AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.34
Data decisione, Autorità:
19.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00034
DC/sc
Lugano
19 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2001 di
__________,
2.
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 marzo 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
marzo 2001 la Cassa cantonale per gli assegni di famiglia ha preso la seguente
decisione formale nei confronti di __________ e __________:
" Secondo
quanto disposto dall'art. 18 cpv. 1 della Legge sugli assegni di famiglia (di
seguito LAF) dell'11 giugno 1986 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1998, a
nome di sua moglie __________, occupata al 50% presso il Municipio della
__________, è stato riconosciuto il diritto all'assegno in favore delle vostre
figlie __________ nata il 15 ottobre 1983 e __________ nata il 20 giugno 1987,
in misura del 50%.
La prassi amministrativa adottata, ha sempre circoscritto il campo
d'applicazione della LAF al solo territorio Cantonale, non considerando
eventuali attività salariate svolte "dall'altro genitore" all'estero
o in un altro Cantone, sia per quanto concerne il riconoscimento della
titolarità del diritto all'assegno sia per la determinazione dell'importo
dell'assegno.
Tuttavia, il Tribunale cantonale delle assicurazioni in Lugano (di
seguito TCA), chiamato a statuire in merito all'applicazione dell'art. 11 cpvv.
2 e 3 LAF, ha ritenuto che la titolarità del diritto all'assegno debba essere
determinata indipendentemente da! luogo ‑ altro cantone o estero ‑
in cui "l'altro genitore" esercita la sua attività salariata (cfr.
sentenze in re. M. V. d. G. del 2 settembre 1999 e A. A. del 18 settembre
2000), stabilendo che i disposti di legge siano sufficientemente chiari e non
presentino nessuna lacuna e che non sia pertanto possibile estenderne
l'interpretazione, in contrasto con la volontà del legislatore.
L'art. 11 cpv. 1 lett. b LAF, dispone che nel caso in cui la
custodia del figlio sia affidata ad entrambi i genitori, ha diritto all'assegno
il genitore che esercita l'attività salariata a tempo pieno, se l'altro
genitore esercita l'attività salariata a tempo parziale.
L'interpretazione che il TCA ha dato ai concetti di custodia e di
attività salariata può sicuramente essere estesa all'art. 11 cpv. 1 LAF. Appare
infatti insostenibile interpretare diversamente, a dipendenza del capoverso che
viene applicato alla fattispecie concreta, concetti uguali contenuti in una
stessa disposizione di legge; diversamente si creerebbero notevoli disparità di
trattamento tra gli assicurati.
Pertanto, ritenuto che lei esercita la sua attività a tempo pieno
in Italia, in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 LAF e della relativa giurisprudenza
del TCA, non sussistono più i presupposti affinché dal 1° gennaio 2001 sua
moglie possa ancora essere riconosciuta titolare del diritto all'assegno."
(Doc. _)
1.2. Contro
questa decisione il marito dell'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA nel quale si è così espresso:
" Il
sottoscritto __________, nato a __________ il 12 luglio del 1948 e domiciliato
a __________, quale rappresentante della famiglia __________ ‑ in calce
procura della moglie ‑ RICORRE contro il provvedimento in rubrica per i
motivi che qui di seguito espone.
Il provvedimento in questione, emesso peraltro a seguito di mia
richiesta d'informativa di cui si allegano copie ‑ allegati da nr. _ a
mio avviso non è in linea con i dettami della LAF sia sotto il profilo formale
e di legge che sostanziale e di equità sociale.
Il principio cui si ispira tale normativa, mi pare, è la famiglia
ed i figli in particolare ‑ Art. 1 - alla quale viene accordato, a
carattere integrativo e di sostegno un assegno (e solo uno ‑ Art.6)
anche in presenza di due salariati. Figli, famiglia, assegno: una logica,
implicazione.
L'art. 18 LAF 2° comma, poi, esalta ancora di più tale principio,
mentre l'art. 11 disciplina il diritto di chi lo deve ricevere materialmente.
Tale ultimo articolo, mi pare, non possa disciplinare il mio caso in quanto è
un diritto che non ho; resta tuttavia la famiglia ed i figli che la LAF,
tramite mia moglie Anita, parimenti tutela.
Orbene la mia famiglia, in virtù di una prassi amministrativa, che
certamente non l'ha favorita, ha sempre percepito metà degli assegni familiari
gratificando certamente chi ha ricevuto assegni fuori cantone od all'estero ed
allo stesso tempo, tramite il coniuge salariato, in Ticino.
Tanto più che la stessa normativa (art. 18, comma 2°) viene ben
applicata, a quanto mi risulta, per separati e/o riconiugati (salariato al 50%
con ex coniuge anch'esso salariato almeno al 50%) .
E' doveroso evidenziare, a questo punto, che a nulla è valsa la
mia segnalazione alla Cassa Cantonale ‑ allegato nr. 5 ‑ nella
quale comunicavo, tra l'altro, l'inapplicabilità dell'art. 11 circa
l'assegnazione del diritto alla prestazione ‑ diritto che ribadisco non
ho ‑ in quanto, tra l'altro, i figli durante la mia assenza settimanale ‑
5 giorni e 4 notti almeno ‑, per lavoro in Italia, quale dipendente della
__________ di __________ ‑ Istituto bancario di diritto italiano ‑
sono in custodia di mia moglie __________ e l'art.2 del Regolamento LAF viene
ancora una volta in aiuto, se ce ne fosse bisogno, della mia famiglia.
Sotto il profilo sostanziale e di equità sociale, la sospensione
dell'assegno e una evidente ingiustizia, mi sia consentito, legata a logiche
interpretative che, comunque e sempre, "puniscono" i miei figli.
La LAF certamente assegna alla mia famiglia ‑ e ne sono
fermamente convinto leggendo la normativa nonché suo regolamento ‑
svizzera per 3/4 e presente in Svizzera, un assegno familiare così come
l'assegnazione a tutte le altre famiglie di salariati, svizzere e non, ma in
presenza di minori e soggette alla LAF ovviamente; e poco importa, mi pare, a
chi spetta purché vi sia un assegno non percepito due volte.
Ora con tale ingiusto provvedimento, al momento, esiste almeno una
famiglia in Ticino, con due figlie a carico e con la moglie che lavora al 50%
per potersi dedicare ai figli, e che la stessa LAF all'art. 32 tutela
ulteriormente, che viene privata di una prestazione sociale destinata, ripeto,
alla famiglia ed ai figli, lasciandone la stessa completamente sprovvista in
quanto in Italia non ho mai percepito assegni familiari, nè ne avrei avuto il
diritto ‑ Vedasi all. nr.11 ‑.
Voglia pertanto codesto On. Tribunale annullare il provvedimento
della Cassa cantonale per gli assegni familiari e voglia altresì fare assegnare
a mia moglie Anita, che certamente lo destinerà ai figli, l'importo pieno ex
art. 18 secondo comma LAF." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 18 maggio 2001 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
- In data 19
dicembre 1997 la ricorrente __________ (di seguito: la ricorrente) aveva
depositato una richiesta per assegni di famiglia per le figlie __________, nata
il 15 ottobre 1993 e __________, nata il 20 giugno 1987. La ricorrente era
occupata a quel tempo quale salariata al 50% presso il Nido d'Infanzia del
Comune di _________ (doc. _). Il diritto le era stato accordato sulla base del
suo grado di occupazione.
Dalla
richiesta di prestazioni si poteva evincere che pure il marito e ricorrente,
signor __________ (di seguito: il ricorrente), era occupato quale salariato al
100% presso la __________ di __________.
Con corrispondenza 2 gennaio 2001 il
ricorrente chiedeva alla resistente delle informazioni generali in merito alla
LAF (doc. _), richiesta alla quale la resistente rispondeva in data 3 gennaio
2001 (doc. _); seguivano ulteriori scambi di corrispondenza, ai quali si rinvia
quali doc. da _ a _.
In particolare dai doc. _ si può
evincere che il ricorrente è attualmente occupato quale salariato al 100%
presso la _________ (Italia), mentre la moglie è sempre occupata quale
salariata al 50% quale puericultrice presso l'Asilo-Nido del Comune di
_________.
- Con
decisione 13 marzo 2001 la resistente ha comunicato ai ricorrenti che il
diritto agli assegni familiari per le due figlie sarebbe stato soppresso retroattivamente
a decorrere dal 1° gennaio 2001, in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. b)
LAF che dispone che allorquando la custodia del figlio è affidata ad entrambi
i genitori ed entrambi esercitano una attività salariata, il diritto spetta al
genitore che ha il grado di occupazione più elevato.
I
ricorrenti chiedono che il diritto agli assegni di base per le due figlie
_______ e _______ venga ripristinato; essi chiedono altresì che alla madre -
salariata al 50% presso il Comune di __________ - venga accordato il diritto ad
un assegno intero, in applicazione dell'art. 18 cpv. 2 LAF, a mente del quale
la persona che esercita solo parzialmente un'attività salariata "ha
diritto ad un assegno intero, se la sua attività, aggiunta all'attività
salariata dell'altro genitore, raggiunge almeno il grado di un'occupazione a
tempo pieno".
- Con le
sentenze 17 settembre 1998 in re E. C., 2 settembre 1999 in re F, Z. e 18
settembre 2000 in re A. A. il TCA si era pronunciato sulla questione della
titolarità del diritto all'assegno allorquando il figlio si trova all'estero o
in altro Cantone. Con queste sentenze il TCA ha considerato inapplicabili gli
artt. da 8b a 81 Reg. LAF, che il Consiglio di Stato aveva emanato in
applicazione dell'art. 11 cpv. 4 LAF, e concluso che le fattispecie andavano
risolte applicando l'art. 11 cpv. 3 LAF, in virtù del quale "il
genitore che non ha la custodia del figlio ed ha un'attività salariata ha
diritto all'assegno se l'altro genitore non ha un'attività salariata".
Relativamente
alla questione topica, in realtà il TCA ha prolato altre sentenze; vengono
comunque qui riportate soltanto le tre summenzionate, che sono le più
rappresentative e sono sempre state confermate in seguito dal TCA.
3.1. La sentenza
19.09.1998 in re E.C. trattava la fattispecie di un padre frontaliero,
divorziato, salariato al 100% per un datore di lavoro assoggettato alla LAF; il
figlio era affidato per sentenza di divorzio alla madre, non salariata,
che viveva in Italia. Mentre la resistente aveva negato il diritto al padre, in
applicazione dell'art. 8b Reg. LAF, il TCA aveva accordato il diritto
all'assegno di base, in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 LAF.
La
sentenza 02.09.1999 in re F. Z. trattava la fattispecie di un padre divorziato,
salariato per un datore di lavoro assoggettato alla LAF; il figlio era affidato
per sentenza di divorzio alla madre, salariata a tempo pieno in Italia e
residente in Italia. Con questa sentenza il TCA aveva confermato
l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 3 LAF e negato il diritto all'assegno,
indipendentemente dal fatto che la madre, in Italia, non beneficiasse della
prestazione familiare prevista dalla Legislazione italiana.
La
sentenza 18.09.2000 in re A. A. trattava la fattispecie di una madre, che aveva
la custodia del figlio e lavorava al 10% presso un datore di lavoro
assoggettato alla legislazione sugli assegni familiari di un altro Cantone; in
virtù di tale legislazione la madre non aveva diritto all'assegno. Il padre,
per contro, era salariato al 100% per un datore di lavoro assoggettato alla LAF
e postulava il diritto all'assegno. Anche in questo caso il TCA aveva negato
il diritto, sempre in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 LAF.
3.2. Le citate
sentenze del TCA (come pure le altre riportate alla nota 1) sono state rese in
applicazione dell'art. 11 cpv. 3 LAF, che disciplina il diritto all'assegno
allorquando soltanto uno dei genitori ha la custodia del figlio.
È
però opinione della resistente che le considerazioni del TCA espresse con la
succitata giurisprudenza debbano essere estese mutatis mutandis ai cpvv.
1 e 2 della medesima disposizione di legge.
Non
sarebbe, infatti, ammissibile, alla luce del principio di parità di
trattamento, di interpretare il concetto di "attività salariata"
nell'art. 11 cpv. 3 LAF diversamente dall'art. 11 cpvv. 1 e 2 LAF. Se, in
effetti, per questo Tribunale il campo di applicazione dell'art.
11 cpv. 3 LAF deve essere esteso alle attività salariate svolte per un datore
di lavoro assoggettato alla legislazione sugli assegni di famiglia di un altro
Cantone (cfr. citata sentenza in re A.A.), risp. alle attività salariate svolte
per un datore di lavoro assoggettato alla legislazione sugli assegni di
famiglia di uno Stato estero (cfr. citate sentenze in re E.C. e F.Z.), lo deve forzatamente
essere pure per l'art. 11 cpv. 1 e l'art. 11 cpv. 2 LAF. Per una medesima
disposizione di legge il campo di applicazione personale non può, in effetti,
essere diverso.
Ora,
è ben vero che l'art. 11 cpv..3 LAF è una norma particolare nel contesto
dell'art. 11 LAF: in effetti conferisce, in via eccezionale, il diritto
all'assegno al genitore salariato che non ha la custodia del figlio, mentre che
negli altri due capoversi dell'art. 11 LAF le due condizioni (custodia ed
attività salariata) sono cumulative. È altresì vero che sia per l'art. 11 cpv.
1 LAF come pure per l'art. 11 cpv. 2 LAF è la custodia ad essere condizione
preminente per l'ottenimento del diritto, in conformità peraltro a quanto
disposto dall'art. 4 LAF e che, in quest'ottica, l'art. 11 cpv. 3 LAF
costituisce a tutti i titoli la sola ed unica eccezione, perché fa sì che la
condizione dell'attività salariata diventi prioritaria rispetto alla
condizione della custodia.
Non
va però dimenticato che la resistente ha sempre sostenuto (si vedano, al
riguardo, le argomentazioni sviluppate in sede di risposta di causa per
l'incarto E.C. di cui alla succitata sentenza 19.09.1998), che l'art. 11 cpvv.
1‑3 LAF andava applicato solo e soltanto quando l'attività salariata del
o dei genitori era svolta per un datore di lavoro assoggettato alla legge giusta
gli artt. 6 e 13 LAF (che ne delimitava il campo di applicazione personale).
Sennonché,
con le succitate sentenze questo Tribunale ha ritenuto che l'art. 11 (cpv. 3)
LAF dovesse applicarsi indipendentemente dal genere di attività salariata
svolta, cioè se per un datore di lavoro assoggettato alla legge oppure per un
datore di lavoro assoggettato alla legislazione sugli assegni familiari di un
altro Cantone oppure ancora per un datore di lavoro assoggettato alla legislazione
sugli assegni familiari di un altro Stato. In sostanza questo Tribunale ha
ritenuto che laddove dovesse combinarsi l'attività salariata di un genitore per
un datore di lavoro sottoposto alla LAF con un'altra attività salariata svolta
per un datore di lavoro di un altro Cantone o all'estero andasse sempre
applicato l'art. 11 (cpv. 3) LAF.
A
mente della resistente, per le considerazioni sopra esposte relative al campo
di applicazione personale, diveniva inevitabile concludere che la titolarità
del diritto all'assegno ai sensi di tutto l'art. 11 LAF dovesse essere
determinata indipendentemente dal luogo (altro Cantone o estero) ove si
trovava il figlio, indipendentemente dal luogo (altro Cantone o estero) nel
quale l'altro genitore (cioè quello che non è salariato per un datore di lavoro
sottoposto alla LAF) esercitava la sua attività lavorativa ed, infine,
indipendentemente dal fatto se quest'ultimo, se salariato, beneficiasse o meno
di un assegno di famiglia per il figlio, previsto dalla relativa legislazione
(di un altro Cantone o estera).
- È
indiscusso che, nella fattispecie, la custodia del figlio sia affidata ad
entrambi i genitori. È pure indiscusso che, entrambi, esercitano una attività
salariata, la madre al 50% per un datore di lavoro sottoposto alla legge,
mentre il padre al 100 % per un datore di lavoro italiano, sottoposto alla
relativa Legislazione sugli assegni di famiglia.
Per le considerazioni sopra esposte
alla fattispecie torna applicabile l'art. 11 cpv. 1 lett. b) LAF, per il quale
in siffatte circostanze la titolarità del diritto compete al genitore che ha
il grado di occupazione più elevato, cioè al padre. Ritenuto che il padre non è
salariato per un datore di lavoro sottoposto alla LAF (art. 13 LAF), in virtù
dell'art. 6 LAF non gli può essere riconosciuto il diritto all'assegno di
famiglia; e ciò indipendentemente dal fatto che egli non sia al beneficio della
relativa prestazione familiare italiana.
Né può tornare applicabile alla
fattispecie l'art. 18 cpv. 2 LAF, che si applica solo e soltanto per
determinare l'importo dell'assegno e non il diritto allo stesso: in effetti va
ricordato che il nuovo regime istituito dalla LAF conferisce la titolarità del
diritto ad uno soltanto dei due genitori, anche se entrambi sono salariati per
un datore di lavoro sottoposto alla legge; è quindi soltanto il genitore che è
titolare del diritto - secondo quanto disposto dagli artt. da 6 a 12 LAF - a
potersi prevalere dell'applicazione di tale norma, ovviamente purché egli sia
un salariato ai sensi della legge.
Ciò che non può essere il caso nella
fattispecie, perché il padre è salariato per un datore di lavoro sottoposto
alla legislazione sugli assegni familiari di un altro Stato.
La decisione della resistente merita
quindi di essere confermata." (Doc. _)
1.4. Il 30 maggio
2001 i ricorrenti hanno trasmesso al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
Premetto che il rapporto con gli assegni
familiari è stato sempre difficile, infatti già dalla nascita della mia primogenita,
________, pur lavorando io e mia moglie al 100% (sempre in Svizzera ed in
Italia) dovemmo penare non poco per farceli assegnare cosa che avemmo con
notevole ritardo, nostro malgrado, rispetto alla naturale nascita del diritto.
Successivamente organizzammo la nostra vita familiare lavorando mia moglie al
50%, per potersi occupare delle bambine, ed io al 100% in Italia. Tutto
sembrava procedere nella maniera dovuta con l'assegnazione del 50% degli
assegni in quanto in Italia non ne avevamo diritto e questo fino all'uscita
dell'articolo di __________ - si allega copia - che rimetteva in discussione la
cosa e mi faceva sorgere il problema dell'art. 18 2°. Non nego però che qualche
dubbio sull'assegnazione mi era sorto allorquando vennero dati per intero gli
assegni a mia moglie e dopo qualche mese tolti, creando evidenti disparità con
le colleghe: ma io lavoravo in Italia veniva detto.
Di persona mi recai alla Cassa cantonale per gli
assegni familiari di Bellinzona, ma senza ottenere né una spiegazione logica né
convincente. Nel frattempo mi sono convinto, approfondendo le mie conoscenze
sulla LAF e Regolamento, che il legislatore ha voluto dare, in virtù del
principio "del contenimento della povertà" dovuta alla nascita di un
figlio - espressione usata dallo stesso Ufficio - un riconoscimento anche alla
mia famiglia. la storia di quanto è successo dopo è tutta documentata nel
ricorso al Vostro esame.
Mi preme, qui di seguito fare alcune
considerazioni sulla risposta di causa fattami tenere da codesto on. Tribunale
non prima, però, di aver segnalato che più che un cittadino informato, attento
peraltro ad osservare le normative e le leggi di uno Stato che ospita me, ma
che al tempo stesso è la Patria dei miei figli e di mia moglie, mi sono sentito
un topo "secutato" da un gatto tendente a misurare la mia resistenza
prima di mangiarmi.
Passando poi ad esaminare i singoli casi presi in
considerazione dalla Cassa Cantonale e che hanno portato al diniego, a mio
avviso illegale, anche del 50%, tengo a precisare e con soddisfazione, che
nessuno ci riguarda: le basi della mia famiglia sono più che solide; la stessa
è presente da sempre sul territorio ticinese per il ¾; non vi è frode alla
legge.
L'accanimento nei nostri confronti del cennato
ufficio, mi pare, trovi giustificazione solo sulla mia insistenza: ma se non
insisto io per i miei figli, chi deve farlo! La LAF protegge anche la mia
famiglia: non mi sembra una affermazione da dimostrare, mi sembra una certezza
riconosciuta fino a qualche mese fa anche dalla Cassa cantonale assegni
familiari, sia pure al 50%.
Ora la stessa motiva il suo operato con
argomentazioni teorico-giuridiche, più che prove, - su due piedi non sono in
grado di controbattere ma spero di poterlo fare in sede di udienza - che
denotano una certa difficoltà ad esprimere concetti semplici, per una legge
sociale di così vasta portata ed applicazione nonché tanto di regolamento che
disciplina i casi particolari.
Voglia pertanto l'on. Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, così come peraltro già richiesto e motivato nel ricorso del 1°
aprile u.s. farci riassegnare il 50% ex art. 18 1°, anche perchè sono risorse
finanziarie sottratte a minori, nonché decidere circa l'assegnazione ex art. 18
2° dell'assegno intero." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Secondo
l'art. 2 cpv. 1 LAF titolare del diritto all'assegno di famiglia è il genitore.
È
considerato genitore dalla legge il genitore naturale, adottivo, affiliante e
biologico (art. 2 cpv. 2 LAF).
L'assegno
di famiglia è riconosciuto per il figlio proprio e adottivo, nonché per il
figlio del coniuge e per l'affiliato (art. 3 cpv. 1 LAF).
L'art. 4
LAF prevede che il genitore che ha la custodia del figlio , di regola, ha
diritto all'assegno.
Il
capitolo I della legge, dedicato all'assegno di base, stabilisce agli art. 6 e
seg. le condizioni per poter avere diritto a questa prestazione.
In
particolare l'art. 6 precisa che:
" Il
salariato ha diritto all'assegno, per il figlio, se:
a) è occupato nel
Cantone ed è alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla
legge;
b) è residente nel
Cantone ed è occupato fuori dal Cantone, se è alle dipendenze di un
datore di lavoro sottoposto alla legge.
Il salariato ha
diritto, per il figlio, ad un solo assegno."
L'art. 11
LAF stabilisce invece che:
" Se
la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori, ha diritto
all'assegno:
a) la madre, se
entrambi i genitori esercitano un'attività salariata a tempo pieno o
un'attività salariata a tempo parziale, ma con pari grado di occupazione;
b) il genitore che
esercita l'attività salariata a tempo pieno, se l'altro genitore
esercita un'attività salariata a tempo parziale;
c) il genitore con
il grado di occupazione più elevato, se entrambi i genitori
esercitano un'attività salariata a tempo parziale;
d) il genitore che
esercita un'attività salariata, se l'altro genitore non ha alcuna
attività salariata. (cpv. 1)
Se uno solo dei
genitori ha la custodia del figlio ed entrambi esercitano un'attività
salariata, ha diritto all'assegno il genitore che ha la custodia del figlio.
(cpv. 2)
Il genitore che non
ha la custodia del figlio ed ha un'attività salariata ha diritto all'assegno se
l'altro genitore non ha un'attività salariata. (cpv. 3)
Il regolamento di
applicazione definisce e disciplina casi particolari. (cpv. 4)"
Secondo
l'art. 8c Reg. LAF (un solo genitore è frontaliero):
" Il
genitore frontaliero è titolare del diritto se ha la custodia del figlio. (cpv.
1)
L'importo
dell'assegno si determina in base al suo grado di occupazione. (cpv. 2)
Se il genitore ed il
suo coniuge sono entrambi frontalieri, per la determinazione dell'importo
dell'assegno si applica, per analogia, l'art. 18 LAF. (cpv. 3)"
L'art. 8d
(entrambi i genitori sono frontalieri) prevede invece che:
" Se
entrambi i genitori sono frontalieri ed entrambi hanno la custodia del figlio,
la titolarità del diritto si determina conformemente all'art. 11 cpv. 1 LAF.
(cpv. 1)
L'importo totale
dell'assegno si determina conformemente all'art. 18 LAF. (cpv. 2)
Se entrambi i
genitori sono frontalieri ma uno soltanto ha la custodia del figlio, la
titolarità del diritto si determina conformemente all'art. 11 cpv. 2 LAF.
L'importo totale dell'assegno si determina conformemente all'art. 18 LAF. (cpv.
3)"
2.2. Negli scorsi
anni questo Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi a più riprese sul diritto
all'assegno di base nel caso di assicurati senza la custodia del figlio.
Il TCA ha concluso che in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 LAF, questi
assicurati hanno diritto all'assegno di base se il loro coniuge non ha
un'attività salariata.
Poiché il
conferimento del diritto all'assegno anche in assenza del fondamentale
presupposto della custodia costituisce un eccezione (e quindi va interpretata
restrittivamente), secondo il TCA, nel contesto dell'art. 11 cpv. 3 LAF, se il
coniuge esercita un'attività lucrativa a tempo pieno o anche a tempo parziale
fuori Cantone o all'estero, l'assicurato non ha diritto all'assegno di base
(per l'esposizione dettagliata dei motivi con riferimento anche al Messaggio
del Consiglio di Stato e ai lavori parlamentari, cfr. in particolare la STCA
del 17 settembre 1998 nella causa E.S., 39.98.8, pubblicata in "Leggi
cantonali sugli assegni familiari". Ed. UFAS, Berna, settembre 2000 pag.
47-51; la STCA del 19 ottobre 1998 nella causa L.M., 39.98.19, pubblicata in
Leggi cantonali sugli assegni familiari, pag. 51-54; la STCA del 2 settembre
1999 nella causa F.Z., 39.99.39; la STCA del 18 settembre 2000, 39.2000.11; la
STCA del 21 novembre 2000 nella causa F.P.G., 39.2000.14).
2.3. L'amministrazione
ritiene a torto che la giurisprudenza appena riassunta, che trae origine da una
norma di regolamento (dichiarata dal TCA contraria alla legge) con la quale
si negava in modo sistematico l'assegno di base ai lavoratori o alle
lavoratrici frontaliere che non avevano la custodia del figlio (cfr. art.
8c cpv. 1 Reg. LAF: "il genitore frontaliero è titolare del diritto se ha
la custodia del figlio"), debba essere applicata anche agli assicurati che
hanno la custodia del figlio.
In realtà
la custodia del figlio realizza il fondamentale presupposto introdotto dal
legislatore con la nuova LAF (ciò che è peraltro già stato dettagliatamente
esposto nella citata sentenza E.C. alla quale si rinvia. Basta qui ricordare
che il Messaggio del Consiglio di Stato sottolinea che "è la custodia ad
essere condizione preminente per l'ottenimento del diritto" ed ancora
"il legislatore intende porre quale condizione per l'ottenimento di ogni
genere di assegno la custodia del figlio: ha quindi diritto all'assegno - di
regola - soltanto il genitore che ne ha la custodia").
Per
questo motivo il lavoratore o la lavoratrice frontaliera che hanno la custodia
del figlio e che esercitano un'attività salariata ai sensi dell'articolo 6 LAF hanno
diritto all'assegno.
Nella
presente fattispecie l'assicurata, coniugata ed avente la custodia delle
figlie _________ e ________, esercita un'attività salariata a metà tempo in
Ticino. Suo marito esercita invece un'attività a tempo pieno in Italia e non ha
dunque un'attività salariata ai sensi dell'art. 6 LAF.
In simili
condizioni la ricorrente ha diritto all'assegno di base, fondato sull'art. 11
cpv. 1 lett. d LAF e sull'art. 8c Reg. LAF.
A titolo
abbondanziale va rilevato che non potevano certo sfuggire all'amministrazione
sia il contenuto e l'esito del dibattito parlamentare (ampiamente riprodotto
nella già citata sentenza E.C. del 17 settembre 1998) sia la successiva
iniziativa parlamentare del 30 novembre 1998 dell'on. Camponovo (cfr. D.
Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e
problemi aperti" in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT
I 2000 pag. 121 seg. (127)).
Come
segnalato dalla Cassa cantonale nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3), sta
dunque al legislatore, in occasione dell'imminente prima revisione della LAF,
apportare delle modifiche all'attuale ordinamento, se lo riterrà opportuno.
2.4. Secondo
l'art. 16 cpv. 1 LAF, l'ammontare dell'assegno è di
fr.
183.-- mensili.
In caso
di attività a tempo parziale l'art. 18 cpv. 1 LAF stabilisce che:
"
La persona che esercita solo accessoriamente o
parzialmente un'attività salariata ha diritto ad un assegno calcolato in
proporzione alla durata effettiva delle prestazioni lavorative prestate."
L'art. 18
cpv. 2 LAF precisa invece che essa ha diritto ad un assegno intero, se la sua
attività, aggiunta all'attività salariata dell'altro genitore, raggiunge almeno
il grado di un'occupazione a tempo pieno.
2.5. Nella
presente fattispecie soltanto __________ esercita un'attività salariata ai
sensi della LAF. Essa lavora al 50% presso il Municipio della __________. Di
conseguenza, in applicazione dell'art. 18 cpv. 1 LAF e dell'art. 8c cpv. 2 Reg.
LAF essa ha diritto a metà dell'assegno di base per ognuna delle due figlie.
Come
giustamente sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.3 punto 4),
l'art. 18 cpv. 2, in questo caso non entra in considerazione visto che il padre
non è salariato ai sensi della LAF. La norma ha infatti soprattutto lo scopo di
determinare l'importo dell'assegno nel caso di due coniugi, salariati ai sensi
della LAF ed esercitanti entrambi un'attività a tempo parziale (es. moglie
salariata al 70% e marito salariato al 50%: diritto per la moglie ad un assegno
intero sulla base dell'art. 18 cpv. 2 LAF).
L'assicurata
ha dunque diritto soltanto ad un assegno proporzionato al suo grado di
occupazione del 50%.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto e la decisione impugnata è annullata.
§ Di conseguenza
___________, anche dopo il 1° gennaio 2001, ha diritto all'assegno di base per
le figlie _________ e _________ in proporzione al suo grado di occupazione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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