AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.72
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00072
rs/sc
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 8 agosto 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal 1°
febbraio 1999 __________, nubile, ha beneficiato di un assegno integrativo a
favore della figlia __________, 1998, di fr. 433.-- mensili (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione).
Le è
stato per contro rifiutato l'assegno di prima infanzia (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Il 13
gennaio 2000 è nato il secondo figlio dell'assicurata, __________ (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
L'interessata,
con scritto 15 febbraio 2000 ha richiesto alla Cassa cantonale per gli assegni
familiari (in seguito la Cassa) il riesame dell'assegno in seguito al
cambiamento della sua situazione familiare ed economica (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
1.2. Con due
decisioni 8 agosto 2000, con effetto dal 1° giugno 2000, la Cassa ha rifiutato
l'attribuzione dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia in
quanto il reddito determinante supera il limite di reddito fissato dalla Legge.
1.3. Con
tempestivo ricorso 6 settembre 2000, indirizzato al TCA, l'assicurata ha
impugnato la decisione dell'amministrazione relativa all'assegno di prima
infanzia, precisando quanto segue:
"
(…)
nel calcolo che ha portato a questa decisione
compare l'importo di 14'400 franchi relativi agli assegni che il padre non mi
ha mai versato.
Allego una fotocopia della convenzione da me
firmata con il signor __________ in data 20 aprile 2000 da cui risulta
chiaramente che gli assegni mi saranno versati solo in caso di scioglimento
della comunione domestica.
Per il momento la famiglia vive del mio stipendio
e come risulta dagli estratti conto che vi allego al momento della sospensione
dell'assegno di prima infanzia il saldo negativo aumenta di mese in mese.
Alla luce di questi fatti chiedo un nuovo calcolo
del mio reddito comprovante il mio diritto all'assegno di prima infanzia."
(Doc. _)
1.4. Con risposta
14 novembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti
elementi:
a) la
ricorrente, nubile, è madre di due bambini nati nel 1998 e nel 2000;
b) il
padre naturale, cittadino italiano, residente a __________, non è mai risieduto
nel Canton Ticino;
c) fra
i genitori è stata stipulata una convenzione per l'esercizio dell'autorità
parentale congiunta in data 20 aprile 2000, approvata dalla Delegazione Tutoria
nel Comune di __________ in data 13 giugno 2000;
d) la
convenzione regola pure i rapporti tra le parti, diritti e doveri, sia per la
durata della comunione domestica, sia nell'ipotesi del suo scioglimento.
In sede ricorsuale la signora __________ sostiene la tesi che il
computo di fr. 14'400.-- non si giustificherebbe in quanto trattasi di
contributo alimentare al mantenimento dei figli che il padre si sarebbe
impegnato a versare solo nell'ipotesi di uno scioglimento della comunione
domestica. A suo parere tale eventualità non si è prodotta e quindi
ingiustificato risulta il computo di questo reddito.
Per stessa ammissione della ricorrente, da gennaio a settembre
2000, l'effettiva comunione domestica si è verificata solo in Italia con
frequenza di quattro giorni ogni due settimane. Il resto del tempo, circa 22
giorni al mese, la signora ___________ vive, con i figli, presso sua madre a
__________.
Dalla convenzione stipulata tra i genitori risulta che l'obbligo
del mantenimento compete ad entrambi anche nell'ipotesi di una effettiva
comunione domestica. Si fa rilevare che il padre ha assunto tali obblighi
quando già si trovava nella situazione lavorativa attuale, con piccoli compensi
saltuari e aiuti economici dai genitori.
Questa situazione ha spinto la Cassa a quantificare il sostegno
economico del padre nella misura di fr. 1200.‑ mensili perché il nucleo
familiare, per la maggior parte del mese non vive in comunione domestica e per
il restante periodo il padre è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli.
A titolo informativo potrebbero pure essere dati i presupposti per
la richiesta dell'anticipo di alimenti da parte dell'Ufficio del sostegno
sociale.
Tutto ben considerato la Cassa ritiene giustificata la riconferma
della decisione, il contrario equivarrebbe a considerare il padre naturale non
tenuto all'obbligo di contribuire al mantenimento dei suoi due figli."
(Doc. _)
in
diritto
2.1. Nella
presente fattispecie è controversa la computazione degli alimenti che il padre
di ___________ e __________ si è impegnato a versare nell'ipotesi in cui la
comunione domestica venga sciolta (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).
Questa
circostanza ha portato l'amministrazione a sopprimere l'assegno integrativo
erogato all'assicurata e rifiutare l'assegno di prima infanzia.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori
hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27
LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso
l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari
alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del
o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.2. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore
con la terza revisione della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi,
almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo. (fr.
2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno minimo è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.--
rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31
dicembre 2000, a fr. 13'800 per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
ocmplementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.3. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.4. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, in vigore dal 1 gennaio 1998 e applicabile al
caso di specie in virtù del rinvio di cui all’art. 28 cpv. 1 LAF, il reddito
determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.
Per la
lettera g dell'articolo succitato, inoltre, il reddito determinante comprende
pure le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In una
sentenza del 9 febbraio 1999 in re B.J, cresciuta in giudicato, il TCA ha già
stabilito che questa norma è applicabile anche per il calcolo degli assegni
integrativi.
In
materia di prestazioni complementari, vengono di principio considerati per il
calcolo, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di
cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I
1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen,
Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).
E' quindi
rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far
fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa
situazione (DTF 115 V 355).
Tale
principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. In particolare non è richiamabile
se l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato
e senza controprestazione adeguata, oppure dispone di un diritto a determinate
entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa uso o non fa valere le sue
pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) o se, per motivi
di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività
lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p.
225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c).
In questi
casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi
dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC in vigore fino al 31 dicembre 1997 (RDAT I 1994
p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Questa giurisprudenza
dev’essere applicata anche in virtù del nuovo diritto. L’art. 3c cpv. 1 lett. g
LPC prevede infatti che i redditi determinanti comprendono anche le entrate e
le parti di sostanza cui l’assicurato ha rinunciato.
Di regola
la giurisprudenza si è limitata a riconoscere l’applicabilità del citato
articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione
adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari
non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita
dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di
sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b;
Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, inoltre, al coniuge avente diritto a pensioni
alimentari vanno computate le prestazioni convenute con l’altro coniuge e non
quelle effettivamente versate, finché la loro irrecuperabilità non può essere
obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute
può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità
giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p.
52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari, cifra 2130). Questo è in particolare il caso quando
la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure
procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1
p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).
Il rigore
di questa giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta corte federale in due
sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il
carattere di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi
intervento giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di
alimenti non è in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere
fornita in particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio
dalle autorità esecutive o fiscali), relative al reddito e alla sostanza del
debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p.
53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2).
2.5. La nozione
di pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia si definisce in
generale secondo le norme del Codice civile svizzero (cfr. DTF 100 V 50; SZS
2000 pag. 536).
Secondo
costante giurisprudenza del TFA il diritto di famiglia è una premessa per il
diritto delle assicurazioni sociali e dunque è preminente, ad eccezione del
caso in cui esistano altri regolamenti (cfr. DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88;
DTF 121 V 128; DTF 124 V 64; SZS 2000 pag. 536).
Per
quanto concerne l'onere di mantenimento dei figli da parte dei genitori si
deve, perciò, fare riferimento alle relative disposizioni del CC (cfr. SZS 2000
pag. 536).
L'obbligo
di mantenimento di un figlio deve essere assunto in primo luogo dai genitori
nel senso giuridico. Il mantenimento adeguato di un bambino discende dai suoi
diritti fondamentali (P. Meier/M. Stettler, Droit civil VII/2, Les effets de la
filiation, art. 270 a 327 CC, Friborgo 1998, n. 482 e 489).
Per il
diritto civile l'obbligo di mantenimento esiste allorché vi è tra genitore e
figlio un vincolo di filiazione. Dal profilo giuridico tra la madre e il figlio
il rapporto di filiazione sorge con la nascita. Fra il padre e il figlio, per
contro, risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per riconoscimento o
per sentenza del giudice o infine sorge con l'adozione (cfr. art. 252 CC).
Il
mantenimento è regolato, nei suoi principi e nelle sue modalità, dagli articoli
276 a 294 CC.
L'art.
276 CC prevede:
"
1 I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse
le spese di educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela.
2 Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione, ovvero, se
il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie.
3 i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura
in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con
il provento del suo lavoro o con altri mezzi."
Durante
il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio
secondo le disposizioni del diritto matrimoniale (cfr. art. 278 cpv. 1 CC). In
tal caso si applicano dunque gli art. 159 cpv. 2 e 163 CC, secondo i quali i
coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della
prole.
Nel caso
in cui uno dei coniugi non adempie i suoi doveri familiari o se i genitori sono
in disaccordo circa i loro rispettivi contributi per i bisogni della famiglia,
gli art. 172 e 173 CC permettono di richiedere al giudice di prendere delle
misure di protezione dell'unione coniugale. Il giudice potrà così richiamare i
coniugi ai loro doveri e cercare di conciliarli; ad istanza di un coniuge,
stabilirà inoltre i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia o
la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura
della prole (cfr. P. Meier/M. Stettler,op. cit., n. 490).
Quando la
vita comune è sospesa a seguito di separazione legale o di divorzio la
cura e l'educazione sono assunte dal genitore titolare della custodia, mentre
l'altro genitore è debitore di prestazioni pecuniarie fissate nella procedura
giudiziaria (cfr. art. 276 cpv. 2; art. 176 cpv. 3; art. 137 cpv. 2 e art. 133
CC).
Il
contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio,
alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre
della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del
genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cfr. art. 285
cpv. 1; 133 cpv. 1; F. Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n.
940 segg.; P. Meier/M. Stettler, op. cit., n. 491).
Se i
genitori non sono mai stati uniti in matrimonio, il titolare dell'autorità
parentale e della custodia (in generale la madre, cfr. art. 298 cpv. 1 CC)
fornisce le cure e l'educazione, l'altro genitore degli alimenti (cfr. art. 276
cpv. 2 CC) fissati in una convenzione (cfr. art. 287 cpv. 1 CC) o in una
sentenza (cfr. art. 280 cpv. 3 e art. 279 CC).
Ciò vale
sia nel caso in cui i genitori vivano separati, sia in caso di convivenza.
Infatti il genitore che vive con il figlio, ma che non ha l'autorità parentale,
non ha nemmeno la custodia, essendo quest'ultima una possibile, ma non
automatica, conseguenza della prima (cfr. Berner Kommentar, Berna 1997, n. 89
segg. ad art. 276 CC; C. Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und das übrigen
Verwandtschaftsrechts, Berna 1999, pag. 194-195).
Con la
modifica del CC relativa al diritto del divorzio, entrata in vigore il 1°
gennaio 2000, è stata tuttavia introdotta, per i genitori divorziati o che
rinunciano a unirsi in matrimonio, la possibilità di richiedere di mantenere o
di farsi attribuire l'autorità parentale congiunta, a condizione, in
particolare, che sottopongano al giudice per omologazione, rispettivamente
all'autorità tutoria per approvazione, una convenzione che stabilisca la loro
partecipazione alla cura del figlio e fissi le spese del suo mantenimento (cfr.
art. 133 cpv. 3 e art. 298a CC; P. Meier/M. Stettler, op. cit., n. 493).
2.6. Ai sensi
della LAF, a differenza delle assicurazioni sociali federali che non parificano
la convivenza al matrimonio, è sufficiente la convivenza per beneficiare degli
assegni integrativi e di prima infanzia come famiglia biparentale. Inoltre il
termine genitore deve essere inteso nel senso più ampio possibile (cfr. STCA
del 26 gennaio 2001 nella causa B.P.; STCA del 24 luglio 2000 nella causa A.I.;
STCA del 15 aprile 1996 nella causa M.M.).
Dal
rapporto di maggioranza della Commissione della gestione del 23 maggio 1996 sul
messaggio relativo alla nuova LAF risulta infatti quanto segue:
"
La Commissione della gestione ha posto l'accento
anche sull'art. 33 cpv. 3 del disegno di legge (messaggio) che recita: "I
conviventi sono equiparati ai coniugi."
Su richiesta della sottocommissione, il
Servizio giuridico dell'IAS ha rilasciato un parere in merito
all'interpretazione di questo capoverso.
In effetti, come si può rilevare l'art. 33
LAF prevede che l'assegno di prima infanzia venga riconosciuto anche ai
conviventi: nel disegno di legge non esiste una norma analoga per l'assegno
integrativo, ciò che sembra quindi lasciar supporre - a prima vista - che
quest'ultimo debba essere ammesso soltanto per i coniugi. Vi è da chiedersi se
questa interpretazione sia corretta e sostenibile dal punto di vista giuridico,
nonché opportuna dal profilo sociale.
Tra le condizioni per l'ottenimento
dell'assegno integrativo e per l'ottenimento di quello di prima infanzia vi
sono alcune differenze rilevanti; di seguito le più importanti:
- l'AI non può superare il limite legale
di reddito del/dei figli per il/i
quale/i esso è
riconosciuto (art. 27 cpv. 2 dis LAF allegato al presente rapporto); per l'API
questo plafond non esiste: vi potrebbero quindi essere situazioni nelle quali
viene erogato un API mensile di un importo rilevante;
- l'AI, con la citata limitazione, viene erogato fino ai 15 anni
del figlio (art. 25 LAF), mentre l'API arriva soltanto fino ai 3 anni (Art. 33
cpv. 2 lett. c).
Lo scopo dei due assegni, ossia quello di
garantire un reddito minimo completivo per il figlio (per l'AI), risp. per la
famiglia (per l'API), in caso di condizioni economiche modeste (cfr. messaggio,
pag. 8) è quindi, nella sostanza, analogo: vi è quindi da chiedersi se sia
giuridicamente corretto limitare il diritto all'assegno integrativo ai soli
coniugi, con l'esclusione dei conviventi.
Secondo l'avviso del servizio giuridico dell'IAS,
la questione deve essere risolta negativamente e i due tipi di assegno
riconosciuti in entrambe le varianti (matrimonio o convivenza), in caso di
situazione economica modesta. Ritenuto che il disegno LAF intende essere
innovativo, esso dovrebbe esserlo anche nel riconoscere - e non penalizzare -
le nuove forme di aggregazione domestica diverse dal matrimonio (cfr.
messaggio, pag. 10).
Riconoscere il diritto a qualsiasi forma di
assegno di famiglia unicamente all'interno di un nucleo familiare in senso
tradizionale, che origina cioè da una situazione giuridicamente codificata (il
matrimonio), sembrerebbe semplificare le cose: i genitori che vivono con il
figlio hanno diritto all'assegno per lo stesso figlio. Si dimentica però che
già all'interno dell'istituto matrimoniale vi sono forme di disgregazione
quali, ad esempio, la separazione o il divorzio: sarebbe dunque corretto
riconoscere - a parità di condizioni economiche - alla madre separata il
diritto all'assegno integrativo e negarlo alla madre che convive?
In sostanza, entrambi gli assegni
(integrativo e di prima infanzia) dovrebbero essere garantiti,
indipendentemente dal genere di aggregazione domestica che i genitori hanno
adottato.
Il cpv. 3 dell'art. 33 LAF deve pertanto
essere stralciato in quanto giuridicamente insostenibile e socialmente
inopportuno.
11.3 Il concetto di "genitore"
Secondo il Servizio giuridico dell'IAS,
l'accento deve essere posto non tanto sul genere di aggregazione (matrimonio),
risp. disgregazione domestica (divorzio, convivenza), ma piuttosto sul concetto
di genitore, così come inteso dal disegno di legge. L'art. 2 del disegno LAF
prevede che il titolare del diritto all'assegno sia il genitore
naturale, adottivo o affiliante.
Per il diritto civile è necessario che vi
sia - tra genitore e figlio - un vincolo di filiazione.
Dal profilo giuridico per la madre il
rapporto di filiazione sorge automaticamente con la nascita ("mater semper
certa est"), indipendentemente dal fatto che ella sia o meno sposata, o
tramite adozione.
Fra padre e figlio il vincolo di
filiazione risulta invece - secondo il Codice civile svizzero - dal matrimonio
con la madre, per riconoscimento, per sentenza giudiziale o ancora tramite
adozione. Con l'accezione "genitore naturale" il disegno di
legge intende quindi quel genitore che ha con il figlio un rapporto di tipo sia
biologico che sociale, che deriva, per la madre dalla nascita e per il padre
dal matrimonio con la madre, dal riconoscimento o da una sentenza giudiziale;
per il genitore adottivo il disegno di legge richiama invece il concetto di
adozione illustrato più sopra.
Se il campo di applicazione della legge
fosse limitato al genitore naturale, al genitore adottivo o al genitore
affiliante il rischio potrebbe essere quello di disattendere delle possibili
realtà, erogando quindi l'assegno integrativo o di prima infanzia laddove il
diritto non dovrebbe sussistere.
Ipotizziamo in effetti la seguente
situazione per l'assegno di prima infanzia: la madre è casalinga,
rispettivamente ha un'attività lucrativa che non supera il 50%; il convivente è
il padre biologico, ma non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico; ai
sensi della legge (così come esposta nel disegno) egli non può essere
considerato genitore. Nella determinazione del diritto all'assegno il
convivente non deve quindi essere preso in considerazione. Nel caso in cui
questo convivente eserciti un'attività lucrativa con un reddito molto elevato,
lo stesso non potrebbe essere considerato nella determinazione del diritto
all'assegno (egli non è infatti "genitore" ai sensi della legge, in
quanto non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico); la madre
riceverebbe quindi un assegno al quale non avrebbe, in realtà, diritto.
Per coprire realtà di questo e altro
genere, il servizio giuridico dell'IAS ritiene opportuno introdurre nel disegno
di legge il termine di "genitore biologico", intendendo con ciò quel
genitore che, de facto, è il padre del bambino (il problema si pone in effetti
in pratica soltanto per il padre e non per la madre, giacché "mater semper
certa est"), ma, de jure, non ha un vincolo di filiazione in senso
giuridico. Nel regolamento di applicazione dovranno poi essere definite le
modalità di accertamento di questo vincolo di paternità.
Richiamandosi al concetto di
"genitore", (pur ammettendo che il disegno LAF allarga il campo di
applicazione al "genitore" affiliante, che in senso stretto non è un
vero e proprio genitore, né biologico, né naturale, né adottivo: cfr. art. 294
CCS), il disegno di legge non necessita di distinguere le varie forme di
aggregazione domestica per fissare il diritto all'assegno integrativo o di
prima infanzia: tale diritto dovrà essere determinato tenendo conto
dell'esistenza del rapporto genitore/figlio, indipendentemente dal genere di
convivenza che i genitori hanno adottato (la
sottolineatura è nostra)".
La
volontà del legislatore è poi stata ancorata all'art. 2 cpv. 2 LAF, secondo cui
"
È considerato genitore dalla legge il genitore
naturale, adottivo, affiliante e biologico"
Va ancora
ricordato che dal profilo del diritto civile per differenziare il concubinato
da altre forme di relazione interpersonale è essenziale il presupposto della
convivenza (cfr. Frank/Girsberger/Vogt u.a., Die eheähnliche Gemeinschaft [Konkubinat]
im schweizerischen Recht, Zürich 1984, 30; SJZ 1997 nr. 20, pag. 40). Comunque
"convivenza e "concubinato" non si identificano già per il fatto
che una coabitazione (o convivenza) non presuppone una comunità di vita, tanto
meno durevole o di carattere esclusivo, né denota elementi di comunione
spirituale, materiale o economica, com'è invece il caso del concubinato (cfr.
DTF 118 II 235; I CCA, sentenza del 6 novembre 2000 nella causa G.B. c. A.F.).
Per
determinare se è data la comunione domestica di due persone, delle temporanee
separazioni per motivi professionali o per altre cause sono ininfluenti, finché
dalla volontà e dal comportamento delle parti si denota che esiste una
conduzione comune della vita nella forma di un rapporto duraturo a due.
Trascorrere semplicemente il tempo libero insieme, effettuare viaggi di vacanza
o visitarsi vicendevolmente non è tuttavia sufficiente. Avere un'economia
domestica comune significa pure, in linea di principio, gestire insieme una
cassa comune ("wirtschaften aus einem Topf", cfr. SJZ 1997 Nr. 20
pag. 400).
2.7. Nell'evenienza
concreta ____________ ha allacciato una relazione affettiva con ____________
dal 1995 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Il 27
luglio 1998 dall'unione è nata la figlia ___________ e il 13 gennaio 2000 è
nato il figlio ___________.
Tale
relazione perdura tutt'oggi.
L'assicurata
è domiciliata a __________ e fino al mese di luglio 2000 era alle dipendenze
quale assistente presso l'Archivio dell'____________ di _____________ al 50%
(cfr. doc. da _ agli atti dell'amministrazione). In seguito si è iscritta in
disoccupazione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Il padre
dei bambini è, per contro, domiciliato in Italia a __________ - _________ e sta
effettuando la pratica legale a __________ presso uno studio di avvocatura
senza percepire alcun salario (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
ha riconosciuto la figlia ___________, nel mese di agosto 1998 davanti
all'Ufficiale di stato civile di ___________ e rispettivamente il 24 marzo 2000
dinanzi all'Ufficiale di stato civile di _________ il figlio _________ (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con
risoluzione 13 giugno 2000 la delegazione tutoria di _________ ha approvato le
due convenzioni concluse da ____________ e da _____________ il 20 aprile 2000
alfine di ottenere l'autorità parentale congiunta (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
La
convenzione relativa a ____________ prevede:
"
(…)
Situazione familiare:
__________, nata a __________ Svizzera il 19 gennaio 1970 e
__________, nato a ___________ il 19 luglio 1964, intrattengono una relazione
sentimentale dal luglio 1995 e attualmente abitano (parzialmente in Italia e in
Svizzera) in comunione domestica, unitamente alla figlia ___________, nata a _________
il 27 luglio 1998.
__________ lavora a tempo parziale quale archivista presso
l'Archivio dell'____________ di ___________ e percepisce uno stipendio di Fr.
2333,35 mensili.
__________ sta completando lo svolgimento della pratica
professionale per conseguire la qualifica di Avvocato presso lo studio
__________ di _________ e percepisce piccoli compensi saltuari, vivendo
prevalentemente con il sostegno economico dei suoi genitori.
I genitori desiderano esercitare congiuntamente l'autorità
parentale sulla piccola ___________ e a questo scopo sottopongono all'autorità
tutoria la seguente convenzione per l'approvazione, conformemente all'art. 298a
cpv. 1nCCS:
CONVENZIONE
Tra
e
In merito a cure, mantenimento e relazioni personali con la figlia
_____________.
Premesso che _____________ ha riconosciuto la figlia __________
con atto pubblico avanti I'ufficiale dello stato civile di ___________,
nell'agosto del 1998.
I genitori non coniugati eserciteranno insieme l'autorità parentale,
sottoscrivendo quanto segue:
- Per la durata della comunione domestica.
‑ ____________
e ___________ esercitano in comune l'autorità parentale sulla figlia
___________. Essa vive in comunione domestica con i genitori ed è accudita
prevalentemente dalla madre. I genitori provvedono in comune all'educazione
della figlia e al suo mantenimento: si accordano sulle decisioni della vita
quotidiana e su quelle d'importanza fondamentale relative alle cure mediche,
alla scolarizzazione e alle scelte educative; si accordano sulla ripartizione
delle spese di mantenimento, tenuto conto della loro partecipazione alle sue
cure ed educazione.
‑ I genitori e la figlia trascorrono insieme le vacanze.
‑ Il
padre partecipa attivamente alla vita della figlia e in particolare si occupa
di lei nei casi in cui la madre deve assentarsi per motivi gravi.
- In caso di scioglimento della comunione domestica.
‑ I
genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale ma la madre avrà la
custodia sulla figlia.
‑ Modalità
e partecipazione alle cure ed educazione della figlia saranno stabilite al
momento dello scioglimento della comunione domestica, tenuto conto della
situazione oggettiva di ciascun genitore.
‑ Considerando
il sereno sviluppo della minore, il diritto di visita viene stabilito di comune
accordo tra i genitori. In caso di conflitto al padre è riconosciuto il
seguente diritto di visita minimo da esercitare unitamente al fratello, nel
proprio luogo di residenza: tra il primo e il terzo anno di età, un giorno alla
settimana, Natale, Pasqua e compleanno alternativamente. A partire dal quarto
anno di età un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera a domenica sera;
due settimane di vacanza durante l'anno; Natale, Pasqua e compleanno
alternativamente.
‑ In
caso di disaccordo insanabile relativo al diritto di visita o a questioni
inerenti l'educazione, i genitori si impegnano a rivolgersi all'autorità
tutoria del luogo di domicilio della minore.
Tenuto
conto della situazione economica personale, __________ si impegna a versare per
la figlia un contributo di mantenimento pari a Fr. 600.‑ mensili dal
momento dello .scioglimento della comunione domestica fino al compimento
del sesto anno di età. In seguito verrà ripresentata una nuova convenzione per
la successiva fascia d'età.
‑
___________, inoltre, si impegna a far valere o a provvedere direttamente al
pagamento di spese legali o contrattuali per la figlia, nella misura in cui la
madre non vi provveda personalmente.
‑ In
caso di spese di mantenimento straordinarie, i genitori si accordano sulla
rispettiva partecipazione ai costi." (Doc. _)
Per
quanto concerne __________, è stata pattuita una convenzione dall'identico
tenore (cfr. doc. _).
2.8. Si tratta
dunque di stabilire, dal profilo della LAF, se siamo in presenza di una
famiglia biparentale con due figli (nel qual caso si tratterebbe ancora di
fissare il reddito di ___________) o di una famiglia monoparentale con due
figli (per i quali __________ deve versare un contributo alimentare).
Dalle due
convenzioni emerge che l'assicurata e il padre dei suoi figli hanno dichiarato
di abitare in comunione domestica parzialmente in Italia e in Svizzera.
Va, di
conseguenza, appurato se si può effettivamente ritenere che i genitori di
____________ e __________ convivono.
In caso
contrario, infatti, secondo i termini degli accordi approvati dalla delegazione
tutoria ____________ deve versare per ogni figlio fr. 600.-- mensili fino al
compimento del sesto anno di età (in seguito dovrà essere presentata una nuova
convenzione che modifichi il quantum del contributo alimentare).
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre
1991 in re R.C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116
V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5
consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (STFA 17 febbraio 1994 in re
F.P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA
1° marzo 1993 in re V.F., non pubblicata).
Eccezionalmente, il giudice
può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192
consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R.
consid. 2.6.).
Nel caso
di specie, benché la ricorrente e ____________ abbiano asserito nelle due
convenzioni del 20 aprile 2000 di abitare in comunione domestica parzialmente
in Italia e in Svizzera (cfr. consid. 2.8.), l'assicurata medesima, in una
lettera del 1° novembre 2000 indirizzata alla Cassa, ha precisato:
"
(…)
con la presente vorrei cercare di spiegare cosa si voleva
intendere per economia domestica nella convenzione da me firmata con il signor
_________ in data 20 aprile 2000.
Abbiamo cercato di dare una definizione che sarà forse esatta più
avanti nel tempo ma che adesso calza male con la situazione particolare che
stiamo vivendo. Parlando di economia domestica si pensa da un lato ad una
residenza comune della famiglia e dall'altro a delle entrate finanziarie.
Nella nostra situazione si ha:
-
Una convivenza
saltuaria, io ed i bambini viviamo prevalentemente con mia madre a
___________, in quanto prima lavoravo a ___________ ed ora sono iscritta alla
disoccupazione e frequento un corso serale a _________, il signor
_________ risiede a _________ sul Lago __________ e lavora a __________. La
nostra convivenza effettiva, quando cioè ci troviamo tutti sotto lo stesso
tetto si realizza solo a _________, ed ha avuto per il periodo da gennaio a
settembre 2000 una frequenza di quattro giorni ogni due settimane.
-
Le uniche
entrate finanziarie sono costituite dal mio reddito che mi serve per vivere con
i miei figli, mentre il signor _________ è mantenuto dai suoi genitori."
(Doc. _)
Da questo
scritto emerge chiaramente che i genitori di _________ e _________ hanno due
residenze separate e trascorrono insieme unicamente qualche giorno al mese, ma
non regolarmente tutti i fine settimana. Gli incontri avvengono inoltre
solamente in Italia.
Il padre
dei bambini, per di più, non partecipa in alcun modo al mantenimento dei figli,
né della compagna (cfr. pure consid. 1.3.), la quale anche quando è in visita
in Italia provvede al sostentamento suo e dei bambini (cfr. doc. _ e estratti
mensili della _______________ allegati).
Anche le
cure e l'educazione prodigate da ___________ ai figli sono verosimilmente
alquanto limitate, in quanto egli trascorre solo un'esigua parte del suo tempo
libero con loro.
Va pure
segnalato che nel mese di febbraio 1999, quando l'assicurata ha compilato il
formulario relativo alla richiesta per assegni di famiglia ha espressamente
dichiarato di non vivere in concubinato (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Pertanto,
a mente del TCA, attualmente l'assicurata e ___________ non hanno un'economia
domestica comune, come peraltro ammesso dalla ricorrente stessa (cfr. doc. _ a
agli atti dell'amministrazione).
In simili
condizioni correttamente la Cassa ha computato nel calcolo relativo all'assegno
integrativo il fabbisogno vitale di una famiglia monoparentale composta
dall'assicurata e dai due figli.
Poiché la
decisione impugnata è stata emessa nel 2000 alla presente vertenza si applicano
i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000, che sono stati adeguati dal 1°
gennaio 2001 (cfr. consid. 2.3.). Pertanto il fabbisogno vitale annuo della
famiglia della ricorrente ammonta a fr. 30'520.--, come indicato nella
decisione impugnata.
Inoltre
secondo i termini della legge (cfr. art. 301 cpv. 3 e 298a CC, consid. 2.6.) e
delle convenzioni (cfr. consid. 2.7.), i genitori di __________ e di __________
hanno sì l'autorità parentale congiunta nei confronti dei due figli, ma solo la
madre ne ha la custodia vivendo in comunione domestica con loro.
Il padre
ha quindi un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli che si traduce nel
dover versare degli alimenti pecuniari (cfr. art. 276 cpv. 2 CC). L'importo
stabilito nelle convenzioni corrisponde a fr. 600.-- mensili per figlio fino al
compimento del 6° anno di vita (cfr. consid. 2.7.).
2.9. L'assicurata
ha dichiarato che provvede al sostentamento dei figli unicamente attingendo al
proprio reddito (cfr. consid. 1.3.; doc. _).
Nonostante
sia cosciente che non si tratta in casu di una vera e propria convivenza (cfr.
lettera del 1° novembre 2000 di ____________ alla Cassa, consid. 2.8.), non ha
mai preteso da ____________ gli alimenti per i propri bambini.
Questo
comportamento, sulla base della legge e della giurisprudenza (cfr. art. 3c cpv.
1 lett. h, consid. 2.5.), deve essere interpretato come una rinuncia a delle
entrate a cui essa ha diritto.
Va
ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal
principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo
principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo
delle parti di collaborare (RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992
pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF
114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.)
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;
DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra
diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In merito
al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure le
STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I 76/00 Ws, consid.
3a, pag. 5 e dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws,
consid. 5d, pag. 8; DTF 122 V 157, consid. 1a, pag. 158 e i rinvii ivi
contenuti; DTF 121 V 204, consid. 6c, pag. 210; DLA 1999 N. 35, pag. 207,
consid. 3 e DLA 1996/1997, Nr. 17, pag. 83, consid. 2a.
Va
osservato che l'avv. __________, titolare dello studio legale dove il padre dei
bambini sta compiendo la pratica professionale, il 27 ottobre 2000, ha
attestato che ____________ non riceve alcun compenso (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione) e che quest'ultimo ha puntualizzato che non ottenendo nessun
reddito non presenta, in Italia, alcuna dichiarazione dei redditi (cfr. doc.
_).
Di conseguenza, ci si deve
chiedere se gli alimenti dovuti sono da considerare oggettivamente
irrecuperabili (cfr. consid. 2.5.).
Tuttavia
nelle convenzioni del 20 aprile 2000 il padre dei figli dell'assicurata ha
asserito di percepire dei piccoli compensi saltuari (cfr. consid. 2.7.; doc. _
agli atti dell'amministrazione). Inoltre nulla ha dichiarato riguardo alla sua
eventuale sostanza, nonostante gli sia stato richiesto dalla Cassa, tramite
l'interessata (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Mancando
delle attestazioni ufficiali che comprovino la reale impossibilità economica
del padre di far fronte al suo obbligo di mantenimento, questo Tribunale
applicando l'abituale principio della probabilità preponderante (cfr. STFA del
22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P.S., H 407/99; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws,
consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid.
3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag.
250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V
32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag.
31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), deve concludere che non è
dimostrata l'irrecuperabilità obiettiva degli alimenti (cfr. consid. 2.5.; in
particolare Pratique VSI 1995 pag. 51 segg.)
Gli
alimenti di fr. 1'200.-- mensili, corrispondenti a fr. 14'400.-- annui per i
due figli, devono dunque essere computati nel calcolo dell'assegno integrativo,
come correttamente effettuato dalla Cassa.
Giova,
infine, rilevare che ____________ ai sensi dell'art. 287 CC ha il diritto, di
richiedere, nell'ipotesi in cui le condizioni del caso siano adempiute, la
modifica dei contributi per il mantenimento stabiliti contrattualmente.
2.10. Nella
decisione impugnata la Cassa ha computato a titolo di assegni di base l'importo
di fr. 4'392.-- che corrisponde alla somma annuale di due assegni di base
interi di fr. 183.-- mensili ciascuno (cfr. art. 16 LAF).
Tuttavia
l'assicurata lavorava presso l'__________di _________ al 50% e riceveva la metà
dell'importo dell'assegno di base per ciascun figlio (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Pertanto
la Cassa ha ritenuto a torto nel conteggio due assegni di base interi.
Va,
tuttavia, rilevato che tale errore non influisce sul risultato del calcolo,
visto che in ogni caso i redditi disponibili della ricorrente superano il
fabbisogno.
2.11. Va infine
segnalato che l'assicurata ha dichiarato, il 1° novembre 2000, di essere
iscritta in disoccupazione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di
conseguenza la Cassa dovrà esaminare se esistono i presupposti per una modifica
della decisione a partire dalla data dell'annuncio in disoccupazione giusta gli
art. 29 LAF e 35 Reg.LAF.
In simili
condizioni il TCA non può che confermare la decisione emanata dalla Cassa.
L'incarto
va trasmesso all'amministrazione affinché valuti l'eventuale modifica del
provvedimento a decorrere dal percepimento da parte dell'assicurata delle
indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- L'incarto è
trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché accerti se
la decisione concernente l'assegno integrativo sia da modificare a partire
dall'iscrizione in disoccupazione dell'assicurata.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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