AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.3
Data decisione, Autorità:
21.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00003
rs/nh
Lugano
21 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2001
di
__________,
contro
la decisione del 15 dicembre 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 15 dicembre 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore del figlio __________,
un assegno integrativo di fr. 653.-- mensili, limitatamente al mese di giugno
2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. In data 15
gennaio 2001 l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
si è così espressa:
"
(…)
Riguarda il conteggio
prestazioni del 15.12.2000, in particolare al punto 220 Debiti ipotecari,
è stato calcolato al 50% anziché al 100%.
Come potrete verificare
dalla dichiarazione fatta per il Municipio di __________ (9 o 10 mesi fa),
abbiamo deciso tra mio fratello, mia madre ed io che io mi sarei assunta le
spese dal momento che solo io la sfrutto e ci abito." (Doc. _)
1.3. Dopo che
questo Tribunale ha fissato alla Cassa un secondo termine di 10 giorni per
presentare la risposta di causa (cfr. doc. _), l'amministrazione ha inviato,
l'11 maggio 2001, il seguente scritto:
"
(…)
d) per
quanto attiene la decisione del 15.12.2000 relativa all'assegno integrativo
valido per il mese di giugno 2000, contestata con il ricorso no. 39.2001.00003,
la Cassa aveva chiesto la concessione di una proroga il 25.01.2001 al Tribunale
cantonale delle assicurazioni e, lo stesso giorno, richiesto alla ricorrente
l'invio di ulteriore documentazione necessaria alla soluzione della vertenza;
e) la
documentazione inviataci il 26.04.2001 ci consente ora di rispondere alle
obiezioni sollevate con il ricorso del 15.01.2001, per cui riceverete la nostra
risposta di causa." (Doc. _)
1.4. Con risposta
del 15 maggio 2001 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:
"
Dai documenti presentati il 20.04.2001 dalla
signora __________ al Tribunale cantonale delle assicurazioni si evincono i
seguenti punti:
a) la ricorrente, unitamente al fratello __________, in data
10.11.1992, ha ricevuto in donazione dal padre, in ragione del 50% ciascuno, la
particella __________;
b) tale proprietà è gravata da un diritto d'usufrutto
vitanaturaldurante a favore della madre __________;
c) mediante accordo tra le parti (assicurata, fratello e madre) si
è stabilito che le spese della casa sono totalmente assunte dalla ricorrente in
quanto l'unica che vi abita dal gennaio 2000.
Ora, da quanto precede risulta inequivocabile che
la signora __________ è proprietaria in ragione del 50% della casa e che pure
il debito che la grava è suddiviso con il fratello. Va osservato che per il
calcolo dell'assegno integrativo 50% o 100% non modifica in nessun modo il
diritto dal momento che nelle due situazioni non esisterebbe comunque sostanza
computabile. Inoltre, e questo elemento è scaturito in sede ricorsuale, essendo
la sostanza immobiliare gravata da usufrutto a favore della madre, secondo le
norme che regolano il calcolo delle prestazioni complementari ciò impedirebbe
il computo sia del valore di stima della casa, sia del debito ipotecario che la
grava.
Per quanto riguarda il computo del reddito della
sostanza, la Cassa ribadisce che l'importo computabile è di fr. 1'813.- (= 50%
del 5% di fr. 72'500.-), per le spese di manutenzione e per gli interessi
ipotecari passivi non possiamo superare il reddito lordo dell'immobile pari a
fr. 1'813.-. Il calcolo è quindi da riconfermare totalmente. Infine va
osservato che l'importo dell'assegno integrativo equivale all'importo massimo
riconoscibile secondo le disposizioni vigenti." (Doc. _)
1.5. Pendente causa
il TCA ha posto all'amministrazione il seguente quesito:
"- i
motivi per i quali avete calcolato il valore locativo dell'abitazione di
proprietà al 50% dell'assicurata, sita sul fondo base part. N. __________,
applicando al valore di stima il tasso del 5% e non del 6,5% come previsto
dall'allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle
contribuzioni (n. 15/1999) per gli immobili la cui stima è entrata in vigore
tra il 1.1.1989 e il 1.1.1986."
(Doc.
_)
La Cassa,
il 22 giugno 2001, ha risposto:
"
Con riferimento a quanto richiestoci possiamo
confermarvi che effettivamente il valore locativo dell'immobile doveva essere
calcolato al tasso del 6,5% del valore di stima.
Facciamo osservare che l'applicazione dell'uno o
dell'altro tasso percentuale non modifica il risultato finale relativo
all'assegno integrativo." (doc. _)
1.6. I doc. _ e _
sono stati sottoposti all'assicurata, alla quale è stato assegnato un termine
di 10 giorni per presentare osservazioni (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli
26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000
nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di un assegno integrativo più elevato per il mese
di giugno 2000 a __________, in favore del figlio __________.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori
hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie."
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 LAF).
2.3. L’art. 3b della
Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24
cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi,
almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
2.4. Poiché la
decisione impugnata è stata emessa nel 2000 alla presente vertenza si applicano
i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000 (che sono stati adeguati dal 1°
gennaio 2001).
In
concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia della ricorrente, formata
dalla madre, dal padre e da un figlio, è pari a fr. 30'120.--, come indicato
dalla Cassa.
Al
riguardo va segnalato infatti che, a differenza delle assicurazioni sociali
federali che non parificano la convivenza al matrimonio (cfr. STCA del 15
aprile 1996 nella causa M.M.), la legge cantonale sugli assegni di famiglia
prevede che anche le coppie conviventi possono beneficiare degli assegni
integrativi e di prima infanzia e che il termine "genitore" deve
essere inteso nel senso più ampio possibile (cfr. art. 2 cpv. 2 LAF; STCA del
24 luglio 2000 nella causa A.I.).
2.5. Per
stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv.
3 LPC le
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di
prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia
obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Nel caso in
esame risulta dagli atti che la ricorrente è proprietaria in ragione di 1/2
della part. No _________. L'altra metà del mappale è di proprietà del fratello
dell'assicurata (cfr. 42 e 46). Inoltre emerge che, benché sia stato conferito
alla madre il diritto d'usufrutto sull'abitazione (cfr. doc. _), la ricorrente
vive nell'intera casa (cfr. doc. _).
Dalla
situazione catastale si evince che 59 mq del citato mappale sono adibiti ad
abitazione. Il valore di stima dell'abitazione corrisponde a fr. 72'500.--,
pertanto il valore della quota dell'assicurata è pari a fr. 36'250.-- (cfr.
doc. _).
A giusto
titolo la Cassa non ha computato nulla a titolo di sostanza immobiliare (cfr.
doc. _), visto che ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC non va conteggiata
alcuna sostanza fino alla quota massima, nella fattispecie, di fr. 55'000.--
(cfr. consid.2.5.).
La
ricorrente sostiene di essersi assunta le spese complessive relative alla casa
(cfr. consid. 1.2.).
Per
quanto concerne l'importo del debito ipotecario computato dalla Cassa quale
deduzione dalla sostanza, il TCA rileva che anche tenendo conto di un ammontare
più elevato di fr. 30'250 (cfr. consid. 1.2.), il risultato finale non
cambierebbe, come d'altronde correttamente osservato dalla Cassa (cfr. consid.
1.4.). Infatti, come visto, già nella decisione impugnata non è stata in ogni
caso considerata alcuna sostanza.
2.7. Per quanto
attiene al reddito della sostanza immobiliare, va osservato che esso
corrisponde al valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario.
Ciò è
stato confermato pure in una recente sentenza emanata dal TFA il 20 luglio
2000, pubblicata in DTF 126 V 252 segg. (cfr. in particolare pag. 254 consid.
2a).
Secondo
l'art. 12 OPC AVS-AI, applicabile per analogia nel caso concreto, il valore
locativo è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale
diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo
quelli in materia di imposta federale diretta (cfr. DTF 126 V 254-256).
Giusta
l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente (cfr. DTF 126 V 255; RDAT N.
5t/II-1996; RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il
valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere
equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto
del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della
costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni
normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del
proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition
de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo
la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n.
15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad
una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente
adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di
costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in
contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a
quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio
della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi
della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Quando ai
fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato,
è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore
effettivo della pigione".
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito,
di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del
30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1.
gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione
delle contribuzioni, N. 15/1999; Istruzioni per la compilazione della
dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 1999/2000, p.to 5).
Le istruzioni
1999/2000 per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla
Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999)
precisano inoltre che
"2.1. per i fabbricati nuovi la cui stima è
entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato,
all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima
si applica:
- il 6.25% del valore di stima ufficiale del
fabbricato ridotto del
30%.
Importante: il calcolo del valore locativo
applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in
presenza della decisione favorevole dell'Ufficio stima (alla richiesta di
riduzione del valore di stima presentata dal contribuente).
2.2. per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il
riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha
presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del
valore di stima
2.2.1. nel caso in cui il nuovo valore
locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si
applica:
- la
medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la
tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento
(parte vecchia del fabbricato)
e
- il 6.25% all'aumento della
stima ufficiale ridotto del 30%.
Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso
risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo
fiscale 1997/98.
…
2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono
compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che
non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio
stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:
-
il
7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o
precedentemente;
-
il
6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e
il 01.01.89;
-
il
5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o successivamente."
Tale modo
di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Nel caso
in esame la revisione generale delle stime del Comune di ________ è entrata in
vigore tra il 1.1.1986 e il 1.1.1989, di conseguenza per il calcolo del valore
locativo si deve applicare il tasso del 6.5% al valore di stima, invece del 5%
erroneamente applicato dalla Cassa.
Pertanto
il valore locativo dell'abitazione dell'assicurata è di fr. 2'356.-- e non di
fr. 1'813.-- come considerato nella decisione impugnata.
Al
riguardo va rilevato che la Cassa ha riconosciuto, con scritto del 22 giugno
2001 (cfr. consid. 1.5.), che nel caso di specie il tasso da applicare al
valore di stima è il 6.5% e non il 5%.
2.8. Nel caso di
assicurati che vivono in casa propria, analogamente alla LPC, è riconosciuta
quale spesa la pigione (cfr. Direttive UFAS per le prestazioni complementari,
n. 3021). Ciò nella misura del valore locativo (cfr. DTF 126 V 256-257; ZAK
1968, pag. 248). In concreto la Cassa ha computato l’importo di fr. 3'493.--,
composto di fr. 1'813.--, quale valore locativo dell’abitazione e fr. 1’680.--
quale forfait per spese accessorie. Quest'ultimo dato è corretto. Secondo
l’art. 16a cpv. 1 OPC AVS/AI infatti nei confronti di persone che abitano un
immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto solo un forfait.
Esso è pari a fr. 1’680.--.
Va,
comunque, segnalato che la somma del valore locativo dell'immobile e delle
spese può essere riconosciuto al massimo fino a concorrenza degli importi
massimi stabiliti dalla legislazione federale per le spese di pigione, pari per
tutti i Cantoni, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 12'000.-- per le persone sole
e fr. 13'800 per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a
una rendita (cfr. Direttiva UFAS, n. 3026; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 87).
Dal 1°
gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente
a fr. 15'000.-- per i coniugi (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 6 dicembre 2000).
Il valore
locativo dell’immobile in cui abita l'assicurata è pari a fr. 2'356.-- (cfr.
consid. 2.7.), per cui l'importo computato dalla Cassa nel provvedimento
impugnato a titolo di pigione annua deve essere adeguato a fr. 4'036.-- (fr.
2'356.-- + fr. 1'680.--).
2.9. A proposito
degli interessi ipotecari e delle spese per la manutenzione fabbricati va
evidenziato che l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC (cfr. consid. 2.5.), applicabile
agli assegni di famiglia giusta l'art. 28 LAF, consente di dedurre dal reddito
questi costi fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile (cfr. DTF 126 V
256).
Se quindi
questo reddito è inferiore alla somma degli interessi ipotecari e delle spese
per manutenzione fabbricati, i costi effettivi non possono essere considerati
integralmente.
Nella
sentenza del TFA del 20 luglio 2000 pubblicata in DTF 126 V 252 segg.,
menzionata sopra (cfr. consid. 2.7.), la nostra Alta Corte ha stabilito che il
ricavo lordo dell'immobile giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC non corrisponde
necessariamente al valore locativo fiscale del medesimo, in quanto talvolta il
valore locativo considerato dall'autorità fiscale non coincide con le pigioni
di mercato, bensì è di un importo inferiore.
Va
rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b
cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in
base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di
domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet,
op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309).
Ai sensi
dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese
effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di
computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al
contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito
concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre
1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC
del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition
du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base all'art. 2 Reg. LT
(cfr. pure circolare n° 7/1995 della Divisione delle Contribuzioni) la
deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se l'immobile è stato
costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni
la deduzione è del 25%.
Nel caso
concreto, essendo la costruzione stata edificata sicuramente prima dell'anno
1988 (cfr. doc. _), a titolo di spese di manutenzione dei fabbricati vanno
computati fr. 589.-- (25% del valore locativo).
Se il
ricavo lordo dell'immobile equivalesse al valore locativo, a titolo di
interessi ipotecari potrebbe essere considerato l'importo di fr. 1'767.-- (fr.
2'356.-- - fr. 589.--).
Alla luce
della sentenza DTF 126 V 252 segg., occorre tuttavia esaminare se in Ticino il
ricavo lordo dell'immobile corrisponde al valore locativo o a un importo più
elevato.
Dalla
Circolare 30 giugno 1999 (n. 15/1999) della Divisione delle contribuzioni
emerge che :
"
(…)
Quanto ai criteri per la
determinazione del valore locativo l'articolo 20 capoverso 2 LT prevede che lo
stesso "è stabilito tenendo conto della promozione dell'accesso alla
proprietà e della previdenza personale". Il legislatore cantonale ha
così voluto introdurre degli elementi di moderazione del valore locativo
rispetto alle pigioni di mercato anche per conseguire l'obiettivo di favorire
la previdenza individuale e l'accesso alla proprietà privata.
Secondo la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale è considerato ancora conciliabile con il
principio costituzionale della parità di trattamento un valore locativo che si
situa tra il 60-70% delle pigioni di mercato, ritenuto comunque che il 60%
rappresenta in ogni caso il limite inferiore che può ancora essere sostenuto
dal profilo costituzionale (DTF 124 I 145 e 125 I 65).
(…)
Il valore locativo
corrisponde di regola, ad una percentuale del valore di stima dei fabbricati.
Il tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente
adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di
stima dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obiettivo di conseguire
un valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio
delle pigioni di mercato.
(…)
Quando, ai fini del valore
locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia
applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo
della pigione."
Da quanto
appena esposto risulta evidente che il ricavo lordo dell'immobile, nell'ipotesi
in cui sia maggiore del valore locativo, non può in ogni caso superare
quest'ultimo di più del 30%.
Nel caso
di specie dunque gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione potrebbero
ammontare al massimo a fr. 3'063.-- (fr. 2'356.-- + 30% di fr. 2'356.--).
Nell'evenienza
concreta comunque la questione a sapere se e in che misura in Ticino il ricavo
lordo dell'immobile è maggiore del valore locativo può rimanere irrisolta, in
quanto, come verrà esposto in seguito, la computazione nel calcolo relativo
all'assegno integrativo di un importo maggiore di interessi ipotecari e di
spese di manutenzione non muterebbe l'esito della vertenza (cfr. consid. 2.11).
2.10. Vi è da
chiedersi poi a che titolo la ricorrente abiti la quota del 50% di proprietà
del fratello.
L'assicurata,
come visto, ha asserito infatti di essersi assunta i costi concernenti l'intero
mappale, in particolare gli ammortamenti e gli interessi del debito ipotecario,
oltre alle tasse dell'acqua potabile, della fognatura e della raccolta rifiuti
(cfr. doc. _).
Andrebbe
così esaminato se si può concludere che l'assicurata vive nella parte di
abitazione di proprietà del fratello in virtù di un contratto di locazione o di
un contratto misto e dunque se a titolo di pigione deve essere computato un
importo più elevato.
Dagli
atti emerge che all'anno l'assicurata versa fr. 3'944.-- corrispondenti agli
ammortamenti e agli interessi ipotecari, al cui ammontare si devono aggiungere
fr. 165.70 relativi alla tassa per l'acqua potabile, fr. 122.50 concernenti la
tassa per la fognatura, fr. 60.-- per la raccolta rifiuti (cfr. doc. _).
Va
rilevato tuttavia che l'assicurata, essendo proprietaria del 50% della
particella di __________, fa fronte comunque al pagamento della metà di questi
importi, ovvero complessivamente fr. 2'146.--. Essa quindi, come
controprestazione del fatto che usufruisce della parte di casa di proprietà del
fratello, si assume unicamente il pagamento di fr. 2'146.--.
La
questione può rimanere nel caso di specie indecisa, in quanto, anche computando
a titolo di pigione un importo più elevato, e meglio fr. 6'183.-- (fr. 4'037.--
- fr. 2'146.--), il risultato del conteggio non muterebbe.
2.11. Va ricordato
che giusta l'art. 27 cpv. 2 LAF l'importo dell'assegno integrativo non può
infatti superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto
e che esso corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale dei figli
sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'assegno di base effettivamente
percepito (cfr. messaggio del Consiglio di Stato relativo all'introduzione di
una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51;
art. 27 cpv.1 LAF; STCA del 28 aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile
1999 nella causa S.B.).
Nell'evenienza
concreta l'importo massimo annuo erogabile a titolo di assegno integrativo
ammonta a fr. 7'830.-- (cfr. consid. 2.3.), in quanto l'assicurata e il padre
di _________, non esercitando nel mese di giugno 2000 nessuna attività
lucrativa (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione; inc. 39.00.97), non
percepivano l'assegno di base.
La Cassa
ha già riconosciuto tale importo con il provvedimento impugnato.
Ecco
perché nel caso di specie sia la questione relativa alla determinazione
dell'effettivo importo di interessi ipotecari e di spese di manutenzione (cfr.
consid. 2.9.), che il problema di sapere se a titolo di pigione si debba
riconoscere un ammontare più elevato (cfr. consid. 2.10.) possono rimanere
irrisolte.
2.12. In
simili condizioni pertanto anche le modifiche da apportare a seguito del
maggiore valore locativo (cfr. consid. 2.7.; 2.8.; 2.9.) non hanno comunque
nessuna influenza sull'esito della vertenza, visto che, come appena esposto, il
provvedimento contestato già riconosce all'assicurata un assegno integrativo
dell'importo massimo erogabile (cfr. consid. 2.11.).
Alla luce
di quanto esposto questo Tribunale non può che confermare la decisione
impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster