AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.67
Data decisione, Autorità:
22.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00067
rs/sc
Lugano
22 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2000 di
__________,
contro
la decisione del 17 agosto 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisioni 14 luglio 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr. 470.--
mensili a favore del figlio __________ e un assegno di prima infanzia di fr.
600.-- mensili, entrambi con effetto dal 1° giugno 1999.
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 13 luglio 2000 ha ordinato a ___________ di restituire l'importo di
fr. 10'700.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° settembre 1999 al 30
giugno 2000. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
"
(…)
In data 25 aprile 2000 le abbiamo trasmesso il formulario per la
revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2000 che ci viene ritornato il
6 giugno 2000. Dallo stesso si evince che suo marito svolge un attività
lucrativa.
In data 6 giugno 2000 le abbiamo chiesto copia del certificato di
salario come pure copia del saldo postale a lei intestato, alla quale lei
risponde in data 05 luglio 2000.
Da ulteriori accertamenti esperiti dalla Cassa presso la ditta
____________, risulta che l'attività lucrativa del marito ha avuto inizio il 9
agosto 1999
L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il
beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa cantonale per
gli assegni familiari su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000
ha percepito a torto l'importo di fr. 10'700.‑- (…)" (Doc. _)
1.3. In data 25
luglio 2000 l'assicurata e il marito, ___________, hanno inoltrato al TCA una
domanda di condono. Con sentenza 8 agosto 2000 il TCA ha dichiarato il gravame
irricevibile e ha ritrasmesso gli atti alla Cassa affinché emanasse una
decisione formale in merito alla richiesta di condono (cfr. inc.
39.2000.00058).
Con
decisione 17 agosto 2000 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in
particolare, ha osservato:
" Gli
assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non
può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione
costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44
cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue
soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il
versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta
alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non
ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo
conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento
dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a
torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta
dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle
condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi
stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
In data 21.06.1999 ha inoltrato una richiesta per assegni di
famiglia (assegno integrativo e assegno di prima infanzia) indicando quale
unica entrata l'indennità di disoccupazione del marito.
In data 25 aprile 2000 le abbiamo trasmesso il formulario per la
revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2000 che ci viene ritornato il
06.06.2000. Dallo stesso si evince che suo marito a partire dal mese di agosto
1999 esercita un'attività lucrativa.
Sulle nostre decisioni citiamo:
" Obbligo
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari
indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente
all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500
Beliinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione
o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo
obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite."
Nel presente caso non ha agito in buona fede in quanto non ci è
stato comunicato l'inizio dell'attività lucrativa di suo marito.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono,
non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave."
(Doc. _)
1.4. Contro
questa decisione il signor __________ ha inoltrato il 29 agosto 2000 un
tempestivo ricorso nel quale si è così espresso:
"
(…)
Consapevole di notificare ogni cambiamento
finanziario, con il mio stipendio non ero in grado di poter provvedere alla mia
famiglia ed ai pagamenti mensili.
Tutto ebbe inizio, quando a causa del corso di
ripetizione militare rimasi senza lavoro. Il mensile dell'assicurazione
disoccupazione di ___________ non mi permetteva di far fronte alle spese.
Disperato mi rivolsi all'Ufficio dell'assistenza
sociale di Bellinzona, alla signora ________, rifiutandomi dopo un paio di mesi
l'aiuto con l'assurda scusa che se possedevo l'automobile avrei potuto
provvedere da solo, alla mia famiglia e ai pagamenti. Preciso che l'acquisto di
quest'ultima risale ad un periodo positivo nel campo lavorativo.
Non credo assolutamente di aver abusato in nessun
modo di questo aiuto datomi fino al mese scorso. Ho agito sempre in buona fede
e ho pensato a far mangiare il mio bimbo tutti i giorni o a fare i pagamenti.
Per tutto ciò chiedo che il Tribunale verifichi
l'operato della cassa e che la decisione venga annullata.
Siccome la situazione è complicata sono a vostra
disposizione per ulteriori chiarimenti." (Doc. _)
1.5. Con risposta
5 settembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" Nel
periodo 01.09.1999 / 30.06.2000 i ricorrenti hanno percepito assegni
integrativi e di prima infanzia per il fatto che il signor ___________
risultava disoccupato. Questa sua condizione gli permetteva di ottenere un
reddito annuo di fr. 35'697.‑‑ a fronte di un fabbisogno di fr.
48'530.‑‑.
In data 06.06.2000 la Cassa fu informata che il signor __________
aveva ripreso un'attività lucrativa il 09.08.1999 presso la ditta ____________.
Dalla ripresa lavorativa scaturiva il conseguimento di redditi ben
più elevati in rapporto all'indennità di disoccupazione, e tali da non
consentire più il riconoscimento dei 2 tipi di assegno.
Le decisioni di assegno integrativo e di prima infanzia menzionano
l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni cambiamento della situazione
personale o economica, precisano pure quali sono le conseguenze
dell'inosservanza di questo obbligo.
Ai ricorrenti non poteva sfuggire il fatto che la ripresa
lavorativa avrebbe avuto influsso sui loro diritti. La mancata tempestiva
comunicazione ha prodotto l'indebito.
A parere della Casa tale comportamento è incompatibile con il
riconoscimento della buona fede." (Doc. _)
1.6. Con lo
scritto del 20 settembre 2000 il ricorrente ha precisato che:
"
Altri mezzi di prova a mio favore non ne ho.
Mi sembra che nelle precedenti 2 lettere, ho già
spiegato sinteticamente la situazione. Il mio errore, è stato quello di pagare
tutti i richiami pervenutomi, a quanto pare.
Per questo, non sono d'accordo di essere messo in
condizione di essere stato giudicato con un comportamento -"non in buona
fede"!
Per ritornare questi soldi alla cassa cantonale,
dovrei trovare un secondo lavoro in nero; secondo la legge Svizzera; mi risulta
sia truffa.
Io sono a vostra disposizione per un colloquio
eventuale; per chiarire definitivamente questo problema creatosi
ingiustificatamente."
(Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di prestazioni presumibilmente
percepite a torto da ________ e ___________ a titolo di assegni integrativi e
assegni di prima infanzia per il periodo dal 1° settembre 1999 al 30 giugno
2000.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.3. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.4. Per l’art.
29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
La stessa
disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 37 LAF.
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno
integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le
condizioni legali."
2.5. Secondo
l’art. 41 LAF concernente le disposizioni comuni
" Il
titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente
il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante
per il diritto all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del RegLaf precisa che
" Il
titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa
cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
" Il
titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le
Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le
Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni
utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei
contributi."
2.6. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF delle
disposizioni comuni prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito
deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 RegLAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo
di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario
dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla
restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della
Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
" Per
quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge
federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.7. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p.
63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.8. Nel caso in
esame, a giusto titolo, gli assicurati non hanno contestato l'obbligo di
restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli
atti di causa risulta, infatti, che il ricorrente ha iniziato a lavorare il 9
agosto 1999 presso la ditta Graniti ___________ (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione) con uno stipendio annuo al netto dei contributi sociali
(AVS 5,05%, AD 1,5%, inf. non prof. 1,99% e Cassa pensione) di circa fr.
47'574.-- comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
E'
pacifico, pertanto, che le entrate annue della famiglia ___________ dal mese di
agosto 1999 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del
calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione), la quale si era basata su quanto il ricorrente percepiva
dall'assicurazione contro la disoccupazione a titolo di indennità giornaliere,
ovverosia fr. 33'501.-- annui.
Di
conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori (cfr. art. 35 RegLAF), il
calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia andava rivisto in base al
nuovo reddito più elevato.
In simili
condizioni, dunque, gli assicurati hanno effettivamente percepito indebitamente
gli assegni integrativi e di prima infanzia che sono stati erogati loro. Essi
vanno così restituiti.
2.9. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona
fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di
coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se,
nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o
avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere
l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di
fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.10. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.11. Nella
fattispecie la Cassa rimprovera agli assicurati di non aver notificato
tempestivamente l'inizio dell'attività lavorativa del marito che ha avuto luogo
il 9 agosto 1999. Questa circostanza avrebbe permesso di procedere alla
soppressione del versamento sia dell'assegno integrativo, sia dell'assegno di
prima infanzia.
Gli
interessati sostengono invece la propria buona fede, adducendo che essi hanno
utilizzato gli importi degli assegni per provvedere al sostentamento del loro
bimbo e per pagare le fatture, in quanto lo stipendio del marito non era
sufficiente per far fronte a tutte le spese. Essi ritengono infatti che,
nonostante l'inizio dell'attività lavorativa del marito, le loro condizioni
economiche non fossero migliorate, pertanto benché consapevoli di dover
notificare ogni cambiamento finanziario, hanno omesso di comunicare alla Cassa
il nuovo impiego (cfr. consid. 1.4.; 1.6.).
2.12. Come
menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che
ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere
comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio
la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza
concreta va rilevato che con le due decisioni 14 luglio 1999, con le quali
veniva accordato loro l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia, la
Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito gli assicurati
espressamente di quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione)
Pertanto
i ricorrenti, dopo aver ricevuto le decisioni relative all'assegno integrativo
a favore del figlio __________ e all'assegno di prima infanzia, avrebbero
dovuto leggerle accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità
competente, deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del
diritto all'assegno.
Sul
formulario è peraltro chiaramente indicato che l'inizio di un'attività
lucrativa deve essere comunicato. Gli assicurati avrebbero dunque dovuto
annunciare al più presto che il marito aveva cominciato a lavorare presso la
Graniti ___________, indipendentemente dagli effetti concreti del percepimento del
salario sulle finanze della famiglia. In effetti le conseguenze dell'inizio
dell'attività lavorativa sul diritto agli assegni sarebbero state stabilite in
un secondo tempo dalla Cassa.
2.13. Va, inoltre
osservato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel
caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha
evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag.
162).
In una
sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita
dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare
questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La
Massima Istanza al riguardo ha precisato:
"
(…)
Le dossier permet de conclure que l'intimée devait être consciente de
l'importance d'une modification d'un élément particulier du revenu ou des
dépenses sur le montant de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant
preuve d'un minimum d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le
passé, elle fut parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une
augmentation d'un poste de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à
son avantage. L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que
l'augmentation rétroactive de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent,
au regard des circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation
d'annoncer." (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)
Nel caso
di specie l'aumento mensile di reddito con l'inizio dell'attività lavorativa
del marito è stato rilevante. Esso è pari a circa fr. 1'174.--.
Di
conseguenza i ricorrenti avrebbero dovuto, applicando l'attenzione da essi
ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa. Per
di più dal mese di agosto 1999 le entrate della famiglia __________ erano
aumentate di un importo superiore all'ammontare degli assegni che corrispondeva
a fr. 1'070.--. Pertanto gli assicurati avrebbero dovuto rendersi conto che il
calcolo dell'assegno andava rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una
famiglia, deve infatti essere utilizzato per le necessità primarie e
permettere, di conseguenza, la riduzione o eventualmente la soppressione degli
assegni di famiglia a carico del Cantone.
2.14. Nell'atto
ricorsuale e nello scritto del 20 settembre 2000 il ricorrente ha dichiarato di
essere a disposizione per un colloquio (cfr. consid. 1.4. e 1.6.).
Il TCA
rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per
questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 4 cpv. 1 Cost. e
6 n. 1 CEDU, del ricorrente.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H
74/99 Ws, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6,
pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,
Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr.
pure STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF
120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art.
4 cpv. 1 Cost. (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In
concreto la fattispecie deve essere considerata sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto, per cui questo Tribunale rinuncia
all’audizione personale del ricorrente.
2.15. Gli
assicurati, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70
RegLAF, non hanno dunque comunicato tempestivamente l'inizio dell'attività
lucrativa del marito all'organo amministrativo competente, per cui hanno
senz'altro violato il proprio obbligo di informare la Cassa.
A mente
di questa Corte la violazione commessa dai signori ___________, avendo la Cassa
avvisato in modo chiaro ed esplicito questi ultimi circa il loro obbligo di
informare l'organo competente (cfr. consid. 2.11.), configura inoltre una
negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non
potendo riconoscere la buona fede degli assicurati, primo presupposto per
ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza,
confermare la decisione del 17 agosto 2000 della Cassa cantonale per gli
assegni familiari e respingere il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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