ottobre
2001.
Prove :
⇒documenti
⇒richiamo
documenti
- La moglie nel 1999 e 2000 non svolgeva nessuna attività.
Ha iniziato un'attività presso il Comune
di __________, quale ausiliaria, per lavori di pulizia a partire dal 1. gennaio
2001.
E' pertanto impossibile che le entrate dei coniugi siano state
di
fr. 72'059.00 per il periodo assegno mensile
01.07.1999, di
fr. 75'633.00 "per il
periodo assegno mensile" 1.06.2000 (recte. 01.01.2000), di fr.
94'151.00 addirittura per il "periodo 01.01.2001", di fr.
78'851.00 per il periodo 01.06.2001.
Prove: c.s.
- Il
signor __________ non ha nessuna entrata quale attività di indipendente di fr.
48'000.00.
Il
calcolo pertanto è completamente errato, e non può essere considerata una somma
di fr. 94'151.00 per il reddito.
Si
chiede di conseguenza che vengano rivedute tutte le decisioni per il periodo
sopra indicato, e nel senso dei considerandi sopra esposti.
Prove: c.s.
- La
signora __________ si trova in precarie condizioni economiche, così pure il
marito, ed hanno concretamente delle difficoltà ad arrivare alla fine del mese.
Si
chiede che alla stessa le venga concesso il beneficio dell'assistenza
giudiziaria." (cfr. doc. _)
1.3. L'avv.
__________, il 22 novembre 2001, ha inviato al TCA copia della dichiarazione
della __________, dalla quale risulta che dal 30 giugno 1998 non sono state
corrisposte indennità giornaliere per malattia al signor __________ (cfr. doc.
_ inc. 39.01.70).
1.4. Con risposta
31 gennaio 2002 la Cassa ha proposto di respingere i gravami con le seguenti motivazioni:
"
(…)
Prima di entrare nel merito delle contestazioni, la Cassa non può
esimersi dal constatare che la verifica incrociata dell'incarto disoccupazione,
dell'incarto AI e dell'incarto fiscale testimoniano di una situazione economica
poco chiara sulla sua effettiva consistenza. II marito della ricorrente da più
di due anni si dibatte con una malattia che ne ha minato la capacità
lavorativa.
Tuttavia questa situazione non ha impedito al marito della
ricorrente di espletare un'attività lucrativa indipendente svolgendo qualche
"lavoretto" che negli anni 1999 e 2000, sono dati che il signor
_______ ha trasmesso al fisco, gli ha consentito di conseguire redditi per fr.
36'000.- all'anno (cfr. dichiarazione d'imposta 2001/02).
Dai documenti in nostro possesso sono rilevanti i seguenti punti
determinanti:
a) periodo dal 1. luglio 1999 al 31 dicembre 1999
In questo periodo il marito della ricorrente percepiva
un'indennità giornaliera di disoccupazione al 50 % e svolgeva qualche lavoretto
che gli consentiva un reddito di fr. 36'000.- all'anno. Il fisco ha corretto
questo reddito da attività indipendente da fr. 36'000.- a fr. 48'000.- non
credendo alla dichiarazione d'imposta del signor __________. Secondo il parere
della Cassa, le ragioni di questa mancata accettazione della dichiarazione
fatta sono esclusivamente da addebitare al signor ________ che nulla ha detto
al fisco dell'indennità di disoccupazione percepita. Un fatto assodato è che
nessun contribuente dichiara di aver
conseguito un reddito di fr. 36'000.- se ciò non corrispondesse al
vero. La Cassa è vincolata dall'accertamento fiscale e dal fatto che il signor
__________ non ha contestato la notifica d'imposta; in ogni caso anche qualora
si volesse prendere per buona la dichiarazione fiscale di fr. 36'000.- di
reddito aziendale, i fabbisogno totale della famiglia (fr. 50'805.-)
risulterebbe ampliamente coperto dai redditi
(fr. 60'059.-).
b) periodo dal 1. gennaio 2000 al 31 dicembre 2000
Per quanto attiene il reddito da attività lucrativa indipendente
del signor __________ valgono le stesse considerazioni fatte per il periodo dal
- luglio 1999 al 31 dicembre 1999.
Per questo periodo sono stati accertati i redditi della moglie
leggermente superiori all'anno 1999 e un'indennità giornaliera di disoccupazione
leggermente superiore percepita dal signor _______. Anche per questo periodo
prendendo per buona la dichiarazione fiscale del signor __________ il
fabbisogno totale risulterebbe abbondantemente superato dai redditi disponibili
(fr. 47'231.- e
fr. 63'633.-)." (cfr. doc. _)
1.5. Il 15
febbraio 2001 il patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso a questa Corte un
certificato medico del 14 febbraio 2002 del Dr. med. __________ e ha rilevato:
" in
relazione alla risposta dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il
signor __________ tiene a precisare quanto segue, e ciò
soprattutto per il periodo 1. gennaio 2001 al 31 maggio 2001.
Non vi è stato nessun inizio di attività indipendente nel campo
della sicurezza. Non è stata concessa la necessaria autorizzazione da parte
della competente Autorità - Sezione dei permessi sig. __________.
Durante questo periodo non ha effettuato nessuna attività.
Il signor __________ o tiene ancora a sottolineare che è inabile
al lavoro, purtroppo, dal 30 giugno 2001 e meglio come attestato dal dottor
__________ per la malattia, e che già in precedenza ha avuto gravi problemi di
salute.
Dovrebbe verosimilmente anche essere operato al cuore."
(cfr. doc. _)
L'avv.
__________, il 21 febbraio 2002, ha inviato al TCA il certificato relativo alle
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione concernente l'anno 2001
(cfr. doc. _).
1.6. Il 27
febbraio 2002 la Cassa ha informato questo Tribunale di non avere ulteriori
osservazioni da formulare, in merito al doc. _, oltre a quanto già comunicato
con la risposta di causa del 31 gennaio 2002 (cfr. doc. _).
L'amministrazione,
il 1° marzo 2002, relativamente al doc. _ ha dichiarato:
" abbiamo
ricevuto la vostra lettera del 26 febbraio 2002 e vi
informiamo che la nostra Cassa non ha ulteriori osservazioni da
formulare in quanto il calcolo dell'assegno integrativo tiene conto delle
indennità di disoccupazione percepite dal signor ________ (fino a maggio
2001)." (cfr. doc. _)
1.7. L'11 marzo
2002 il rappresentante dell'assicurata ha comunicato di non avere ulteriori
osservazioni da presentare (cfr. doc. _).
1.8. Il 7 giugno
2002 il TCA ha assegnato all'avv. __________ un termine di 10 giorni per
trasmettere il certificato municipale, per esaminare gli atti degli incarti e
per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).
Questa
Corte, Il 21 giugno 2002, ha concesso al patrocinatore dell'assicurata la
proroga richiesta del termine fissato fino al 14 luglio 2002 (cfr. doc. _).
Il 26
luglio 2002 l'avv. __________ ha inviato il certificato municipale del Comune
di __________, secondo cui l'istanza tendente all'ammissione all'assistenza
giudiziaria non può essere accolta (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. L'art. 72
del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al
diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA,
prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
a) quando
sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad
altro giudice per ragione di materia;
b)
quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo
fatto o atto giuridico.
Nell'evenienza
concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro delle decisioni derivanti dal
medesimo fatto giuridico e concernono la medesima persona, è accertata la
connessione tra loro. Per economia processuale, le due procedure ricorsuali
sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. DTF 127 V 157;
DTF 127 V 33; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K. K., Ö. K. S., P. S., K
52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa B., H
139+142/97, consid. 1; DTF 123 V 215 consid. 1).
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo dal 1°
luglio al 31 dicembre 1999 e dal 1° gennaio 2000.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per
il figlio, se cumulativamente:
b) ha la custodia
del figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori
hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27
LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso
l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari
alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del
o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.4. A proposito
dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale sulle
prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione della
Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla
copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 1999 fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi,
almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di
fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a
fr.
15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari
all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di
prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia
obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono:
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Nell'atto di
ricorso l'assicurata ha contestato gli importi computati dalla Cassa a titolo
di reddito da attività dipendente e indipendente. Essa ha precisato che nel
1999 e 2000 non ha mai lavorato e che la sua attività presso il Comune di
__________ è iniziata soltanto il 1° gennaio 2001. Il marito poi non avrebbe
conseguito un guadagno da attività indipendente di fr. 48'000.-- (cfr. consid.
1.2.).
Secondo
l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo
degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di
regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il
reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della
sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli
assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge
federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli
organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di
calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo
non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Giusta il
cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua può
rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la
prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli
da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o
2 , occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi
annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla
prestazione.
L'art. 29
LAF enuncia inoltre:
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei
genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
L'art. 35
Reg.LAF prevede:
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Pertanto,
sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo
generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati
sulla base di un anno.
Infatti
se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge, i redditi
determinanti e la sostanza subiscono una diminuzione o un aumento considerevoli
per un periodo che si presume abbastanza lungo, per il calcolo delle PC ci si
dovrà basare sulle nuove spese e i sui nuovi redditi, convertiti in spese annue
e redditi annui e sulla sostanza disponibile nel momento in cui ha avuto luogo
la modifica (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI,
cifra 7005).
Per
fissare l'importo del reddito da attività indipendente del marito della
ricorrente la Cassa si è basata sui dati fiscali della notifica di tassazione
2001/2002. Dalla stessa emerge che l'autorità fiscale ha ritenuto un ammontare
di fr. 48'000.-- (cfr. documentazione agli atti inc. 30.01.214 in materia di
contributi AVS).
Il TCA
rileva che l'assicurata non ha inoltrato nessun reclamo contro tale notifica di
imposte (cfr. doc. _; notifica imposta 2001/2002 dei coniugi _________ agli
atti dell'inc. in materia di contributi AVS 30.01.214). Occorre dunque
concludere che essa l'ha considerata corretta.
L'amministrazione
non ha peraltro considerato la notifica di tassazione 1999/2000 in quanto nel
1998 ________ era dipendente (cfr. doc. _).
Dalla
dichiarazione fiscale 2001/2002 dei coniugi __________ risulta inoltre che il
marito dell'assicurata ha indicato di aver conseguito nel 1999 e nel 2000,
esercitando un'attività indipendente, delle entrate pari a fr. 36'000.-- (cfr.
doc. _).
A questo
proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di
compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e
il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione
fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Per
costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve
anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26
consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni
ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione
e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla
determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione
giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,
p. 242ss).
Questa
Corte, pertanto, non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica
di tassazione 2001/2002 dell'assicurata.
Di
conseguenza a giusta ragione la Cassa ha computato nei conteggi relativi al
1999 e al 2000 l'importo di fr. 48'000.-- a titolo di reddito da attività
indipendente.
Inoltre
va osservato che anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere fondato quanto
indicato dal marito dell'insorgente nella dichiarazione di imposte 2001/2002,
ovvero di aver realizzato, come indipendente, un reddito di fr. 36'000.--, il
computo di tale somma nei calcoli, come verrà esposto in seguito, non
modificherebbe l'esito della vertenza (cfr. consid. 2.10.).
2.7. Il marito
dell'assicurata, nel mese di maggio 1999, ha aperto un termine quadro di
riscossione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la
disoccupazione della durata di due anni. Egli si è comunque annunciato per il
collocamento al 50% (cfr. doc. _).
L'applicazione
del tasso di conversione di 21,7 (cfr. art. 21, 22 e 23 LADI, 40 OADI)
all'importo dell'indennità giornaliera lordo permette di ottenere globalmente
sull'arco dell'anno, l'importo massimo indennizzabile, tenuto conto che ogni
settimana vengono versate 5 indennità giornaliere di disoccupazione (5
indennità giornaliere X 52 settimane = 260 indennità giornaliere; 21,7 indennità
giornaliere al mese X 12 mesi = 260,4 indennità; DTF 111 V 250).
Nel caso
di specie, per il 1999, risulta dal certificato concernente le prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione, pagate dalla relativa cassa
direttamente all'assicurato, che dal mese di maggio al mese di dicembre 1999 ad
___________ sono stati versati, al netto dei contributi sociali, fr. 10'081.--
per 160 giorni di disoccupazione controllata (cfr. doc. _). Pertanto
l'indennità giornaliera media percepita ammontava a fr. 63.-- netti.
Di
conseguenza l'importo di fr. 16'406.-- (fr. 63.-- X 21,7 X 12 mesi) considerato
dall'amministrazione, è corretto.
Nel 2000
l'importo dell'indennità giornaliera lordo corrispondeva a fr. 73.75 (cfr. doc.
_). A giusta ragione dunque la Cassa nel calcolo tendente a verificare se
l'assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 2000, aveva diritto a un assegno integrativo
ha computato l'ammontare di fr. 17'670.-- (ottenuto deducendo dall'importo
lordo delle indennità giornaliere annue, pari a fr. 19'204.50, gli oneri
sociali; cfr. doc. _).
Dalla
documentazione allegata al certificato municipale per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria emerge pure che l'Ufficio AI Ticino con decisione
del 27 maggio 2002 ha assegnato a __________ una rendita di invalidità con
effetto dal 1° luglio 1999 di fr. 2'717.--, comprensivi delle rendite
completive per il coniuge e per il figlio, e di fr. 2'784.-- a decorrere dal 1°
gennaio 2001. Il grado di invalidità riconosciutogli è dell'80% (cfr. doc. _).
Per
quanto attiene al rapporto con l'assicurazione contro la disoccupazione, va
osservato che l’assegnazione di una rendita intera dell’AI non esclude di
principio l’idoneità al collocamento (T. Locher, Grundriss des
Sozialversicherugsrechts, Berna 1997, pag. 96, DLA 1995 pag. 174 consid. 3).
Pertanto
__________ avrebbe potuto avere diritto a prestazioni di entrambe le assicurazioni
sociali.
Comunque
la rendita AI, fino al 1° gennaio 2001 di fr. 32'604.-- annui, è più elevata di
quanto percepito dall'assicurazione contro la disoccupazione, per cui, anche
nel caso in cui il coniuge dell'assicurata avesse avuto diritto soltanto alla
rendita AI ad esclusione delle indennità giornaliere versategli sulla base
della LADI, o a parte di queste prestazioni (cfr. art. 40 b OADI e DLA 1995
pag. 173) il computo di questo reddito non muterebbe l'esito della presente
vertenza.
Infatti,
come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.), già solo conteggiando
l'importo di fr. 16'406.--, rispettivamente di fr. 17'670.--, relativi alle
indennità giornaliere percepite nel 1999 e nel 2000, la ricorrente non ha
diritto agli assegni integrativi.
Di
conseguenza questa Corte può esimersi dall'accertare se effettivamente
l'assicurazione invalidità ha versato al marito dell'assicurata delle
prestazioni arretrate, se egli aveva diritto anche alle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione e se, in caso di risposta negativa,
le prestazioni dell'AI sono state versate alla Cassa di disoccupazione in
compensazione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la
disoccupazione già percepite.
2.8. Dagli atti
di causa risulta che la ricorrente a partire dal 15 febbraio 1999 ha iniziato a
lavorare presso una Scuola d'infanzia del Comune di __________ quale ausiliaria
di pulizie supplente (cfr. doc. _ ).
Dalla
notifica di tassazione 2001/2002 dei coniugi _________ emerge un reddito da attività
dipendente di fr. 6'919.-- (cfr. notifica imposta 2001/2002 agli atti dell'inc.
30.01.214).
Dal mese
di febbraio al mese di dicembre 1999 l'assicurata ha guadagnato fr. 5'035.-- al
netto dei contributi sociali, che riportati su un anno corrispondono a fr.
5'754.--.
L'importo
conteggiato dalla Cassa nella decisione riguardante l'anno 1999 corrisponde
invece a fr. 5'457.--. A mente di questa Corte trattasi di una svista
manifesta, visto che nel calcolo effettuato prima di emettere il provvedimento contestato
l'amministrazione ha tenuto conto di un reddito totale di fr. 72'356.--,
ottenuto sommando alle altre voci (fr. 48'000.--; fr. 16'406.--; fr. 2'196.--)
proprio fr. 5'754.--, e non di un reddito di
fr.
72'059.-- come nella decisione del 25 ottobre 2001.
Dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2000 l'assicurata ha invece percepito fr. 7'767.-- al
netto dei contributi sociali (doc. _), come stabilito dalla Cassa nella
decisione concernente il 2000.
2.9. Per quanto
attiene agli assegni di base, va rilevato che sia nella decisione relativa al
1999, che nel provvedimento concernente il 2000 è stato computato un assegno
annuale intero (cfr. doc. _ inc. 39.01.70 e doc. _ inc. 39.01.71).
Tuttavia
l'assicurata non percepiva gli assegni di base e il marito, essendo iscritto in
disoccupazione al 50%, riceveva unicamente la metà dell'assegno intero di fr.
183.-- mensili, e meglio fr. 91.50 (cfr. art. 18 LAF; 29; 32, 69; 70, 71).
Di
conseguenza nei conteggi per il 1999 e per il 2000 va computato l'importo annuo
di fr. 1'098.-- (fr. 91.50 X 12 mesi).
2.10. Per il resto
la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle
singole voci di reddito e di fabbisogno indicate dalla Cassa nelle due
decisioni impugnate.
Ora,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più
volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua
portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della
causa (cfr.STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo
2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I
76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessaire, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.
STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella
causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
A mente
del TCA, considerato come nel caso di specie l'assicurata - malgrado che ciò
fosse senz'altro esigibile - non ha portato elementi tali da inficiare i
calcoli dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalle
conclusioni della Cassa.
Infatti,
malgrado il reddito da attività dipendente relativo al 1999 e gli assegni di
base sia per il 1999 che per il 2000 vadano corretti, in quanto il primo è più
elevato di quello computato (cfr. consid. 2.8.) e i secondi sono in realtà
inferiori agli assegni conteggiati (cfr. consid. 2.9.), i redditi determinanti
restano superiori alle spese riconosciute sia per quanto riguarda la decisione
relativa al 1999 (redditi di fr. 71'258.-- e fabbisogno di fr. 50'805.--), che
per quanto concerne il provvedimento riguardante il 2000 (redditi di fr.
74'535.-- e fabbisogno di fr. 47'231.--).
Il
medesimo esito si otterrebbe se, invece di un reddito da attività indipendente
di fr. 48'000.--, si computasse, come precisato dal coniuge dell'insorgente
nella dichiarazione di imposte 2001/2002, un ammontare di fr. 36'000.-- (cfr.
consid. 2.6.).
I redditi
di ___________ sarebbero comunque più elevati del suo fabbisogno sia per il
1999 (redditi di fr. 59'258.-- e fabbisogno di fr. 50'805.--), che per il 2000
(redditi di fr. 62'535.-- e fabbisogno di fr. 47'231.--).
In simili
condizioni dunque il TCA non può che confermare le decisioni impugnate.
2.11. L'assicurata
nell'atto di ricorso ha pure chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.2.).
Il
Municipio di __________, nel mese di luglio 2002, ha espresso un preavviso
negativo alla concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. _).
Secondo
la giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Serie:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, “Bundesgesetz
über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung”, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 114) e sono di
massima adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o
comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue
conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. STFA del 23 maggio
2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo
2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C.,
U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre
2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120
Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV,
Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del
23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa
D.V.).
Il 30
luglio 2002 è entrata in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e
sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.).
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale, interpretando le norme di diritto federale relative
alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio l'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS).
Il TCA, chiamato
ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto il
requisito dell'indigenza (cfr. STFA del 4 luglio 2001 nella causa H., U 374/00,
375/00; STFA del 23 agosto 2000 nella causa M., U 165/99).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 155, pag. 479, n. 20). L’obbligo dello Stato di
accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di
mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano
invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe
far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad
art. 155, pag. 237, n. 20 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl.
succitata p. 3).
In una
recente sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una
richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente
sostenendo che l’istante non è indigente, perché può permettersi i costi e la
manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente
deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse
finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione
finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo
calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo
fabbisogno esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(cfr. Rep. 1990, 275).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La
sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del
processo o per lo meno dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo
alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).
Dal punto
di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la
situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a;
DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e
decisione è importante (cfr. anche Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 155,
pag. 485, n. 39. In senso contrario cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid.
3a; RDAT 1998-II, n.36; per un commento cfr. B. Cocchi/F. Trezzini, op.cit.,
pag. 485-486, n. 39, 40 e 41 con relative note).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti che l'assicurata lavora tuttora presso l'asilo del
Comune di _________ guadagnando circa fr. 2'200.-- netti al mese.
Il marito
inoltre percepisce una rendita AI di fr. 2'784.--.
Pertanto
il reddito complessivo della famiglia ________, formata dall'assicurata, dal
marito e da un figlio, ammonta a circa fr. 5'000.-- mensili.
La
ricorrente deve comunque far fronte mensilmente a diverse spese, fra le quali
fr. 1'900.-- (fr. 1'550.-- per i genitori + fr. 350.-- per il figlio)
corrispondenti all'importo base mensile. Tale ammontare comprende già le spese
di sostentamento, abbagliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri
domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio
2001).
Va poi
computato il canone di locazione di fr. 1'400.-- al mese e i premi
dell'assicurazione contro le malattie di fr. 600.-- mensili (cfr. doc. _). Si
ottiene così un onere globale di fr. 3'900.--, a cui vanno ancora aggiunte le
imposte.
L'insorgente
presenta, dunque, un'eccedenza mensile di circa fr. 800.-- (fr. 9'600.--
annui), per cui, anche tenendo conto, come sopra esposto, che il limite per
ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza ai sensi del diritto esecutivo,
essa non può essere considerata indigente.
In tali
circostanze l'assicurata deve essere ritenuta in grado di far fronte alle spese
legali.
Difettando
uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, il TCA
deve respingere l'istanza formulata con l'atto ricorsuale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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