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Numero d'incarto:
39.2000.27
Data decisione, Autorità:
05.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00027
ZA/sc
Lugano
5 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2000 di
__________,
contro
la decisione del 21 aprile 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 4
agosto 1999 __________, separata, ha presentato istanza alla Cassa cantonale
per gli assegni familiari, tendente all'attribuzione di un assegno integrativo
a favore della figlia __________, nata il 19 febbraio 1991 (cfr. doc. _)
Con
decisione 22 settembre 1999, con effetto dal 1° agosto 1999, la Cassa cantonale
ha respinto la richiesta, ritenuto che il reddito determinante supera il limite
annuo fissato dalla legge. A seguito della richiesta di riesame da parte
dell'assicurata la Cassa in data 21 aprile 2000 è giunta alla stessa
conclusione (cfr. doc. _).
1.2. Con un
tempestivo ricorso, __________ ha impugnato la decisione amministrativa con le
seguenti motivazioni:
"
Il mio ricorso è motivato dai seguenti motivi:
· Loro
fanno riferimento alla mia richiesta del 22.12.1999, mentre la mia nuova
richiesta è stata fatta in data 11.2.2000 tramite l'ufficio di __________ (sig.
__________).
· Nel
loro calcolo sotto il paragrafo sostanza, è stata calcolata la cifra di fr.
1'002.-- sotto la voce libretti di risparmio e di deposito. In realtà come
prodotto già a suo tempo nell'ufficio di __________, il mio conto corrente dopo
i pagamenti mensili ha un saldo che non supera i fr. 20.-- (documentabili).
· Nella
voce altri fattori della sostanza vengono calcolati fr. 500.-- che presumo
siano gli alimenti che ricevo per mia figlia __________. La stessa cifra viene
calcolata ancora annualmente sotto la voce reddito con l'importo totale di fr.
6'000.--.
· Nella
voce assegno di base viene calcolata la cifra di base di fr. 183.-- mensili.
Purtroppo però, i signori di Bellinzona dovrebbero sapere che quando una
persona è disoccupata non percepisce l'intero importo.
Lo
stesso viene diviso per una media di 21,7 e poi moltiplicata per i giorni
lavorativi effettivi del mese in corso. Per esempio durante il mese di aprile i
giorni lavorativi sono 18 e quindi prenderò fr. 151.80.
Inoltre come ho già più volte ripetuto non si può
calcolare un reddito fisso in quanto la disoccupazione fissa un'indennità
giornaliera e la stessa viene calcolata in base ai giorni lavorativi mensili,
che possono variare da 23 (marzo) a 18 (aprile, giugno, ecc..).
Per esempio questo mese calcolando la mia IG di
fr. 127.80 per 18 giorni, lo stipendio lordo sarà di fr. 2'300.40.
Calcolando pure gli alimenti che sono di fr.
500.-- mensili per la bambina, non riesco a far fronte alle spese mensili.
Dal loro calcolo figura che non ho diritto ad un
aiuto solo perché eccedo di fr. 18.-- al mese!! Dovete però tenere conto che in
questa tabella non vengono calcolate diverse spese che effettivamente ci sono
ma che per i vostri motivi non vengono calcolati.
Da disoccupata solo in fotocopie, certificati,
foto e francobolli per ricerche di lavoro, si spendono parecchi soldi. Inoltre
la figlia cresce e i vestiti dell'anno scorso non gli vanno più bene. Ho
provato a rivolgermi a diverse associazioni ma tutte hanno risposto che in
queste condizioni, in primo luogo dovrei ricevere questo assegno integrativo, e
quindi anche loro non mi possono aiutare." (Doc. _)
1.3. Con risposta
15 maggio 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso adducendo i
seguenti motivi:
" Occorre
innanzitutto precisare che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente,
la Cassa si è pronunciata su una sua richiesta datata 2 marzo 2000 e non del 22
dicembre 1999. Il malinteso è riconducibile al fatto che la stessa si sia
rivolta sempre all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quando
invece a decidere è stato l'istituto delle assicurazioni sociali, e per esso la
Cassa cantonale per gli assegni familiari, servizio prestazioni complementari e
assegni familiari.
Alla documentazione ricorsuale è tuttavia allegato un
documento/decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
datato 18 aprile 2000 che si determina su una richiesta del 22 dicembre 1999.
Il nostro Istituto è chiamato a pronunciarsi sulla decisione del
21 aprile 2000 cui fa riferimento specifico la ricorrente.
I motivi del contendere sono riconducibili al saldo del libretto
di risparmio, alla voce "altri fattori della sostanza" di fr. 500.‑-,
agli assegni familiari di base quantificati in fr. 183.-- mensili ed alla
stessa indennità di disoccupazione.
Nel merito delle varie contestazioni la Cassa può precisare quanto
segue;
a) il saldo del
libretto di soli fr. 20.‑ al posto di fr. 1'002.‑ considerati,
anche apportando la modifica non muta il risultato per il fatto che è
ininfluente ai fini del diritto essendo la sostanza computabile uguale a zero;
b) i fr. 500.‑
computabili come "altri fattori della sostanza" non sono riferibili
agli alimenti ma riguardano il possesso di un'autovettura (cfr. notifica di
tassazione 1999-2000): anche in questo caso valgono le osservazioni relative
all'ininfluenza sul diritto all'assegno (sostanza computabile uguale a zero);
c) il computo di
fr. 2'196.‑ a titolo di assegno di base si giustifica pienamente: va
ricordato che il calcolo dell'assegno integrativo è su base annua e non
mensile. Se è vero che per qualche mese dell'anno le indennità di
disoccupazione sono inferiori alla media annua di 21.7 e determinano quindi il
riconoscimento di un assegno familiare base inferiore a fr. 183.‑, ciò è
compensato dai mesi in cui le indennità sono superiori a 21.7 (22 o 23) e
determinano assegni familiari di base superiori a fr. 183.‑. Si ricorda
che nell'anno, termine di tempo di riferimento per la decisione dell'assegno
integrativo, vengono corrisposte mediamente 21.7 indennità per mese che
moltiplicate per il fattore di 8.433 (assegno familiare di base per ogni
indennità) comporta il versamento di fr. 2'196.‑ all'anno di assegno di
base;
d) di ugual
natura è la questione delle indennità di disoccupazione. Media di 21.7
indennità al mese sull'arco di tutto l'anno con punte estreme a 18 e 23. La
Cassa procedendo ad un calcolo annuo tiene quindi conto dell'importo annuo
erogabile quale indennità di disoccupazione.
Da quanto precede si evince la conferma del calcolo contestato
perché rispondente e rispettoso delle disposizioni vigenti.
A titolo informativo si può procedere alla stralcio della voce
"interesse libretto e deposito a risparmio" di fr. 14.‑ per le
considerazioni riguardanti il saldo del deposito. Questa modifica non consente
ancora di riconoscere l'assegno integrativo in quanto il totale dei redditi di
fr. 37'772.rimane superiore al totale del fabbisogno di fr. 37'569.‑ (=
Tutto ben considerato, si chiede a codesto lodevole Tribunale di
voler respingere il ricorso così come proposto dalla Cassa." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il diritto all'assegno integrativo di __________. In concreto
l'assicurata censura l’ammontare del saldo del conto corrente, l'importo di fr.
500.-- a titolo di altri fattori di sostanza, il collocamento dell'importo di
fr. 6'000.-- a titolo di alimenti sotto la voce reddito, il calcolo relativo
agli assegni di base e alle indennità di disoccupazione.
L'art. 24
LAF prevede che:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
ha la custodia del figlio;
ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
il reddito disponibile del o dei genitori,
con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia
del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario
di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il
calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per
intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di
1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale
ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in
considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni
nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
"
Nei limiti minimi previsti dalla legislazione
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a)
se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b)
se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 LAF).
2.3. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) entrato in vigore
con la terza revisione della Legge il 1 gennaio 1998, e al quale rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF prevede che, per le persone che non vivono durevolmente o
per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a
casa), le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla
copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole,
a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr.
7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr.
5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo. (fr.2'610.--).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Vanno
pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
"a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino
a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio
medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono:
"b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75
000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli
assegni familiari
g. le
entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le
pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.4. Per quanto
riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della
LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di
questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 12 e p. 51).
2.5. Nella
presente fattispecie, per quanto concerne l'ammontare del saldo del conto
corrente, il TCA rileva che al 31 marzo 2000 il saldo del conto privato della
signora __________ ammontava a fr. 3'138 (cfr. doc. _, estratto del 31 marzo
2000).
Comunque,
come osserva la Cassa nella sua risposta anche computando l'importo di fr.
20.-- chiesto dall'assicurata il risultato finale non cambia in quanto non è
stata computata nessuna sostanza (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC).
2.6. Per ciò che
attiene all'importo di fr. 500.-- computato a titolo di altri fattori di
sostanza, la Cassa si è riferita alla notifica di tassazione del 12 luglio 1999
(cfr. doc. _) nella quale si considera quest'importo nella posta "altri
attivi". Non vi è dunque nulla da eccepire anche per quest'aspetto.
2.7. Anche la
censura sollevata sulla collocazione degli alimenti nei redditi non ha nessuna
valenza in quanto la legge stessa impone il collocamento di questi importi in
questa posta (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF e art. 3c cpv. 1 lett. h LPC).
2.8. Infine,
l'assicurata ritiene che la deduzione degli assegni di base calcolata sulla
base di fr. 183.-- mensili non sarebbe corretta. Essa sostiene che quando in
quel mese riceve un numero di indennità di disoccupazione mensili inferiori
alla media di 21,7, ottiene pure assegni familiari inferiori a fr. 183.--. Tale
affermazione è esatta. È però altrettanto vero che nei mesi in cui
all'assicurata vengono versate 22 o 23 indennità giornaliere di disoccupazione
l'importo dell'assegno di base è superiore a fr. 183.-- al mese.
In
conclusione il modo di procedere della Cassa che, dovendo effettuare un calcolo
annuale ha ritenuto l'importo annuo, è corretto (cfr. consid. 1.3). Del resto
basta moltiplicare l'importo giornaliero di fr. 8'433.-- per 21,7 per dodici
mensilità per ottenere fr. 2'196.--.
Lo stesso
ragionamento vale anche per le indennità di disoccupazione. L'applicazione del
tasso di conversione di 21,7 (cfr. art. 21, 22 e 23 LADI, 40 OADI) permette di
ottenere globalmente, sull'arco dell'anno, l'importo massimo
indennizzabile, tenuto conto che ogni settimana vengono versate 5 indennità
giornaliere di disoccupazione (5 indennità giornaliere x 52 settimane = 260
indennità giornaliere; 21,7 indennità giornaliere al mese x 12 mesi = 260,4
indennità; DTF 111 V 250).
Anche l'mporto
annuo dell'indennizzazione da parte della LADI considerato dall'amministrazione
è dunque corretto.
La Cassa,
in sede di risposta, ha stralciato la voce "interesse libretto e deposito
risparmio".
Questa
modifica non consente comunque di riconoscere l'assegno integrativo in quanto
il totale dei redditi di fr. 37'772.-- rimane superiore al totale del
fabbisogno di fr. 37'569.--. La decisione impugnata deve dunque essere
confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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