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Numero d'incarto:
39.2000.89
Data decisione, Autorità:
30.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00089
rs
Lugano
29 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 17 ottobre 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
e ora sull'istanza 22 maggio 2001 tendente
alla tassazione della nota d'onorario
richiamati - la domanda di
assistenza giudiziaria 15 novembre 2000 interposta dall'avv. __________
contestualmente al ricorso e lo scritto 1° dicembre 2000 con cui la
patrocinatrice ha trasmesso il preavviso dell'autorità comunale per la
concessione del gratuito patrocinio;
-
il
decreto 18 dicembre 2000 del Giudice delegato con cui l'assicurata è stata
posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria tramite l'avv. __________;
-
la
sentenza del 7 maggio 2001 del TCA che ha respinto il ricorso;
vista - la lettera
22 maggio 2001 dell'avv. __________ con la quale chiede che venga tassata la
sua nota professionale di fr. 1'360.65, spese e IVA incluse (cfr. doc. _);
considerato che a) L'art. 68 LAF dispone
che contro le decisioni della Cassa cantonale per gli assegni familiari è data
facoltà di ricorso al TCA.
La legge
di procedura per i ricorsi al TCA, che si applica agli assegni di famiglia
(cfr. art. 1 lett. f), enuncia all'art. 21 che il ricorrente ha diritto di
farsi patrocinare. Non prevede tuttavia nulla in merito alle condizioni per
l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
L'art.
23 precisa in ogni caso che, per quanto non stabilito dalla presente legge,
valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice
cantonale di procedura civile (CPC).
Secondo
l'art. 155 CPC
"
Le persone fisiche che giustificano di non
essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere
l'assistenza giudiziaria".
I
presupposti per l'ammissione all'assistenza giudiziaria del CPC sono identici a
quelli previsti dal diritto federale per gli altri ambiti delle assicurazioni
sociali (cfr. ad esempio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS).
b) Per quanto
concerne le assicurazioni sociali federali, la regolamentazione concernente la
commisurazione dell'indennità per gratuito patrocinio spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362ss; RCC 1985 pag. 175 consid. 1b, RCC 1984 pag. 279
consid. 3c; Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen
betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen
Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht" in SZS 1991 pag. 185;
Rumo-Jungo, op.cit., p. 114; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
Zurigo 1995 p. 197).
Tale
principio vale dunque a più forte ragione per le vertenze fondate sulla legge
cantonale sugli assegni di famiglia.
c) La legge
di procedura per le cause davanti al TCA non stabilisce i criteri per la
fissazione dell'ammontare dell'indennità in caso di gratuito patrocinio.
Tuttavia
in caso di gratuito patrocinio l'indennità si calcola secondo i medesimi
criteri applicati per la fissazione delle ripetibili, se non esistono
disposizioni cantonali di diverso tenore (cfr. SZS 1991 pag. 186; DTF 110 V
362-365 consid. 3b).
L'art. 22
cpv. 2 dispone che l'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla
fattispecie ed alle difficoltà del processo, senza tenere conto del valore
litigioso.
Per
inciso va rilevato che questa impostazione è peraltro contenuta nell'art. 61
cpv. 1 lett. g della Legge federale sulla parte generale del diritto della
assicurazioni sociali - LPGA - (cfr.FF 2000 pag. 4393 e RAMI 1997 p. 320,
adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore), la
quale si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale. Essa prevede infatti che l'importo delle ripetibili è determinato
senza tenere conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e
della complessità.
In una sentenza del 9 giugno 1998 in re E. B. (inc. 19.97.00040 e pubblicata
nel Rep 1998 pag. 315 e sul Bollettino dell'Ordine degli avvocati n.
16/dicembre 1998) il Consiglio di moderazione ha dichiarato non applicabile
l'art. 30 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino (TOA).
Tale norma, che stabilisce l'onorario normale per le cause nell'ambito delle
assicurazioni sociali, rinvia infatti, tra l'altro, all'art. 9 della tariffa
stessa che prevede il valore litigioso quale base di calcolo dell'onorario.
Nella
citata sentenza il Consiglio di moderazione ha anche precisato che
" in
sintesi la retribuzione del patrocinatore d’ufficio va determinata esclusivamente,
o per diritto federale (LAINF; LAM, LAMal) o - nella misura in cui il diritto
federale lascia ancora spazio al diritto cantonale - per l’art. 22 cpv. 2 della
legge di procedura per le cause davanti al
TCA, in base ai seguenti criteri
non sono criteri pertinenti invece:
d) Per quanto
riguarda l’ammontare concreto dell’indennità, in una sentenza pubblicata in
RAMI 1996 p. 261 e 262, il TFA ha stabilito che l’importo di fr. 2’000 (spese
incluse), attribuito a titolo di ripetibili per una procedura davanti al TFA all’assicurato
assistito legalmente, è applicabile anche nell’ambito
dell’assistenza
giudiziaria gratuita. Sono riservati i casi complessi per i quali si sono resi
necessari sforzi importanti
(cfr. RAMI 1997 p. 322, in cui la nostra massima istanza ha ritenuto
insufficiente un’indennità per ripetibili di fr. 2’500).
e) Per quel
che concerne la valutazione del lavoro svolto dal legale, essa avviene
prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle
assicurazioni sociali (Leuzinger-Näf, op. cit., SZS 1991 pag. 183).
Gli
elementi da considerare nel calcolo dell’indennità non si limitano tuttavia
all’attività svolta nei confronti del Tribunale, bensì anche agli atti
preparatori, quali le visite e le conferenze con il cliente, la stesura del
ricorso e i preparativi necessari relativi alla redazione dello stesso (DTF 117
Ia 25/26 consid. 4c.; DTF 120 Ia 17 consid. 3f; Favre, L’assistance judiciaire
gratuite en droit suisse, thèse 1989, p. 137).
g) Nel caso
concreto dalla nota professionale risulta che l'avv. ___________ ha
quantificato in circa 7 ore lavorative l'attività di patrocinio svolta dopo
l'emissione della decisione contestata. Per quanto attiene alle spese ha
fatturato un importo di fr. 347.60.
Per la
fattispecie in esame, di non particolare difficoltà per un avvocato versato
nelle assicurazioni sociali, il legale ha steso un ricorso di 4 pagine (domanda
di assistenza giudiziaria e richieste di mezzi di prova da assumere incluse).
La patrocinatrice ha poi inviato al TCA il certificato municipale di preavviso.
Inoltre essa è comparsa dinanzi al Presidente del TCA in occasione di due
udienze indette di fini di esaminare due testi (cfr. doc. _).
In queste
circostanze, richiamata la giurisprudenza federale riportata nel consid. d),
tenuto conto anche del principio indagatorio vigente nelle assicurazioni
sociali, che solleva il lavoro del patrocinatore (cfr. DTF 114 V 87 consid.
4b), appare giustificato riconoscere integralmente la nota d'onorario
presentata, ammontante a fr. 1'360.65, spese e IVA al 7,6% inclusi.
Per questi motivi
decreta
1.- La nota
professionale 22 maggio 2001 dell'avv. __________ è tassata in fr. 1'360.60 IVA
inclusa.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Contro
l'ammontare dell'onorario la patrocinatrice e il Dipartimento delle Istituzioni
possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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