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Numero d'incarto:
39.2001.45
Data decisione, Autorità:
19.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00045
DC/sc
Lugano
19 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2001 di
__________,
contro
la decisione del 23 marzo 2001 emanata
da
Comune di ____________,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 23 marzo
2001 l'Ufficio stipendi del Comune di __________ (in seguito: Ufficio Stipendi)
ha inviato a __________
" abbiamo
ricevuto i documenti richiesti per poter determinare il diritto all'assegno di
famiglia (figli) a partire dal 01.01.2001.
Secondo i disposti dell'art. 11 cpv. 1 lett. B della Legge
cantonale sugli assegni di famiglia (LAF), nel caso in cui la custodia dei
figli sia affidata ad entrambi i genitori, ha diritto all'assegno il genitore
che esercita l'attività salariata a tempo pieno, se l'altro genitore esercita
un'attività a tempo parziale.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano (TCA),
chiamato a statuire in occasione di ricorsi inoltrati da assicurati, ha
ritenuto che la titolarità del diritto all'assegno secondo la LAF, debba essere
determinata indipendentemente dal luogo ‑ altro cantone o estero ‑
in cui l'altro genitore eserciti al sua attività salariata.
Dalla documentazione in nostro possesso rileviamo che lei è
coniugata ed è nostro dipendente al 50%, mentre suo marito esercita la propria
attività salariata in Italia al 100%.
Considerato quanto sopra esposto, i presupposti per poterle
riconoscere il diritto all'assegno sono cessati il 31.12.2000." (Doc. _)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale si è così espressa:
" Ho
ricevuto la lettera dell'ufficio stipendi del comune di __________ in merito
alla nuova legge sugli assegni di famiglia. Non sono d'accordo con la vostra
decisione.
I miei figli vivono in Svizzera e sono svizzeri per cui penso di
aver diritto agli assegni per loro. Per noi questi soldi sono molto importanti.
Anche se mio marito lavora al 100 % in Italia non ha diritto agli
assegni." (Doc. _)
1.3. Il 23 aprile
2001 il TCA ha posto alcuni quesiti all'Ufficio stipendi (Doc. _), che ha così
risposto:
" a
seguito della vostra richiesta del 23 aprile 2001 vi precisiamo quanto segue:
· la nostra lettera del 23 marzo 2001 si
basa sulla circolare 3/00 del 1. dicembre 2000 e sulla circolare orientativa
del 16 gennaio 2001 emesse dalla Cassa Cantonale per gli assegni famigliari.
Secondo
quanto indicato a pagina 3 della circolare 3/00, "... l'interpretazione
del concetto di "attività salariata" data dal TCA per quanto concerne
l'art. 11 cpv. 3 LAF, può essere estesa pure all'art. 11 cpv. 1 e 11 cpv. 2
LAF.
Per
cui in base a queste circolari la madre che lavora parzialmente in Ticino con
il marito che lavora al 100% all'estero non avrebbe diritto a percepire gli
assegni famigliari.
La
titolarità del diritto all'assegno è stata rivista a partire dal 01.01.2001
senza nessuna modifica retroattiva così come indicato nella circolare
orientativa del 16 gennaio 2001.
· La nostra decisione del 23 marzo 2001 in
quanto basata su disposizioni di un ente superiore (Cassa cantonale per gli
assegni famigliari), sarà modificata nelle misura in cui queste disposizioni
verranno cambiate." (Doc. _)
1.4. Il 26 aprile
2001 il TCA ha ancora chiesto all'Ufficio stipendi:
" al
fine di evadere il ricorso succitato, vogliate indicare la base legale che
autorizza il datore di lavoro e non la Cassa cantonale assegni di
famiglia ad emettere una decisione in questo settore." (Doc. _)
L'Ufficio
stipendi ha così risposto il 2 maggio 2001:
" Premessa
La decisione in merito all'assegno della signora __________ è
stata intimata dal nostro Ufficio. Le basi legali per la decisione derivano
però, come da documentazione che vi è già stata trasmessa, da chiare
disposizioni della Cassa cantonale per gli assegni di famiglia.
Basi legali
Le basi legali per l'emissione di decisioni in merito agli assegni
di famiglia dei dipendenti dei Comune di __________ derivano dagli allegati:
· lettera del 27 ottobre 1997 dell'istituto
delle assicurazioni sociali nella quale viene chiesto al Comune di assumersi in
modo autonomo le decisioni sul diritto agli assegni di famiglia dei suoi
salariati,
· risoluzione 1174 del 18 novembre 1997 di
accettazione da parte del Municipio di __________." (Doc. _)
1.5. Il 7 maggio
2001 il TCA ha inviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari (in
seguito: Cassa cantonale) uno scritto del seguente tenore:
" Il
Comune di ________ ha intimato alla signora __________ il rifiuto degli assegni
di famiglia 23 marzo 2001 qui allegato in copia, contro il quale l'interessata
ha immediatamente inoltrato ricorso al TCA.
Da informazioni in nostro possesso risulta che la
"decisione" in questione è stata presa su vostre istruzioni.
Ciò premesso, vi preghiamo di comunicarci a stretto giro di posta
se ciò corrisponde al vero. In caso di risposta affermativa, vogliate farci
avere copia di tali istruzioni e indicarci dettagliatamente su quali basi
legali esse poggiano." (Doc. _)
Il 14
maggio 2001 la Cassa cantonale si é così espressa:
" abbiamo
ricevuto la sua corrispondenza del 7 maggio u.s., in risposta alla quale le
confermiamo quanto segue.
Il Comune di __________ ha notificato alla signora __________ la
propria decisione, sulla base delle nostre indicazioni ed in particolare:
nostra circolare 3/00 del 1° dicembre 2000 e nostra Circolare orientativa del
16 gennaio 2001, già trasmesse al vostro Tribunale dallo stesso Comune con
lettera del 25 aprile 2001, in risposta alla vostra richiesta del 23 aprile
2001." (Doc. _)
Il 17
maggio 2001 il TCA ha ancora interpellato la Cassa cantonale:
" abbiamo
ricevuto il vostro scritto 14 maggio 2001 di cui vi ringraziamo.
Rileviamo tuttavia che non avete risposto completamente alle
domande postevi.
Vi preghiamo quindi ora di indicarci, a stretto giro di posta,
le basi legali su cui poggiano le vostre istruzioni ai Municipi (cfr. art. 68
cpv. 1 LAF "Contro le decisioni pronunciate dalle Casse ...")."
(Doc. VIII)
Il 13
giugno 2001 il Direttore dell'Istituto delle assicurazioni sociali, avv.
__________, ha inviato al Presidente del TCA il seguente scritto:
"
Egregio signor Presidente,
alla vostra domanda dello scorso 7 maggio, volta a verificare
l'esistenza di una base legale per le nostre istruzioni ai Municipi,
rispondiamo che la base legale non esiste.
Per questi casi è quindi la Cassa cantonale per gli assegni
familiari che deve emettere una decisione formale, provvista dei mezzi di
diritto.
Nella fattispecie la Cassa emanerà quindi una decisione
impugnabile. Vogliate pertanto considerare il ricorso sospeso.
Al problema, che interessa i grossi enti pubblici affiliati alla
Cassa cantonale, verrà data una risposta nell'ambito della la revisione della
legge, attualmente in preparazione." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 68 LAF contro le decisioni pronunciate dalle Casse è data facoltà di
ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni
dalla loro intimazione.
2.3. Per costante
giurisprudenza qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità
incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (cfr.
DTF 114 V 327 consid. 4b, a proposito dalla sospensione del diritto
all'indennità di disoccupazione).
Al
riguardo va ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere
ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare essere
dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno
facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza
di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto.
Come
motivi di nullità entrano principalmente in considerazione gravi omissioni
procedurali e l'incompetenza dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. I
difetti di merito non implicano invece che in rare eccezioni la nullità (cfr.
DTF 114 V 327 consid. 4b; T. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, p. 342; B. Knapp, "Grundlagen
des Verwaltungsrechts", vol. l, Basilea - Francoforte sul Meno 1992, p. 265-270).
2.4. Nella
presente fattispecie la decisione di rifiuto dell'assegno di base è stata presa
dall'Ufficio stipendi del Comune di __________. Ora, come si è visto (cfr.
consid. 2.2), competente per prendere tale decisione non è tale ufficio, bensì la
Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. pure consid.1.5 )
La
decisione impugnata è dunque nulla in quanto presa da autorità incompetente
(cfr. consid. 2.3 , STCA del 1° febbraio 1999 nella causa A.T.R., 38.98.466 ;
STCA del 28 gennaio 1999 nella causa M.P., 38.98.464)
Il
ricorso deve pertanto essere accolto e gli atti trasmessi alla Cassa cantonale
affinché si pronunci sulla questione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§) E` accertata la nullità della decisione del 23 marzo 2001 dell'Ufficio
stipendi del Comune di __________
2.- Gli atti sono
trasmessi d'ufficio alla Cassa cantonale per gli assegni familiari per la
decisione di sua competenza
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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