AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.65
Data decisione, Autorità:
11.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00065-66
rs/cd
Lugano
11 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 6 novembre 2001
di
__________,
contro
le decisioni del 10 ottobre 2001 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
decisioni del 14 marzo 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha riconosciuto a __________, dal 1° novembre al 31 dicembre
2000, il diritto a un assegno integrativo di fr. 545.-- mensili e a un assegno
di prima infanzia di fr. 552.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 2001 l'importo dell'assegno integrativo è stato aumentato a fr. 556.--,
mentre l'assegno di prima infanzia è stato negato (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
La Cassa,
dal 1° luglio 2001, ha poi quantificato l'assegno integrativo in fr. 671.-- e
ha nuovamente accordato all'assicurata un assegno di prima infanzia di fr.
1'782.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. Con
provvedimenti del 10 ottobre 2001, con effetto dal
1°
novembre 2001, la Cassa ha rifiutato l'erogazione sia dell'assegno integrativo,
che dell'assegno di prima infanzia, in quanto i redditi determinanti
dell'assicurata superano le spese riconosciute (cfr. doc. _ inc. 39.01.65; doc.
_ inc. 39.01.66).
1.3. Con
tempestivi ricorsi 6 novembre 2001 __________ ha impugnato le decisioni
dell'amministrazione del 10 ottobre 2001. Essa, in particolare, ha rilevato:
" desidero
inoltrare ricorso contro la decisione di rifiuto dell'assegno
integrativo e dell'assegno di prima infanzia inoltratomi lo scorso
10 ottobre dall'Istituto delle assicurazioni sociali. Desidero brevemente renderla
attenta alla mia situazione familiare e finanziaria.
Sono la madre nubile di un bambino di due anni e dal primo di
ottobre 2001 svolgo un lavoro al 50%. Prima dell'inizio della mia attività mi
occupavo di mio figlio e percepivo 2'453 franchi mensili, tra assegno della
prima infanzia e assegno integrativo. Sommati ai 610 franchi di alimenti
versatomi dall'Ufficio anticipo alimenti avevo a disposizione 3'063 franchi al
mese. Attualmente posso contare su 1'990 franchi netti di stipendio, 90 franchi
di assegni familiari, 610 franchi di alimenti, arrivando a un totale di 2'690
franchi mensile. La differenza ammonta a quasi 400 franchi. Converrà anche lei
che da un punto di vista strettamente finanziario mi rendeva di più stare a
casa e percepire gli assegni. Desidero anche farle notare che con l'inizio
della mia attività lucrativa, devo attualmente fare fronte a diverse spese
supplementari, specialmente per la benzina e per l'asilo nido in cui si reca
mio figlio tre mattine alla settimana.
Inoltre, alcuni calcoli fatti dall'Istituto delle assicurazioni
sociali (spese contributo cassa malati, reddito da attività lucrativa) non
corrispondono esattamente alle cifre in mio possesso.
In allegato troverà il calcolo da me rifatto concernente il nostro
fabbisogno e il mio reddito. Spero vivamente che teniate conto della situazione
in cui mi trovo in questo momento, in quanto con il mio reddito attuale non
riesco proprio a far fronte alle mie spese e a quelle di mio figlio.
Nell'attesa di una sua cortese risposta le invio i miei più cordiali
saluti." (cfr. doc. _)
1.4. Con risposta
del 15 novembre 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha
osservato:
"
(…)
Con i suoi ricorsi la signora __________ intende contestare il
fatto che la ripresa lavorativa le causi una perdita di circa 400.-- franchi
mensili rispetto a quanto percepiva precedentemente con il riconoscimento
dell'assegno integrativo e di prima infanzia. Propone un suo calcolo mediante
il quale ritiene giustificata l'erogazione di un ulteriore assegno mensile di
fr. 450.-- mensili anche dopo il 1.11.2001.
Nel merito la Cassa ritiene doverose le seguenti precisazioni:
a) il fabbisogno calcolato in fr. 39'006.-- va corretto a fr.
36'589.--;
b) il totale
dei redditi non ammontano a fr. 33'598.-- ma bensì a
fr.
36'472.--.
Le correzioni apportate dalla Cassa nel dettaglio riguardano:
a) II premio
dell'assicurazione malattia non è di fr. 1'128.-- ma di soli fr. 659.-- in
quanto le assicurazioni complementari non sono computabili;
b) le spese per
l'asilo nido non sono riconoscibili allo stato attuale della legislazione;
c) le spese
per la benzina per il tragitto casa - lavoro di circa 700.-- franchi vengono
riconosciute dalla Cassa in ragione di fr. 774.--, importo equivalente
all'abbonamento Arcobaleno;
d) il reddito
dell'attività lucrativa al netto delle spese di viaggio e dei contributi alle
assicurazioni sociali obbligatorie è corretto a
fr.
27'954.--: a tal proposito si fa rilevare che il datore di lavoro ha commesso
un errore grossolano deducendo dal reddito dell'attività lucrativa della
ricorrente un contributo alla previdenza professionale di fr. 304.32 (x 13
volte) in quanto tale contributo riguarda un'attività al 100%. Il datore di
lavoro da noi interpellato ci ha confermato che effettuerà le doverose
correzioni;
e) gli alimenti per il figlio vanno corretti a fr. 7'320.-- (610
x 12 volte).
Da quanto
precede risulta un fabbisogno annuo di fr. 117.--
(fr.
36'589 - 36'472).
In ossequio all'articolo 27, cpv. 3, LAF l'assegno integrativo non
può essere riconosciuto finché il suo importo annuo è inferiore
all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio." (cfr. doc. _)
1.5. Il 23
novembre 2001 l'assicurata ha precisato:
"
(…)
a) Tenuto conto dell'errore del mio datore di lavoro,
dell'incomputabilità delle assicurazioni complementari della cassa malati,
della correzione degli alimenti per mio figlio e delle spese di benzina, i
calcoli del fabbisogno e del reddito da me presentati nella lettera di ricorso
sono da correggere. Dunque:
Calcolo del fabbisogno e del reddito
Fabbisogno
Contributo assicurazione malattia
659
Pigione annua 12600
Fabbisogno vitale 23330
Spese di asilo nido
1248
Spese di benzina per tragitto casa lavoro ca.774
Totale 38611
Reddito
Reddito attività dipendente 27170
Interesse deposito risparmio
100
Alimenti
7320
Assegno di base
1098
Totale 35688
Calcolo dell'assegno
38611-35688 = 2923 : 12 = 243 franchi mensili
b) Da questi miei calcoli risulta tuttavia che rimane una
cifra scoperta di circa 2900 franchi annui. Tale cifra è superiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio.
c) Che le spese per l'asilo nido non sono riconoscibili allo
stato attuale della legislazione, non ha molta importanza per la mia situazione
personale. Dal mio conto corrente postale devo ad ogni modo versare l'importo
di 104 franchi al mese, che essi siano riconoscibili o meno.
d) Togliendo le spese per l'asilo nido dal calcolo del
fabbisogno rimarrebbe comunque un disavanzo di 1675 franchi annui oppure 139
franchi al mese, importo pure lui superiore all'assegno di base per un figlio.
e) Mettendo per un attimo da parte i calcoli per il fabbisogno
e il reddito risulta comunque che prima dell'inizio della mia attività
lucrativa percepivo 3063 franchi al mese mentre ora ricevo 2791 franchi. La
differenza è di 272 franchi mensili." (cfr. doc. _)
1.6. La Cassa, il
23 gennaio 2002, ha puntualizzato:
"
(…)
La signora __________ afferma d'aver preso atto delle rettifiche
di calcolo operate dalla Cassa e comunicate nella risposta di causa del
15.11.2001. Ciononostante ritiene di aver ancora diritto alle prestazioni
(243.-- o 139.-- franchi mensili).
La Cassa ribadisce la non computabilità delle spese per l'asilo
nido e conferma un reddito netto del lavoro di fr. 27'954.--.
Essendo gli altri elementi chiariti e accettati dalla ricorrente
si postula il rifiuto del ricorso così come già richiesto dalla nostra risposta
del 15.11.2001." (cfr. doc. _)
1.7. Pendente
causa il TCA ha invitato __________ a trasmettere i certificati di salario
della fine 2001 e inizio 2002 relativi alla sua occupazione al 50% presso
l'Unione __________, con indicata la deduzione concernente la previdenza
professionale corretta (cfr. doc. _).
Il 17
maggio 2002 l'assicurata ha inviato a questa Corte quanto richiestole. Inoltre
essa ha affermato:
"
(…)
Come richiesto le allego i miei certificati di salario corretti
relativi alla mia occupazione al 50% presso l'Unione __________.
Inoltre, tengo ad informarla che la mia situazione finanziaria ha
subito le seguenti modifiche:
Da dicembre 2001 ho preso in affitto per 50 franchi mensili il
posteggio della casa in cui vivo, in quanto con mio figlio mi risulta molto
difficile e stressante andare alla ricerca di un posteggio e rincasare a piedi.
Non esistono posteggi pubblici nelle vicinanze della mia abitazione. La pigione
annua ammonta dunque a 13200 franchi al posto dei 12600 citati precedentemente.
Il contratto di locazione non è ancora stato modificato ma su sua richiesta
provvederò al più presto.
Per motivi professionali e anche di salute i miei genitori possono
tenere in custodia mio figlio ___________ solo ancora una mattina alla
settimana. Le altre quattro mattine mio figlio frequenta l'asilo nido comunale
(invece delle tre mattine precedenti). Questo comporta per me una piccola spesa
supplementare che attualmente non sono in grado di documentare. Suppongo che si
tratterà di circa altri 20 franchi mensili. Mi rendo conto che vista così
questa cifra può sembrare irrisoria e che la mia precisazione può sfiorare la
pignoleria. Tuttavia, le assicuro che con 2'792 franchi mensili non mi è
possibile arrivare a coprire tutte le spese. Sono in grado di arrivare alla
fine del mese solo perché posso attingere dai miei risparmi.
Pertanto intendo riconfermare la mia intenzione di ricorso
integrativi da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali." (cfr.
doc. _)
1.8. Questo
Tribunale, il 4 giugno 2002, ha posto all'amministrazione il seguente quesito:
"
(…) per quali motivi nella risposta di causa
avete indicato un reddito da attività dipendente di fr. 27'954.--, allorché
invece dai certificati di salario corretti, trasmessici da ____________, emerge
che il guadagno annuo al netto dei contributi sociali e delle spese di viaggio
conseguito dall'assicurata lavorando presso l'Unione __________ è meno
elevato." (Doc. _ inc. 39.01.65)
Il 6
giugno 2002 la Cassa ha risposto:
" abbiamo
riesaminato il nostro calcolo presentatovi in sede di risposta
di causa, segnatamente per quanto attiene il reddito del lavoro di
fr. 27'954.--.
Dopo verifica possiamo confermarvi d'aver commesso un errore, del
quale ci scusiamo, che consiste nel mancato computo del contributo del Il
pilastro.
Ritenendo sbagliato il computo di un contributo al II pilastro per
un'attività a tempo pieno (l'assicurata svolge l'attività al 50 %), avevamo
optato per la sua esclusione.
I conteggi rettificati dal datore di lavoro hanno per contro
evidenziato la trattenuta di un contributo del quale va tenuto conto.
Ne consegue un reddito del lavoro di fr. 27'330.60 dal quale vanno
dedotte le spese di trasporto di fr. 774.- ottenendo un reddito computabile di
fr. 26'556.-. II totale dei redditi ammonta a fr. 35'074.- a fronte di una
fabbisogno totale di fr. 36'589.-; all'assicurata va pertanto riconosciuto un
assegno integrativo di fr. 127.- mensili a contare dal 1 novembre 2001 (deficit
di reddito di fr. 1'515.- annui).
1.9. I doc. _ e _
sono stati trasmessi all'assicurata, alla quale è stato assegnato un termine di
10 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _ inc. 39.01.65).
L'interessata
è tuttavia rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'attribuzione a ___________ di un assegno integrativo e di un
assegno di prima infanzia a favore del figlio __________.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie."
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 LAF).
2.3. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
2 Al genitore che
non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale,
senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno
di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
3 Il reddito
ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
L'art. 33
LAF sancisce:
"Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Il diritto all'assegno
si estingue:
a) alla fine del
mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di
occupazione superiore al 50%;
b) quando il
genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza
giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi
alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
Secondo
l’art. 36 cpv. 1 a 3 LAF infatti
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in
considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in
considerazioni nel calcolo.”
2.4. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che
le spese
riconosciute si compongono di un importo destinato
alla
copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al
minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--,
per i
coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i
figli che
danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
a fr.
7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr.
5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31
dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. Le decisioni
impugnate sono state emesse il 10 ottobre 2001 e hanno effetto a partire dal
mese di novembre 2001, per cui a tali provvedimenti vanno applicati i limiti
adeguati dal 1° gennaio 2001.
Il
fabbisogno vitale della famiglia __________, formata dalla madre e da un
figlio, è pari a fr. 23'330.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _ inc.
39.01.65 e doc. _ inc. 39.01.66).
La
pigione pagata dalla ricorrente ammonta a fr. 950.-- mensili. Il canone annuo è
pari, pertanto, a fr. 11'400.--, a cui si aggiungono fr. 1'200.-- annui a titolo
di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Visto che
la somma complessiva di fr. 12'600.-- è inferiore al massimo riconosciuto, la
Cassa ha correttamente computato l'importo lordo della pigione effettiva (cfr.
doc. _ inc. 39.01.65 e doc. _ inc. 39.01.66).
2.6. Per
stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv.
3 LPC le
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto
di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.7. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
osserva che, come indicato ai consid. 2.2.; 2.3., ai fini del calcolo
dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene computato
unicamente il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal
(art. 28 cpv. 3 e art. 36 cpv. 3 LAF e 58 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Inoltre,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di
computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b
cpv. 3 lett. d LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari
(cfr. consid. 2.6.).
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. Gli art. 28 cpv. 3 e 36 cpv. 3 LAF
precisano infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nella
fattispecie il premio di base per il 2001, senza la deduzione di eventuali
sussidi, ammonta a fr. 3'345.60 annui (fr. 203.80 premio mensile per
l'assicurata, e fr. 75.-- premio per il figlio ___________ cfr. doc. _ e 12
agli atti dell'amministrazione).
I sussidi
ammontano a fr. 2'086.80 per l'assicurata e a fr. 600.-- per __________ (cfr.
doc. _).
Globalmente
quindi i sussidi sono di fr. 2'686.80.
In simili
condizioni il premio annuo a carico della ricorrente ammonta a fr. 659.-- e non
a fr. 1'128.--, come invece sostenuto dall'assicurata nel suo calcolo del
fabbisogno e del reddito allegato all'atto ricorsuale (cfr. doc. _). Come
appena visto, i premi per le assicurazioni complementari non devono infatti
essere conteggiati.
Va
peraltro indicato che l'insorgente ha riconosciuto l'ammontare di fr. 659.--
nel suo scritto del 23 novembre 2001 (cfr. consid. 1.5.).
Anche la
Cassa, nella risposta di causa, ha proposto di diminuire l'importo da essa
indicato nelle decisioni impugnate da fr. 796.-- a fr. 659.-- (cfr. consid.
1.4.).
2.8. Quando nel
mese di ottobre 2001 la Cassa ha emanato le decisioni impugnate, essa ha agito
nell'ambito di una revisione dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima
infanzia erogati all'assicurata.
In
effetti con lettera 3 ottobre 2001 la ricorrente aveva comunicato
all'amministrazione che la sua situazione finanziaria avrebbe subito una
modifica e aveva trasmesso il nuovo contratto di lavoro e la decisione di
anticipo alimenti (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
La Cassa
ha pertanto proceduto ad adeguare l'assegno integrativo e l'assegno di prima
infanzia alla nuova situazione.
L'art. 29
LAF enuncia infatti:
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
Inoltre
l'art. 35 Reg.LAF prevede:
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Sulla
base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale
(cfr. art. 28 e 47 LAF), determinanti sono dunque i nuovi redditi, calcolati
sulla base di un anno.
La Cassa
ha quindi computato tra i redditi il salario percepito dall'assicurata, a
partire dal 1° ottobre 2001, lavorando al 50% presso l'Unione ___________ quale
collaboratrice (cfr. doc. _).
2.9. Nell'atto di
ricorso l'assicurata ha contestato l'ammontare del reddito da attività
dipendente di fr. 29'156.-- stabilito dalla Cassa nelle decisioni impugnate
(cfr. doc. _ inc. 39.01.65, doc. _ inc. 39.01.66), ritenendolo troppo elevato
(cfr. consid. 1.3.; doc. _).
Dal
contratto di lavoro concluso il 25 settembre 2001 con l'Unione ____________
emerge che lo stipendio di base dell'assicurata è stato fissato a fr. 2'400.--
lordi mensili, oltre alla tredicesima (cfr. doc. _).
Durante i
primi mesi di attività il datore di lavoro è incorso in un errore, deducendo
dal salario lordo dell'assicurata un premio concernente la previdenza
professionale calcolato su un guadagno corrispondente a un impiego al 100%
(cfr. doc. _), allorché invece la ricorrente è attiva al 50%.
Dopo che
l'Unione ____________ ha proceduto alla dovuta correzione, risulta che
l'assicurata percepisce mensilmente uno stipendio, al netto degli oneri
sociali, di fr. 2'090.65 (cfr. doc. _), corrispondenti a fr. 27'330.-- annui
comprensivi della tredicesima, come d'altronde si evince dallo scritto della
Cassa del 6 giugno 2002 (cfr. consid. 1.8.).
2.10. L'assicurata
è domiciliata a __________, mentre il suo posto di lavoro si trova a
___________.
Per
quanto concerne le spese per il conseguimento del reddito va rilevato che l’art.
11a OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF) prevede che
" il
reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo
le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i
contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul
reddito.”
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua
conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un
reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono
considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108
V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo
di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese
supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980
p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistun- gen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono
spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte
(“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono
essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un
autoveicolo privato entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a
disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza
della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo,
op. cit., p. 52 e 53).
Secondo
l'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo
di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo
non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Nel
Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta,
l'autorità fiscale si appoggia sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del
19 dicembre 2000 (RDAT II 1993 no. 16t p. 401).
Secondo
l'art. 2 cpv. 1 del citato decreto esecutivo
" il
contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie
al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta
con quest’ultimo.”
Per
l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono
stabilite come segue:
a) per l’uso dei
mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva.
(…)
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza
notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una
deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc,
targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili
(cpv. 2).
La deduzione per il tragitto di andata e ritorno
a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti
consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3)."
Nel caso
concreto l'assicurata nel suo calcolo del fabbisogno e del reddito allegato
all'atto ricorsuale ha indicato la somma di
fr.
700.-- a titolo di spese di benzina per il tragitto casa-lavoro (cfr. doc. _).
L'amministrazione,
nella risposta di causa, ha riconosciuto l'importo di fr. 774.-- corrispondente
alla tariffa dell'abbonamento Arcobaleno fino al 1° maggio 2002 (cfr. consid.
1.4.).
Visto che
il decreto esecutivo del 19 dicembre 2000 dà la priorità all'utilizzo di mezzi
pubblici, dal guadagno netto percepito dall'insorgente di fr. 27'330.-- (cfr.
consid. 2.9.), quale spesa per il conseguimento del reddito, deve essere
dedotto l'ammontare di fr. 774.--.
Di
conseguenza il reddito annuo da attività lavorativa determinante per la
revisione dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia è pari a
fr. 26'556.-- (fr. 27'330.-- - fr. 774.--).
2.11. Secondo
l'art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, in vigore dal 1° gennaio 1998 e applicabile al
caso di specie in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, il reddito
determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.
Nel caso
in esame dalla convenzione del 6 dicembre 1999, approvata dalla Delegazione
tutoria di __________, risulta che il padre di ____________ si è impegnato a
pagare un contributo alimentare che, dalla nascita fino al 6° anno di età,
ammonta a
fr.
600.-- mensili (cfr. doc. _).
Nella
decisione di anticipo della pensione alimentare per i figli minorenni da parte
dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del 24 luglio 2001 il contributo
di mantenimento è tuttavia stato adeguato al nuovo indice dei prezzi ed
equivale a fr. 610.-- al mese (cfr. doc. _).
Di
conseguenza nel conteggio relativo agli assegni di famiglia va computato un
ammontare di fr. 7'320.-- (fr. 610.-- X 12 mesi), e non di fr. 7'200.-- come
considerato nelle decisioni impugnate.
Va
comunque precisato che la Cassa ha indicato l'importo di fr. 7'320.-- nella
risposta di causa (cfr. consid. 1.4.).
2.12. Per quanto
attiene agli assegni di base, correttamente nei provvedimenti contestati è
stato tenuto conto di un assegno di base annuale di fr. 1'098.-- (cfr. doc. _
inc. 39.01.65, doc. _ inc. 39.01.66).
L'assicurata,
infatti, lavorando soltanto al 50%, percepisce un assegno di base per
___________ di un importo pari alla metà dell'ammontare massimo erogabile,
corrispondente a fr. 183.-- mensili (cfr. art. 16 cpv. 1 LAF), ovvero fr. 91.50
(cfr. doc. _).
2.13. L'insorgente
nell'atto di ricorso ha asserito di dover far fronte alle spese relative
all'asilo nido frequentato da suo figlio ___________ (cfr. consid. 1.3.).
Come
dettagliatamente esposto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), l'art. 11a OPC, al
quale la LAF rinvia, enuncia che dal reddito annuo di un'attività lucrativa
sono dedotti, oltre ai contributi concernenti le assicurazioni sociali, i costi
per il relativo conseguimento.
Le spese
per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi per i pasti fuori
casa, per le trasferte dal domicilio al posto di lavoro e per gli abiti
professionali (cfr. consid. 2.10.).
Le spese
per la cura dei figli, per contro, non sono attualmente riconosciute quale
deduzione dal reddito. Del resto anche la legislazione fiscale federale e
quella cantonale non prevedono nella loro lista esaustiva di deduzioni tale
spesa (cfr. art. 26 LIFD; art. 25 LT).
Pertanto
a giusta ragione l'amministrazione ha computato quale spesa per il
conseguimento del reddito unicamente i costi di trasporto sostenuti
dall'assicurata (cfr. consid. 2.10.).
A titolo
abbondanziale è utile comunque segnalare che la prima revisione della legge
sugli assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore
probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. scritto del 18 giugno 2002 dell'IAS al
TCA nell'ambito di un'altra vertenza in ambito di assegni di famiglia, inc.
39.2002.44), prevede ai nuovi art. 47a segg. LAF il rimborso della spesa di
collocamento del figlio.
Il
Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla prima revisione della legge
sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2001 aveva infatti precisato che in
materia di assegni di famiglia, oltre alle prestazioni di complemento già
previste (assegni integrativi e assegni di prima infanzia), si potevano
sostenere misure di appoggio per i genitori, in vista del collocamento dei
figli durante il tempo di lavoro (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to
4.3.8.5.).
Tale
proposta del Consiglio di Stato è stata sottoscritta anche dalla Commissione
della gestione e delle finanze (cfr. Rapporto sul messaggio 18 dicembre 2001
concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia dell'11
giugno 2002 p.to 2.4.1.3.).
In
particolare il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a un
nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla Legge per la
protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza o a una famiglia diurna riconosciuta ai sensi sempre della
Legge appena menzionata (cfr. nuovo art. 47a cpv. 2 LAF).
Inoltre
hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento sia i genitori che
beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le
condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, che
i genitori che non hanno diritto a un assegno integrativo o di prima infanzia e
che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere
un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito
disponibile (cfr. nuovo art. 47b cpv. 1 LAF).
2.14. Nello scritto
del 17 maggio 2002 (cfr. consid. 1.7.), la ricorrente ha allegato che dal mese
di dicembre 2001 deve mensilmente sostenere l'ulteriore spesa di fr. 50.-- per
la locazione di un posteggio.
All'assicurata
è già stato riconosciuto il costo relativo all'utilizzo di un mezzo pubblico
per recarsi dal domicilio al posto di lavoro (cfr. consid. 2.10.).
Di
conseguenza nell'evenienza concreta il canone di locazione del parcheggio, a
prescindere dalla questione a sapere se teoricamente possa essere o meno
computato quale spesa per il conseguimento del reddito, non può in ogni caso
essere considerato nel calcolo degli assegni.
Al
riguardo va inoltre rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del
calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr.
art. 24 cpv. 1 lett. c; art. 28, art. 36 LAF consid. 2.2.; 2.3.), è esaustiva
e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo
2000, p. 83).
Le spese
che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.
Nel caso
di specie i costi relativi al parcheggio, come del resto la retta dell'asilo
nido (cfr. consid. 2.13.), non possono pertanto nemmeno essere computati quale
spesa specifica.
A tutto
quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla
legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il
fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse
telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea
1998).
2.15. Alla luce di
quanto esposto, tenendo conto soprattutto delle modifiche intervenute nel
calcolo a seguito della diminuzione del premio della cassa malati a carico
dell'assicurata (cfr. consid. 2.7.) e del reddito da attività lavorativa (cfr.
consid. 2.10.) e dell'aumento degli alimenti (cfr. consid. 2.11.), risulta che
le spese riconosciute complessive della famiglia ____________ sono di fr.
36'589.-- (fr. 23'330.-- fabbisogno vitale + fr. 12'600.-- pigione + fr.
659.--premio cassa malati), mentre il reddito determinante ammonta a fr.
35'074.-- (fr. 26'556.-- reddito netto da attività lucrativa + fr. 100.--
interesse di libretto di risparmio + fr. 7'320.-- contributo alimentare + fr.
1'098.-- assegno di base).
Di
conseguenza all'assicurata deve essere erogato un assegno integrativo di fr.
1'515.-- annui, pari a fr. 127.-- mensili, come riconosciuto dalla Cassa nello
scritto 6 giugno 2002 (cfr. consid. 1.8.).
In simili
condizioni a mente del TCA, per quel che concerne l'importo dell'assegno
integrativo, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
2.16. Per quanto
riguarda l'assegno di prima infanzia, va rilevato, per contro, che con
l'erogazione dell'assegno integrativo il reddito disponibile di ___________ è
sufficiente per provvedere al sostentamento della sua famiglia, il cui
fabbisogno è calcolato secondo le disposizioni concernenti le prestazioni
complementari (cfr. consid. 2.3.).
Di
conseguenza non può essere concesso alla ricorrente l'assegno di prima
infanzia.
Il
relativo ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
relativo all'assegno integrativo è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e riformata nel senso che all'assicurata è riconosciuto un assegno
integrativo dell'importo di fr. 127.-- mensili.
2.- Il ricorso
relativo al rifiuto dell'assegno di prima infanzia è respinto.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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