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Numero d'incarto:
39.2000.66
Data decisione, Autorità:
26.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00066
rs
Lugano
26 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 3 luglio 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
e ora sull'istanza 6 febbraio 2001 tendente
alla tassazione della nota d'onorario
richiamati - la domanda di
assistenza giudiziaria 29 agosto 2000 interposta dall'avv. __________
contestualmente al ricorso e lo scritto 9 ottobre 2000 con cui la
patrocinatrice ha trasmesso il preavviso dell'autorità comunale per la
concessone del gratuito patrocinio;
- la
sentenza 12 ottobre 2000 del TCA che ha respinto il ricorso e ha accolto
l'istanza di assistenza giudiziaria;
visti - la lettera
6 febbraio 2001 dell'avv. __________ con la quale chiede che venga tassata la
sua nota professionale di fr. 2'921.80, spese e IVA incluse (cfr. doc. _);
- lo
scritto 9 febbraio 2001 con il quale il TCA ha chiesto all'avv. __________ di
redigere separatamente le note professionali concernenti la procedura dinanzi
alla Cassa cantonale per gli assegni familiari e la procedura davanti al TCA
(cfr. doc. _). Le nuove note sono state inviate il 12 febbraio 2001 (cfr. doc.
_). Questa Corte, il 14 marzo 2001, ha trasmesso la nota professionale relativa
alla procedura dinanzi all'amministrazione alla Cassa cantonale per gli assegni
familiari (cfr. doc. _);
considerato che: a) L'art. 68 LAF dispone
che contro le decisioni della Cassa cantonale per gli assegni familiari è data
facoltà di ricorso al TCA.
La legge
di procedura per i ricorsi al TCA, che si applica agli assegni di famiglia
(cfr. art. 1 lett. f), enuncia all'art. 21 che il ricorrente ha diritto di
farsi patrocinare. Non prevede tuttavia nulla in merito alle condizioni per
l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
L'art.
23 precisa in ogni caso che, per quanto non stabilito dalla presente legge,
valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice
cantonale di procedura civile (CPC).
Secondo
l'art. 155 CPC
"
Le persone fisiche che giustificano di non
essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere
l'assistenza giudiziaria".
I
presupposti per l'ammissione all'assistenza giudiziaria del CPC sono identici a
quelli previsti dal diritto federale per gli altri ambiti delle assicurazioni
sociali (cfr. ad esempio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS).
b) Per quanto
concerne le assicurazioni sociali federali, la regolamentazione concernente la
commisurazione dell'indennità per gratuito patrocinio spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362ss; RCC 1985 pag. 175 consid. 1b, RCC 1984 pag. 279
consid. 3c; Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend
Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht"
in SZS 1991 pag. 185; Rumo-Jungo, op.cit., p. 114; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Zurigo 1995 p. 197).
Tale
principio vale dunque a più forte ragione per le vertenze fondate sulla legge
cantonale sugli assegni di famiglia.
c) La legge
di procedura per le cause davanti al TCA non stabilisce i criteri per la
fissazione dell'ammontare dell'indennità in caso di gratuito patrocinio.
Tuttavia
in caso di gratuito patrocinio l'indennità si calcola secondo i medesimi
criteri applicati per la fissazione delle ripetibili, se non esistono
disposizioni cantonali di diverso tenore (cfr. SZS 1991 pag. 186; DTF 110 V
362-365 consid. 3b).
L'art. 22
cpv. 2 dispone che l'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla
fattispecie ed alle difficoltà del processo, senza tener conto del valore
litigioso.
Per
inciso va rilevato che questa impostazione è peraltro contenuta nell'art. 61
cpv. 1 lett. g della Legge federale sulla parte generale del diritto della
assicurazioni sociali - LPGA - (cfr. FF 2000 pag. 4393 e RAMI 1997 p. 320,
adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore), la
quale si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale. Essa prevede infatti che l'importo delle ripetibili è determinato
senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e
della complessità.
In una sentenza del 9 giugno 1998 in re E. B. (inc. 19.97.00040 e pubblicata
nel Rep 1998 pag. 315 e sul Bollettino dell'Ordine degli avvocati n.
16/dicembre 1998) il Consiglio di moderazione ha dichiarato non applicabile
l'art. 30 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino (TOA).
Tale norma, che stabilisce l'onorario normale per le cause nell'ambito delle
assicurazioni sociali, rinvia infatti, tra l'altro, all'art. 9 della tariffa
stessa che prevede il valore litigioso quale base di calcolo dell'onorario.
Nella
citata sentenza il Consiglio di moderazione ha anche precisato che
" in
sintesi la retribuzione del patrocinatore d’ufficio va determinata
esclusivamente, o per diritto federale (LAINF; LAM, LAMal) o - nella misura in
cui il diritto federale lascia ancora spazio al diritto cantonale - per l’art.
22 cpv. 2 della legge di procedura per le cause davanti al
TCA, in base ai seguenti criteri
non sono criteri pertinenti invece:
d) Per quanto
riguarda l’ammontare concreto dell’indennità, in una sentenza pubblicata in
RAMI 1996 p. 261 e 262, il TFA ha stabilito che l’importo di fr. 2’000 (spese
incluse), attribuito a titolo di ripetibili per una procedura davanti al TFA
all’assicurato assistito legalmente, è applicabile anche nell’ambito
dell’assistenza giudiziaria gratuita. Sono riservati i casi complessi per i
quali si sono resi necessari sforzi importanti
(cfr. RAMI 1997 p. 322, in cui la nostra massima istanza ha ritenuto
insufficiente un’indennità per ripetibili di fr. 2’500).
e) Per quel
che concerne la valutazione del lavoro svolto dal legale, essa avviene
prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle
assicurazioni sociali (Leuzinger-Näf, op. cit., SZS 1991 pag. 183).
Gli
elementi da considerare nel calcolo dell’indennità non si limitano tuttavia
all’attività svolta nei confronti del Tribunale, bensì anche agli atti
preparatori, quali le visite e le conferenze con il cliente, la stesura del
ricorso e i preparativi necessari relativi alla redazione dello stesso (DTF 117
Ia 25/26 consid. 4c.; DTF 120 Ia 17 consid. 3f; Favre, L’assistance judiciaire
gratuite en droit suisse, thèse 1989, p. 137).
g) Nel caso
concreto dalla nota professionale risulta che l'avv. __________ ha quantificato
in circa 8 ore lavorative l'attività di patrocinio svolta dopo l'emissione
della decisione contestata. Per quanto attiene alle spese ha fatturato un
importo di fr. 298.80.
Per la
fattispecie in esame, di non particolare difficoltà per un avvocato versato
nelle assicurazioni sociali, il legale ha steso un ricorso di 8 pagine (domanda
di assistenza giudiziaria e richieste di mezzi di prova da assumere incluse).
Inoltre la patrocinatrice ha inviato al TCA il certificato municipale di
preavviso. Essa non ha fatto altri atti istruttori.
Dalla
lista di prestazioni allegata alla nota professionale risulta che l'avv.
__________ ha avuto qualche colloquio telefonico con il marito della ricorrente
e con alcuni uffici, oltre che uno scambio di corrispondenza con la Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
Non deve
tuttavia essere inclusa nella presente tassazione l'attività svolta dalla
patrocinatrice dal mese di dicembre 2000, in quanto non si riferisce più alla
procedura dinanzi al TCA. Essa ha occupato il legale per circa 1 ora e le spese
relative a questa attività ammontano a fr. 43.50.
Per
questi motivi, richiamata la giurisprudenza federale riportata nel consid. d),
tenuto conto anche del principio indagatorio vigente nelle assicurazioni
sociali, che solleva il lavoro del patrocinatore (cfr. DTF 114 V 87 consid.
4b), appare giustificato riconoscere un onorario, corrispondente a 7 ore, di
fr. 980.--, a cui aggiungere le spese di fr. 255.30.
Per
quanto riguarda l'IVA, va osservato che il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore
la legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 2 settembre
1999. L'art. 36 cpv. 3 prevede che dal 1° gennaio 2001 l'aliquota applicabile
ai servizi forniti da un avvocato è pari al 7,6%.
Tuttavia
le Disposizioni finali della modificazione del 23 dicembre 1999 sanciscono che
le aliquote previgenti si applicano alle operazioni effettuate prima del 1°
gennaio 2001, per quanto fatturate entro il 31 marzo 2001. Le nuove aliquote si
applicano alle operazioni e parti di operazioni effettuate a partire dal 1°
gennaio 2001.
Nell'evenienza
concreta l'attività svolta dalla patrocinatrice dell'assicurata relativamente
alla vertenza dinanzi al TCA è da considerarsi conclusa nel mese di novembre
2000, pertanto va applicata l'aliquota del 7.5%.
Complessivamente,
di conseguenza, la nota da tassare ammonta a fr. 1'235.30, più fr. 92.65 di IVA
(7.5% su 1'235.30).
Per questi motivi
decreta
1.- La nota
professionale 6 febbraio 2001 dell'avv. __________ è tassata in fr. 1'327.95,
IVA inclusa.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Contro
l'ammontare dell'onorario la patrocinatrice e il Dipartimento delle Istituzioni
possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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