AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.81
Data decisione, Autorità:
20.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00081
rs/sc
Lugano
20 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 19 settembre 2000
emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 24 novembre 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr.
1'207.-- mensili a favore delle figlie __________ (1995) e __________ (1997) e
dei figli del marito, __________ (1984) e __________ (1985), nati da un
precedente matrimonio e affidati al padre con esercizio dell'autorità parentale
dal 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo dell'assegno è stato quantificato in fr. 1'251.--.
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 19 settembre 2000 ha ordinato a __________ di restituire l'importo di
fr. 9'168.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° settembre 1999 al 30
giugno 2000.
Inoltre
con ulteriore decisione 19 settembre 2000 l'amministrazione ha ridotto a fr.
380.-- mensili l'assegno integrativo erogato all'assicurata a favore di
________, _________ e _________, con effetto dal 1° luglio 2000 al 31 agosto
2000.
1.3. In data 12
ottobre 2000 l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale postula:
"
- Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
(…)
1.2 L'assegno
integrativo dal 01.07.2000 al 31.08.2000 è fissato in fr. 1'489.30.
- Alla
ricorrente è concessa l'assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio
dell'avv. ___________.
(…)
- Protestate eventuali
tasse, spese e ripetibili." (Doc. _, pag. 4)
A
motivazione del proprio gravame l'assicurata ha, in particolare, rilevato che:
"
(…)
i redditi, così come calcolati dall'istituto delle assicurazioni
sociali, sono manifestamente errati. Infatti la Cassa non considera, neppure
parzialmente, il mese di giugno 1999 (dal 17 giugno 1999 il marito della
ricorrente è rimasto senza reddito), e tralascia i mesi di luglio e agosto, in
cui la ricorrente non lavorava.
Anche a prescindere dal mese di giugno 1999, occorre considerare
il reddito conseguito dalla famiglia per un minimo di 12 mesi, ossia dal primo
luglio 1999 fino al 30 giugno 2000 e questo a maggior ragione se si considerano
irregolari percepiti soggetti a sbalzi di mese in mese. In tale contesto il
reddito netto della famiglia ammonta a fr. 44'957.50, il tutto e meglio come al
conteggio seguente:
‑ fr. 1993.75 mese di luglio 1999 (fr.
2'735.85 ‑ fr. 742. 10); (doc. _);
‑ fr. 1993.75 mese di agosto 1999 (doc.
_);
- fr. 17'940.
-- dal 1. settembre 1999 al 31.12.1999 in qualità di aiuto domiciliare di
____________ (doc. _; salario lordo dedotti gli assegni per i figli e gli oneri
sociali);
‑ fr. 1'369. ‑‑ lavoro presso
la Intermussing nel 1999
(fr. 1'501.‑- ‑ fr. 132.‑-;
doc. _);
‑ fr. 3'321. ‑‑ idem dal 1.
gennaio al 30.12.2000 (doc. _);
‑ fr. 4'663.80 indennità di disoccupazione
marito 1. gennaio
30 giugno 2000 (doc. _ fr. 777.30 x 6);
‑ fr. 1'849.30 stipendio
gennaio 2000 ricorrente dedotto l'assegno famigliare (doc. _);
‑ fr. 2'446.10 stipendio febbraio 2000
(doc. _);
‑ fr. 3'798.65 stipendio mese marzo 2000
(doc. _);
‑ fr. 305.90 stipendio mese aprile 2000
(doc. _);
‑ fr. 1'268.35 mese di maggio 2000 (doc.
_);
‑ fr. 4'007.90 mese di giugno 2000 (doc. _).
fr. 44'957.50
Anziché gli stipendi ritenuti a torto dalla Cassa nelle tabelle
allegate alla decisione querelata.
(…)
- Infine,
per quanto attiene al contributo assicurazione malattia, quest'ultimo deve
essere di fr. 5'581.80 (doc. _), anziché i fr. 2'743.‑ considerati nella
decisione querelata.
Ad
ogni buon conto, in via subordinata, l'importo sarebbe comunque di fr. 2'743.‑
e non di fr.1'260.‑‑, come ritenuto a torto per il periodo del 1.
gennaio 2000 in poi.
(…)
-
Si
invita altresì la Cassa, nella risposta, a giustificare il fabbisogno annuo
della famiglia, riservandosi la ricorrente sin d'ora di estendere le richieste
in replica.
-
Per
i motivi teste citati con il presente gravame si impugna pure la risoluzione 19
settembre 2000 (doc. _) in cui la Cassa fissa l'assegno di famiglia dal 31.07
al 31.08.2000.
Infatti
oltre ai correttivi suddetti le figlie da considerare sono 4, anziché le 3,
ossia pure __________ (27.08.2000) che frequenta la 1a propedeutica
(Scuola cantonale di Diploma, _________). Di conseguenza l'assegno, ritenuti i
redditi e i fabbisogni di cui al punto precedente, sarebbe di mensili fr.
1'489.30. (..)"
(Doc. _, pag. 2-3)
1.4. Con risposta
31 ottobre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:
"
(…)
a) fino
al 30 giugno 2000 la ricorrente era titolare di un assegno integrativo di fr.
1'251.‑- mensili: la tabella di calcolo che ne giustifica l'erogazione
indicava, tra i redditi, il provento della sola indennità di malattia percepita
dalla _________ per l'inabilità lavorativa del marito;
b) al
momento della revisione, avviata d'ufficio dalla Cassa il 26 maggio 2000, è
stata accertata una situazione economica molto diversa rispetto a quanto
conosciuta dalla Cassa: in particolare lo svolgimento di un'attività lucrativa
da parte della ricorrente ed il beneficio delle indennità di disoccupazione da
parte del marito;
c) la
nuova situazione economica, tradotta su base annua, determina una disponibilità
di redditi ben superiore ai redditi disponibili secondo la tabella di calcolo
precedente il 1. luglio 2000, in particolare risulta un totale di fr. 58'890.‑-
di reddito a fronte di un fabbisogno di fr. 63'450.‑-, da cui la
possibile erogazione dell'assegno integrativo di fr. 380.‑- mensili;
d) il
totale del fabbisogno, per effetto della riduzione del premio della cassa
malati a carico del nucleo famigliare dopo deduzione del sussidio cantonale,
passa dai precedenti fr. 64'933.‑- agli attuali fr. 63'450.‑-;
e) per
quanto attiene l'obiezione che il calcolo riguarderebbe solo tre figlie invece
delle quattro effettive, va respinta perché nel calcolo del fabbisogno
familiare è pure stata considerata la figlia __________, mentre la stessa non
poteva essere annoverata tra i beneficiari della prestazione in quanto ha
compiuto i 15 anni nel mese di agosto 1999. Di transenna si fa notare che
__________ è ancora in formazione e che pertanto va considerata nel calcolo del
fabbisogno vitale (fr. 48'390.‑- = fabbisogno vitale di una famiglia
composta da due genitori con quattro figli).
Il calcolo contestato, valido dal 1. luglio 2000, tiene conto del
fabbisogno totale della famiglia composta di sei persone ossia fr. 63'450.‑-
e dei redditi disponibili, calcolati su base annua, tenuto conto dei redditi
provenienti dalle due distinte attività svolte dalla ricorrente (Aiuto
domiciliare di ___________ e ___________) e del reddito, sempre calcolato su
base annua, proveniente dall'indennità di disoccupazione del marito.
Il calcolo è stato verificato, risultando corretto sotto ogni
profilo (…)" (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. Per quanto
attiene alla richiesta concernente la concessione dell'assistenza giudiziaria,
va rilevato che il patrocinatore di ___________ ha comunicato al TCA, con scritto
28 novembre 2000, che il caso è stato assunto dalla __________, protezione
giuridica (cfr. doc. _, inc. 39.00.78), per cui la relativa domanda è divenuta
priva di oggetto.
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è la riduzione a fr. 380.-- mensili, con effetto dal 1° luglio al 31
agosto 2000, dell’assegno integrativo erogato a ______________.
A
motivazione della riduzione la Cassa adduce il conseguimento da parte
dell'assicurata di un reddito da attività lucrativa dipendente e il
percepimento da parte del marito della ricorrente delle indennità di
disoccupazione.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per
il figlio, se cumulativamente:
b) ha la custodia
del figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori
hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27
LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso
l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari
alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del
o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.4. Nel caso in
esame il calcolo dell’assegno integrativo è stato effettuato in maniera
corretta. L’amministrazione ha tenuto conto del fabbisogno minimo e delle spese
di tutta la famiglia, compresi i figli, che, ai sensi dell’art. 34 Reg.LAF, al
momento della pronuncia della decisione erano in formazione e non avevano
ancora compiuto venticinque anni. ___________ (1984), infatti, frequentando la
Scuola cantonale di diploma di _________ (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione), è stata considerata nel calcolo del fabbisogno
familiare, anche se avendo più di 15 anni non può più essere beneficiaria di un
assegno integrativo (cfr. art. 25 LAF), come peraltro giustamente affermato
dalla Cassa (cfr. consid. 1.4.).
2.5. A proposito
dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale
sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione
della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla
copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo
per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la
totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr.
5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di
fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.6. Poiché la
decisione impugnata è stata emessa nel 2000 alla presente vertenza si applicano
i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000 (che sono stati adeguati dal 1°
gennaio 2001).
In
concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia _________, formata dalla
madre, dal padre e da quattro figli è pari a fr. 48'390.--, come indicato dalla
Cassa.
La
pigione, comprensiva delle spese accessorie, pagata mensilmente dalla
ricorrente ammonta a fr. 1'300.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione,
inc. 39.2000.00078). Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 15'600.--, per
cui, essendo tale somma superiore al massimo riconosciuto, la Cassa ha
correttamente computato a titolo di pigione l'importo di fr. 13'800.--.
2.7. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono:
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.8. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del
relativo regolamento.
Come
indicato all'art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.3.), il premio per
l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.
Pertanto,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia,
la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale
(cfr. art. 33Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini
del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato
unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal
(art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nella
fattispecie la Cassa ha dichiarato in proposito che il premio netto computabile
è pari a fr. 1'260.--.
Il premio
di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 8'452.80 annui
(fr. 227.20 premio mensile per l'assicurata, fr. 227.20 premio mensile per il
marito, fr. 62.50 per ciascuno dei quattro figli; cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
I sussidi
annui ammontano a fr. 2'197.80.-- per l'assicurata, a fr. 2'197.80 per il
marito; fr. 547.80.-- per _________ e fr. 750.-- per ciascuno degli altri tre
figli.
Va
osservato che il sussidio di __________ è meno elevato rispetto a quello dei
fratelli e che inoltre il sussidio di _______, ________ e _________ copre
totalmente il premio della cassa malati. L'art. 44 LCAMal prevede, infatti, che
le famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo
figlio e per quelli successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino
all'ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il
cui premio è inferiore a quello degli adulti, che corrisponde a fr. 780.--
(cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per
l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno
2000). Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 7'193.40.--.
In simili
condizioni, il premio annuo a carico della ricorrente ammonta a fr. 1'260.--, a
differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente (cfr. consid. 1.3.).
2.9. Quando nel
mese di settembre 2000 la Cassa ha emanato la decisione impugnata relativa al
periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2000, essa ha agito nell'ambito della
revisione periodica degli assegni di famiglia.
Essendo
intervenuti, nella situazione economica dell'assicurata, dei notevoli
cambiamenti, ovvero l'inizio della sua attività lavorativa (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazio-ne, inc. 39.2000.00078) e il percepimento delle
indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione da parte del
marito (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione, inc. 39.2000.00078), essa
ha proceduto ad adeguare l'assegno integrativo alla nuova situazione.
L'art. 29
LAF enuncia infatti:
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
Inoltre
l'art. 35 Reg.LAF prevede:
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Pertanto,
sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo
generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati
sulla base di un anno.
La Cassa
tra i redditi ha quindi computato sia il reddito da attività dipendente svolta
dall'assicurata, sia le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la
disoccupazione percepite dal marito a partire dal mese di febbraio 2000 (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione, inc. 39.2000.00078).
Inoltre
il calcolo è relativo solo ai mesi di luglio e agosto 2000, poiché dopo tale
lasso di tempo, le condizioni finanziarie dell'assicurata si sono ulteriormente
modificate. In effetti emerge dalla documentazione agli atti che il marito, il
mese di settembre 2000, ha percepito delle indennità giornaliere per malattia
dalla __________ assicurazioni, __________, corrispondenti a un importo
inferiore rispetto alle indennità giornaliere di disoccupazione (cfr. doc. _
allegato a doc. I).
2.10. Per quanto
riguarda le indennità giornaliere di disoccupazione percepite dal marito a
partire dal mese di febbraio 2000, l'applicazione del tasso di conversione di
21,7 (cfr. art. 21, 22 e 23 LADI, 40 OADI) all'importo dell'indennità
giornaliera lordo, in casu, di fr. 40.80 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione, inc. 39.2000.00078) permette di ottenere globalmente
sull'arco dell'anno, l'importo massimo indennizzabile, tenuto conto che ogni
settimana vengono versate 5 indennità giornaliere di disoccupazione (5
indennità giornaliere X 52 settimane = 260 indennità giornaliere; 21,7
indennità giornaliere al mese X 12 mesi = 260,4 indennità; DTF 111 V 250).
Pertanto
l'importo di fr. 9'408.-- considerato dall'amministrazione (ottenuto deducendo
dall'importo lordo delle indennità giornaliere annue, pari a fr. 10'624.--, gli
oneri sociali) è corretto.
2.11. Per
determinare il reddito da attività dipendente, in virtù di quanto testé esposto
(cfr. consid. 2.9.) e contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente (cfr.
consid. 1.3.), occorre basarsi sulle entrate dell'anno 2000 calcolate su base
annua.
lavora a tempo parziale presso due datori di lavoro differenti, più
precisamente la ___________ - Organizzazione privata Spitex, di __________ e
l'Aiuto domiciliare di _____________.
Come
indicato al consid. 2.7. il reddito da attività lucrativa è computato per
intero.
Per quanto
attiene il reddito da attività lucrativa non si applicano infatti le
disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la
modalità di computo di questo reddito (cfr. art 28 cpv. 2 LAF; Messaggio
relativo all'introduzione di una nuova legge sull'assegno di famiglia del 19
gennaio 1994 pag. 51).
Nel primo
semestre dell'anno 2000 l'assicurata ha percepito dalla ____________ al netto
la somma di fr. 6'484.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione, inc.
39.2000.00078), corrispondente all'importo annuo di fr. 12'968.--.
Dall'esercizio
dell'attività svolta presso l'Aiuto domiciliare di ___________ ha guadagnato,
sempre durante i primi sei mesi dell'anno 2000, fr. 13'864.25 netti (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione, inc. 39.2000.00078), pari a fr. 27'728.--
annui.
La Cassa,
sulla base delle disposizioni legali sopra menzionate, ha dunque correttamente
tenuto conto del reddito da attività dipendente di fr. 40'696.-- (fr. 12'968.--
2.12. L'assicurata
percepisce, inoltre, gli assegni di base per i figli _________, _________ e per
il figlio del coniuge, _________, mentre per _________ le viene erogato un
assegno di formazione, in quanto quest'ultima frequenta la sezione del ciclo
triennale della Scuola cantonale di diploma di __________ (cfr. art. 21 LAF;
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Mensilmente
la ricorrente riceve, pertanto, un assegno di fr. 732.-- (cfr. art. 16 e 23
LAF), che corrisponde all'importo annuo di fr. 8'784.--.
A tale
ammontare e agli altri importi relativi ai redditi determinanti per il calcolo
dell'assegno integrativo, va altresì aggiunta la somma di fr. 2.-- a titolo di
interesse da conto di risparmio (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
2.13. Alla luce di
quanto esposto occorre concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa è
corretto e dunque la differenza tra il fabbisogno della ricorrente di fr.
63'450.-- e il reddito disponibile di fr. 58'890.-- è pari a fr. 4'560.--.
Di
conseguenza all'assicurata può essere erogato unicamente un assegno integrativo
di fr. 380.-- mensili, come stabilito dall'amministrazione.
In simili
condizioni la decisione impugnata deve essere dunque confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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