AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.28
Data decisione, Autorità:
21.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00028-29
MB/tf
Lugano
21 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 1 maggio 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 15 marzo e 4 aprile 2000
emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 21 ottobre 1998, avente effetto dal 1 maggio 1998, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari ha assegnato a __________ un assegno integrativo di
fr. 278 mensili. L'assegno è stato aumentato a fr. 318 dal 1. gennaio 1999.
In data
14 gennaio 2000 il marito dell’assicurata ha trasmesso alla Cassa alcuni
documenti relativi concernenti i redditi percepiti dalla famiglia ed ha chiesto
il riesame della decisione a suo favore.
1.2. Con
decisione 13 marzo 2000 la Cassa ha soppresso il diritto all’assegno
integrativo di __________ con effetto dal 1. febbraio 2000.
1.3. Con
un'ulteriore decisione 15 marzo 2000 l’amministrazione ha inoltre condannato
l'interessata a restituire fr. 4'134 a titolo di assegni familiari percepiti a
torto dal 1 gennaio 1999 al 31 gennaio 2000. A motivazione del provvedimento la
Cassa ha dichiarato che l'assicurata ha incrementato il numero di ore
lavorative presso la ___________ e che il reddito del marito è attualmente pari
a fr. 48'000.
1.4. In data 21
marzo 2000 __________ ha presentato domanda di condono della restituzione delle
prestazioni percepite a torto. L'interessata ha in particolare precisato
all'attenzione della Cassa cantonale di essere in buona fede e di aver tardato
a trasmettere la nuova documentazione relativa ai redditi in quanto
"
E' vero mio marito nel '98 ha avuto un reddito
di 48'000 franchi.
Solo perché il lavoro era aumentato verso la fine
dell'anno.
Poi nel '99 pian piano è calato ma di un bel po'
per via della concorrenza o non so per che cosa. Ci sono state spese
impreviste (dentista) e per forza di cose ho dovuto lavorare di più ma siamo
andati sul sicuro perché ne avevamo veramente bisogno, solo dopo abbiamo
pensato che era meglio avvisarvi, lo giuro che non sapevamo come arrivare alla
fine del mese, perché comunque le spese del negozio erano sempre le stesse.
Potevo invece pensare di chiedere aiuto a voi dimostrandovi la diminuzione del
lavoro che il reddito non era più uguale, vi ripeto sta nella vostra fiducia io
e mio marito con tutta chiarezza vi possiamo farvi pervenire gli scontrini di
cassa settimanali del negozio con l'incasso da mese. Io ho incominciato a fare
più ore di lavoro dal mese di marzo, quando avevamo tanti pagamenti arretrati e
non c'è la facevamo più."
Infine
l'assicurata ha precisato di non essere in grado di far fronte ai pagamenti
richiesti.
1.5. Con decisione
4 aprile 2000 la Cassa ha respinto la richiesta di condono, precisando quanto
segue:
"
Sulla nostra decisione del 21 ottobre 1998
citiamo:
"Obbligo di annunciare ogni cambiamento
della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni
personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve
essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni
sociali, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un
termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo,
l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite."
Nel presente caso la buona fede non è
riconosciuta poiché non ci ha annunciato l'aumento delle ore lavorative dal 1.
gennaio 1999 presso la __________ e quello del reddito aziendale.
Mandando la prima condizione cumulativa per
ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere
troppo grave."
1.6. Con ricorso
1 maggio 2000, inviato il 2 maggio e ricevuto dal TCA il giorno seguente, la
ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordine di restituzione, con le
seguenti motivazioni:
"
Noi non sappiamo come dimostravelo ma abbiamo
veramente agito sulla buona fede.
Siccome il lavoro del salone è molto diminuito,
io sto lavorando di più per poter riuscire con i pagamenti e per nostra fortuna
abbiamo avuto l'aiuto anche da parte dei nostri genitori per poter portare
avanti i bambini, ma non abbiamo avvisato Bellinzona di questo cambiamento.
Vi preghiamo vivamente di accogliere la nostra
richiesta: non abbiamo i soldi per poterli restituire."
1.7. Con risposta
3 luglio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni famigliari ha proposto di
respingere il ricorso contro l'ordine di restituzione e contro la decisione di
rifiuto del condono adducendo
"
Giova innanzitutto rilevare che la decisione
relativa alla domanda di condono è stata notificata prematuramente non essendo
ancora cresciuta in giudicato quella relativa alla restituzione di fr.
4'134.--. Qualora questo lodevole Tribunale decidesse di respingere il ricorso
contro l'ordine di restituzione, allora la Cassa, per economia di giudizio,
chiede che si pronunci anche sulla domanda di condono respinta.
Il ricorso contro l'ordine di restituzione
risulta tempestivo: la decisione è stata ritirata dalla ricorrente il 17 marzo
2000, momento dal quale decorrono i 30 giorni per il ricorso. Il termine
scadeva il 17 aprile 2000, giorno nel quale iniziano le ferie giudiziarie (dal
17 aprile 2000 al 2 maggio 2000): il ricorso è pervenuto il 3 maggio 2000.
L'ordine di restituzione si giustifica per la
mutata situazione economica della ricorrente che ha svolto attività lucrativa
presso la __________, aumentando in modo significativo il grado di occupazione:
nel 1999 ha percepito un reddito lordo di fr. 21'369.50 mentre il calcolo che
giustificava l'erogazione dell'assegno integrativo indicava un reddito netto di
fr. 8'743.--. Oltre a ciò il fisco aveva pure corretto da fr. 45'000.-- a fr.
48'000.-- il reddito aziendale del marito.
Per quanto attiene la domanda di condono, la
Cassa ritiene che la ricorrente, non annunciando tempestivamente d'aver
fortemente incrementato le ore di lavoro e quindi il suo reddito, abbia
commesso una negligenza grave incompatibile con il riconoscimento della buona
fede."
1.8. Pendente
causa questa Corte ha esperito alcuni accertamenti che sono stati notificati
alle parti per le osservazioni.
in
diritto
2.1. Nel caso in
esame l'assicurata ha contestato l'ordine di restituzione con entrambi i rimedi
di diritto a sua disposizione: da un lato ha inoltrato ricorso contro l'ordine
di restituzione, dall'altro ha presentato alla Cassa domanda di condono (U.
Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,ZBJV 1995 p.
487).
Su
entrambi i temi la Cassa si è già espressa con la relativa decisione formale,
confermando la restituzione e respingendo la domanda di condono.
Con il
gravame l'assicurata ha contestato sia l'ordine di restituzione degli assegni
familiari emanato dalla Cassa di compensazione che il rifiuto, da parte
dell'amministrazione, di concedere il condono della restituzione (cfr. consid.
1.6).
In
proposito va rilevato che nella procedura ricorsuale possono essere di
principio esaminate solo questioni giuridiche su cui l'amministrazione si è
pronunciata in maniera vincolante tramite una decisione. In caso contrario vi è
carenza di un presupposto necessario per pronunciarsi nel merito (DTF 105 V 276
consid. 1 DTF 110 V 51 consid. 3b).
Secondo
la giurisprudenza inoltre se la Cassa ha statuito solo sulla restituzione, il
potere di esame del tribunale si limita a questo tema. Un' estensione del
processo agli aspetti del condono entra in considerazione solo se sono dati i
presupposti della giurisprudenza per quanto riguarda l'estensione della
procedura giudiziaria oltre l'oggetto della lite (Meyer-Blaser, op.cit. p. 487;
DTF 110 V 180) e meglio se tra le questioni vi è un nesso stretto, per cui si
può parlare di un'unità fattuale e se l'amministrazione si è pronunciata sulla
questione almeno tramite una dichiarazione processuale (DTF 110 V 51 consid.
3b).
Poiché
nel caso di specie la Cassa si è già espressa su entrambi gli aspetti tramite
decisione formale, sia la restituzione che il condono formano, nel caso in esame,
l'oggetto della lite. Il TCA deve quindi pronunciarsi su entrambe le tematiche.
Il fatto che l'ordine di restituzione non è ancora cresciuta in giudicato è
quindi irrilevante nel caso di specie e non è di alcun pregiudizio per
l'assicurata, in quanto è autorizzata a impugnare la sentenza del TCA su
entrambi i temi.
I
ricorsi sono quindi ricevibili.
2.2. Oggetto del
contendere è la restituzione alla Cassa di compensazione, da parte di
__________, di fr. 4'134 percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal
1 gennaio 1999 al 31 gennaio 2000 e, eventualmente, se la decisione di rifiuto
del condono è corretta.
Gli
articoli da 24 a 30 LAF regolano l'assegno integrativo (cfr. art. 1 lett. c e d
LAF).
Per
l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
"
2
L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante
del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento
del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno
fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno
integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le
condizioni legali."
Per
l’art. 30 LAF
" Il
titolare del diritto deve informare la Cassa sull'esito delle ricerche di
un'occupazione più redditizia."
Secondo
l’art. 41 LAF
" Il
titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente
il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari
(Messaggio p. 54).
In
proposito il regolamento precisa che
" Il
titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa
cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Il 42 LAF
" Il
titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le
Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le
Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni
utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei
contributi."
Per
l’art. 44 LAF
" 1 L'assegno indebitamente percepito
deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Secondo
l’art. 47 LAF infine
" Per
quanto concerne non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni
della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
Secondo
l’art. 76 RegLAF
"
1 In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del
diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla
restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della
Cassa."
2.3. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
in materia LAF in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta è
subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad
art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito
dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso
che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo
oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in
una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona
fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1,
2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
2.4. Il TFA ha
inoltre precisato che le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite
fino all’istante della ricezione, da parte dell’autorità competente, della
notifica tardiva dell’assunzione di un’attività lavorativa o in generale di
qualsiasi altra fonte di reddito o di sostanza. Le prestazioni percepite
posteriormente a tale data non vanno invece restituite (Pratique VSI 1994 p.
38).
L’Alta
Corte ha dichiarato applicabile questo principio anche alla procedura di
condono (Pratique VSI 1994 pag. 40 consid. 3b).
La
medesima giurisprudenza dev’essere applicata anche alla LAF, che in materia di
restituzione e condono si basa sui medesimi principi delle altre assicurazioni
sociali di diritto federale e vi rinvia espressamente.
A)
Ricorso contro la decisione di restituzione.
2.5. A
motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa sostiene che l’assicurata non
ha notificato tempestivamente l'aumento del tempo di lavoro presso la
__________ rispettivamente l'incremento del reddito del marito.
A
motivazione del proprio ricorso l'assicurata dichiara invece al TCA di non aver
provveduto alla notifica dell'aumento delle ore di lavoro e quindi del reddito
da attività attività lavorativa da lei conseguito, in quanto il reddito del
marito era nel frattempo diminuito ed inoltre la famiglia doveva far fronte a
spese supplementari quali quelle per il dentista.
L'assicurata
sostiene, quindi, implicitamente che la modifica del suo reddito non era
rilevante ai fini del calcolo dell'assegno integrativo.
In
proposito va ricordato che, in virtù dell'art. 41 LAF e della disposizione del
regolamento d'esecuzione, il titolare del diritto all'assegno è tenuto a
informare la Cassa cantonale sui "cambiamenti rilevanti per il
diritto" (consid. 2.3).
Nel caso
concreto va pertanto stabilito se l'aumento del reddito percepito dalla moglie
in seguito all'aumento delle ore lavorative coincide all'incirca con la
riduzione delle entrate del marito oppure no.
2.6. Secondo
l'art. 25 lett. c OPC/AVS-AI la PC e quindi anche l'assegno integrativo vanno
modificati se:
"
ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute
dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente
per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e
le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla
sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi
l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
2.7. In concreto
dagli atti emerge che il reddito conseguito dall'assicurata è passato da fr.
8'743 a fr. 14'978 nel 1998 (tassazione fiscale 1999/2000 agli atti amm.) e a
fr. 16'104 nel 1999 (doc. 50 atti amm). L'aumento delle ore di lavoro, inoltre,
ha provocato l'attribuzione di un assegno di base più elevato che contribuisce
ad aumentare le entrate (cfr. art. 16 e 17 LAF).
Il
reddito del marito da fr. 45'000 è passato a fr. 48'000 (tassazione fiscale
1999/2000 e I). Tramite il proprio fiduciario, il marito dell'assicurata
sostiene che tale reddito era in realtà pari al massimo a fr. 42'000 (doc. _).
Pendente
causa il TCA ha chiesto alcuni chiarimenti a proposito del reddito percepito
dal marito della ricorrente nel 1999.
La
ricorrente ha trasmesso un'ulteriore dichiarazione di __________ che si occupa
di compilare la dichiarazione fiscale dell'interessato, il quale ha precisato
che pure in quell'anno il reddito dovrebbe essere di fr. 42'000 (XV, doc. _).
In questa
sede la questione di sapere a quanto ammonta effettivamente il reddito
percepito dal marito nel 1999 può restare indecisa.
In
effetti anche tenendo conto di un reddito di fr. 42'000, conseguito nel 1999,
come indicato negli atti di causa, la mancata notifica della nuova situazione
economica della famiglia non è giustificata.
In
effetti, a fronte di redditi percepiti nel 1999 di circa fr. 58'600 (fr.
42'000, come sostenuto dall'assicurato e fr. 16'104), gli assicurati
disponevano in precedenza di circa fr. 53'700.
In simili
condizioni risulta chiaro che il maggior reddito percepito dalla moglie non ha
soltanto compensato la presunta diminuzione del reddito del marito, ma ha contribuito
a migliorare il tenore di vita familiare.
Alla stessa
conclusione si giunge anche se si ritenesse che l'assicurato poteva fondarsi,
per fare le proprie previsione, sui redditi del 1998, in quanto quelli del 1999
non erano ancora noti. In tale ipotesi i redditi annui ammonterebbero a fr.
62'978, (composti di fr. 48'000 (doc. _) e fr. 14'978).
I nuovi
redditi provocano una riduzione del contributo di oltre
fr.
500.-- annui ai sensi dell'art. 41 LAF. In effetti, tenuto conto dei dati del
1998 e 1999, da fr. 318.-- mensili il contributo sarebbe sceso a zero.
Di
conseguenza, a ragione, l'amministrazione ha effettuato un nuovo calcolo ed ha
chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente versate.
A titolo
abbondanziale occorre precisare che se, dagli atti fiscali 2001/2002 dovesse
risultare che il reddito effettivamente percepito dal marito è inferiore a fr.
42'000 - fatto però improbabile vista la dichiarazione di __________ - e che i
redditi della moglie hanno in realtà solo compensato la diminuzione dei redditi
del marito, la ricorrente potrà richiedere la revisione della presente sentenza
richiamandosi a nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (cfr. art. 14 lett. a della
legge di procedura per i ricorsi al TCA).
B)
Ricorso contro il rifiuto del condono
2.8. Visto quanto
sopra dev'essere infine esaminato se l'obbligo di restituire le prestazioni
indebitamente percepite può essere condonato (consid. 2.7 in fine).
Il
condono dev'essere in particolare ammesso se l'assicurato era in buona fede e
se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave per l'assicurato (art.
47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re
G.P.).
Per
quanto concerne la buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso
in cui vi è mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, e dall'altro la
questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva
invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui
esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si
tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI
1994 p. 126).
La buona
fede non è quindi compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili ad un comportamento doloso o a negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersi della propria buonafede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118
V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha
violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.9. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nel caso in
esame l'assicurata non può avvalersi della propria buona fede.
Infatti,
in virtù di quanto ci si poteva attendere da un qualsiasi terzo nelle medesime
circostanze, all'assicurata poteva e doveva sorgere perlomeno il dubbio che un
tale incremento dei redditi poteva essere rilevante ai fini dell'importo
dell'assegno integrativo, che si fonda appunto sulla situazione economica
concreta della famiglia. Ciò avrebbe dovuto quindi indurla ad attivarsi presso
la Cassa, alfine di verificare la fondatezza ipotesi. Da questi accertamenti
sarebbe infatti risultato chiaramente che i nuovi redditi provocavano una
riduzione del contributo di oltre fr. 500.-- annui ai sensi dell'art. 41 LAF.
Poiché,
tuttavia, l'assicurata non ha agito in tal senso, malgrado un tale comportamento
fosse esigibile, questa Corte non può che concludere che essa ha violato per
grave negligenza l'obbligo di notificare le modifiche rilevanti intervenute
nella sua situazione finanziaria della famiglia.
Ciò vale
anche se si considera che una valutazione più concreta della situazione
economica, soprattutto nel caso di indipendenti e di dipendenti con orario
variabile, può essere meglio effettuata a fine anno. In effetti pur tenendo
conto dei dati del 1998 (salario superiore di oltre fr. 6'000, incremento degli
assegni di famiglia) l'assicurata poteva e doveva senz'altro rendersi conto che
le modifiche andavano notificate alla Cassa. In simili circostanze l' omissione
in esame non può quindi essere considerata riconducibile solamente ad una lieve
negligenza.
Poiché,
quindi, la buona fede dell'assicurata non è data e i presupposti per
riconoscere il condono sono cumulativi, il ricorso contro il rifiuto del
condono, in quanto infondato, dev'essere respinto.
2.11. Visto l'esito
della procedura non si assegnano spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster