AIUTO
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Numero d'incarto:
39.2001.4
Data decisione, Autorità:
19.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00004-5
rs/nh
Lugano
19 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi dell'11 gennaio 2001
di
__________,
contro
le decisioni del 4 dicembre 2000 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
del 6 novembre 2000, cresciuta in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso
presentato da __________ nei confronti delle decisioni relative ad assegni
integrativi e di prima infanzia emanate dalla Cassa cantonale per gli assegni
di famiglia (di seguito la Cassa) con effetto dal 1° febbraio 2000, rinviando
gli atti all'amministrazione per stabilire il diritto all'assegno di prima
infanzia e integrativo, dopo aver stabilito l'importo delle spese di trasferta
e computato a titolo di spese per i pasti fr. 5.-- giornalieri, determinato il
reddito immobiliare da calcolare secondo i criteri indicati da questo Tribunale
e l'ammontare delle spese per manutenzione fabbricati e degli interessi
ipotecari.
1.2. In seguito
alla sentenza la Cassa, il 4 dicembre 2000, ha emanato due decisioni con le
quali ha nuovamente rifiutato all'interessata sia l'assegno integrativo, a
favore dei figli __________, __________ e __________, che l'assegno di prima
infanzia, in quanto i redditi determinanti superano le spese riconosciute.
1.3. Con
tempestivo ricorso dell'11 gennaio 2001 l'assicurata ha impugnato le decisioni
dell'amministrazione, argomentando:
"
(…)
Secondo me le nuove
decisioni sono state emanate senza tenere conto della sentenza del 6 novembre
2000 del Tribunale e precisamente:
Tutto ciò premesso chiedo
che il Tribunale proceda alla verifica dei calcoli posti alla base delle
decisioni contestate e mi vengano assegnate le prestazioni richieste."
(Doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 29 gennaio 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha
osservato:
"
La sentenza del 6 novembre 2000 aveva
parzialmente accolto due precedenti ricorsi della signora __________. Le
precedenti decisioni furono annullate e l'incarto rinviato alla Cassa affinché,
effettuati gli accertamenti suggeriti, si pronunciasse nuovamente sul diritto
all'assegno integrativo e di prima infanzia.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva
in particolare richiesto verifiche per determinare le spese per il
conseguimento del reddito avendo il signor __________ trasferito la sede di
lavoro da __________ a __________, il ricalcolo del valore locativo, degli
interessi ipotecari e delle spese di manutenzione.
La Cassa, contrariamente al parere della
ricorrente, ha effettuato le verifiche e modificato la situazione in rapporto
alle precedenti due decisioni, in particolare ha determinato:
a) spese per il conseguimento del reddito per un totale di fr.
7'700.‑ ossia fr. 6'600.‑ per spese di trasporto (25 km x 220 gg x
0.60 cts.) e fr. 1'100.‑ per pasti (fr. 5.‑ x 220);
b) ha corretto il valore locativo come da indicazioni del
Tribunale cantonale portandolo da fr. 4'725.‑ a fr. 6'300.‑;
c) ha dedotto gli interessi ipotecari passivi e le spese di
manutenzione per un importo di fr. 6'300.‑ (massimo deducibile secondo
gli art. 28 cpv. 1 LAF e art. 3 b) cpv. 3 lett. b) LPC).
Pur con tutte le modifiche apportate la famiglia
_________ non può accedere alle prestazioni richieste perché dispone di redditi
pari a fr. 69'639.‑ a fronte di un fabbisogno di fr. 64'515.‑.
Si fa osservare che la deduzione per le spese di
manutenzione che sia del 15% o del 25% è fatto irrilevante ai fini del diritto
perché la ricorrente paga comunque interessi ipotecari tali da consentire il
raggiungimento della cifra massima di fr. 69'300.-." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di un assegno integrativo a favore dei figli
__________, __________ e __________ e di un assegno di prima infanzia.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie."
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 LAF).
2.3. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
2 Al genitore che
non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale,
senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno
di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
3 Il reddito
ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
L'art. 33
LAF sancisce:
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Il diritto
all'assegno si estingue:
a) alla fine del
mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di
occupazione superiore al 50%;
b) quando il
genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza
giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi
alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.4. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che
le spese
riconosciute si compongono di un importo destinato
alla
copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al
minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--,
per i
coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i
figli che
danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
a fr.
7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr.
5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31
dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. Per
stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv.
3 LPC le
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di
prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia
obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Nell'atto di
ricorso l'assicurata contesta gli importi computati dalla Cassa ai fini del
calcolo degli assegni di famiglia relativi alle spese di trasferta e di doppia
economia domestica, al reddito della sostanza immobiliare, alle spese di
manutenzione e agli interessi ipotecari. In particolare sostiene che
l'amministrazione non ha tenuto conto della sentenza del 6 novembre 2000 di
questo Tribunale (cfr. consid. 1.3., inc. 39.2000.00017-18).
Per
quanto concerne le spese per il conseguimento del reddito va rilevato che
l’art. 11a OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF) prevede che
" il
reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo
le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i
contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul
reddito.”
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua
conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un
reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono
considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108
V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo
di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese
supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980
p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistun- gen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono
spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte
(“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono
essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un
autoveicolo privato entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a
disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza
della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo,
op. cit., p. 52 e 53).
Secondo
l'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo
di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo
non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Nel
Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta
l'autorità fiscale si appoggia sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del
27 ottobre 1998 (RDAT II 1993 no. s6t p. 401).
Secondo
l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il
contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie
al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta
con quest’ultimo”
Per
l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono
stabilite come segue:
a) per l’uso dei
mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza
notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una
deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc,
targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili
(cpv. 2).
La deduzione per il tragitto di andata e ritorno
a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti
consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3)."
Secondo
l’art. 4
" sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio.
La deduzione è
stabilita come segue:
a) se il
contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale
consumato fuori casa: fr. 13.-- il giorno o fr. 2800.-- l'anno se i pasti di
mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori
casa;
b) se il
contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma
rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana,
per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 13.--, vale
a dire fr. 26.-- il giorno o fr. 5600.-- l'anno se le medesime circostanze
sussistono tutto l'anno."
(cfr.
art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II 1992, no. 12t p. 198).
Oltre
alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per
esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non
consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).
Secondo
la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata
deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata
sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al
domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione
è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli
permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei
contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali
optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per
la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente.
In genere
se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto
di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio
per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del
TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle
spese di trasferta per la pausa di mezzodì, è data la possibilità di avere
almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non é concessa (Sentenza del
TA no. 47 del 20.2.85).
Infine
dev'essere ancora rilevato che sia in ambito LPC che LAF, a titolo di spese per
il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari
per i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute
al fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le
spese per il vitto, comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare
calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr.
8.-- (STFA dell'11 dicembre 1997 nella causa T.I., P 28/95).
Di
conseguenza, poiché l'importo computato a titolo di fabbisogno tiene già conto
dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno
considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno
(fr. 13.-- - fr. 8.--).
2.7. Nella
sentenza del 6 novembre 2000 (cfr. inc. 39.2000 00017-18, consid. 2.8.) il TCA
ha impartito all'amministrazione di calcolare l'ammontare delle spese di
trasferta considerando che, abitando a _________ e lavorando a ________ presso
l'Ospedale _________, il marito dell'assicurata ben difficilmente può far capo
ai mezzi pubblici. Pertanto avrebbero dovuto essere conteggiati i chilometri
giornalmente percorsi con un mezzo privato (cfr. art. 3 lett. a cpv. 2 del
decreto fiscale citato al consid. 2.6.).
Per
quanto riguarda le spese per i pasti fuori casa, questa Corte ha indicato di
tener conto di un importo di fr. 5.-- al giorno, in quanto ___________ non può
senz'altro rientrare al proprio domicilio durante la pausa del pranzo (cfr.
consid. 2.6.).
La Cassa,
a differenza di quanto asserito dalla ricorrente (cfr. consid. 1.3.), ha dato
seguito a quanto deciso dal TCA e ha di conseguenza proceduto a conteggiare le
spese di trasferta a cui deve far fronte __________. Tenendo conto che ________
dista da _________ circa 25 km, che quest'ultimo effettua il tragitto due volte
al giorno per 220 giorni lavorativi e che per le automobili è ammessa una
deduzione fino a 60 cts il Km, l'amministrazione ha correttamente riconosciuto
a titolo di costi di trasporto l'importo di fr. 6'600.-- annui (cfr. doc. _).
Inoltre
ha ritenuto l'ammontare annuo di fr. 1'100.-- (fr. 5.-- X 220 giorni
lavorativi) a titolo di spese per i pasti (cfr. doc. _).
Dal
guadagno netto percepito dal marito dell'assicurata, corrispondente a fr.
64'317.-- (cfr. doc. _), considerato corretto da questo Tribunale (cfr. STCA
del 6 novembre 2000, consid. 2.6., inc. 39.2000.00017-18), devono pertanto
essere dedotti
fr.
7'700.-- (fr. 6'600.-- + fr. 1'100.--) quali spese per il conseguimento del
reddito.
Di
conseguenza a titolo di reddito da attività dipendente va computato l'importo
di fr. 56'617.--, come peraltro considerato dalla Cassa nel nuovo conteggio
(cfr. doc. _).
2.8. Per quanto
attiene al reddito della sostanza immobiliare, va osservato che esso
corrisponde al valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario.
Ciò è
stato confermato pure in una recente sentenza emanata dal TFA il 20 luglio
2000, pubblicata in DTF 126 V 252 segg. (cfr. in particolare pag. 254 consid.
2a).
Secondo
l'art. 12 OPC AVS-AI, applicabile per analogia nel caso concreto, il valore
locativo è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale
diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo
quelli in materia di imposta federale diretta (cfr. DTF 126 V 254-256).
Giusta
l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente (cfr. DTF 126 V 255; RDAT N.
5t/II-1996; RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il
valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere
equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto
del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della
costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni
normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del
proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition
de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo
la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n.
15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad
una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente
adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di
costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in
contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a
quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio
della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi
della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Quando ai
fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato,
è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore
effettivo della pigione".
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito,
di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del
30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1.
gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione
delle contribuzioni, N. 15/1999; Istruzioni per la compilazione della
dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 1999/2000, p.to 5).
Le istruzioni
1999/2000 per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla
Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999)
precisano inoltre che
"2.1. per i fabbricati nuovi la cui stima è
entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato,
all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima
si applica:
- il 6.25% del valore di stima ufficiale del
fabbricato ridotto del
30%.
Importante: il calcolo del valore locativo
applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in
presenza della decisione favorevole dell'Ufficio stima (alla richiesta di
riduzione del valore di stima presentata dal contribuente).
2.2. per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il
riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha
presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del
valore di stima
2.2.1. nel caso in cui il nuovo valore
locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si
applica:
- la
medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la
tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento
(parte vecchia del fabbricato)
e
- il 6.25% all'aumento della
stima ufficiale ridotto del 30%.
Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso
risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo
fiscale 1997/98.
…
2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono
compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che
non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio
stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:
-
il
7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o
precedentemente;
-
il
6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e
il 01.01.89;
-
il
5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o
successivamente."
Tale modo
di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
2.9. Questa
Corte, nella sentenza del 6 novembre 2000 (cfr. inc. 39.2000.00017-18, consid.
2.13.), ha stabilito che il valore di stima dell'abitazione e dell'autorimessa
di proprietà della famiglia _________, facenti parte del mappale n. __________,
acquistato con atto notarile di compravendita del 30 novembre 1999, iscritto a
RF il 3 dicembre 1999 (cfr. doc. _), è pari a fr. 144'000.--, che ridotto del
30% ammonta a fr. 100'800.--.
Inoltre,
poiché la revisione generale delle stime nel comune di _________ è entrata in
vigore il 1° gennaio 1993, sulla base dell'allegato alla Circolare del 30
giugno 1999 (n. 15/1999), per il calcolo del valore locativo si applica il
6.25% al valore di stima ridotto.
La Cassa
nelle decisioni impugnate ha a giusta ragione applicato al valore di stima
ridotto il tasso del 6.25% e ha di conseguenza computato l'importo di fr.
6'300.-- (6.25% di fr. 100'800.--) a titolo di reddito lordo della proprietà
fondiaria (cfr. doc. _).
La
censura dell'assicurata in merito al reddito della sostanza immobiliare (cfr.
consid. 1.3. e 2.6.) si rivela dunque infondata.
2.10. A proposito
degli interessi ipotecari e delle spese per la manutenzione fabbricati va
evidenziato che l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC (cfr. consid. 2.5.), applicabile
agli assegni di famiglia giusta l'art. 28 LAF, consente di dedurre dal reddito
questi costi fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile (cfr. DTF 126 V
256).
Se quindi
questo reddito è inferiore alla somma degli interessi ipotecari e delle spese
per manutenzione fabbricati, i costi effettivi non possono essere considerati
integralmente.
Nella
sentenza del TFA del 20 luglio 2000 pubblicata in DTF 126 V 252 segg.,
menzionata sopra (cfr. consid. 2.8.), la nostra alta Corte ha stabilito che il
ricavo lordo dell'immobile giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC non corrisponde
necessariamente al valore locativo fiscale del medesimo, in quanto talvolta il
valore locativo considerato dall'autorità fiscale non coincide con le pigioni
di mercato, bensì è di un importo inferiore.
Va
rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b
cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in
base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di
domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet,
op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309).
Ai sensi
dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese
effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di
computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al
contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito
concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre
1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC
del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition
du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base all'art. 2 Reg. LT
(cfr. pure circolare n° 7/1995 della Divisione delle Contribuzioni) la
deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se l'immobile è stato
costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni
la deduzione è del 25%.
Il TCA
nella sentenza del 6 novembre 2000 (cfr. inc. 39.2000.00017-18, consid. 2.15.)
ha constatato che dagli atti non risultava se l'immobile era stato costruito da
oltre dieci anni oppure no. Non era dunque possibile stabilire l'ammontare
preciso delle spese di manutenzione fabbricati computabile. Lo stesso valeva
per gli interessi ipotecari il cui ammontare non risultava chiaramente dalla
documentazione all'incarto. La Cassa avrebbe dovuto così esperire ulteriori
accertamenti.
Emerge
dalle risultanze agli atti, che la Cassa non ha tuttavia proceduto a chiarire
in modo preciso a quando risale l'edificazione dell'abitazione dell'assicurata,
né l'ammontare esatto degli interessi ipotecari.
Benché
occorra stigmatizzare il fatto che l'amministrazione non ha dato seguito a
quanto prescrittole da questa Corte, tale questione può rimanere irrisolta.
In
effetti dalla documentazione prodotta si evince in ogni caso che il debito
ipotecario è almeno pari a fr. 346'406.-- (cfr. doc. _) e che anche applicando
l'interesse meno elevato menzionato dall'assicurata e dalla Banca ________ del
3,5% (cfr. doc. _), si ottiene un ammontare di interessi passivi di fr.
12'075.--.
Se il
ricavo lordo dell'immobile equivalesse al valore locativo, a titolo di
interessi ipotecari e spese di manutenzione potrebbe essere considerato
unicamente l'importo di fr. 6'300.-- (cfr. consid. 2.9.) che è comunque già
inferiore all'ammontare minimo degli interessi passivi.
Alla luce
della sentenza DTF 126 V 252 segg., occorre tuttavia esaminare se in Ticino il
ricavo lordo dell'immobile corrisponde al valore locativo o a un importo più
elevato.
Dalla
Circolare 30 giugno 1999 (n. 15/1999) della Divisione delle contribuzioni
emerge che :
"
(…)
Quanto ai criteri per la
determinazione del valore locativo l'articolo 20 capoverso 2 LT prevede che lo
stesso "è stabilito tenendo conto della promozione dell'accesso alla
proprietà e della previdenza personale". Il legislatore cantonale ha
così voluto introdurre degli elementi di moderazione del valore locativo
rispetto alle pigioni di mercato anche per conseguire l'obiettivo di favorire
la previdenza individuale e l'accesso alla proprietà privata.
Secondo la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale è considerato ancora conciliabile con il
principio costituzionale della parità di trattamento un valore locativo che si
situa tra il 60-70% delle pigioni di mercato, ritenuto comunque che il 60%
rappresenta in ogni caso il limite inferiore che può ancora essere sostenuto dal
profilo costituzionale (DTF 124 I 145 e 125 I 65).
(…)
Il valore locativo
corrisponde di regola, ad una percentuale del valore di stima dei fabbricati.
Il tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente
adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di
stima dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obiettivo di conseguire
un valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio
delle pigioni di mercato.
(…)
Quando, ai fini del valore
locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia
applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo
della pigione."
Da quanto
appena esposto risulta evidente che il ricavo lordo dell'immobile, nell'ipotesi
in cui sia maggiore del valore locativo, non può in ogni caso superare
quest'ultimo di più del 30%.
Nel caso
di specie dunque gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione potrebbero
ammontare al massimo a fr. 8'190.-- (fr. 6'300.-- + 30% di fr. 6'300.--).
L'importo
minimo di interessi passivi a carico dell'assicurata, come visto, è pari a fr.
12'075.--. Tale somma supera dunque pure l'ammontare massimo del ricavo lordo
dell'immobile che potrebbe essere riconosciuto.
Di conseguenza gli esatti
importi delle spese di manutenzione per fabbricati e degli interessi ipotecari
sono irrilevanti ai fini del presente giudizio.
Inoltre
la questione a sapere se effettivamente in Ticino il ricavo lordo dell'immobile
è maggiore del valore locativo e in che misura lo è può, in casu, rimanere
comunque irrisolta, in quanto, anche computando, a titolo di interessi
ipotecari e di spese di manutenzione, l'ammontare massimo di fr. 8'190.--, il
reddito determinate supera il fabbisogno della famiglia _________.
Infatti
il reddito complessivo di fr. 69'639.-- (cfr. doc. _) è più elevato rispetto al
fabbisogno di fr. 66'405.--.
In simili
condizioni questo Tribunale non può che confermare le decisioni del 4 dicembre
2000, con le quali la Cassa ha rifiutato all'assicurata l'erogazione
dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia, devono essere
confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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